Art. 4.
   1.  E'  autorizzata,  con  le  stesse  caratteristiche  richiamate
nell'art.  3,  la  riproduzione  e  la   contemporanea   compilazione
meccanografica  dei  modelli  e  dei  prospetti indicati nell'art. 1,
mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi  di  stampanti
che  comunque  garantiscano  la  chiarezza  e  l'intelligibilita' dei
modelli e dei prospetti nel tempo.
   2. E' altresi' autorizzata  la  riproduzione  e  la  contemporanea
compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti con stampanti
di  cui  al  comma  1  su  fogli  singoli nel rispetto delle seguenti
condizioni:
     colori, dimensioni, conformita' di struttura e  sequenza  aventi
le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;
     indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
     bloccaggio   dei   fogli   mediante   sistemi  che  garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza  nel  tempo.  Il  bloccaggio
deve  essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e
non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio  possono
essere  utilizzati  sistemi  di  incollaggio  ovvero  sistemi di tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
   3. Sul frontespizio dei modelli e dei prospetti di  cui  ai  commi
precedenti  devono essere indicati i dati identificativi del soggetto
che  cura  la  predisposizione  delle  immagini  utilizzate  per   la
riproduzione  mediante  stampante di cui al comma 1 dei modelli e dei
prospetti stessi e gli estremi del presente decreto.