Art. 5. 1. E' autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento". 2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti: stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2; conformita' di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. 3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 30,2 - massima 32,5; altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.