Art. 5.
   1.  E' autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art.
1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo  della
stessa   deve   essere   stampata   la   dicitura:   "All'atto  della
presentazione la busta deve essere privata delle  bande  laterali  di
trascinamento".
   2.  La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti
requisiti:
     stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al
precedente art. 2;
     conformita' di struttura e sequenza con la busta  approvata  con
il  presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi
e l'intestazione dei dati richiesti.
   3. Le dimensioni della busta, esclusi  gli  spazi  occupati  dalle
bande  laterali  di  trascinamento  e  dal lembo di chiusura, possono
variare entro i seguenti limiti:
     larghezza minima cm 30,2 - massima 32,5;
     altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.