Art. 4. 1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli e dei prospetti nel tempo. 2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti con stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni: colori, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3; indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente; bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali. 3. Sul frontespizio dei modelli e dei prospetti di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante di cui al comma 1 dei modelli e dei prospetti stessi e gli estremi del presente decreto.