(all. 1 - art. 1) (parte 1)
Ministero delle Finanze       ISTRUZIONI GENERALI        Modello 760

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PREMESSA
La   dichiarazione  dei  redditi  delle  societa'  ed  enti  soggetti
all'imposta sul reddito delle perdone giuridiche (IRPEG) deve  essere
presentata  utilizzando  modelli  conformi  a  quelli  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze.
Il  modello  e'  costituito  da  una  parte  comune  e  dai   modelli
aggiuntivi.  Nella  parte  comune  sono  compresi,  tra  gli altri il
frontespizio (Mod. 760) e i Modd. 760/B, 760/M e 760/M-B:
- il Mod. 760/B va compilato dagli enti non commerciali  residenti  e
  non  residenti  nonche' dalle societa' e dagli enti commerciali non
  residenti  non  aventi   nel   territorio   dello   Stato   stabile
  organizzazione;
-  il Mod. 760/M va compilato dalle societa' di capitali e dagli enti
  commerciali  residenti  nonche'  dalle  societa'   e   dagli   enti
  commerciali  non  residenti  aventi  nel territorio dello Stato una
  stabile organizzazione;
- il Mod. 760/M-B va compilato dai contribuenti soggetti all'IRPEG.
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui
redditi, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6 e dell'art. 8, n. 3, del  DPR
29  settembre  1973, n. 602, devono essere versate allo sportello del
concessionario  del  servizio  della  riscossione  entro  il  termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Le  imposte  possono  essere  versate tramite conto corrente postale,
intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai  sensi
dell'art.  7  dello  stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del DL 23
dicembre 1977, n. 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38
(vedere in appendice la voce "Versamenti delle imposte").
Il  soggetto  intestatario  di  conto  fiscale  puo'  effettuare   il
versamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda
di  credito, purche' sia ubicata nello stesso ambito territoriale del
concessionario del servizio della riscossione, competente secondo  il
domicilio  fiscale  del  soggetto stesso (vedere in appendice la voce
"Conto fiscale").
Si fa presente che per effetto dell'art. 43ter, inserito nel  DPR  n.
602  del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  le  eccedenze   dell'IRPEG   e   dell'ILOR   risultanti   dalla
dichiarazione  dei  redditi delle societa' ed enti appartenenti ad un
medesimo  gruppo  possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o
piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo. L'ente  o  le  societa'
cessionari  possono  utilizzare  dette  eccedenze  per  il versamento
dell'IRPEG e/o dell'ILOR dagli stessi dovute. Detta  disposizione  si
applica  alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi presentate successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
della legge n. 549 del 1995.
I  soggetti  che hanno provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 22
del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi
in sospensione di imposta, compresi i saldi attivi  di  rivalutazione
costituiti  ai  sensi della legge n. 408 del 1990 e n.  413 del 1991,
nonche' sulla differenza tra il valore delle azioni o quote  ricevute
a  seguito  delle  operazioni  di  conferimento ai sensi dell'art. 34
della legge n. 576 del 1975, dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977
e il  loro  costo  fiscalmente  riconosciuto,  devono  allegare  alla
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del citato DL n. 41 l'apposito modello
previsto dal comma 11 del predetto  art.  22  (approvato  con  DM  28
agosto 1995, pubblicato nella G.U. del 6 settembre 1995, n. 208).
I  soggetti  che  hanno  provveduto  a  richiedere,  ai  sensi  delle
disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26  del  citato  DL  n.
41,  l'applicazione delle imposte sostitutive sulla differenza tra il
valore dei beni ricevuti a seguito  dei  conferimenti  effettuati  ai
sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1990 (ovvero
sulla  differenza  tra  il valore delle azioni ricevute a seguito dei
conferimenti effettuati ai sensi del predetto comma  5),  e  il  loro
costo   fiscalmente   riconosciuto,  devono  allegare  alla  predetta
dichiarazione dei redditi  l'apposito  prospetto  di  cui  al  DM  23
settembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 289 del 30 settembre 1995.
Acconto IRPEG
Si  ricorda  che  per effetto dell'art. 19 del DL n. 41 del 1995, dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  del  24  febbraio  1995,
l'aliquota dell'IRPEG e' aumentata al 37 per cento.
E'  stato,  inoltre,  previsto che i versamenti in acconto dovuti dai
soggetti all'IRPEG per il periodo d'imposta in corso alla data del 24
febbraio 1995 sono effettuati tenendo conto del suddetto aumento.
Pertanto, ai fini  di  cui  trattasi,  l'IRPEG  relativa  al  periodo
d'imposta  precedente  a  quello  in  corso  al  24  febbraio 1995 va
ricalcolata tenendo conto del citato aumento.
Nel caso in cui alla predetta data sia  scaduto  il  termine  per  il
versamento della prima rata di acconto, l'importo da versare a titolo
di  seconda  rata  e'  pari  alla  differenza  tra  il  98  per cento
dell'ammontare determinato tenendo conto della nuova aliquota del  37
per  cento  e  la prima rata di acconto dovuta. Se a detta data erano
gia' scaduti i termini per il versamento della seconda o  unica  rata
di  acconto, non dovra' essere effettuata alcuna integrazione di tale
versamento.
2
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 760
Il  Modello  760  deve  essere  presentato  dai   seguenti   soggetti
all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche, indicati nell'art.
87, comma 1:
a)  societa'  di  capitali  (societa'  per azioni, in accomandita per
   azioni,  a  responsabilita'  limitata,  cooperative  e  di   mutua
   assicurazione), residenti nel territorio dello Stato;
b)  enti  commerciali  equiparati  alle  societa'  di  capitali (enti
   pubblici e privati che hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
   l'esercizio  di  attivita'  commerciali), residenti nel territorio
   dello Stato;
c) enti non commerciali (enti pubblici e privati che  non  hanno  per
   oggetto   esclusivo   o   principale   l'esercizio   di  attivita'
   commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
d) societa' ed enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica,
   non residenti nel territorio dello Stato.
Devono compilare il presente modello anche  i  curatori  di  eredita'
giacenti  se  il chiamato all'eredita' e' soggetto all'IRPEG, e se la
giacenza dell'eredita' si protrae oltre il  periodo  di  imposta  nel
corso  del quale si e' aperta la successione. In tal caso, il reddito
dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo
III del titolo II del TUIR relativo agli enti non commerciali.
I predetti curatori devono pertanto compilare il Mod. 760/B, il  Mod.
760/M-B  e  i  modelli  relativi  alle  varie categorie di reddito da
dichiarare.
Per gli specifici modelli da compilare e i documenti da allegare alla
dichiarazione, vengono di seguito  fornite  separate  istruzioni  per
ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate.
- SOCIETA' DI CAPITALI
Le  societa'  per  azioni  e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e  le  societa'  di
mutua  assicurazione  residenti  nel  territorio  dello  Stato  hanno
l'obbligo di presentare la dichiarazione dei  redditi  anche  se  non
hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.
Il  reddito  complessivo  di  tali  societa' e' considerato, ai sensi
dell'art. 95, reddito di impresa  e  va  determinato  con  i  criteri
stabiliti  dagli  articoli  da  52  a 77 e con quelli stabiliti dagli
articoli da 96 a 107, e cioe' prendendo a base l'utile o  la  perdita
risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di
leggi   speciali  e  apportandovi  le  variazioni  in  aumento  e  in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei suddetti criteri.
Le societa' devono allegare alla  dichiarazione  copia  del  bilancio
approvato   dalla   assemblea   dei   soci,  costituito  dallo  stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e  devono
compilare  il  mod.  760/A  in  modo  da  farne risultare, attraverso
l'esposizione  delle  variazioni  in  aumento   e   in   diminuzione,
l'ammontare  del  reddito  imponibile  ai  fini IRPEG, o quello della
perdita  che  puo'  essere  computata  in  diminuzione  del   reddito
complessivo  dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto
e quello del reddito imponibile ai fini ILOR. Se dal conto  economico
o  dalla  nota  integrativa  non  risultano  i  ricavi,  i  costi, le
rimanenze e gli altri elementi necessari per  la  determinazione  del
reddito  imponibile  secondo  le  disposizioni  del TUIR, deve essere
allegato un apposito prospetto, concordante  con  le  risultanze  del
bilancio approvato dall'assemblea.
Si  ricorda  che  ai sensi dell'art. 5 comma 1, n. 1-bis), del DPR 29
settembre 1973, n. 600, le societa' a responsabilita' limitata devono
indicare nominativamente  i  soci  nell'elenco  posto  nella  seconda
pagina  del  Mod.  760/V  ovvero in apposito allegato specificando il
periodo  di  partecipazione  se  inferiore  all'esercizio  e la quota
percentuale posseduta.
Si precisa che possono  essere  indicate  solo  le  variazioni  delle
partecipazioni  dei  soci  nel corso dell'esercizio rispetto a quelle
indicate nella precedente dichiarazione.
- ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Tutti gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle  societa'  sono
soggetti    all'IRPEG,   ad   esclusione   degli   organi   e   delle
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo,
anche  se  dotati  di  personalita'  giuridica,  dei  comuni,   delle
comunita' montane, delle province e delle regioni.
Gli  enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali sono equiparati alle societa' di capitali;  per
gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di  attivita'  commerciali,  il reddito complessivo e' costituito dai
redditi fondiari, di  capitale,  di  impresa  e  diversi,  restandone
esclusi  gli  eventuali  avanzi  della  gestione  relativi  alle loro
attivita' istituzionali non commerciali  (per  esempio:    politiche,
sindacali, culturali, religiose, sportive, ricreative, ecc.).
In  proposito  si  avverte  che  l'attivita'  commerciale costituisce
"oggetto  principale"  ogni  qualvolta  rientri  fra   le   finalita'
istituzionali   dell'ente,   determinate  dalla  legge  istitutiva  o
dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le  attivita'  che  possono
essere  svolte  in  via  sussidiaria  o  meramente strumentale per il
conseguimento delle finalita' istituzionali; non e' quindi rilevante,
nel caso  che  le  finalita'  istituzionali  comprendono  l'esercizio
dell'attivita'   commerciale   insieme   con   l'esercizio  di  altre
attivita', la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre.
Per stabilire  se  l'ente  ha  per  oggetto  esclusivo  o  principale
l'esercizio   di   attivita'   commerciale,   cioe'   se  l'attivita'
commerciale (come definita nell'art. 51) costituisce o meno l'oggetto
esclusivo o principale dell'ente, si  deve  avere  riguardo  all'atto
costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata  e,  in  mancanza,  all'attivita'  effettivamente
esercitata (art. 87, comma 4).
Resta   fermo   che   l'Amministrazione   finanziaria  ha  sempre  la
possibilita'  di  accertare  se  l'attivita'  effettivamente   svolta
rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
Enti commerciali
Gli  enti  commerciali  sono  equiparati  alle  societa' di capitali;
valgono quindi i chiarimenti forniti per dette societa' relativamente
all'obbligo  della  dichiarazione,  anche  in  mancanza  di   reddito
imponibile,  della compilazione dei modelli e della documentazione da
allegare. Alla dichiarazione deve essere allegata  una  copia,  anche
fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno
che non sia stata gia' allegata ad una precedente dichiarazione e non
siano  intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o
se e' stato allegato ad una precedente dichiarazione,  occorre  farne
menzione nella distinta degli allegati.
Enti non commerciali
Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di  attivita'  commerciale  determinano il reddito complessivo con le
modalita' previste per le seguenti categorie di redditi: fondiari, di
capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale  ne  sia  la
destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
Gli enti che hanno esercitato attivita' commerciali,  escluse  quelle
di carattere occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in
mancanza  di  reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il
Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi delle  varie
categorie  in  modo  da  determinare  il  reddito  imponibile ai fini
dell'ILOR e dell'IRPEG nonche' il Mod. 760/M-B.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 1, comma 2, del DL 23  dicembre
1995,  n. 542, le prestazioni di assistenza fiscale svolte dai Centri
autorizzati di assistenza (CAA) sono rilevanti ai fini delle  imposte
sui  redditi  a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
1995. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza  e  non
si fa luogo a rimborso di imposte.
L'ente  che  ha  esercitato  attivita'  commerciale, con contabilita'
separata, deve compilare il MOd.  760/A  se  l'ammontare  dei  ricavi
dell'esercizio  precedente  e' stato superiore a 360 milioni di lire,
se esercente attivita' aventi per  oggetto  prestazioni  di  servizi,
ovvero  a  1  miliardo  di lire se esercente altre attivita'. Il Mod.
760/A deve essere compilato anche nel caso in cui,  pur  non  essendo
stati  superati i predetti limiti, sia stata esercitata l'opzione per
la contabilita' ordinaria. Si ricorda  che  i  soggetti  tenuti  alla
presentazione  del  Mod.  760/A  devono  allegare  il bilancio a tale
modello.
Gli enti che nel periodo d'imposta  non  hanno  superato  i  suddetti
limiti,   e  non  hanno  esercitato  l'opzione  per  la  contabilita'
ordinaria devono compilare il Mod. 760/D.
In mancanza di contabilita' separata, il reddito va  determinato  nel
Mod. 760/C. Gli enti in questione devono altresi' compilare, oltre ai
Modd.  760/E  e 760/F per i redditi fondiari, i modelli relativi agli
altri  redditi  eventualmente  posseduti,  (qualora  non  siano  gia'
compresi  nel reddito d'impresa di cui ai Modd. 760/A, 760/C e 760/D)
nonche' il Mod.  760/P  per  i  redditi  di  fonte  estera  percepiti
direttamente  e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le
plusvalenze non conseguite  nell'ambito  dell'attivita'  di  impresa,
soggette  ad  imposta  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 2 del DL 28
gennaio 1991, n. 27.
Gli enti che non hanno esercitato affatto (o  hanno  esercitato  solo
occasionalmente) attivita' commerciali sono obbligati a presentare la
dichiarazione  qualora  abbiano  conseguito redditi diversi da quelli
esenti e/o soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  d'imposta  o  ad
imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi
e conti correnti bancari e postali.
In  tal  caso  devono  presentare la dichiarazione compilando i Modd.
760/B e 760/M-B e indicando nei Modd. 760/E, 760/F,  760/G,  760/H  e
760/L  i  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare l'imponibile,
posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali  redditi  non  sono
ammesse  ulteriori  deduzioni  in  aggiunta  a quelle specificate nei
singoli modelli.
Devono inoltre compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte  estera
percepiti  direttamente  e  soggetti  a tassazione separata e il Mod.
760/O per le plusvalenze soggette ad imposta  sostitutiva,  ai  sensi
dell'art. 2 del DL n. 27 del 1991.
Alla  dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica,
dell'atto costitutivo o dello statuto, a meno che non sia stata  gia'
allegata  ad  una  precedente  dichiarazione  e non siano intervenute
modificazioni. Se l'atto  costitutivo  non  esiste,  o  se  e'  stato
allegato  ad  una  precedente  dichiarazione,  occorre farne menzione
nella distinta degli allegati.
- SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA
Le societa' e gli enti,  di  ogni  tipo,  con  o  senza  personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la
maggior   parte  del  periodo  di  imposta  non  hanno  nello  stesso
territorio la sede legale o la sede dell'amministrazione o  l'oggetto
principale dell'attivita', sono assoggettati all'IRPEG soltanto per i
redditi  prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli
esenti dall'imposta e di quelli soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le societa', a questi effetti, anche le societa' di
tipo personale e le societa' di tipo diverso da quelle regolate dalla
legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).
Anche per le societa' ed enti non residenti il reddito complessivo e'
costituito  dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo
conto soltanto di quelli prodotti in Italia.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo  i  soggetti  si
distinguono in:
-  societa'  di  ogni  tipo (tranne le societa' semplici, societa' di
  fatto senza  oggetto  commerciale  e  associazioni  tra  artisti  e
  professionisti  senza  personalita' giuridica) ed enti commerciali,
  cioe' aventi per oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
  attivita' commerciali;
- enti non commerciali e societa' semplici ed equiparate (societa' di
  fatto  senza oggetto commerciale, associazioni tra professionisti e
  artisti, senza personalita' giuridica).
Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi  criteri  relativi
alle  societa'  di  capitali e gli enti commerciali residenti qualora
gli stessi esercitino  l'attivita'  commerciale  in  Italia  mediante
stabile  organizzazione.  In  questo  caso  il reddito complessivo va
determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito  di
impresa,  sulla  base  di  apposito  conto  economico  relativo  alla
gestione  delle  stabili  organizzazioni  e  alle   altre   attivita'
produttive   di   redditi  imponibili  in  Italia,  ivi  comprese  le
plusvalenze  e  le  minusvalenze  dei  beni  destinati,  o   comunque
relativi,  alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello
Stato, ancorche' non conseguite  attraverso  stabili  organizzazioni,
nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 87.
In  mancanza  di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo  sono  quelli
prodotti  in  Italia  (fondiari,  di  capitale,  diversi) determinati
secondo le disposizioni del titolo I del TUIR relative alle categorie
nelle quali rientrano.
Per il secondo gruppo di soggetti, valgono criteri analoghi a  quelli
degli  enti non commerciali residenti; di conseguenza per determinare
il reddito complessivo e' necessario distinguere i  redditi  prodotti
in  Italia  nelle  varie  categorie (redditi di impresa, di capitale,
ecc.)  e  determinare  previamente  i rispettivi importi, l'ammontare
complessivo dei quali costituisce la base imponibile. IN analogia con
i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli
obblighi  e  degli  adempimenti  relativi  alla  presentazione  della
dichiarazione, si deve distinguere secondo che le societa' e gli enti
non residenti esercitino o non esercitino la loro attivita' in Italia
mediante   stabili   organizzazioni   (considerando   tali,   per  le
associazioni tra artisti e professionisti, le "basi  fisse"  come  ad
esempio studi, laboratori e simili).
A)  Le  societa'  e gli enti che hanno esercitato attivita' in Italia
mediante stabili organizzazioni devono  presentare  la  dichiarazione
anche  in  mancanza  di reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le
generalita' di almeno un rappresentante per i rapporti  tributari  in
Italia.
Le societa' e gli enti commerciali devono allegare alla dichiarazione
l'apposito  conto  economico  relativo  alla  gestione  delle stabili
organizzazioni e alle eventuali altre attivita' produttive di redditi
imponibili svolte in Italia corredato di una situazione  patrimoniale
di dette stabili organizzazioni.
Gli  enti  non  commercili devono allegare detto bilancio soltanto se
l'ammontare dei ricavi derivanti da attivita' commerciali  conseguiti
nel precedente periodo di imposta e' stato superiore a 360 milioni di
lire,  se  esercenti  attivita'  aventi  per  oggetto  prestazioni di
servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre  attivita'  o
se  hanno  optato  per  il  regime  ordinario.  Non  sono tenute alla
presentazione del bilancio le  societa'  semplici  e  le  societa'  o
associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5.
Oltre  al  Mod.  760  ed  ai  modelli  760/E  e  760/F, devono essere
compilati:
a) il Mod. 760/M, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se  si  tratta  di
   societa'  (escluse  quelle  semplici  ed  equiparate)  o  di  enti
   commerciali;
b) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se  si  tratta  di
   enti  non  commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo
   di imposta ricavi superiori a 360 milioni, se esercenti  attivita'
   aventi  per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di
   lire, se esercenti altre attivita', o che hanno optato per il  re-
   gime   ordinario   (il   Mod.  760/A  deve  essere  compilato  con
   riferimento al conto economico relativo alle attivita' commerciali
   esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);
c) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/C, se  si  tratta  di
   enti  non  commerciali  che hanno esercitato attivita' commerciali
   nel territorio dello Stato senza tenere la contabilita' separata;
d) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/D, se  si  tratta  di
   enti  non  commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo
   di imposta ricavi non superiori a lire 360 milioni,  se  esercenti
   attivita'  aventi  per  oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1
   miliardo di lire se esercenti altre attivita';
e) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/I, se  si  tratta  di
   associazioni   tra  artisti  e  professionisti  che  hanno  svolto
   attivita' in Italia mediante base fissa.
I  soggetti  indicati  alle  lettere  b), c), d) ed e) devono inoltre
compilare i Modd. 760/G,  760/H,  760/L,  per  i  redditi  conseguiti
mediante  la  stabile organizzazione o la base fissa (ma non compresi
nei Modd. 760/A, 760/C, 760/D o 760/I), e per quelli conseguiti al di
fuori della stabile organizzazione o della base fissa.
Alla dichiarazione deve essere allegata (se non e' stata allegata  ad
una  precedente  dichiarazione)  la copia anche fotostatica dell'atto
costitutivo, accompagnata dalla traduzione  in  lingua  italiana;  il
bilancio  o  rendiconto  generale della societa' o ente dovra' essere
esibito in qualsiasi momento  su  richiesta  del  competente  ufficio
finanziario.
Gli  enti  non  commerciali  non  residenti  che  svolgono  attivita'
commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano
il Mod. 760/C o 760/D devono ai fini dell'applicabilita' dell'art. 30
della  legge  n.  724  del  1994,  e  successive  modificazioni,  che
disciplina  le "societa' non operative" - allegare alla dichiarazione
un prospetto da cui risulti il numero di dipendenti e l'ammontare dei
ricavi e incrementi di rimanenze, tenendo conto di  quanto  precisato
nelle istruzioni relative al rigo A5 del Mod. 760/A. In tale allegato
deve  essere  altresi'  indicato  l'ammontare  delle immobilizzazioni
aziendali relative alla stabile organizzazione, al fine di  calcolare
il  reddito  imponibile minimo che va determinato in misura pari al 2
per  cento  dell'importo  complessivo  delle  dette  immobilizzazioni
aziendali.
B)  Le  societa'  o enti che non hanno esercitato attivita' in Italia
mediante stabili organizzazioni  non  sono  tenuti  a  presentare  la
dichiarazione  qualora  nel periodo di imposta non abbiamo conseguito
redditi prodotti in italia ovvero abbiamo conseguito soltanto redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo  d'imposta  o  ad
imposta sostitutiva.
Quando  sono  tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare,
oltre al Mod. 760 (nel quale devono essere indicate le generalita' di
almeno una rappresentante per i rapporti  tributari  in  Italia),  il
Mod.  760/B  (anche  se  si  tratta di societa'), il Mod 760/M-B, e i
Modd. 760/e, 760/F, 760/G, 760/H, 760/L e 760/O, relativi ai  singoli
redditi  prodotti  in  Italia  che  concorrono  a  formare il reddito
complessivo.
3
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod.
760, a pena di nullita', da rappresentante legale  della  societa'  o
ente  dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero
da un rappresentante negoziale; per le societa' o enti che non  hanno
in  Italia  la  sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale
dell'attivita' puo' essere invece sottoscritta da  un  rappresentante
per  i  rapporti tributari in italia. tale sottoscrizione deve essere
ripetuta anche nei singoli modelli, aggiuntivi compilati.
Se presso la societa' o ente esiste il  collegio  sindacale  o  altro
organo  di  controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche
dal presidente del collegio  sindacale  o  dell'organo  di  controllo
(ovvero,  se  questo  non  e' collegiale, da tutti i componenti). Ove
manchi tale sottoscrizione la dichiarazione e' ugualmente  valida  ma
si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni.
Si  richiama  l'attenzione  sulle  sanzioni  penali  comminate  dagli
articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla  legge
7  agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare
una dichiarazione cui  sono  obbligati  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura
inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati
dalla legge ovvero che danno  luogo  alle  fattispecie  elencate  nel
citato art. 4.
Si  richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 quali
modelli sono stati compilati.
L'ultimo riquadro, che  interessa  le  societa'  cooperative  e  loro
consorzi, e' riservato al visto di conformita' del centro autorizzato
di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale.
4
PRESENTAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  DEL  MODULO  760/W E DEL MODELLO
760/K
le societa'  di  capitali,  comprese  quelle  non  residenti,  devono
presentare  la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione
del bilancio. Se il bilancio non e' stato approvato entro il  termine
stabilito  dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve
essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Per le societa' di altro tipo e per gli enti diversi  dalle  societa'
valgono  gli  stessi  termini  sopra indicati qualora siano tenuti ad
approvare il bilancio o rendiconto entro un termine  stabilito  dalla
legge o dall'atto costitutivo.
In  ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei
mesi dalla fine del periodo d'imposta.
I curatori  di  eredita'  giacenti  devono  presentare,  nei  termini
ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta
nel  quale  hanno  assunto  le  rispettive  funzioni  e ai periodi di
imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel
quale cessa la curatela.
I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare,  entro  sei  mesi
dall'assunzione  delle  funzioni,  le  dichiarazioni  dei redditi dei
cespiti ereditari relativi al  periodo  d'imposta  nel  quale  si  e'
aperta  la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto
le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta gia' decorsi
anteriormente a quest'ultimo.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a  un  mese  e'
valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del DPR
29  settembre  1973,  n.  600,  ridotte a un quarto. La dichiarazione
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto
o presentata ad ufficio non  competente  o  non  sottoscritta  o  non
redatta  su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa
agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 10  luglio
1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
Qualora  per  effetto  dello  scomputo delle ritenute d'acconto sugli
interessi, premi ed  altri  frutti  sui  depositi  e  conti  correnti
bancari  e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito),
i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura
di rimborso, allegare gli estratti  conto  bancari  e/o  postali,  in
originale   (o   fotocopie   autenticate)   o,   in  alternativa,  la
corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.
La  dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune nella
cui circoscrizione si trova il domicilio  fiscale  della  societa'  o
ente.  L'ufficio comunale e' tenuto a rilasciare ricevuta. Puo' anche
essere spedita per raccomandata al competente ufficio  delle  imposte
o,  se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel
giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La  dichiarazione  deve  essere  consegnata  o  spedita   utilizzando
l'apposita  busta  (approvata con decreto del Ministro delle finanze)
sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.
Si ricorda che le cause di variazione  del  domicilio  fiscale  hanno
effetto dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Se  nel  periodo  di  imposta  cui  si riferisce la dichiarazione, la
societa' (o ente) dichiarante e' stata interessata  da  un'operazione
di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa o da
un'operazione   di   scissione,  quale  societa'  beneficiaria,  deve
compilare il "Prospetto relativo alle operazioni  di  fusione"  o  il
"Prospetto  relativo  alle operazioni di scissione", in distribuzione
presso gli uffici delle imposte.  In tali casi,  sulla  busta,  nella
quale  va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella. I
soggetti che sono stati interessati ad operazioni  di  fusione  o  di
scissione,  devono  allegare alla dichiarazione ai sensi dell'art. 3,
comma 105,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  un  apposito
prospetto  di riconciliazione (vedere in appendice la voce "Prospetto
di riconciliazione - fusione e scissione").
Se il dichiarante, direttamente o indirettamente  controlla  societa'
non  residenti  o  ne e' controllato, deve barrare l'apposita casella
sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.
Unitamente alla dichiarazione dei redditi  va  presentato  il  modulo
760/W  dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo
di imposta hanno detenuto investimenti  all'estero  ovvero  attivita'
estere di natura finanziaria.
Nel  caso  in  cui  non  sussista l'obbligo della presentazione della
dichiarazione dei redditi, il modulo  760/W  deve  essere  presentato
autonomamente entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare la
dichiarazione  dei  redditi,  utilizzando  una busta bianca su cui va
indicato "Modulo 760/W".
Per la compilazione del predetto modulo 760/W si rinvia alle apposite
istruzioni.
Il modello 760/K deve essere presentato,  unitamente  al  modello  di
dichiarazione  dei  redditi,  dalle  societa'  e  dagli  enti  di cui
all'art. 87,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  nonche'  dalle  stabili
organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato di societa' ed enti non
residenti,   per   dichiarare   il   patrimonio   netto    ai    fini
dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Detto  modello,  inoltre,  deve  essere  presentato  dagli  enti  non
commerciali relativamente alle  attivita'  commerciali  eventualmente
esercitate  diverse  da  quelle assistenziali, sanitarie, didattiche,
culturali, ricreative e sportive.
Il modello di  cui  trattasi  va  altresi'  presentato  anche  quando
l'imposta  non  e' dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila; per la
sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni.
5
COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Il  frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri:
il primo, relativo ai dati  riguardanti  la  societa'  o  l'ente,  il
secondo,  relativo  ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo
destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti
del collegio sindacale o di altro organo di controllo della  societa'
o ente.
- DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE
Codice  fiscale:  si  ricorda  che  per  le  nuove societa' il codice
fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali
IVA, se societa' o associazioni dichiaranti  agli  effetti  dell'IVA,
agli uffici delle imposte, in caso contrario.
Denominazione:  va  indicata  la  denominazione  o la ragione sociale
risultante  dall'atto  costitutivo;   per   le   societa'   semplici,
irregolari  o  di  fatto non residenti la cui denominazione comprende
cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni  socio,  il
cognome e il nome.
Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione),
la  sigla  della  provincia  (per  Roma: RM), la frazione, la via, il
numero  civico,  il  codice  di  avviamento  postale  ed  il   numero
telefonico.  La  stabile  organizzazione  in  Italia, se esiste, deve
essere indicata dalle societa' o enti non residenti  in  luogo  della
sede  legale;  in caso di esistenza di piu' stabili organizzazioni in
Italia va indicata quella in funzione della quale e'  determinato  il
domicilio fiscale.
Domicilio  fiscale:  questo  dato deve essere indicato soltanto dalle
societa' il cui domicilio fiscale e' diverso dalla sede legale.
Codici statistici:
Stato:            il relativo codice deve essere
                  desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere
                  desunto dalla tabella B.
Situazione:       il relativo codice deve essere
                  desunto dalla tabella D.
                                            TABELLA A

|                                                   |
| CODICE    STATO DELLA SOCIETA' O ENTE ALL'ATTO    |
|          DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  |
|                                                   |
|                                                   |
|   1      Soggetto in normale attivita'            |
|                                                   |
|                                                   |
|   2      Soggetto in liquidazione per cessa-      |
|          zione di attivita'                       |
|                                                   |
|                                                   |
|   3      Soggetto in fallimento o in liquida-     |
|          zione coatta amministrativa              |
|                                                   |
|   4      Soggetto estinto                         |
|                                                   |
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
                                                TABELLA B

|        |                                              |
| CODICE |              NATURA GIURIDICA                |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |  Soggetti residenti                          |
|        |                                              |
|        |                                              |
|     1  |  Societa' in accomandita per azioni          |
|        |                                              |
|     2  |  Societa' a responsabilita' limitata         |
|        |                                              |
|     3  |  Societa' per azioni                         |
|        |                                              |
|     4  |  Societa' cooperative e loro consorzi        |
|        |  iscritti nei registri prefettizi e nello    |
|        |  schedario della cooperazione                |
|        |                                              |
|     5  |  Altre societa' cooperative                  |
|        |                                              |
|     6  |  Mutue  assicuratrici                        |
|        |                                              |
|     7  |  Consorzi con personalita' giuridica         |
|        |                                              |
|     8  |  Associazioni riconosciute                   |
|        |                                              |
|     9  |  Fondazioni                                  |
|        |                                              |
|    10  |  Altri enti ed istituti con personalita'     |
|        |  giuridica                                   |
|        |                                              |
|    11  |  Consorzi senza personalita' giuridica       |
|        |                                              |
|    12  |  Associazioni non riconosciute e co-         |
|        |  mitati                                      |
|        |                                              |
|    13  |  Altre organizzazioni di persone o di        |
|        |  beni senza personalita' giuridica           |
|        |  (escluse le comunioni)                      |
|        |                                              |
|    14  |  Enti pubblici economici                     |
|        |                                              |
|    15  |  Enti pubblici non economici                 |
|        |                                              |
|    16  |  Casse mutue e fondi di previdenza,          |
|        |  assistenza, pensioni o simili con o         |
|        |  senza personalita' giuridica                |
|        |                                              |
|    17  |  Opere pie e societa' di mutuo soc-          |
|        |  corso                                       |
|        |                                              |
|        |                                              |
|    18  |  Enti ospedalieri                            |
|        |                                              |
|    19  |  Enti ed istituti di previdenza e di as-     |
|        |  sistenza sociale                            |
|        |                                              |
|    20  |  Aziende autonome di cura, soggior-          |
|        |  no e turismo                                |
|        |                                              |
|    21  |  Aziende regionali, provinciali, co-         |
|        |  munali e loro consorzi                      |
|        |                                              |
|    22  |  Societa', organizzazioni ed enti co-        |
|        |  stituiti all'estero non altrimenti classi-  |
|        |  ficabili, con sede dell'amministrazio-      |
|        |  ne od oggetto principale in Italia          |
|        |                                              |
|    23  |  Societa'per azioni, aziende speciali        |
|        |  e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60    |
|        |  della legge 8 giugno 1990, n. 142           |
|        |                                              |
|        |  Soggetti non residenti                      |
|        |                                              |
|    30  |  Societa' semplici, irregolari e di fatto    |
|        |                                              |
|    31  |  Societa' in nome collettivo                 |
|        |                                              |
|    32  |  Societa' in accomandita semplice            |
|        |                                              |
|    33  |  Societa' di armamento                       |
|        |                                              |
|    34  |  Associazioni fra professionisti             |
|        |                                              |
|    35  |  Societa' in accomandita per azioni          |
|        |                                              |
|    36  |  Societa' a responsabilita' limitata         |
|        |                                              |
|    37  |  Societa' per azioni                         |
|        |                                              |
|    38  |  Consorzi                                    |
|        |                                              |
|    39  |  Altri enti ed istituti                      |
|        |                                              |
|    40  |  Associazioni riconosciute, non rico-        |
|        |  nosciute e di fatto                         |
|        |                                              |
|    41  |  Fondazioni                                  |
|        |                                              |
|    42  |  Opere pie e societa' di mutuo soc-          |
|        |  corso                                       |
|        |                                              |
|    43  |  Altre organizzazioni di persone e di beni   |
|        |                                              |
                                                      TABELLA D

|      |                                                       |
|CODICE|    SITUAZIONE DELLA SOCIETA' O ENTE RELATIVAMENTE     |
|      |AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE|
|      |                                                       |
|      |                                                       |
|      |                                                       |
|   1  |  Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la li-      |
|      |  quidazione per cessazione di attivita', per falli-   |
|      |  mento o per liquidazione coatta amministrativa       |
|      |                                                       |
|   2  |  Periodi d'imposta successivi a quello di dichia-     |
|      |  razione di fallimento o di messa in liquidazione     |
|      |                                                       |
|   3  |  Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la li-     |
|      |  quidazione per cessazione di attivita', per falli-   |
|      |  mento o per liquidazione coatta amministrativa       |
|      |                                                       |
|   4  |  Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estin-   |
|      |  zione del soggetto per fusione o incorporazione      |
|      |                                                       |
|   5  |  Periodo d'imposta in cui e' avvenuta la trasfor-     |
|      |  mazione da societa' soggetta ad IRPEG in so-         |
|      |  cieta' non soggetta ad IRPEG o viceversa             |
|      |                                                       |
|   6  |  Periodo normale d'imposta                            |
|      |                                                       |
|   7  |  Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estin-   |
|      |  zione del soggetto per scissione totale              |
|      |                                                       |
|   8  |  Periodo d'imposta in cui si e' deliberato lo         |
|      |  scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 30 della   |
|      |  legge n. 724 del 1994                                |
|      |                                                       |
Eventi  eccezionali:  nella  casella relativa agli eventi eccezionali
deve essere indicato il codice:
1 dai contribuenti che, esercitando  una  attivita'  imprenditoriale,
commerciale,  artigianale  o    comunque economica, ovvero una libera
arte o professione, ed avendo  opposto  un  rifiuto  a  richieste  di
natura  estorsiva  o,  comunque,  non avendovi aderito, subiscono nel
territorio  dello  Stato  un  danno  a  beni  mobili  o  immobili  in
conseguenza  di  fatti  delittuosi  commessi,  anche  al   di   fuori
dell'esistenza  di un vincolo associativo, per il perseguimento di un
ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste  estorsive
l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge
18  novembre  1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni
dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro  un
anno dalla data dell'evento lesivo;
2  dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima dec-
ade del mese di novembre 1994 per i quali e' stato disposto con DL  2
ottobre  1995,  n.  415,  convertito dalla legge 29 novembre 1995, n.
507, il differimento dei termini  relativi  agli  adempimenti  ed  ai
versamenti di natura tributaria.
- DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE
Nel  secondo  riquadro  del  frontespizio, relativo al rappresentante
della societa' o dell'ente, devono essere indicati i dati  anagrafici
ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della
carica  rivestita  all'atto  della dichiarazione e' stato predisposto
uno spazio con cinque codici: si dovra' barrare il codice
1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto;
2 se si tratta di curatore fallimentare;
3 se si tratta di liquidatore;
4 se si tratta  di  rappresentante  nominato  in  societa'  con  sede
  all'estero
5 se si tratta di curatore di eredita' giacente.
Nell'apposito  spazio  riservato  alla  indicazione  della  residenza
anagrafica, va indicato il comune di  residenza  del  rappresentante;
nel  caso  in  cui  il  comune  di residenza sia diverso da quello di
domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio
fiscale, vanno indicati solo  se  variati  rispetto  alla  precedente
dichiarazione  dei  redditi o se la dichiarazione stessa non e' stata
presentata.
Quando i rappresentanti sono piu' di uno, in allegato a parte  devono
essere  indicati  gli  altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati
richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.  I  suddetti  dati
devono  essere  riportati  solo  se  variati rispetto alla precedente
dichiarazione dei redditi.
- ELENCO AMMINISTRATORI E COMPONENTI  DEL  COLLEGIO  SINDACALE  O  DI
  ALTRO ORGANO DI CONTROLLO
Nell'elenco  devono  essere  riportati  i dati anagrafici e il codice
fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio  sindacale
o di altro organo di controllo della societa' o ente.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C  se  trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di
  controllo della societa' o dell'ente.
6
ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 760/A, 760/C E 760/D.
- LE NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA
La  disciplina  del  reddito d'impresa ha subito importanti modifiche
conseguenti  all'emanazione,  nel  corso  del  1995,   dei   seguenti
provvedimenti:
- il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22
  marzo  1995,  n.  85 (riguardante misure urgenti per il risanamento
  della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse);
-  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (riguardante   misure   di
  razionalizzazione della finanza pubblica).
1. Contributi o liberalita' (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)
A  seguito delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lett. b), del
TUIR dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n.  549 del  1995,
a  decorrere  dal periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto
1994, la riserva  nella  quale  sono  stati  accantonati  i  proventi
incassati a titolo di contributo o di liberta' puo' essere utilizzata
per  la  copertura  delle perdite di esercizi anche diversi da quello
nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Si ricorda, altresi', che a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 i contributi
spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, erogati
da soggetti diversi dallo  Stato  o  da  altri  enti  pubblici,  sono
considerati ricavi; cio' per effetto delle modifiche recate dall'art.
3,  comma  103,  lett.  a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53,
comma 1, lett. f), del TUIR. Tale modifica  normativa  non  riguarda,
quindi,  i  contributi  della  specie  erogati nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla suddetta data, per i  quali  rimane
applicabile  la  disciplina recata dall'art.   55, comma 3, lett. b),
del TUIR.
2. Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del TUIR)
L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che gli
effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo  del
comma  4  dell'art.  54 del TUIR, che consente la rateizzazione delle
plusvalenze conseguite, si considerano  immobilizzazioni  finanziarie
iscritte  come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei
bilanci redatti secondo le disposizioni  del  codice  civile  vigenti
anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127
del  1991,  la  cui  natura  di  immobilizzazioni  emergeva  in  modo
inequivocabile dalle  indicazioni  dei  bilanci  stessi  o  da  altri
elementi certi e precisi della contabilita'.
3.  Limiti alla deducibilita' degli interessi passivi su obbligazioni
   emesse da societa' non quotate (art. 3, comma 115, della legge  n.
   549 del 1995)
L'art.  3,  comma  115,  della  legge n. 549 del 1995 ha previsto una
limitazione alla deducibilita' degli interessi  passivi  maturati  su
prestiti obbligazionari emessi da societa' non quotate in borsa.
In particolare, la citata disposizione stabilisce che nel caso in cui
al  momento dell'emissione di obbligazioni e titoli similari il tasso
di rendimento effettivo o di  riferimento  sugli  interessi  e  altri
proventi  relativi  ai  suddetti  titoli sia superiore di sette punti
rispetto al tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni  e  titoli
similari  negoziate  nei  mercati  regolamentati italiani o collocati
mediante offerta  al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina  vigente
all'atto  dell'emissione,  ovvero di tre punti, per le obbligazioni e
titoli  similari  diversi  dai  precedenti,  gli  interessi   passivi
eccedenti  l'importo  derivante dall'applicazione dei predetti limiti
sono indeducibili.
Detta  disposizione si applica per gli interessi maturati a decorrere
dal periodo di imposta per il quale il termine per  la  presentazione
della  dichiarazione  scade  successivamente  alla data di entrata in
vigore della legge n. 549 del 1995 e, quindi, in  caso  di  esercizio
coincidente  con  l'anno  solare,  a decorrere dal periodo di imposta
1995; salvo che, entro il suddetto termine non si proceda al rimborso
delle obbligazioni e titoli similari.
4. Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (art.  67,
   comma 8, del TUIR)
La  disposizione  dell'art.  67, comma 8, del TUIR, dopo le modifiche
recate dall'art. 3, comma 103, lett. c), della legge n. 549 del 1995,
prevede che le quote di ammortamento dei beni concessi  in  locazione
finanziaria sono determinate nella misura risultante dal relativo pi-
ano  di  ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i
beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per  il  quale  il
termine  per  la  presentazione della dichiarazione dei redditi scade
successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge  n.
549 del 1995.
Per  i  beni  consegnati  il  periodo  di imposta precedenti a quello
predetto  sono  fatti  salvi,   tuttavia,   gli   effetti   derivanti
dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di
quote di ammortamento finanziario.
In  dipendenza  della  predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che
per i beni consegnati  in  esercizi  precedenti  a  quello  di  prima
applicazione,  l'impresa  possa, con riguardo a tutti i beni concessi
in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano  di
ammortamento   finanziario.   In   tal   caso   il   maggior  importo
complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a  quello
deducibile  secondo  il  piano  di  ammortamento  finanziario  dovra'
concorrere a formare il reddito  nel  periodo  di  imposta  di  prima
applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le
percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art.
3,  comma  103,  lett.  d),  della  stessa  legge n. 549 del 1995, e'
consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per  i
quali l'ammortamento e' effettuato con il criterio finanziario.
5.  Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza (art. 74, comma
  2, del TUIR)
La disciplina della deducibilita' delle spese di pubblicita' e propa-
ganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art.    74
del  TUIR  e'  stata modificata dall'art. 3, comma 93, della legge n.
549 del 1995. In particolare la deduzione delle spese di  pubblicita'
e   propaganda   puo'   essere   effettuata   per   l'intero  importo
nell'esercizio   di   sostenimento   ovvero,   in   quote   costanti,
nell'esercizio  stesso  e  nei quattro successivi (e non piu' nei due
successivi). Analogamente le spese di rappresentanza sono  deducibili
nella  misura  di  un  terzo  del  loro  ammontare in quote costanti,
nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (e  non  piu'
nei due successivi).
Tali  modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute
a decorrere dal periodo di imposta per il quale  il  termine  per  la
presentazione  della  dichiarazione dei redditi scade successivamente
alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.
6. Perdite di impresa (per gli enti non commerciali)
Il  comma  3  dell'art.  8  del  TUIR,  nel  testo risultante dopo le
modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), del DL n. 41 del
1995, disciplina la deduzione delle perdite derivanti  dall'esercizio
di  imprese  commerciali  e  dalla partecipazione in societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice ed equiparate che non  sono  de-
terminate a norma dell'art. 79 (considerate autonomamente dal comma 1
dell'art.  8), prevedendo che le stesse sono computate in diminuzione
dai relativi redditi conseguiti nel periodo  di  imposta  e,  per  la
differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il  quinto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
Lo scopo della norma e' di evitare la compensazione delle perdite  di
impresa  in  contabilita'  ordinaria con redditi diversi da quelli di
impresa. La stessa disciplina si  applica  anche  in  relazione  alle
perdite  di  impresa  in  contabilita'  ordinaria  non compensate nei
precedenti periodi di imposta (vedere in appendice la  voce  "Perdita
di   imprese   in   contabilita'   ordinaria   -  per  gli  enti  non
commerciali").
7. Svalutazioni e perdite sui  crediti  (per  gli  enti  creditizi  e
   finanziari)
L'art.  71  del  TUIR,  come modificato dall'art. 3, comma 103, lett.
d), della legge n. 549 del 1995, prevede ora due distinti  meccanismi
di   deducibilita'   delle   svalutazioni   dei   crediti   e   degli
accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonche'  delle  perdite
sui crediti stessi:
- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili da parte dei
  soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, con riguardo ai
  quali  il  predetto  art.  3  non  ha recato sostanzialmente alcuna
  modifica;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i nuovi criteri applicabili  da
  parte degli enti creditizi e finanziari.
In  particolare,  per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni
dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione  del  valore  dei
crediti  sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello
0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti  risultanti  in
bilancio  -  assunto  al  lordo  delle  svalutazioni  stesse - e, per
l'eccedenza, in quote costanti  nei  sette  esercizi  successivi.  Si
precisa,  tuttavia,  che  le  svalutazioni  operate  in  bilancio  si
considerano - fino a concorrenza dei relativi importi  -  fiscalmente
compensate  con  le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello
stesso esercizio. Pertanto,  ai  fini  del  descritto  meccanismo  di
deduzione,  l'importo  delle  svalutazioni cosi' dedotte, vale a dire
compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a  formare  la
base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento.
Per il primo periodo di applicazione delle predette disposizioni, che
e'  quello  per  il  quale  il  termine  per  la  presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di  entrata
in vigore della legge n. 549 del 1995, il limite dello 0,50 per cento
e' commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti.
Tra   le  svalutazioni  si  comprendono  anche  quelle  riferibili  a
categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.
Nel caso  in  cui  in  un  esercizio  l'ammontare  complessivo  delle
svalutazioni  non  raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento,
sono ammessi in deduzione gli accantonamenti  ad  apposito  fondo  di
copertura   dei   rischi  su  crediti  costituito  in  conformita'  a
disposizioni  di  legge, fino a concorrenza del limite teste' citato.
Tali accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare
complessivo ha raggiunto il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
La  nuova  disciplina  comporta che il valore di bilancio dei crediti
assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui  un
credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione
in   bilancio,   l'eccedenza   concorrera'   a   formare  il  reddito
dell'esercizio. Le  perdite  sui  crediti  svalutati,  calcolate  con
riferimento  al  valore  di bilancio, concorrono a formare il reddito
per la sola  parte  che  eccede  l'ammontare  del  fondo  per  rischi
eventuali  sui  crediti costituito con accantonamenti dedotti nonche'
dell'importo del fondo rischi bancari generali  o  del  fondo  rischi
finanziari  generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione
del fondo  di  copertura  per  rischi  su  crediti,  come  consentito
dall'art.  42,  comma  2,  del decreto legislativo n. 87 del 1992. Il
descritto meccanismo di determinazione delle  perdite  deducibili  si
applica  anche  in  relazione  ai  crediti  appartenenti  a categorie
omogenee  svalutabili   su   base   forfetaria.   Tuttavia,   qualora
l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria
venga  considerato come indistintamente riferibile alla totalita' dei
crediti compresi nella categoria, le  perdite  -  da  calcolarsi  con
riguardo  al  valore  dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno
previamente  imputate  a  riduzione  del  suddetto  ammontare   delle
svalutazioni  complessive  e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a
formare il reddito per la sola parte che ecceda l'ammontare del fondo
per  rischi  eventuali  sui  crediti  costituito  con  accantonamenti
dedotti  nonche' dell'importo del fondo rischi bancari generali o del
fondo rischi  finanziari  generali  per  la  parte  riveniente  dalla
riclassificazione  del fondo di copertura per rischi su crediti, come
consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n.  87  del
1992.
Si  abbia  ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria
omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:
Credito A1 val. nom.   4.000
Credito A2 val. nom.   2.000
Totale                          6.000
Valore di bilancio di A1 e A2   5.700
                               -------
Svalutazioni complessive          300
Ipotizzando che nel corso del 1996 si verifichi l'incasso del credito
A1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al  valore
nominale  del  credito  stesso,  viene  imputata preliminarmente alle
svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e  per
l'eccedenza,  pari  a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i
criteri ordinari.
Apposite disposizioni transitorie sono dettate dai commi  107  e  108
dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.
In particolare, il comma 107 del citato art. 3 stabilisce, anzitutto,
che  il  valore dei crediti iscritto nel bilancio relativo al periodo
di imposta anteriore a  quello  di  prima  applicazione  della  nuova
disciplina  e'  rilevante  anche  ai  fini  fiscali.  La stessa norma
dispone, inoltre, che la differenza  tra  il  valore  nominale  o  di
acquisizione dei crediti e il valore cui i crediti stessi risultavano
iscritti  nel bilancio del suddetto esercizio - ridotta di un importo
pari   all'ammontare   complessivo   delle   svalutazioni   e   degli
accantonamenti  gia'  ammessi  in  deduzione  nei  periodi di imposta
anteriori  a  quello  di  decorrenza  della  nuova  disciplina  -  e'
deducibile,  in  nove  quote  costanti  a  partire da tale periodo di
imposta.
Naturalmente, la circostanza che per i crediti  pregressi  si  assume
come   valore   fiscale   rilevante   quello  iscritto  nel  bilancio
dell'esercizio  precedente  a  quello  di  prima  applicazione  della
disciplina,  comportera'  che  le  successive vicende relative a tali
crediti (svalutazioni, riprese di valore,  perdite  e  sopravvenienze
dipendenti  dall'incasso)  andranno trattate in base ai nuovi criteri
introdotti a regime.
In alternativa a quanto previsto dal menzionato comma  107,  e'  data
facolta',  ai  sensi  del  successivo  comma  108,  di  optare per la
deduzione delle perdite su crediti di cui all'art. 66, comma  3,  del
TUIR,  limitatamente  alla  parte  che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e  degli  accantonamenti  dedotto  negli  esercizi
precedenti a quello di prima applicazione della nuova disciplina.
In  particolare,  le perdite relative ai crediti pregressi continuano
ad  essere  computate  con  riferimento  al  valore  nominale  o   di
acquisizione  dei  crediti stessi, con la precisazione, peraltro, che
tale valore andra' diminuito delle svalutazioni dedotte  dal  periodo
di  imposta di decorrenza della nuova disciplina, le quali, ancorche'
riferite a crediti gia' esistenti, sono deducibili in base  ai  nuovi
criteri.
In  pratica,  le  perdite  relative a detti crediti, da computare con
riferimento al valore  nominale  o  di  acquisizione,  ridotto  delle
svalutazioni  effettuate  in  base  alle nuove disposizioni, potranno
essere dedotte soltanto per la parte  che  eccede  l'ammontare  delle
svalutazioni  e  degli  accantonamenti  dedotti in applicazione della
precedente normativa.
In caso di applicazione del comma 108 le  rivalutazioni  dei  crediti
pregressi nonche' le sopravvenienze attive derivanti dall'incasso dei
crediti  stessi  ad  un  valore  superiore  a  quello di bilancio non
rilevano anche ai fini dell'applicazione del comma  3  dell'art.  71,
fino a concorrenza delle svalutazioni non dedotte.
L'opzione  deve  essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il
cui termine di  presentazione  scade  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Essa non e' revocabile
e  deve  riguardare  l'ammontare  complessivo  delle svalutazioni non
dedotte.
Si   abbia   ad   esempio   la   seguente   situazione,   riguardante
l'applicazione dell'art. 3, comma 108:
Crediti pregressi (al 31 dicembre 1994).
di cui:
Credito A val. nom.    6.000
Credito B val. nom.    4.000
Credito C val. nom.    1.500
Totale                         11.500
Credito A val. bil.    5.500
Credito B val. bil.    3.400
Credito C val. bil.      200
Totale                          9.100
Svalutazioni complessive        2.400
di cui:
Svalutazioni dedotte              500
Svalutazioni non dedotte        1.900
Ipotizzando che nel corso del 1995 si verifichi l'incasso dei crediti
A  e  B,  rispettivamente  per  5.000 e 3.200, si avra' una deduzione
fiscale per complessive 1.300, di cui:
- 700, imputate a conto economico dell'esercizio;
- 600, costituite dalla quota delle perdite eccedenti le svalutazioni
  e  gli  accantonamenti  dedotti  in  precedenza,  da  indicare   in
  dichiarazione tra le variazioni in diminuzione.
8.  Rimborsi  per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del TUIR) ai sensi
dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR introdotto dall'art. 33  del  DL.
n.  41,  le  spese  di  vitto  e  alloggio sostenute per le trasferte
effettuate, a decorrere dal 23 febbraio 1995,  fuori  dal  territorio
comunale  dai  lavoratori  dipendenti  e  dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono  ammesse  in  deduzione
per  un  ammontare  giornaliero  non  superiore  a  lire  350.000; il
predetto  limite  e'  elevato  a  lire  500.000  per   le   trasferte
all'estero.  Al  riguardo  e'  opportuno  precisare  che il limite di
deducibilita' si riferisce esclusivamente ai rimborsi analitici e non
anche alle ipotesi di rimborsi  forfetari  o  misti.    Inoltre,  con
riferimento  ai  rimborsi analitici, qualora l'alloggio venga fornito
gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener
conto dei costi specifici  sostenuti  dal  datore  di  lavoro  per  i
servizi  di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in
deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero,  soltanto  per  i
giorni   di   effettiva  trasferta  effettuata  nell'anno.  Rimangono
pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato
utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta. Se
il  dipendente  o  il  titolare  dei  predetti  rapporti  sia   stato
autorizzato  ad  utilizzare  un  autoveicolo di sua proprieta' ovvero
noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica  trasferta,
iniziata  successivamente  al 24 febbraio 1995, e' consentito portare
in  deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo
di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle  tariffe
di  noleggio  relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o
20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che  non
si  applica  agli  autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle
ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato
ad utilizzare  il  proprio  autoveicolo  o  un  autoveicolo  preso  a
noleggio  per  una  specifica  trasferta  all'estero ovvero sia stato
noleggiato  un  autoveicolo  con  il  conducente.   Ai   fini   della
quantificazione  dei  predetti  costi  di  percorrenza  si  deve fare
riferimento  alla  media  dei  costi   delle   suddette   autovetture
appositamente  calcolata  dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle
ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio in corso di
predisposizione.
9. Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del TUIR)
Con l'introduzione nel TUIR dell'art. 20-bis, e' stato  chiarito  che
il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti
che  esercitano  imprese  commerciali,  che comporti la perdita della
residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al
valore  normale,  dei  componenti  dell'azienda   o   del   complesso
aziendale,   salvo   che   non   siano   confluiti   in  una  stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale  disposizione
si  applica  anche  se  successivamente  i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne  vengano
distolti.  Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale,
le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del  trasferimento
della  residenza  o  della sede, sono assoggettati a tassazione nella
misura in cui non siano stati riconosciuti nel  patrimonio  contabile
della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
10.  Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR
    n. 602 del 1973)
L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3,  comma
94,  della  legge  n.  549  del  1995,  ha  previsto che le eccedenze
dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute
senza  l'osservanza  delle  formalita'  di cui agli artt. 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante
e le societa' controllate; si considerano controllate le societa' per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui
azioni o quote  sono  possedute  direttamente  dall'ente  o  societa'
controllante, o per il tramite di altra societa' controllata, per una
percentuale  superiore  al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio
del periodo d'imposta  precedente  a  quello  cui  si  riferiscono  i
crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art.
43-ter  si  applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti
alla  redazione  del  bilancio  consolidato  ai  sensi  dei   decreti
legislativi  n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette
all'IRPEG indicate nell'elenco di cui  alla  lett.  a)  del  comma  2
dell'art.  38  del predetto decreto n.  127 e nell'elenco di cui alla
lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
Le  disposizioni  in  esame  si  applicano  alle eccedenze di imposta
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge n. 549.
La cessione, che puo' riguardare anche  solo  parte  delle  eccedenze
dell'IRPEG  e  dell'ILOR,  si  considera effettuata a decorrere dalla
data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi  del  cedente
dalla  quale  le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute
possono  essere  portate  in  diminuzione  dei  versamenti  d'imposta
relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La  societa'  o  l'ente  cedente  deve,  a  pena  d'inefficacia della
cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi  (Mod.  760/V)  da
cui  emergono  le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei
soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione  dei  redditi
(Mod.  760/V)  presentata  dalla data in cui la cessione si considera
effettuata, i  soggetti  cedenti,  le  date  di  effettuazione  delle
cessioni  nonche', distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate
per il versamento delle imposte  cui  la  predetta  dichiarazione  si
riferisce  e  la  parte  non  utilizzata.  Il cessionario stesso deve
altresi' indicare  nelle  successive  dichiarazioni  la  parte  delle
predette  eccedenze  utilizzate  per  il versamento delle imposte cui
tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere  utilizzate  per  i  versamenti,
anche  in  acconto,  dell'IRPEG  e/o  dell'ILOR i cui termini scadono
contestualmente o successivamente alla data  in  cui  il  cedente  ha
presentato  la  dichiarazione  da  cui  emergono  le eccedenze stesse
(indipendentemente dalla data in  cui  scade  il  termine  per  detta
presentazione)  e,  per  la  parte  non  utilizzata, possono altresi'
essere chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
11. Imposte sostitutive su riserve e fondi in  sospensione  d'imposta
    di cui all'art. 22 del DL n. 41 del 1995
Il  decreto  legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22
marzo 1995,  n.  85,  ha  introdotto  una  dichiarazione  speciale  e
temporanea   per   l'affrancamento  delle  riserve  e  dei  fondi  in
sospensione dall'IRPEF o IRPEG e dall'ILOR mediante assoggettamento a
imposta sostitutiva. In particolare, ai sensi dei  commi  1,  2  e  4
dell'art.  22 del citato provvedimento possono essere assoggettati ad
imposta sostitutiva:
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
-  le  riserve  e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di
  quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento,  nella
  misura del 20 per cento;
-  i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge n.
  408 del 1990 e della legge n. 413 del 1991, nella misura del 3  per
  cento;
- la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito
  dei  conferimenti  agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della
  legge n. 576 del 1995 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977  e
  delle  operazioni  di  concentrazione  previste  dall'art. 79 della
  legge n. 742 del 1986 e il  loro  costo  fiscalmente  riconosciuto,
  nella  misura  del  20  per  cento.  In  tal  caso  si  considerano
  assoggettate  ad  imposta,  per  l'ammontare  corrispondente   alla
  predetta  differenza, al netto dell'imposta sostitutiva, le riserve
  e i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in  sede
  di conferimento.
Il  comma  8 dell'art. 22 ha aggiunto un periodo al comma 1 dell'art.
27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  il  quale  prevede  che  la
fusione  tra  societa'  che  hanno posto in essere un conferimento ai
sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975;  dell'art.  10  della
legge  n. 904 del 1977 e dell'art. 79 della legge n. 742 del 1986 non
costituisce  realizzo  della  plusvalenza   ancora   in   sospensione
d'imposta  a  condizione  che detta plusvalenza trovi evidenza in una
riserva che concorre a formare il reddito dell'esercizio nella misura
in cui la riserva stessa  sia  utilizzata  per  scopi  diversi  dalla
copertura  di  perdite. Al riguardo si precisa che nel caso in cui la
societa' incorporante, gia' conferente, abbia costituito una  riserva
o   fondo,   a  fronte  dei  maggiori  valori  iscritti  in  sede  di
conferimento, ancora sussistente al momento della fusione,  l'obbligo
richiesto dalla norma si considera adempiuto anche nel caso in cui la
riserva stessa sia stata imputata a capitale.
Il  successivo  comma  9  del  medesimo  art.  22  detta  un'apposita
disciplina, agli effetti  in  questione,  per  il  trattamento  delle
fusioni  tra  conferente  e  conferitaria poste in essere in esercizi
precedenti a quello in corso alla data del  24  febbraio  1995.  Tale
norma  stabilisce  che la plusvalenza in sospensione d'imposta non si
considera realizzata a condizione che la stessa  risulti  evidenziata
in apposita riserva nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla
predetta  data e che tale riserva puo' essere assoggettata ad imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 22.  Anche  in  tal  caso,
l'onere  di costituzione della riserva si considera adempiuto qualora
detta riserva risulti gia' esistente, ancorche' imputata a capitale.
L'applicazione dell imposte sostitutive va richiesta dal contribuente
con l'apposito modello approvato con il decreto ministeriale  del  28
agosto  1995,  pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 1995, che
va allegato alla dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  di
imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Le  imposte  sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il 20
dicembre 1995 oppure a richiesta del contribuente in tre rate:
- entro il 20 dicembre 1995, per il 50 per cento di quanto dovuto;
- entro il 31 gennaio 1996, per il 25 per cento di quanto dovuto;
- entro il 30 aprile 1996, per il residuo 25 per cento.
In caso di versamento  rateale  le  ultime  due  rate  devono  essere
maggiorate degli interessi in misura pari al 9 per cento annuo.
In   proposito   si   precisa   che   gli   interessi  vanno  versati
congiuntamente all'importo delle rispettive rate,  che,  nel  modello
per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive, vanno in-
dicate senza gli interessi dovuti su ciascuna di esse.
12.  Applicazione  dei  parametri  ai  fini  dell'accertamento di cui
    all'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995
La struttura dei modelli 760/A, 760/D e 760/I e' stata modificata  al
fine   di   consentire   l'indicazione   dei   dati   necessari   per
l'applicazione dei parametri approvati con il  DPCM  del  29  gennaio
1996,  pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 25 del
31  gennaio  1996.  Agli  enti  non  commerciali  residenti  e   non,
l'indicazione   dei   suddetti   dati  e'  stata  richiesta  ai  fini
dell'elaborazione degli studi di settore.
Cio' comporta  in  via  generale  l'esigenza  di  fornire  dati  piu'
articolati   che   risultano   comunque   facilmente   desumibili  da
contabilita' correttamente tenute.
Il contribuente ha, inoltre, la  facolta'  di  indicare  alcuni  dati
(ammontare  dei  ricavi  per  cui  e' stata emessa fattura, ammontare
delle esistenze iniziali  e  rimanenze  finali  relative  a  prodotti
finiti)  la  cui  conoscenza, pur non essendo strettamente necessaria
per l'applicazione dei parametri, potra', in  futuro,  consentire  di
tener conto di particolari situazioni che potrebbero, in taluni casi,
giustificare  lo  scostamento  tra  i  compensi e ricavi dichiarati e
quelli presunti in base ai parametri.
I parametri possono essere utilizzati  per  l'accertamento,  previsto
dall'art.  3,  comma  181, della legge n. 549 del 1995, dei ricavi di
cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lett. c) e d)
del comma 1 dello stesso articolo, e dei  compensi  di  cui  all'art.
50, comma 1, relativi al periodo di imposta 1995.
I  contribuenti  che  intendono  evitare  tale  tipo  di accertamento
possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri  ricavi  e
compensi  utilizzando gli appositi righi previsti nei modelli 760/A e
760/I.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei  compensi  presunti  sulla
base  dei  parametri  i  contribuenti  possono rivolgersi agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare  i  supporti  magnetici
contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e
compensi,  gratuitamente  distribuiti  dalla  stessa Amministrazione,
anche  tramite  le   associazioni   di   categoria   e   gli   ordini
professionali.  Tali  programmi sono disponibili anche su Internet al
sito  del  Ministero  delle finanze. L'indirizzo provvisorio del sito
e':   HTTP/WWW.FINANZE.INTERBUSINESS.IT;   quello   definitivo    non
conterra' la parola INTERBUSINESS.
Nel  prodotto  informatico verra' fornita la puntuale indicazione dei
righi dei  modelli  di  dichiarazione  da  prendere  a  base  per  la
determinazione  del valore da assegnare alle diverse voci e variabili
considerate per l'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui  parametri  interessa  i  contribuenti  con
ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi
di  lire. A tal fine, per gli esercenti attivita' di impresa va fatto
riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR,  ad  accezione  di
quelli previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo.
In  caso  di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno o
di periodo di imposta di durata inferiore all'anno il detto limite di
ricavi va ragguagliato al periodo  di  svolgimento  dell'attivita'  o
alla  durata  del  periodo  di  imposta.  Per i rivenditori in base a
contratti estimatori di giornali,  di  libri  e  periodici  anche  su
supporti  audiovideomagnetici  e  per  i distributori di carburanti i
menzionati ricavi si assumono al  netto  del  prezzo  corrisposto  al
fornitore  dei  beni,  mentre  per  coloro che effettuano cessioni di
generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative  e
valori   similari   si  considerano  ricavi  gli  aggi  spettanti  ai
rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilita' ordinaria l'accertamento
in base ai parametri e' possibile solo quando in sede di verifica sia
stata rilevata la inattendibilita'  della  contabilita'  in  base  ai
criteri che saranno stabiliti con un apposito regolamento in corso di
emanazione.
Si  ricorda  che  i  parametri  non  si  applicano  nei confronti dei
contribuenti  che  esercitano  attivita'  per  le  quali  non  si  e'
provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attivita' sono indi-
cate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate
al DPCM del 29 gennaio 1996.
7
MOD.  760/A  - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI
COMMERCIALI
REDDITO  D'IMPRESA  DEGLI  ENTI  NON  COMMERCIALI   IN   CONTABILITA'
ORDINARIA
Il presente modello deve essere compilato:
-  dalle  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per azioni, dalle
  societa' a responsabilita' limitata, dalle societa'  cooperative  e
  dalle  societa'  di  mutua  assicurazione  residenti nel territorio
  dello Stato;
- dagli enti pubblici  e  privati,  residenti  nel  territorio  dello
  Stato,  che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
  attivita' commerciali;
- dagli enti non commerciali residenti, e non residenti  con  stabile
  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato, che hanno esercitato
  attivita' commerciale con contabilita' separata,  ad  eccezione  di
  quelli che fruiscono del regime di contabilita' semplificata;
-  dalle  societa'  di  ogni  tipo  (tranne  le societa' semplici, le
  societa' di fatto che non esercitano  attivita'  commerciali  e  le
  associazioni   senza   personalita'   giuridica   tra   artisti   e
  professionisti) e  dagli  enti  commerciali  non  residenti  aventi
  stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Dati relativi all'attivita'
Nei  righi  da A1 ad A3 vanno indicati solo i dati variati rispetto a
quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo  d'imposta  precedente  non  e'  stata  presentata  la
dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati.
Ovviamente  il contribuente puo' indicare anche i dati non variati se
questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole.
Nel rigo A1 vanno indicati:
-  la   descrizione   dell'attivita'   esercitata,   individuata   in
  conformita'  alla classificazione delle attivita' economiche di cui
  ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993  rilevabile  in
  base  alla  predetta  classificazione  delle  attivita'  economiche
  consultabile presso gli uffici finanziari.
In caso di  esercizio  di  piu'  attivita',  i  dati  relativi  vanno
riferiti  alla attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei
ricavi conseguiti.
Nel rigo A2 va indicato il luogo di esercizio dell'attivita'  con  il
relativo  indirizzo.  Se  l'attivita'  e'  svolta in piu' luoghi deve
essere indicato quello nel quale sono  stati  conseguiti  i  maggiori
ricavi.
Nel  rigo A3 va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture
contabili. Se sono conservate  presso  terzi,  occorre  indicarne  le
generalita' (o la denominazione) e l'indirizzo.
Il rigo A4 interessa i soggetti:
1)   che  direttamente  o  indirettamente  controllano  societa'  non
   residenti;
2) che direttamente o indirettamente sono controllati da societa' non
   residenti;
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da societa' che
   controllano societa' non residenti.
A tal fine si precisa  che  la  nozione  di  controllo  include  ogni
ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori
dei  casi  contemplati  dall'art.  2359  del  cod.  civ.. Trattasi di
ipotesi  che  concretano  modalita'  di  direzione   unitaria   delle
attivita',   quali  ad  esempio  la  vendita  esclusiva  di  prodotti
fabbricati  dall'altra  impresa,  l'impossibilita'  di  funzionamento
dell'impresa  senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica
dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture),  il
diritto  di  nomina  della maggioranza dei componenti degli organi di
amministrazione o direttivi della  societa',  l'esistenza  di  membri
comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la
partecipazione  a  centrali  di approvvigionamento e vendita ovvero a
cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di
prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
- la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente
  controllata da societa' non residente;
-  la  casella  B,  se  si  tratta  di  impresa  che  direttamente  o
  indirettamente controlla societa' non residente;
-  la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con
  societa' non  residente,  entrambe  direttamente  o  indirettamente
  controllata da un'altra societa'.
In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va
barrata l'apposita casella.
Il  rigo  A5  deve  essere  compilato  dalle  societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a  responsabilita'  limitata  nonche'  dalle
societa'  e  dagli  enti  di  ogni  tipo  non  residenti  con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dalla compilazione di detto rigo:
a) i soggetti ai quali per la particolare attivita' svolta  e'  fatto
   obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
b) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
   dell'attivita';
c) i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
d) le societa' in amministrazione controllata o straordinaria;
e)  le  societa'  che  entro  il  31 ottobre 1995 abbiano formalmente
   deliberato  lo  scioglimento  o  la  trasformazione  in   societa'
   commerciali di persone;
f) le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione;
g) le societa' consortili;
h) le societa' ed enti non residenti senza stabile organizzazione.
Ai  detti  soggetti  non  si  applica,  infatti,  la disciplina delle
"societa' non operative" di cui all'art. 30 della legge  23  dicembre
1994,  n.  724,  come  modificato  dall'art.  27,  comma 1, del DL 23
febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Con  riferimento  ai  soggetti  indicati  nella  lettera  b)  non  si
considera periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello da cui
decorre  la  messa  in  liquidazione  ordinaria  ovvero  la procedura
concorsuale.
Nel rigo A5,  colonna  1,  va  indicato  il  numero  dei  dipendenti,
intendendosi  per  tali  quelli  che intrattengono rapporti di lavoro
dipendente con la societa'.
In tale rigo va indicato  il  numero  di  dipendenti  che  mediamente
risultano  alle  dipendenze  della  societa' nel corso del periodo di
imposta. Detto numero si ottiene normalizzando il numero degli stessi
in base alle giornate retribuite e  tenendo  conto  che  le  giornate
retribuibili  per  un lavoratore che ha prestato la propria attivita'
per un intero anno sono pari a 312.
Per determinare il numero dei dipendenti presenti in media nel  corso
del periodo di imposta occorre, quindi:
a)  sommare  il  numero  delle  giornate  retribuite  che risulta dai
   modelli DM10 o, per i lavoratori a tempo parziale, dai modelli 01M
   o, per i dipendenti assunti in base  ad  un  contratto  di  lavoro
   disciplinato  dalla  legislazione di un paese diverso dall'Italia,
   da idonea documentazione;
b) dividere il  numero  complessivo  delle  giornate  indicato  nella
   precedente lett. a) per:
-  312,  se  la societa' ha un periodo di imposta di durata pari a 12
  mesi;
- il numero che si ottiene ragguagliando 312 alla durata del  periodo
  di imposta, se questo risulta superiore o inferiore a 12 mesi;
- il numero che si ottiene ragguagliando 312 al numero delle giornate
  comprese  nel  normale  periodo  di  esercizio  dell'attivita',  in
  presenza di attivita' stagionali.
Per  le  societa'  ed  enti  non  residenti  si  tiene conto dei soli
dipendenti per i quali la stabile organizzazione  abbia  sostenuto  i
relativi oneri e sui quali siano state applicate le ritenute ai sensi
dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973.
Nel  rigo  A5,  colonna  2,  va  indicato l'ammontare complessivo dei
ricavi  e  degli  incrementi  di  rimanenze  risultanti   dal   conto
economico.
In  particolare,  deve  essere indicata, per i ricavi, la somma degli
importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di  conto  economico
previsto  dall'art.  2425  del  cod.  civ..  Per  quanto riguarda gli
incrementi delle rimanenze rilevano le variazioni positive delle voci
2, 3 e 11. I soggetti indicati nell'art. 113 del decreto  legislativo
1   settembre  1993,  n.  385,  cioe'  quelli  che  svolgono  in  via
prevalente, non nei confronti del pubblico, le attivita'  finanziarie
di  cui all'art. 106, comma 1, dello stesso decreto, devono indicare,
oltre  ai  ricavi  e  agli  incrementi  di  rimanenze,   i   proventi
finanziari,   esclusi   quelli  straordinari,  risultanti  dal  conto
economico.
Se tali soggetti redigono il  bilancio  secondo  lo  schema  previsto
dall'art.  2425  del cod. civ.,   gli stessi devono indicare nel rigo
A5, colonna 2,  oltre  ai  ricavi  e  agli  incrementi  di  rimanenze
risultanti  dalle  voci  del conto economico sopraindicate, anche gli
importi indicati come proventi finanziari nelle voci 15 e 16 di detto
schema di conto  economico;  i  soggetti  che,  invece,  redigono  il
bilancio  in  base  al  decreto  legislativo  n.  87  del  1992  e al
provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  31  luglio  1992,  devono
indicare  la somma degli importi risultanti nelle voci 10, 20, 30, 40
e 70 del previsto schema di conto economico.
Qualora la societa' o l'ente abbia indicato nella colonna 1 del  rigo
A5  un  numero  di  dipendenti  inferiore  a  5 e nella colonna 2 del
medesimo rigo un importo inferiore a 800 milioni,  tale  soggetto  si
considera non operativo e pertanto deve compilare il prospetto per la
determinazione  del  reddito  imponibile  minimo,  posto nella quarta
pagina del presente modello.
Le  societa'  e  gli  enti  non  residenti  che  svolgono   attivita'
commerciale in Italia mediante stabile organizzazione devono indicare
i  ricavi e gli incrementi di rimanenze relativi all'attivita' svolta
in Italia.
Prospetto dei dati di bilancio
Il prospetto dei dati di bilancio deve essere compilato dai  soggetti
tenuti  alla  redazione  del  bilancio  secondo lo schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; sono pertanto
esclusi dall'obbligo della compilazione di tale  prospetto  gli  enti
creditizi  e  finanziari  e gli altri soggetti (come, ad esempio, gli
enti non commerciali) non tenuti alla redazione del bilancio  secondo
lo schema previsto dal suddetto provvedimento.
Gli  ammontari  da  indicare  nei  righi  devono essere desunti dagli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti  secondo  i
criteri  indicati  negli  articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con
l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto  secondo  le
diverse aggregazioni richieste.
Quanto  alle  voci  dello  stato  patrimoniale  deve  essere indicato
l'importo della voce  corrispondente  dell'esercizio  precedente.  In
caso  di non comparabilita' le voci relative all'esercizio precedente
devono essere adattate.
Si  precisa  che  nella  sezione  "Altri dati" vanno indicati sia gli
ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo  i  criteri
di   cui  all'art.  67,  comma  3  del  TUIR  sia  l'ammontare  delle
plusvalenze  realizzate  e  delle  sopravvenienze  attive  conseguite
nell'esercizio,  ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3,
lettera b), del TUIR.
- DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO  AI  FINI  DELL'IMPOSTA  SUL
REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Il  reddito d'impresa e' determinato, ai sensi dell'art. 52 del TUIR,
apportando all'utile o alla perdita risultante dal  conto  economico,
da  indicare  nel  rigo  A45  o  A46,  le  variazioni in aumento e in
diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo
unico stesso.
Variazioni in aumento e in diminuzione
Con riferimento al rigo A47, si fa presente che, ai  sensi  dell'art.
54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma
2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare  nell'esercizio  in cui sono state realizzate, ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,  a
scelta  del  contribuente,  in quote costanti nell'esercizio stesso e
nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in appendice  la  voce
"Plusvalenze patrimoniali").
Il  medesimo  trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2,
alle sopravvenienze attive costituite dalle indennita'  di  cui  alla
lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  54,  conseguite  per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e  per  il  numero  di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio  in  cui  le  plusvalenze  sono  state  realizzate o le
sopravvenienze sono state conseguite, compilando il  prospetto  delle
plusvalenze  e  delle  sopravvenienze  attive  (righi da A116 a A119)
contenuto nella terza pagina del presente modello.
In tal caso, occorre apportare  una  variazione  in  diminuzione,  da
indicare  nel  rigo  A76,  per  l'intero  ammontare delle plusvalenze
patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel
predetto prospetto (rigo A116)  ed  una  variazione  in  aumento,  da
indicare   nel   rigo  A47,  per  l'ammontare  della  quota  costante
evidenziata nel predetto prospetto, (rigo A117).
Nello stesso rigo A47 va  indicata  la  somma  delle  quote  costanti
imputabili  al  reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di
sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al rigo A48, si fa presente che, ai  sensi  dell'art.
55,  comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i  contributi  di  cui
alle  lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il
reddito nell'esercizio  in  cui  sono  stati  incassati  o  in  quote
costanti  in  tale  esercizio  e nei successivi ma non oltre il nono;
tuttavia il loro  ammontare,  nel  limite  del  50  per  cento  e  se
accantonato  in  apposita  riserva  concorre  a  formare  il  reddito
nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i  beni
ricevuti  siano  assegnati  ai  soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.
La  scelta  per  il  differimento della tassazione e per il numero di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio in cui i proventi sono stati  incassati  compilando  il
prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.
L'ammontare  dei  proventi non accantonati nell'apposita riserva, che
si intende rateizzare, va evidenziato nel  predetto  prospetto  (rigo
A118).  In  tal caso l'importo imputato a conto economico va indicato
nel rigo A77 e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto
stesso (rigo A119), va indicato nel rigo A48, unitamente  alla  quota
costante,   imputabile   al   reddito  dell'esercizio,  dei  proventi
conseguiti a titolo di contributo o  di  liberalita'  nel  precedente
periodo   d'imposta  (vedere  in  appendice  la  voce  "Contributi  o
liberalita'").
Nel caso di partecipazione della societa' o ente in societa' di  tipo
personale,  residenti  nel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppo
europeo di interesse  economico  -  residente  nel  territorio  dello
Stato,  si  deve  tener  conto  della  quota di reddito imputata alla
societa' o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5,  che  va  indicata
nel  rigo  A49 o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che
va  indicata  tra  le  altre  variazioni   in   diminuzione,   mentre
l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputate al conto economico
va  indicato  nel  rigo  A78  o,  tra  le altre variazioni in aumento
(Vedere in appendice la voce "Partecipazione di societa' di  capitali
in societa' di persone").
I  redditi  dei  terreni  e dei fabbricati che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  concorrono  a
formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto
degli  artt.  34,  comma  4-bis,  e 129) per gli immobili situati nel
territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84,  per  quelli  situati
all'estero.
Pertanto  nei  righi  A51  e  A79 vanno indicati, rispettivamente, le
spese e i proventi contabilizzati e  nel  rigo  A50  va  indicato  il
reddito  determinato  in  base alle risultanze catastali o alle norme
sopra menzionate.
Al riguardo, si fa presente che, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 1995, per effetto dell'art. 31 della  legge  23  dicembre
1994,  n.  724,  ai  soli fini della determinazione delle imposte sui
redditi,   i   redditi   dominicali   e   agrari   sono    rivalutati
rispettivamente del 55 e 45 per cento.
Si  ricorda  che, in base alla lettera c) del comma 2 dell'art. 51, i
redditi  dei  terreni  derivanti  dalle  attivita'  agricole  di  cui
all'art.  29,  pur  se  nei  limiti  ivi  stabiliti, sono considerati
redditi d'impresa ove dette attivita' siano esercitate  dai  soggetti
indicati   nelle   lettere   a)  e  b)  del  comma  1  dell'art.  87.
Conseguentemente, nei  confronti  di  tali  soggetti,  nonche'  delle
societa' e degli enti commerciali non residenti, il reddito derivante
da  tali  attivita'  va  determinato  secondo  gli  ordinari  criteri
previsti dal capo VI del titolo I del TUIR; detti  terreni  non  sono
produttivi di reddito dominicale, ai sensi dell'art. 24, comma 2.
Riservato agli enti non commerciali
I   soggetti  che  esercitano  sui  terreni  attivita'  dirette  alla
manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti  agricoli  e
zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett.
c), devono indicare:
-  nel  rigo  A50  il  reddito  agrario  per l'attivita' compresa nei
  limiti;
- nel rigo A51 la parte dei costi imputabili  all'attivita'  compresa
  nei limiti;
-  nel  rigo  A79  il  valore  dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici
  (riferibili  all'attivita'  compresa  nei  limiti)  venduti  ovvero
  impiegati nell'attivita' commerciale.
I  soggetti  che  esercitano  sui terreni l'allevamento di animali in
misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett.  b),
determinato il reddito di detta parte eccedente in misura  forfetaria
ai  sensi del successivo art. 78, ferma restando la facolta', in sede
di dichiarazione, di non avvalersi dell'art. 78 e di  determinare  il
reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel rigo A50 il reddito agrario;
-  nel rigo A73 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto
  dal modello 760/E1, rigo E 1 27, col. 4);
- nel rigo A51 tutti i  costi  effettivi  connessi  all'attivita'  di
  allevamento;
b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel rigo A79 tutti i ricavi effettivi dell'attivita' predetta.
In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel rigo A50 il reddito agrario;
-  nel  rigo  A51  i  soli  costi  riferibili alla parte di attivita'
  compresa nei limiti;
b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel rigo A79 i soli ricavi riferibili  all'attivita'  compresa  nei
  limiti.
Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo
di  proprieta',  enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo
A50 va indicato anche il reddito dominicale.
I soggetti che esercitano attivita' di  agriturismo  ai  sensi  della
legge  5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i
criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413  del  1991,
devono  indicare  nel  rigo  A1,  oltre  all'attivita' esercitata, il
riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione  del
reddito attribuibile all'attivita' di agriturismo, devono indicare:
- nei rigo A51 tutti i costi effettivamente connessi all'attivita' di
  agriturismo;
- nel rigo A89 i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita';
- nel rigo A73 il 25 per cento dei predetti ricavi.
Le  associazioni  sindacali  e  di  categoria  operanti  nel  settore
agricolo, per l'attivita' di assistenza fiscale resa  agli  associati
ai  sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a)  del  DL  30  agosto
1993,  n.  331,  conv.  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427) devono
indicare nel rigo A1, oltre all'attivita' esercitata, il  riferimento
a  quest'ultima  norma  e,  ai  fini della determinazione del reddito
attribuibile all'attivita' di assistenza fiscale devono indicare:
-  nel  rigo  A51 tutti i costi imputati al conto economico, connessi
  all'attivita' di assistenza fiscale;
- nel rigo A89 i ricavi imputati al conto economico,  conseguiti  con
  l'esercizio di tale attivita';
- nel rigo A73 il 91 per cento dei predetti ricavi.
Nel  rigo  A52  vanno  indicati i ricavi non annotati nelle scritture
contabili qualora il contribuente intenda  avvalersi  dei  cosiddetti
"ravvedimenti    operosi"    o    adeguarsi   ai   ricavi   derivanti
dall'applicazione dei parametri (vedere "Le novita' della  disciplina
del  reddito  di  impresa"  nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A,
760/C e 760/D).
"Ravvedimento operoso" ai fini penali (Art. 1, 4 comma, DL 10  luglio
1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).
Tale  norma  prevede  la  non  punibilita'  agli effetti penali della
omessa annotazione nelle scritture  contabili  obbligatorie  ai  fini
delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti
positivi,  a  condizione che le annotazioni siano state effettuate in
taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni
risultino  da  documenti  la  cui  emissione   e   conservazione   e'
obbligatoria  a  norma  di  legge  e che i corrispettivi non annotati
risultino compresi nella dichiarazione  dei  redditi  e  sia  versata
l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia,  nel  caso in cui non siano state effettuate le annotazioni
in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi  alle
operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e
conservazione  e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che i
corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione  e  sia  versata
l'imposta globalmente dovuta.
Occorre  peraltro  che  le  annotazioni  siano  state  effettuate o i
documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano  compresi  nella
dichiarazione   dei   redditi  prima  che  la  violazione  sia  stata
constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4 comma, lett. c), del DL n.  429
del 1982, non  si  considerano  omesse  le  annotazioni  relative  ad
operazioni  che  non  danno  luogo  all'applicazione  delle  relative
imposte.
"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 55, 4 comma,  DPR
29 settembre 1973, n. 600).
Tale  norma  prevede  che  se  i  ricavi non annotati nelle scritture
contabili sono specificamente indicati nella  relativa  dichiarazione
dei  redditi  e  sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello
stesso decreto non siano gia'  state  constatate,  non  si  fa  luogo
all'applicazione    delle    relative    pene   pecuniarie   qualora,
anteriormente  alla  presentazione  della  dichiarazione,  sia  stato
eseguito  ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n.
413 del 1991, il versamento diretto al  concessionario  del  servizio
della  riscossione  di  una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non
annotati nelle scritture contabili.
Gli estremi di detto versamento  vanno  indicati  nell'apposito  rigo
A153.
Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (Art. 3, comma
188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)
Tale   norma   prevede   che   ai  contribuenti  che  indicano  nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  non  annotati  nelle   scritture
contabili   per  evitare  l'accertamento  induttivo  sulla  base  dei
parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge  n.  549  del
1995,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma,
del DPR  n.  600  del  1973  (c.d.  "ravvedimento  operoso"  ai  fini
amministrativi) ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un
ventesimo dei ricavi non annotati.
Pertanto,  il  contribuente  , senza l'applicazione di sanzioni, puo'
incrementare i ricavi per adeguarli  alle  risultanze  dei  parametri
approvati  con il DPCM 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento
va anche evidenziato nell'apposito spazio.
Nei righi A53, A54 e A55 devono essere indicati gli  ammontari  delle
rimanenze  finali  che  concorrono a formare il reddito a norma degli
artt. 59, 60  e  61,  qualora  non  siano  state  imputate  al  conto
economico  o  vi  siano state imputate per importi inferiori a quelli
determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in  tal  caso
della differenza.
Si  fa  presente  che  ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi
dell'art.  60,  e'  fatto  obbligo  di  allegare,  distintamente  per
ciascuna  opera,  fornitura  o  servizio,  un  prospetto  recante gli
estremi del  contratto,  delle  generalita'  e  della  residenza  del
committente,  della  scadenza  prevista, degli elementi tenuti a base
per la valutazione e della collocazione di tali  elementi  nei  conti
dell'impresa (vedere in appendice la voce "Opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale").
In  relazione  al rigo A56 si osserva che a norma dell'art. 62, comma
3, i compensi spettanti agli amministratori,  determinati  in  misura
fissa  o  a  titolo  di  partecipazione  agli  utili, sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati
al conto economico dell'esercizio  che  non  sono  stati  corrisposti
entro   la   chiusura   dell'esercizio,  devono  formare  oggetto  di
variazione in aumento.
Nel  rigo  A57  deve  essere   indicata   la   parte   dell'ammontare
contabilizzato  degli  interessi  passivi, inclusi quelli relativi ai
contratti di conto corrente e alle operazioni  bancarie  regolate  in
conto  corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di
legge  o  di  contratto,  eccedenti  la  quota  deducibile  ai  sensi
dell'art.   63,  commi  1,  2  e  3  (vedere  in  appendice  la  voce
"Deducibilita' degli interessi passivi").
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Nel  rigo  A58 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le
quali non e' stato effettuato il pagamento (vedere  in  appendice  la
voce "Imposte indeducibili").
Per  effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art.
3 del DPR n. 643 del 1972 e' ammessa in deduzione per quote  costanti
nell'esercizio  in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
Pertanto  nel  rigo  A59  va  indicato  l'intero  importo  dell'INVIM
decennale imputata al conto economico e nel rigo A81 la quota pari ad
1/5   dell'importo   pagato  nell'esercizio,  unitamente  alla  quota
costante imputabile  al  reddito  dell'esercizio  relativa  all'INVIM
decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel rigo A60 vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o
servizi  - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti  volontariamente
sostenute   per   specifiche  finalita'  di  educazione,  istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si  ricorda  che
dette   spese  sono  deducibili  per  un  ammontare  complessivo  non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese  per  prestazioni
di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel rigo A61 va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali,
ad  esclusione  di  quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2
dell'art. 65 e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis,  del
DL  24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, a favore delle fondazioni, delle associazioni  e  degli  enti,
individuati  con  decreti  dei  prefetti  delle province interessate,
effettuate con il fine di portare aiuto  alle  popolazioni  del  Nord
Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.
Nel rigo A62 va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali,
sopravvenienze   passive   e  perdite,  diverse  da  quelle  indicate
nell'art. 66 e/o  l'eccedenza  di  quelle  contabilizzate  in  misura
superiore  a  quella  risultante  dall'applicazione  dei  criteri ivi
previsti.
Nei righi da A67 ad A70  vanno  indicate  le  variazioni  in  aumento
dipendenti  da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto
o in parte; relativamente  al  rigo  A68  vedere  "Le  novita'  della
disciplina  del reddito d'impresa" nelle istruzioni comuni ai modelli
760/A, 760/C e 760/D; relativamente agli accantonamenti per rischi di
cambio non deducibili in tutto o in parte da indicare  nel  rigo  A69
(vedere in appendice la voce "Operazioni in valuta").
Nel  rigo  A72  va  indicata la parte delle spese ed altri componenti
negativi afferenti indistintamente ad attivita' o beni produttivi  di
proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non
computabili  nella  determinazione  del  reddito, che eccede la parte
deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.
Nei righi A73 e A74 vanno indicate le variazioni in  aumento  diverse
da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra
l'altro, anche:
-   le   sopravvenienze   attive  derivanti  dalla  rideterminazione,
  effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n.  549  del
  1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del
  DL  n.  357  del  1994,  qualora  i  beni oggetto dell'investimento
  agevolato ai sensi del predetto art. 3 del DL n. 357 del 1994  sono
  stati  ceduti  entro  il  secondo  periodo  di imposta successivo a
  quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della
  determinazione  della  citata  sopravvenienza  attiva   si   rinvia
  all'apposito  prospetto  contenuto  nella quarta pagina del modello
  base  (vedere  in  appendice  la  voce  "Detassazione  del  reddito
  d'impresa reinvestito");
-  il  valore  normale  dei  beni assegnati ai soci o ai partecipanti
  (art. 53, comma 2);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive  determinate
  ai  sensi  degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al
  conto economico o vi siano state imputate  in  misura  inferiore  a
  quella  determinata  in base agli stessi articoli, tenendo conto in
  tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi
  prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la  differenza  tra  il
  costo  contabilizzato  e il valore normale dei beni e/o dei servizi
  ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito,  derivanti  da
  operazioni  intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate
  fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e  aventi
  un   regime   fiscale   privilegiato,   le   quali  direttamente  o
  indirettamente controllano l'impresa, ne sono  controllate  o  sono
  controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, ai sensi
  dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del
  comma  7-bis  dell'art.  76  (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile
  1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del  datore  di  lavoro  al
  fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
  1993, n. 124).
- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o
  prestati  dai  contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1
  del DL 10 giugno 1994, n. 357,  convertito  dalla  legge  8  agosto
  1994,  n. 489, che non costituiscono componenti negativi deducibili
  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  dei   cessionari   o
  committenti.
Nel  rigo  A80  vanno  indicate  le  quote  di  utili  dell'esercizio
spettanti   ai   lavoratori   dipendenti   e   agli   associati    in
partecipazione,  che  sono  deducibili  indipendentemente  dalla loro
imputazione al conto economico, nonche' i compensi  corrisposti  agli
amministratori  delle  societa' e degli enti commerciali, imputati al
conto economico in un esercizio precedente, ad esclusione  di  quelli
che dovevano essere fiscalmente dedotti nell'esercizio di competenza.
Nel  rigo  A84  va  indicato l'importo corrispondente al 60 per cento
degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'art. 2359
del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono
tassabili, in base  all'art.  96,  per  il  40  per  cento  del  loro
ammontare  nel  periodo  di  imposta  nel quale sono percepiti (ma si
computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni  relative
alla  maggiorazione  di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107).
Per il computo del credito per le imposte pagate all'estero,  di  cui
all'art.  15,  l'imposta  pagata  all'estero  va assunta nello stesso
limite del 40 per cento.
Nel rigo A85 va indicato il 95 per cento degli utili  distribuiti  da
societa'  cc.dd.  "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono
dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 (vedere  in  appendice
la  voce  "Dividendi  distribuiti  da  societa'  non  residenti (art.
96-bis)").
Nel rigo A86  va  indicato,  qualora  imputato  al  conto  economico,
l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
-  credito  d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle
  partecipazioni a fondi comuni di investimento  mobiliare  aperti  e
  alle  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile (SICAV) di
  diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in  rapporto  alle
  partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
-  credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle
  partecipazioni a fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi.
(Vedere in appendice la rispettiva voce "Crediti di imposta").
Nel rigo A87 va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG,
per il quale deve essere compilato il  prospetto  delle  agevolazioni
territoriali  e settoriali posto nella quarta pagina del modello base
secondo le istruzioni alla compilazione di detto prospetto.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che,  ricorrendone  le
condizioni,  fruiscono  dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL
10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
devono indicare nel rigo A88 il 50 per  cento  della  differenza  tra
l'ammontare  degli  investimenti  realizzati  nel periodo di imposta,
assunto al netto delle cessioni di beni  strumentali  effettuate  nel
medesimo  periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque
periodi di riferimento (vedere in appendice la voce "Detassazione del
reddito d'impresa reinvestito").
Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il Mod.  760/E  1
devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio
dell'attivita' di allevamento.
Nei  righi  A89 e A90 vanno indicate le variazioni in diminuzione di-
verse da quelle espressamente elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4,  tra  le  altre
variazioni  in  diminuzione  possono  essere  indicate le spese e gli
oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non
risultando imputati  al  conto  economico  concorrono  a  formare  il
reddito  dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi
certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri
che non sono stati  registrati  nelle  apposite  scritture  contabili
prescritte  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi (registro dei beni
ammortizzabili).
Si  fa presente che, ai sensi del DL 30 dicembre 1995, n. 566, per il
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 e per i due
successivi, il reddito degli esercenti impianti di  distribuzione  di
carburanti  per  uso di autotrazione e' ridotto a titolo di deduzione
forfetaria, delle percentuali ivi indicate dei ricavi di cui all'art.
53, comma 1,  lett.  a).  I  ricavi  che  costituiscono  la  base  di
commisurazione  delle  menzionate percentuali di deduzione forfetaria
sono  soltanto  quelli  relativi   all'attivita'   di   cessione   di
carburante.  Restano,  quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti
da altre attivita', anche accessorie esercitate (quali,  ad  esempio,
gestione  di  bar,  officina  e altre prestazioni di servizi).   Tale
importo va indicato tra le altre variazioni in diminuzione.
Nel rigo A92 va indicato il reddito o la  perdita,  risultante  dalla
somma  algebrica  tra l'utile (o la perdita) di rigo A45 (o A46) e la
differenza  tra  le  variazioni  in  aumento  e  le   variazioni   in
diminuzione.
Nell'ipotesi  in  cui nel rigo A92 e' stato indicato un reddito, tale
importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al  rigo
A93, va riportato nel rigo A94.
L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad
esclusione  di  quelle  previste dalla lettera c-quater) dello stesso
comma e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis, del  DL  24
novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
va  determinato  applicando  le percentuali previste da tali norme al
reddito di rigo A92, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Si fa presente che  i  soggetti  che  hanno  effettuato  investimenti
innovativi    e    che,   ricorrendone   le   condizioni,   fruiscono
dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del DL  11  luglio  1992,  n.
333,  convertito  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, devono indicare
nel rigo A95 il reddito di rigo A94 al netto del  50  per  cento  del
reddito  agevolato.  Detto  importo agevolato e' pari alla differenza
tra il reddito di rigo A94 e il reddito d'impresa dichiarato ai  fini
dell'IRPEG personale nel periodo d'imposta precedente.
I  soggetti  diversi  dagli enti non commerciali che abbiano indicato
nel rigo A92 una perdita, devono riportare la stessa nel rigo A98.
Riservato agli enti non commerciali
Se nel rigo A92 e' stata indicata una perdita, la stessa va riportata
nel rigo A98, al netto dell'importo dei proventi esenti dall'imposta,
eccedenti   i   componenti   negativi   non   dedotti   per   effetto
dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.
Si ricorda che la perdita di rigo A98 puo' essere compensata nel Mod.
760/H  con  l'eventuale  reddito  derivante  dalla  partecipazione in
societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' d'impresa.
La perdita non compensata deve essere riportata nel  prospetto  delle
perdite  d'impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno
(rigo 01), contenuto nel Mod. 760/B.
Se nel rigo A92 e'  stato  indicato  un  reddito,  nel  rigo  A96  va
indicato  l'importo  delle  perdite  derivanti  da  partecipazioni in
societa' di persone ed assimilate esercenti  attivita'  d'impresa  in
contabilita'   ordinaria   (da   Mod.   760/H)   fino  a  concorrenza
dell'importo di rigo A95.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo  A95,  si  procede
alla  ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in
contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata  per
compensare  altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio
di rigo A96.
Nel  rigo  A97  va indicata la differenza tra l'importo di rigo A95 e
quello di rigo A96. Tale importo va riportato nel rigo 18 del modello
760/B.
- DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA  LOCALE
SUI REDDITI
Agli  effetti  dell'ILOR,  il  reddito  va  determinato con i criteri
stabiliti nel titolo II del TUIR (relativi  alla  determinazione  del
reddito complessivo ai fini IRPEG).
Pertanto,  assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo A92, da
indicare nel rigo A99, occorre considerare quegli elementi reddituali
che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il  reddito  ai  fini
dell'ILOR, rispetto a quello determinato ai fini dell'IRPEG.
Tra  le  variazioni  in  diminuzione  vanno indicati, nel rigo A104 i
redditi dei fabbricati a qualsiasi  uso  destinati,  compresi  quelli
strumentali  o  oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree
fabbricabili e dei terreni agricoli e i  redditi  agrari,  in  quanto
tali  redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma
4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Occorre tener presente che in caso di ricavi  o  altri  proventi  che
concorrono  a  formare  il  reddito  solo ai fini ILOR o solo ai fini
IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi  e  delle  spese  e  altri
componenti  negativi, che si riferiscono indistintamente ad attivita'
o beni produttivi di proventi  computabili  e  ad  attivita'  o  beni
produttivi  di  proventi  non  computabili  nella  determinazione del
reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di
deducibilita' di cui all'art. 63.
Al tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma
4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, non vanno considerati ne'
al  numeratore  ne'  al  denominatore  del   predetto   rapporto   di
deducibilita'  in conformita' a quanto previsto dall'art.  118, comma
2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della  legge  n.
549 del 1995.
I   redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'  ed  enti
residenti  vanno  invece  considerati  sia  al  numeratore   che   al
denominatore  del  predetto  rapporto  di  deducibilita', per effetto
delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549  del
1995  che  ha  esteso  anche  a  tali redditi, oggettivamente esclusi
dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del TUIR, il criterio previsto per i
dividenti e gli interessi di provenienza estera che, pur  concorrendo
solo  in  parte  a  formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai
fini del rapporto di deducibilita' di cui all'art. 63,  per  l'intero
ammontare.
La  differenza  (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi
passivi (e delle spese e altri  componenti  negativi)  deducibile  ai
fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel rigo A102
o nel rigo A110.
Nel  rigo  A108  va  indicato il residuo 40% non dedotto nel rigo A84
nonche' il residuo 5% non dedotto nel rigo A85.
Nel rigo A109 va indicato l'ammontare  del  reddito  esente  ai  fini
dell'ILOR  per  il  quale  deve  essere  compilato il prospetto delle
agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina  del
modello  base  secondo  le istruzioni alla compilazione del prospetto
stesso.
Nel  rigo A113 va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui
all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla  lettera
c-quater)  dello  stesso comma e di quelle previste dall'art. 14-bis,
comma 4-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla  legge
21 gennaio 1995, n. 22.
L'ammontare  deducibile  di  tali  erogazioni liberali va determinato
applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al
rigo A112, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Nel rigo A114 va indicata la differenza, tra il reddito di rigo  A112
e l'importo di rigo A113.
I  soggetti  che  hanno  effettuato  investimenti  innovativi  e che,
ricorrendone  le  condizioni,  fruiscono  dell'agevolazione  prevista
dall'art.  12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, devono indicare nel rigo
A115 il reddito di rigo A114 al netto del 50 per  cento  del  reddito
agevolato.
Detto  importo  agevolato  e'  pari alla differenza tra il reddito di
rigo A114 e il reddito d'impresa dichiarato  ai  fini  dell'ILOR  nel
periodo d'imposta precedente.
- Prospetto dei crediti
In  collegamento  alle  modifiche apportate alla disciplina dell'art.
71 del Tuir, dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del
1995, il prospetto dei crediti e' stato suddiviso in due riguardi: il
primo riservato  agli  enti  creditizi  e  finanziari  e  il  secondo
riservato  agli  altri  soggetti (vedere "Le novita' della disciplina
del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni  ai  modelli
760/A, 760/C e 760/D).
Enti creditizi e finanziari
Nella  Sezione  I  del  riquadro  vanno indicati i dati rilevanti per
l'applicazione delle disposizioni di  carattere  transitorio  dettate
dai commi 107 e 108 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995.
In  particolare,  nel rigo A120, colonna 1, va indicato il valore dei
crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore
a quello di decorrenza della  nuova  disciplina;  in  colonna  2,  va
indicato il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel  rigo  A121, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo delle
svalutazioni  dirette  e  degli  accantonamenti  ad  appositi   fondi
fiscalmente  dedotti  fino al periodo d'imposta anteriore a quello di
decorrenza della nuova disciplina (rigo 05, colonna 2, del  prospetto
dei crediti del Mod. 760/A/95).
La  differenza  tra  gli  importi di colonna 2 e di colonna 1 di rigo
A120, diminuita dell'importo complessivo delle svalutazioni  e  degli
accantonamenti  dedotti  (indicato  nel  rigo  A121,  colonna  2)  e'
deducibile, a decorrere dall'esercizio di  prima  applicazione  della
nuova  disciplina  (dal  1995,  per  soggetti  che  hanno l'esercizio
coincidente con l'anno solare), in nove quote costanti. Detto importo
va indicato nel rigo A122, colonna 2.
I soggetti che non si avvalgono delle  disposizioni  del  comma  107,
devono  optare  per l'applicazione dei criteri indicati nel comma 108
dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, barrando l'apposita casella.
Tali soggetti devono indicare nel rigo A121, colonna  2,  l'ammontare
complessivo  delle  svalutazioni  dirette  e  degli accantonamenti ad
appositi  fondi  fiscalmente  dedotti  fino  al   periodo   d'imposta
anteriore  a  quello  di  decorrenza della nuova disciplina (rigo 05,
colonna  2,  del  prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95) e nel rigo
A123, colonna 1, l'ammontare delle perdite  su  crediti  imputate  al
conto  economico  dell'esercizio  e,  colonna 2, quello delle perdite
computate con riferimento al valore nominale o di  acquisizione,  per
la   parte   che   eccede   l'importo  imputato  al  conto  economico
dell'esercizio; tali perdite sono  comprensive  di  quelle  che  sono
state  imputate  al  conto  economico  di precedenti esercizi, per le
quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni
dell'art. 66, comma 3.
Nel rigo A124, colonna 2, va indicata la differenza degli importi dei
righi A121 e A123. Se tale  differenza  e'  negativa,  la  stessa  e'
deducibile  tra  le  altre  variazioni  in  diminuzione e nel rigo va
indicato zero.
Nella Sezione II del riquadro vanno indicati  i  dati  relativi  alle
svalutazioni  rilevanti  ai  fini dell'applicazione della normativa a
regime.
Nel rigo A125, colonna 1, va indicato l'importo di  tutti  i  crediti
iscritti  nel  bilancio  del  periodo  d'imposta  cui si riferisce la
dichiarazione, e, in colonna 2, il valore nominale o di  acquisizione
degli stessi.
Nel  rigo A126, colonna 1, va indicato l'ammontare delle svalutazioni
dirette (comprese quelle forfetarie  effettuate  ai  sensi  dell'art.
20,  comma 5, del decreto legislativo n. 87 del 1992) diminuite delle
rivalutazioni  iscritte  in  bilancio;  in  colonna  2  va   indicato
l'ammontare   delle   svalutazioni   stesse   fiscalmente  deducibili
nell'esercizio, che, per il primo periodo di decorrenza  della  nuova
disciplina,  e'  pari  allo  0,50  per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, assunto:
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati
  sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui  medesimi  crediti  nel  periodo
  d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66.
-   al  lordo  dei  crediti  impliciti  nei  contratti  di  locazione
  finanziario;
- al lordo della contropartita contabile  delle  rivalutazioni  delle
  operazioni  "fuori  bilancio"  iscritta nell'attivo in applicazione
  dei criteri previsti dall'art. 103-bis.
La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna  2  del  rigo
A126,  da  indicare  nel  rigo A127, e' ammessa in deduzione in sette
quote costanti a decorrere  dall'esercizio  successivo  a  quello  di
decorrenza  della  nuova  disciplina (dal 1996, per i soggetti aventi
l'esercizio coincidente con l'anno solare).
Nel  rigo  A128  va  indicato,  in   colonna   1,   l'importo   degli
accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti
imputati  al  conto  economico dell'esercizio e, in colonna 2, quello
fiscalmente dedotto.
Nel rigo A129 va indicato, in colonna 1,  l'importo  complessivo  del
fondo  per  rischi su crediti risultante in bilancio e, in colonna 2,
quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che  quest'ultimo  importo
non  puo'  eccedere  il limite del 5 per cento del valore dei crediti
indicati nel rigo A125, colonna 1.
Le  colonne  3 e 4 dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i
dati  richiesti  per  l'applicazione   della   normativa   a   regime
relativamente  ai  crediti per interessi di mora, tenendo conto delle
precisazioni che seguono.
Nel rigo A121 va indicato,  in  colonna  3,  l'ammontare  complessivo
delle  svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti
ad appositi fondi di copertura per rischi su  crediti  risultanti  in
bilancio  al  termine  dell'esercizio  precedente e, in colonna 4, la
parte di tale importo che e' stata dedotta.
Nel rigo A123 vanno indicate, in colonna 3, le perdite su crediti per
interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al  valore
di bilancio e, in colonna 4, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66,
comma  3,  computate  con  riferimento al valore nominale dei crediti
stessi; tali perdite  sono  comprensive  di  quelle  che  sono  state
imputate  al  conto economico di precedenti esercizi, per le quali la
deduzione e' stata rinviata  in  conformita'  alle  disposizioni  del
medesimo art. 66.
Nel  rigo A124 va indicata, in colonna 4, la differenza tra l'importo
di rigo A121 e quello di rigo A123. Se detta differenza e'  negativa,
la  stessa e' deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel
rigo va indicato zero.
Nel rigo A125 va indicato, in colonna 3, il valore  dei  crediti  per
interessi  di  mora  indicato  in bilancio e, in colonna 4, il valore
nominale dei crediti stessi.
Nel rigo A126 va indicato, in colonna 3, l'importo delle svalutazioni
dei crediti per interessi di mora, al netto  delle  rivalutazioni  di
detti   crediti   iscritte  in  bilancio  e,  in  colonna  4,  quello
fiscalmente dedotto.
Nel  rigo  A128  va  indicato,  in  colonna  3,   l'ammontare   degli
accantonamenti  ad  appositi fondi di copertura per rischi su crediti
risultanti in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto.
Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi  A126  e
A128  non puo' eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora
maturati nell'esercizio.
Nel rigo A129 va indicato, in colonna 3, l'ammontare complessivo  del
fondo  di  copertura  per  rischi  su  crediti  per interessi di mora
risultanti in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto.
Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari
Per tali soggetti il parametro da  assumere,  in  base  all'art.  71,
comma  1  per  il  computo  dei limite delle svalutazioni fiscalmente
deducibili, che comprende  anche  agli  eventuali  accantonamenti  ad
appositi  fondi  di  copertura  per  rischi  su crediti effettuati in
conformita' a disposizioni di legge,  e'  il  valore  nominale  o  di
acquisizione  dei  crediti  stessi,  ancorche'  lo schema di bilancio
introdotto dal decreto legislativo n. 127  del  1991  preveda  che  i
crediti  devono  essere  iscritti  secondo  il  valore presumibile di
realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi  richiesti,  che
consentono  di  esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operanti
in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel rigo A130 va indicato,  in  colonna  1,  l'ammontare  complessivo
delle  svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti
ad appositi fondi di copertura per rischi su  crediti  risultante  in
bilancio  al  termine  dell'esercizio  precedente e, in colonna 2, la
parte di detto importo che e' stata dedotta (rigo 05, colonne 1 e  2,
del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95).
Nel  rigo  A131  vanno  indicate, in colonna 1, le perdite su crediti
dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e,  in
colonna  2,  quelle  deducibili  ai  sensi  dell'art.  66,  comma  3,
computate con riferimento al valore nominale o  di  acquisizione  dei
crediti  stessi;  tali  perdite  sono  comprensive di quelle che sono
state imputate al conto economico  di  precedenti  esercizi,  per  le
quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni
del medesimo art. 66.
Nel  rigo A132 va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi
dei righi A131 e A130. Se detta differenza e' negativa, la stessa  e'
deducibile  tra  le  altre  variazioni  in  diminuzione e nel rigo va
indicato zero.
Nel rigo A133 va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni
dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi  di  copertura
per  rischi  su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e,
in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo  delle
svalutazioni  e  degli  accantonamenti  imputati a conto economico va
assunto  al  netto  delle  rivalutazioni  dei  crediti  iscritti   in
bilancio.  Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo A133 non
puo' eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore  dei  crediti
indicati nel rigo A130 della medesima colonna.
Nel  rigo  A134  va  indicato,  in colonna 1, l'ammontare complessivo
delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi  di  copertura  per
rischi  su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 2 la parte di
detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo  di  rigo  A134,  colonna  2,  non  puo'
eccedere  il  limite  del  5  per  cento  dei  crediti  risultanti in
bilancio, indicati nel rigo A135 della medesima colonna, e che  detto
importo  non puo' essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso
rigo A134.
Nel rigo A135, va indicato, in  colonna  1,  il  valore  dei  crediti
iscritti  in  bilancio  e,  in  colonna  2,  il  valore nominale o di
acquisizione dei crediti per i quali e' ammessa, ai sensi del comma 1
dell'art.  71,  la   deducibilita'   delle   svalutazioni   e   degli
accantonamenti per rischi su crediti.
I  medesimi  criteri  per  raccordare,  nelle  colonne  3 e 4, i dati
fiscali a  quelli  di  bilancio  valgono  anche  per  i  crediti  per
interessi di mora.
Prospetto dati rilevanti ai fini dei parametri
Nel  presente  prospetto  devono  essere indicati i dati e le notizie
necessari per l'applicazione dei parametri di cui all'art.  3,  comma
184,  della  legge  n. 549 del 1995, approvati con il DPCM 29 gennaio
1996. Tale indicazione deve essere effettuata anche  dagli  enti  non
commerciali,  residenti  e non, ai fini dell'elaborazione degli studi
di settore.
Non  sono  obbligati  alla  compilazione  del  presente  prospetto  i
soggetti  con  ricavi  di  cui all'art. 53 esclusi quelli di cui alla
lettera c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
Nel rigo A136 va indicato l'ammontare dei ricavi di  cui  alle  lett.
a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioe' dei corrispettivi di cessioni
di  beni  e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dei corrispettivi delle
cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e  di  altri
beni  mobili,  esclusi  quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione.  Nell'apposito spazio, all'interno
del rigo, il contribuente ha  facolta'  di  indicare  l'ammontare  di
detti  ricavi  e'  stata  emessa  la fattura, anche in sospensione di
imposta.
Nel  rigo  A137  va  indicato  l'ammontare   degli   altri   proventi
considerati  ricavi,  diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c)
del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di
cui alla lett. d) del  predetto  art.  53  (indennita'  conseguite  a
titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel  rigo  A138 va indicato il valore delle rimanenze finali relative
a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59,  comma
1, del TUIR);
2)  prodotti  in  corso  di  lavorazione  e  servizi  non  di  durata
ultrannuale (art. 59, comma 5, del  TUIR);  nell'apposito  spazio  il
contribuente  ha  facolta' di indicare il valore delle sole rimanenze
finali relative a prodotti finiti.
Nel rigo A139 va indicato il valore delle rimanenze finali di  opere,
forniture  e  servizi  di  durata  ultrannuale in corso di esecuzione
(art. 60 del TUIR), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle
rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art.  60,  comma  5,  dello
stesso TUIR.
Nel  rigo  A140  vanno  indicare  le  esistenze  iniziali del periodo
d'imposta cui si riferisce  la  presente  dichiarazione,  relative  a
materie  prime  e  sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti
nonche' ai prodotti in corso di  lavorazione  e  ai  servizi  non  di
durata  ultrannuale; nell'apposito spazio il contribuente ha facolta'
di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Nel rigo A141  vanno  indicate  le  esistenze  iniziali  del  periodo
d'imposta  cui  si  riferisce  la  presente dichiarazione relative ad
opere,  forniture  e  servizi  di  durata  ultrannuale,  evidenziando
nell'apposito  spazio  il valore delle esistenze in esame valutate ai
sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR.
Nel rigo A142 va indicato il costo di acquisto  di  materie  prime  e
sussidiarie, semilavorati e merci.
Nel  rigo A143 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e
servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi.
Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i  carburanti
ed  i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto per conto
terzi o dagli agenti di commercio, nonche' le spese per l'appalto  di
trasporti  sostenute  dalle  predette  imprese  di autotrasporto. Non
vanno indicate, in questo rigo le spese per  consumi  energetici  che
devono essere sempre indicare nel rigo A150.
Nel  rigo A144 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti  a
  tempo  pieno  e  a  tempo  parziale e dagli apprendisti che abbiano
  prestato l'attivita' per l'intero periodo d'imposta o per parte  di
  esso   (soggetti   e  non  all'assicurazione  obbligatoria  INAIL),
  comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o  in
  natura,  delle  quote  di  indennita'  di  quiescenza  e previdenza
  maturate nel periodo d'imposta, nonche' delle  partecipazioni  agli
  utili;
-  le  spese  per  altre  prestazioni  di lavoro diverse da quelle di
  lavoro  dipendente  (cioe'  quelle  sostenute  per   i   lavoratori
  autonomi,   collaboratori   coordinati   e   continuativi,   ecc.),
  direttamente afferenti all'attivita' esercitata  dal  contribuente,
  comprensive   delle  quote  di  indennita'  di  fine  rapporto  dei
  collaboratori coordinati e continuativi  maturate  nel  periodo  di
  imposta.  Si  considerano  spese direttamente afferenti l'attivita'
  esercitata, ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le
  prestazioni di un professionista che ha realizzato un  progetto  di
  ristrutturazione.    Non  possono, invece, essere considerate spese
  direttamente afferenti all'attivita' quelle sostenute, ad  esempio,
  per  le  prestazioni  di un avvocato che ha assistito la societa' o
  l'ente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresi'  consid-
  erate  in  questo  rigo  le  spese  indicate al rigo A150 quali, ad
  esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilita' o, piu'  in
  generale, all'amministrazione dell'azienda.
Nel  rigo  A145  vanno indicati gli utili spettanti agli associati in
partecipazione che apportano prevalentemente lavoro.
Nel rigo A146 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del
costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per  l'esercizio
dell'impresa,  determinate  ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, ad
eccezione  di  quelle  relative   ad   ammortamenti   anticipati   ed
accelerati,  nonche'  le  spese per l'acquisto di beni strumentali di
costo unitario non superiore ad 1 milione  di  lire.  Negli  appositi
spazi  va  indicata  la  quota  di ammortamento relativa al valore di
avviamento e agli immobili.
Nel rigo A147 vanno indicate le maggiori quote dedotte  a  titolo  di
ammortamento anticipato.
Nel  rigo  A148  vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di
ammortamento accelerato di cui all'art. 67, comma 3,  primo  periodo,
del TUIR.
Nel  rigo  A149  vanno  indicati  i  canoni  di locazione finanziaria
relativi  a  beni  strumentali,  esclusi  gli  immobili,   riportando
nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
Nel  rigo  A150  vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di
servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta  della  contabilita';
il  trasporto  dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi
di  assicurazione  relativi  all'attivita';  i  servizi   telefonici,
compresi  quelli  accessori;  i  consumi  di  energia;  i carburanti,
lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Non si deve tener conto dei  costi  considerati  nel  rigo  A143.  Si
precisa  che  le  spese  per  il  trasporto di beni vanno indicate in
questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri  accessori
e  che non si deve tener conto dei premi di assicurazione riguardanti
assicurazioni obbligatorie.
Nel rigo A151, campo 1, va indicato il valore  dei  beni  strumentali
ottenuto sommando:
a)  il  costo  storico,  comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali
e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili  ai  sensi  degli
artt.   67   e   68  del  TUIR,  risultante  dal  registro  dei  beni
ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti  e  tenendo  conto  delle
eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti
in  dipendenza  di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non
assume alcun rilievo il prezzo  di  riscatto,  anche  successivamente
all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c)  il valore normale, al momento dell'immissione nell'attivita', per
i beni acquisiti in comodato ovvero in  dipendenza  di  contratti  di
locazione non finanziaria.
Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili;
-  va  computato  il  valore  dei  beni  il cui costo unitario non e'
  superiore ad 1 milione di lire;
- il valore dei beni posseduti per una parte  del  periodo  d'imposta
  deve  essere  ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.
  Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso  al
  12 giugno 1994 e nel successivo (1994 e 1995, per i soggetti aventi
  l'esercizio  coincidente  con  l'anno solare), i valori di cui alle
  precedenti lett. a) e b), sono ridotti, rispettivamente, del  10  e
  del 20 per cento.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Nello stesso rigo A151, campo 2, vanno indicati:
-  per  i  rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di
  libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i
  rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto
  al fornitore dei predetti beni:
- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali,
  marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.
Nel rigo A152 va indicato:
- nel campo 1, barrando l'apposita  casella,  se  trattasi  di  nuove
  iniziative  produttive  intraprese  da  meno  di  cinque periodo di
  imposta. La casella non va barrata se le attivita' intraprese erano
  gia' esistenti o in caso di subentro nelle stesse  in  conseguenza,
  ad  esempio,  di  cessione,  conferimento,  fusione  e  affitto  di
  azienda;
- nel campo  2,  la  quota  percentuale  dell'ammontare  dei  ricavi,
  conseguiti   in   relazione   ad  attivita'  di  sola  lavorazione,
  effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali

  forniti dai committenti;
- nel campo 3, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in
  cui e' stata svolta l'attivita', in caso di inizio  e/o  cessazione
  della  stessa nel corso del periodo di imposta o in caso di periodo
  d'imposta di durata inferiore all'anno.
Prospetto dei dati concernenti la maggioranza di conguaglio
Il presente prospetto, che va compilato dalle societa' ed enti di cui
al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 87, e' formato da due sezioni.
Nella sezione 1 (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno in-
dicate:
- rigo 01, le somme distribuite ai  soci  o  partecipanti  sull'utile
  dell'esercizio,  al  netto  della  parte  assegnata  alle azioni di
  risparmio al portatore;
-  rigo  02,  le  somme  distribuite  sull'utile  dell'esercizio  non
  soggette  a  maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il
  64 per cento del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo  delle
  perdite   riportate   da  precedenti  esercizi)  o,  per  la  parte
  eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata  negli
  esercizi   precedenti,  indicata  nel  rigo  12  ovvero  in  quanto
  corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art.
  14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 o agli utili esenti ex
  art. 96-bis, comma 1;
-  rigo 03, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a
  maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa;
-  rigo  04,  le  riserve  o  altri  fondi  distribuiti   nel   corso
  dell'esercizio,  al  netto  della  parte  assegnata  alle azioni di
  risparmio al portatore;
- rigo 05, le riserve o altri fondi di rigo  04,  per  la  parte  non
  soggetta a maggiorazione di conguaglio;
-  rigo 06, riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte soggetta a
  maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa.
Nella sezione 2 (entita' delle riserve) nei righi da 07  a  11  vanno
indicate,  per  gruppi,  le  riserve  esistenti alla data di chiusura
dell'esercizio a seconda della categoria di appartenenza.
Con riguardo agli incrementi,  va  tenuto  presente  che  le  riserve
formate  con  gli  utili  di  esercizio  in  sede di approvazione del
bilancio si intendono costituite nel  periodo  d'imposta  in  cui  e'
intervenuta   la  relativa  delibera  e  pertanto  vanno  evidenziate
nell'anzidetta sezione seconda,  nella  dichiarazione  relativa  allo
stesso periodo d'imposta.
I  soggetti  che  si  sono  avvalsi della disciplina di affrancamento
delle riserve e fondi in sospensione di imposta di  cui  all'art.  22
del   DL   n.   41   del  1995,  devono  indicare  nel  prospetto  le
movimentazioni conseguenti all'applicazione di detta disciplina.
In  particolare  dovra'  provvedersi  a  decrementare  il   rigo   10
dell'intero  importo  delle  riserve e fondi in sospensione d'imposta
affrancati  ai  sensi  del  comma  1  del  citato  art.  22  (imposta
sostitutiva  del  20 per cento), dei saldi attivi di rivalutazione ai
sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del  1991,  affrancati  ai
sensi del comma 2 dello stesso art. 22 (imposta sostitutiva del 3 per
cento)  nonche'  dell'importo  delle  riserve  e  fondi costituiti in
occasione di conferimento agevolati effettuati ai sensi dell'art.  34
della legge n. 576 del 1975, dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977
e  dell'art.  79  della  legge  n.  742  del 1986, che si considerano
assoggettati ad imposta, ai sensi del successivo  comma  4  dell'art.
22,  in  conseguenza  dell'assoggettamento  a  imposta sostitutiva in
misura  pari  al  20  per  cento  della  differenza  tra  il   valore
d'iscrizione nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
al  24  febbraio  1995 delle azioni o quote ricevute in occasione dei
conferimenti agevolati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
In caso di imputazione dell'imposta sostitutiva al  conto  economico,
fra  gli  incrementi  di  rigo  07  dovra' essere trasferito l'intero
importo delle riserve e dei fondi  affrancati  ai  sensi  dei  citati
commi 1 e 2 dell'art. 22 del DL n. 41.
Tuttavia,   ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  105,  il  reddito
imponibile del periodo d'imposta va  assunto  al  netto  dell'importo
dell'imposta sostitutiva imputata al conto economico.
Per  le riserve e fondo considerati assoggettati ad imposta, ai sensi
del citato comma 4 dell'art. 22, l'importo da trasferire al  rigo  07
va  assunto  al  netto  dell'imposta  sostitutiva  e la parte di tali
riserve e fondo  corrispondente  all'imposta  sostitutiva  stessa  va
trasferita al rigo 08.
In  tal caso, peraltro, l'importo dell'imposta sostitutiva imputato a
conto economico assume rilevanza ai fini del reddito imponibile  agli
effetti  dell'applicazione  dell'art.  105. Si precisa, inoltre, che,
qualora  le   riserve   o   i   fondi   affrancati   in   conseguenza
dell'applicazione  del citato comma 4 dell'art. 22 siano di ammontare
gia'  pari  o  inferiore  all'importo della differenza assoggettata a
imposta sostitutiva al netto di essa, il  trasferimento  al  rigo  07
riguardera' le riserve o i fondi stessi per il loro intero ammontare.
Nella  diversa  situazione  in  cui  l'imposta  sostitutiva  non  sia
imputata al conto economico ma  prelevata  a  carico  del  patrimonio
netto,  dovra'  procedersi  a  decrementare  il  rigo  10 dell'intero
ammontare delle riserve e fondi affrancati e a trasferire al rigo  07
lo stesso ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva stessa.
In  conformita'  a  quanto  stabilito con la circolare n. 310/E del 4
dicembre 1995 si ricorda che, la distribuzione di riserve e fondi  di
rigo 07, deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in
corso  alla  data  del  24  febbraio  1995,  deve intendersi riferita
innanzitutto alle riserve e fondo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22,
fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi
stessi al netto dell'imposta sostitutiva  e  quindi  alle  riserve  e
fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a
concorrenza  dell'importo  delle  riserve  e  fondi  stessi  al netto
dell'imposta sostitutiva. Analogamente, la distribuzione di riserve e
fondi di rigo 07, deliberata entro il terzo  esercizio  successivo  a
quello  in  corso  alla  data  del  24 febbraio 1995, deve intendersi
riferita innanzi tutto  alle  riserve  e  fondi  che  si  considerano
affrancati  ai  sensi  del comma 4 dell'art.   22, fino a concorrenza
dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi  stessi  al  netto
dell'imposta  sostitutiva,  e  quindi  alle  riserve  e  fondi di cui
all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a  concorrenza
delle riserve e dei fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva.
Nel  rigo  07-bis,  vanno  indicate  le  riserve o altri fondi che si
considerano formati  con  gli  utili  generali  da  dividendi  cc.dd.
"comunitari" distribuiti, da societa' cc.dd. "figlie" residenti nella
UE di cui all'art. 96-bis.
Con riguardo a tali utili, si fa presente che:
-  il  loro  importo va determinato tenendo conto che essi concorrono
  alla formazione dell'utile civilistico  per  la  parte  che  eccede
  l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del
  regime di cui all'art. 96-bis;
-  essi  si  devono  considerare distribuiti, qualora la societa' non
  disponga di utili assoggettati all'IRPEG e,  in  ogni  caso,  prima
  della  distribuzione degli utili assoggettabili alla maggioranza di
  conguaglio.
Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 105 si precisa che le
riserve formate con i dividenti "comunitari" di cui al rigo 07-bis si
presumono distribuite dopo le riserve formate con gli  utilita'  gia'
assoggettati all'IRPEG (di cui al rigo 07).
Poiche'  l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 96-bis dispone che le
regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di  ogni
successivo  percettore di utili direttamente o indirettamente formati
con i dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis, le  regole
medesime  devono  essere  osservate  anche  dalle  societa' che hanno
percepito utili dalle societa' cc.dd. "madri" o da  societa'  a  loro
volta socie di queste.
Si  precisa  inoltre  che  gli utili che si considerano formati con i
dividendi "comunitari" devono essere indicati in apposita distinta da
allegare alla dichiarazione.
Con  riferimento  al rigo 12, relativo alla franchigia non utilizzata
nell'esercizio, si precisa che:
- in base all'art. 105,  comma  3,  ed  in  aderenza  a  quanto  gia'
  affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia
  si  evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale
  che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento  del
  reddito  dichiarato  al lordo delle perdite riportate da precedenti
  esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;
-  ove  la  societa'  gia'  detenga  riserve  e  fondi   soggetti   a
  maggiorazione  di  conguaglio  nella  misura ordinaria, la predetta
  franchigia dovra' essere utilizzata per affrancare dette riserve  e
  fondi  dalla  maggiorazione  con  conseguente trasferimento, per un
  pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo  07  del
  prospetto;
-  solo  quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione
  ovvero quando questi non siano sufficienti  ad  assorbire  l'intero
  ammontare   della   suindicata  franchigia,  quest'ultima  trovera'
  collocazione nel  rigo  12  in  attesa  di  essere  utilizzata  per
  affrancare  utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64
  per cento del predetto reddito.  Tale  collocazione  dovra'  essere
  evidenziata  nella  dichiarazione  dei  redditi relativa al periodo
  d'imposta nel corso del quale e' stato approvato il bilancio.
Prospetto per la determinazione del reddito imponibile  minimo  delle
societa' non operative
Il  presente prospetto va compilato dalle societa' che sono consider-
ate non operative in quanto hanno un numero di dipendenti inferiore a
5 e  un  importo  di  ricavi,  incrementi  di  rimanenze  e  proventi
inferiore a 800 milioni come risulta dai dati indicato nel rigo A5.
Nel  rigo  01  va  indicato il patrimonio netto della societa', cosi'
come risulta dallo stato  patrimoniale  alla  data  di  chiusura  del
periodo  d'imposta,  senza  tenere  conto  dell'utile o della perdita
dell'esercizio.
Nel rigo 02 vanno indicati i finanziamenti effettuati dai soci o  dai
terzi  destinati  ad  immobilizzazioni aziendali. I finanziamenti dei
soci e dei  terzi  si  considerano  destinati  alle  immobilizzazioni
aziendali  solo  nei  limiti del loro ammontare totale corrispondente
alla differenza  tra  il  costo  complessivo  delle  immobilizzazioni
stesse  iscritto  nell'attivo  e  l'ammontare  del  patrimonio  netto
suindicato.
Ad  esempio,  qualora  il  valore  delle  immobilizzazioni  aziendali
iscritto  nell'attivo  sia pari a 100, il patrimonio netto sia 40 e i
finanziamenti di soci e di terzi siano 80,  l'ammontare  da  indicare
nel  rigo 02 sara' pari a 60. Nessun importo andra' indicato, invece,
in tale rigo qualora il patrimonio netto risulti pari o  superiore  a
100.
Nel  rigo  03  va indicato il reddito imponibile minimo pari al 2 per
cento della somma degli importi indicati nei righi  01  e  02.  Detto
importo non puo' comunque essere inferiore a 8 milioni di lire, salvo
che  per  le  societa'  a  responsabilita' limitata il cui patrimonio
netto - di cui al rigo 01 - non e' superiore a 40  milioni  di  lire,
per le quali il reddito minimo non puo', comunque, essere inferiore a
4 milioni di lire e per quelle il cui patrimonio netto e' superiore a
40  milioni  di lire ma non a 150 milioni (per le quali detto reddito
minimo non puo' essere inferiore a 6 milioni di lire).
La  disciplina  normativa  in  esame  non implica il venir meno delle
agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.
Pertanto, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto  tra
il  reddito  imponibile  minimo  indicato  nel  rigo  03 e il reddito
indicato nel rigo 16 del Mod. 760/M, aumentato degli importi che  non
concorrono  a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche
disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
- proventi esenti, soggetti alla ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
  imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi
  dell'articolo  2359  del  cod.  civ.,  non residenti nel territorio
  dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da societa' "figlie" residenti
  in paesi della UE.;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3 del DL 10 giugno 1994 n.
  357;
- reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del DL 11 luglio  1992,  n.
  333.
Se  tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al
secondo  l'adeguamento  al  reddito  imponibile  minimo  puo'  essere
operato,  integrando  il reddito imponibile di rigo 16 del Mod. 760/M
di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
8
MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITA' SEPARATA
Il presente modello va compilato dagli enti non commerciali residenti
e da quelli non residenti (aventi  nel  territorio  dello  Stato  una
stabile  organizzazione), che nel periodo di imposta hanno esercitato
attivita' commerciali senza contabilita' separata, tenendo  conto  di
quanto di seguito specificato.
Il   reddito   di   impresa   di   tali  soggetti  si  determina  con
l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo  I,  capo  VI,
del  TUIR,  in  quanto compatibili, tenendo presente che, per effetto
dell'art. 109, comma 2, del TUIR, le spese  e  gli  altri  componenti
negativi  risultanti  in  bilancio sono interamente deducibili, se si
riferiscono ad  operazioni  effettuate  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali;  le  spese  e  gli altri componenti negativi, relativi a
beni e servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di  attivita'
commerciali  e  di  altre  attivita' sono deducibili per la parte del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a  formare  il  reddito  di  impresa  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Si  ricorda  che  le  cessioni  di  beni  e le prestazioni di servizi
effettuate dai contribuenti in  regime  fiscale  sostitutivo  di  cui
all'art.  1  del  DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8
agosto 1994, n. 489, non costituisce componente  negativo  deducibile
ai fini della determinazione del reddito.
Nei  righi  C1, C2 e C3 vanno indicati solo i dati variati rispetto a
quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo  d'imposta  precedente  non  e'  stata  presentata  la
dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati.
Ovviamente  il contribuente puo' indicare anche i dati non variati se
queste modalita' di compilazione risulta piu' agevole.
Nel rigo C1 vanno indicati:
- la descrizione dell'attivita' esercitata individuata in conformita'
  alla  classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9
  dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile  presso  gli  uffici
  finanziari;
-  il  codice  di  attivita'  in vigore dal 1 gennaio 1993 rilevabile
  dalla predetta classificazione delle attivita' economiche.
In caso di  esercizio  di  piu'  attivita',  i  dati  relativi  vanno
riferiti  all'attivita'  prevalente sotto il profilo dell'entita' dei
ricavi conseguiti.
Nel rigo C2, va indicato il luogo di esercizio dell'attivita' con  il
relativo  indirizzo.  Se  l'attivita'  e'  svolta in piu' luoghi deve
essere indicato quello nel quale sono  stati  conseguiti  i  maggiori
ricavi e, in apposito allegato, devono essere indicati gli altri, con
il relativo indirizzo.
Nel rigo C3, va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture
contabili.  Se  sono  conservate  presso  terzi, occorre indicarne le
generalita' (o la denominazione) e l'indirizzo.
Il rigo C4 va indicato l'ammontare complessivo di tutti  i  ricavi  e
proventi  (compresi  quelli  esenti  e  quelli relativi all'attivita'
istituzionale) senza  tener  conto  di  quelli  relativi  ad  imprese
gestite con contabilita' separata e di quelli assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Nel  rigo  C5  va  indicato  l'ammontare  delle  spese  e degli altri
componenti negativi risultanti in bilancio (compresi gli ammortamenti
e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne e' ammessa  la  deduzione,
ai  sensi  delle  disposizioni  del  capo  VI del titolo I del TUIR),
relativi a beni e servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di
attivita'  commerciali  e  di  altre  attivita',  nonche'  la rendita
catastale o il canone di locazione, anche  finanziaria,  relativo  ad
immobili adibiti promiscuamente.
I  righi  da  C6 a C12 vanno utilizzati per determinare il reddito di
impresa agli effetti dell'IRPEG.
Nel rigo C6  vanno  indicati  i  ricavi  e  gli  altri  proventi  che
concorrono  a  formare  il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze
patrimoniali, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive compresa
quella derivante dalla  rideterminazione  del  reddito  agevolato  ai
sensi  dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995 del reddito
escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994,
qualora i  beni  oggetto  dell'investimento  agevolato,  siano  stati
ceduti  dopo  il  15  settembre  1995  ed  entro  il  secondo periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  cui   gli   investimenti   sono
realizzati.
Ai  fini  della  determinazione della sopravvenienza attiva di cui al
citato articolo 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995,  si  rinvia
al  prospetto  per  la  determinazione  della  sopravvenienza  attiva
relativa ai beni ceduti entro il secondo periodo di imposta contenuto
nella quarta pagina del modello base (vedere  in  appendice  la  voce
"Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Si  fa  presente  che  ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze
realizzate, determinate a norma del comma 2  dello  stesso  art.  54,
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in  cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti
per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta  del  contribuente,
in  quote  costanti  nell'esercizio  stesso  e nei successivi, ma non
oltre   il   quarto   (vedere   in  appendice  la  voce  "Plusvalenze
patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55,  comma  2,
alle  sopravvenienze  attive  costituite dalle indennita' di cui alla
lettera b)  del  comma  1  dell'art.  54,  conseguite  per  ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi.  La  scelta  per  il differimento della tassazione e per il
numero di quote costanti di dette plusvalenze  e  sopravvenienze,  va
effettuata  nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in
cui sono state  realizzate,  compilando  l'apposito  prospetto  delle
plusvalenze  e  delle  sopravvenienze  attive  contenuto nel presente
modello.
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 55,  comma  3,  lett.
b),  i  proventi  in  denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono  a  formare  il  reddito
nell'esercizio  in  cui  sono  stati incassati o in quote costanti in
tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il  nono;  tuttavia  il
loro  ammontare  nel  limite  del  50  per cento, e se accantonato in
apposita riserva, concorre a  formare  il  reddito  nell'esercizio  e
nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura  di perdite di esercizio, o i beni ricevuti siano assegnati
ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e  per  il  numero  di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio  in  cui  i  predetti  proventi  sono  stati incassati,
compilando il prospetto  delle  plusvalenze  e  delle  sopravvenienze
attive.  Pertanto  tra  i componenti del rigo C6 va indicata la quota
costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei righi C21  e  C23,
nonche'  la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di
sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel rigo C7  va  indicato  l'ammontare  delle  spese  e  degli  altri
componenti   negativi   risultanti   in   bilancio   -  compresi  gli
ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne e' ammessa la
deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo  I  del
TUIR  e  le esistenze iniziali - che si riferiscono specificamente ad
operazioni effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali.
Nel rigo C8, vanno indicate le spese e gli altri componenti  negativi
di  cui  al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al
rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che,  ricorrendone  le
condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10
giugno 1994 n. 357, devono indicare nel rigo C9 e nel rigo C17, il 50
per   cento  della  differenza  tra  l'ammontare  degli  investimenti
realizzati nel periodo di imposta assunto al netto delle cessioni  di
beni  strumentali  effettuate  nel  medesimo periodo e la media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi di riferimento (vedere  in
appendice  la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Detti soggetti devono compilare l'apposito prospetto contenuto  nella
quarta pagina del modello base.
Il  reddito  netto  (o  la  perdita)  di rigo C11 e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale di rigo C10.
Se  nel  rigo  C11  viene  riportata  una  perdita, la stessa, se non
compensata con gli altri redditi  d'impresa  eventualmente  posseduti
nel  periodo  di  imposta,  deve  essere  riportata  nel  rigo 01 del
prospetto delle perdite d'impresa in contabilita' ordinaria non  com-
pensate  nell'anno, contenuto nel modello 760/B. In tal caso nel rigo
C13 occorre indicare zero e il rigo C12 non va compilato. Se nel rigo
C11 viene riportato un reddito, nel rigo C12  va  indicato  l'importo
delle  perdite  derivanti  da  attivita'  di  impresa in contabilita'
ordinaria, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette  perdite
siano  inferiori  all'importo  indicato  nel  rigo  C11,  si compensa
quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di  perdite  d'impresa
in  contabilita'  ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate
per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate  per  compensare
altri  redditi  d'impresa,  va  indicata nei corrispondenti righi del
prospetto delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria non com-
pensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B.
Nel rigo C13, va indicata la differenza tra rigo C11 e rigo C12.
L'importo di rigo C13 deve essere riportato nel Mod. 760/B, rigo 19.
Il reddito ai fini dell'ILOR va  computato  tenendo  presente  quanto
precisato  con  riferimento alla determinazione del reddito d'impresa
agli  effetti  dell'IRPEG,  assumendo  al   riguardo   gli   elementi
reddituali che hanno rilevanza ai fini dell'ILOR.
Nel rigo C19, va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo C14 e
il totale di rigo C18; qualora detta differenza sia negativa nel rigo
stesso va indicato zero.
Si  ricorda  che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle
spese  e  degli  altri  componenti  negativi   agli   effetti   della
determinazione   sia   dell'IRPEG   che   dell'ILOR,   nella   misura
proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, e' subordinata
alla condizione che l'ente abbia tenuto,  relativamente  a  tutte  le
attivita'  esercitate  e  a  tutti i beni posseduti, una contabilita'
unica contenente tutti gli  elementi  necessari  e  rispondenti  alle
prescrizioni dell'art. 22 del DPR n. 600 del 1973.
Per effetto del comma 4-bis dell'art. 109, per gli enti soggetti alle
disposizioni  in  materia  di  contabilita' pubblica, la contabilita'
unica di cui al comma 3,  si  intende  realizzata  nell'ambito  della
contabilita'  pubblica  tenuta a norma di legge dagli stessi enti. Ne
discende  che  limitatamente  a  tali  enti  le  registrazioni  delle
operazioni   rilevanti  ai  fini  della  determinazione  del  reddito
d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte  dalla
predetta  contabilita'  e  in  base alle modalita' ivi stabilite, con
l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi  per  la
determinazione  di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri
previsti dalla contabilita' pubblica.
9
MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da
quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che  hanno
esercitato attivita' commerciali in contabilita' semplificata.
Si   ricorda   che   sono  ammessi  alla  tenuta  della  contabilita'
semplificata di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n.  600  e
quindi  alla  determinazione  del  reddito  ai sensi dell'art. 79 del
TUIR,  i  soggetti  che  nel  precedente  periodo   d'imposta   hanno
conseguito ricavi di ammontare non superiore:
-  a  lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni
  di servizi;
- a lire un  miliardo,  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  altre
  attivita';
e  che  non  hanno  optato  per  la  contabilita' ordinaria, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, del DL 2 marzo 1989, n. 69,  convertito  dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i
criteri di competenza.
Per  le  imprese  che  esercitano  contemporaneamente  prestazioni di
servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attivita' prevalente, a condizione che  i  ricavi  siano
annotati  distintamente;  in  mancanza  si  considerano prevalenti le
attivita' diverse dalle prestazioni di servizi.
Tale  modello  deve  essere  altresi'  compilato   dagli   enti   non
commerciali  che  hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale
nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno  tenuto
la contabilita' semplificata.
Si  fa  presente  che  i  soggetti che si sono avvalsi nel precedente
periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito
e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del  TUIR,  devono
osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27
settembre 1989, n. 352.
- Dati relativi all'attivita'
Nel  riquadro  in  alto a destra vanno indicati la denominazione e il
codice fiscale dell'ente.
Nei righi D1, D2 e D3 vanno indicati solo i dati variati  rispetto  a
quelli  evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel precedente
periodo d'imposta non e' stato presentato il presente  modello,  tali
righi vanno integralmente compilati.
Ovviamente  il  contribuente  puo' indicare anche i dati che non sono
variati se questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole.
Nel rigo D1 va indicato:
- campo 1, la descrizione dell'attivita' esercitata,  individuata  in
  conformita'  alla classificazione delle attivita' economiche di cui
  ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992,  consultabile  presso
  gli uffici finanziari.
Al riguardo si fa presente che:
-  I  soggetti che esercitano attivita' di agriturismo ai sensi della
  legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito  secondo
  i  criteri  previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre
  1991, n. 413;
- le associazioni sindacali  e  di  categoria  operanti  nel  settore
  agricolo  per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati
  ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30  dicembre  1991,  n.
  413;
-  le  associazioni  sportive dilettantistiche, le associazioni senza
  fini di lucro e le associazioni pro loco, che hanno optato  per  la
  determinazione  forfetaria  del reddito ai sensi dell'art. 2, comma
  5, della legge 16  dicembre  1991,  n.  398;  devono  indicare  nel
  predetto  campo  1,  oltre  alla specifica attivita' esercitata, il
  riferimento alle rispettive leggi;
-  campo  2,  il  codice  di  attivita'  in vigore dal 1 gennaio 1993
  rilevabile   dalla   predetta   classificazione   delle   attivita'
  economiche.  In  caso  di esercizio di piu' attivita', per le quali
  non e' stata tenuta contabilita' separata, va  indicato  il  codice
  dell'attivita'  prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi
  conseguiti.
Nel rigo D2, da campo 1 a campo 4, va indicato il luogo di  esercizio
dell'attivita' con il relativo indirizzo.
Se  l'attivita'  e' svolta in piu' luoghi deve essere indicato quello
nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi.
Nel rigo D3, va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture
contabili. Se le stesse sono conservate presso terzi, vanno  indicate
anche le generalita' o la denominazione di questi ultimi.
Nel rigo D4, va indicato:
-  nel  campo  1,  la  quota  percentuale  dell'ammontare dei ricavi,
  conseguiti  in  relazione  ad  attivita'   di   sola   lavorazione,
  effettuate senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali
  forniti dai committenti;
- nel campo 2, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in
  cui  e'  stata  svolta l'attivita' in caso di inizio e/o cessazione
  della stessa nel corso del periodo d'imposta, ovvero di periodo  di
  imposta di durata inferiore all'anno.
Nel rigo D5, campo 1, va indicato, in riferimento al "Valore dei beni
strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:
a)  il  costo  storico,  comprensivo degli oneri accessori di diretta
   imputazione e  degli  eventuali  contributi  di  terzi,  dei  beni
   materiali  e  immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai
   sensi degli artt. 67  e  68,  risultante  dal  registro  dei  beni
   ammortizzabili,  al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle
   eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti
   in dipendenza di contratti di locazione finanziaria.  A  tal  fine
   non   assume   alcun   rilievo   il   prezzo  di  riscatto,  anche
   successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento  dell'immissione  nell'attivita'  dei
   beni  acquisiti  in  comodato ovvero in dipendenza di contratti di
   locazione non finanziaria.
Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei  beni  il  cui  costo  unitario  non  e'
  superiore ad un milione di lire;
-  il  valore dei beni posseduti per una parte del periodo di imposta
  deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto alla durata
  del periodo stesso. Per i beni strumentali  acquisiti  nel  periodo
  d'imposta  in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo, i valori di
  cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente,  del  10  e
  del 20 per cento.
Nel  rigo  D5,  campo  2,  per  i  rivenditori  in  base  a contratti
estimatori di giornali, di libri e di periodici,  anche  su  supporti
audiovideomagnetici,  e  per  i  distributori  di  carburante,  vanno
indicati i ricavi al netto del prezzo corrisposto  al  fornitore  dei
predetti beni.
-  Determinazione  del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle
  persone giuridiche
Nei righi da D6 a D15 sono elencati i componenti positivi di reddito.
Nel rigo D6 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a)
e  b)  del comma 1 dell'art. 53, cioe' i corrispettivi delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dei corrispettivi delle
cessioni  di  materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri
beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati  o  prodotti  per
essere impiegati nella produzione.
Il presente rigo, contiene due appositi spazi:
-  nel  primo,  i  soggetti  interessati  hanno  facolta' di indicare
  l'ammontare dei detti ricavi per i quali e' stata  emessa  fattura,
  anche in sospensione di imposta:
- nel secondo devono essere indicati e ricavi per attivita' in regime
  forfetario quali quelli:
-  derivanti  dall'esercizio  delle  attivita' di agriturismo, di cui
  alla citata legge n. 730 del 1985, in caso  di  determinazione  del
  reddito  secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413
  del 1991. Ai sensi della  suddetta  legge  n.  730  del  1985,  per
  attivita'  agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione ed
  ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui  all'art.
  2135 del codice civile.
  Tali   soggetti,   ai   fini   della   determinazione  del  reddito
  attribuibile all'attivita' di agriturismo, devono indicare nel rigo
  D33, evidenziandolo anche nell'apposito  spazio,  il  solo  75  per
  cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
-  derivanti  dall'esercizio  di attivita' di assistenza fiscale resa
  agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti
  nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n.
  413 del 1991. Tali  soggetti,  ai  fini  della  determinazione  del
  reddito  attribuibile  a detta attivita' di assistenza fiscale resa
  agli associati, devono indicare nel rigo D33, evidenziandolo  anche
  nell'apposito  spazio,  solo il 91 per cento di detti ricavi, quali
  costi forfetariamente riconosciuti;
- delle associazioni sportive  dilettantistiche,  delle  associazioni
  senza fini di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per
  la  determinazione  forfetaria  del  reddito  ai sensi dell'art. 2,
  comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tali soggetti devono
  indicare nel predetto rigo D33, evidenziandolo anche  nell'apposito
  spazio,  solo  il  94  per  cento  dei  predetti ricavi quali costi
  forfetariamente  riconosciuti,  e  nel  rigo  D10  le   plusvalenze
  realizzate.
Si  ricorda  che  per poter fruire dell'opzione per la determinazione
forfetaria  del  reddito,  dette  ultime  associazioni  devono   aver
conseguito  nel  periodo  d'imposta precedente a quello in corso alla
data  dell'8  dicembre   1995   proventi   derivanti   dall'attivita'
commerciale  per un importo non superiore a L. 119.892.000 (vedi DPCM
7 novembre 1995 in G.U. n. 274 del 23 novembre 1995).
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Nel  rigo D7 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati
ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  1
dell'art.  53,  evidenziando  nell'apposito spazio quelli di cui alla
lettera d) del menzionato articolo 53 (indennita' conseguite a titolo
di riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita  o  il
danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Non  vanno  indicati  in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c)
del comma 1 dello stesso articolo 53, dei quali si deve tenere  conto
per   la  determinazione  dell'utile  netto  o  della  perdita  netta
indicata, rispettivamente, nel righi D8 o D24.
Nel rigo D8 va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di
azioni o quote di partecipazione in societa' ed enti  indicati  nelle
lettere  a),  b)  e  d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non
rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in
serie o di massa. Tale utile netto e'  determinato  dalla  differenza
tra  la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti
beni e delle relative rimanenze finali e  la  somma  delle  esistenze
iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
Nel  rigo  D9  vanno  indicati  i  corrispettivi  non  annotati nelle
scritture contabili qualora il contribuente intenda  avvalersi  delle
seguenti disposizioni:
-  "Ravvedimento  operoso"  ai  fini  penali  (Art. 1, 4 comma, DL 10
luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)
Tale norma prevede la  non  punibilita'  agli  effetti  penali  della
omessa  annotazione  nelle  scritture  contabili obbligatorie ai fini
delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti
positivi, a condizione che le annotazioni siano state  effettuate  in
taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni
risultino   da   documenti   la  cui  emissione  e  conservazione  e'
obbligatoria a norma di legge e  che  i  corrispettivi  non  annotati
risultino  compresi  nella  dichiarazione  dei  redditi e sia versata
l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate  le  annotazioni
in  una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle
operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e
conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che  i
corrispettivi  risultino  compresi  nella dichiarazione e sia versata
l'imposta globalmente dovuta.
Occorre  peraltro  che  le  annotazioni  siano  state  effettuate o i
documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano  compresi  nella
dichiarazione   dei   redditi  prima  che  la  violazione  sia  stata
constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4 comma, lettera c),  DL  n.  429
del  1982,  non  si  considerano  omesse  le  annotazioni relative ad
operazioni  che  non  danno  luogo  all'applicazione  delle  relative
imposte.
-  "Ravvedimento  operoso"  ai fini amministrativi (Art. 55, 4 comma,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Tale norma prevede che se  i  ricavi  non  annotati  nelle  scritture
contabili  sono  specificamente indicati nella relativa dichiarazione
dei redditi e sempre che le violazioni previste  dall'art.  51  dello
stesso  decreto  non  siano  gia'  state  constatate, non si fa luogo
all'applicazione   delle   relative    pene    pecuniarie    qualora,
anteriormente  alla  presentazione  della  dichiarazione,  sia  stato
eseguito il versamento diretto al concessionario del  servizio  della
riscossione  di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati
nelle scritture contabili.
Gli estremi di detto versamento  vanno  indicati  nell'apposito  rigo
D53.
Nel  rigo  D10 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali
di cui all'art. 54, afferenti ai beni relativi  all'impresa,  diversi
da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai  sensi  dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determi-
nate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono  a  formare
il  reddito  per  l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo  non
inferiore  a  tre  anni, a scelta del contribuente, in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere
appendice la voce "plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55,  comma  2,
alle  sopravvenienze  attive  costituite dalle indennita' di cui alla
lettera b)  del  comma  1  dell'art.  54,  conseguite  per  ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi.
La  scelta  per  il differimento della tassazione va effettuata nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   all'esercizio   in   cui   le
plusvalenze  sono  state  realizzate  o  le sopravvenienze sono state
conseguite,   compilando   il   "Prospetto   delle   plusvalenze    e
sopravvenienze attive" contenuto nel presente modello.
Pertanto,  nel  presente  rigo  va  indicato l'intero ammontare delle
plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel  periodo
d'imposta  e/o  la quota costante evidenziata nel rigo D50 relativa a
quelle, da indicare nel rigo D49, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello  stesso  rigo  D10  la  somma  delle  quote
costanti  imputabili  al  presente  periodo  d'imposta di plusvalenze
realizzate e  di  sopravvenienze  conseguite  in  precedenti  periodi
d'imposta.
Nel  rigo  D11 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di
cui all'art. 55, ad esclusione di quelle previste  nel  comma  2  (da
indicare nel rigo D10).
I  proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o
di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del
comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito  nell'esercizio
in  cui  sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e
nei successivi, ma non oltre il nono.
La  scelta  per  il  numero  di  quote  costanti  va effettuata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in  cui  i  predetti
proventi   sono   stati  incassati,  compilando  il  prospetto  delle
plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Relativamente ai  proventi
incassati  nel  periodo  d'imposta,  da  evidenziare nel rigo D51, la
scelta va effettuata indicando nel rigo D52 la quota costante.
Nel rigo D11 va altresi' indicata la quota  costante,  imputabile  al