Ministero delle Finanze ISTRUZIONI GENERALI Modello 760 1 PREMESSA La dichiarazione dei redditi delle societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle perdone giuridiche (IRPEG) deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze. Il modello e' costituito da una parte comune e dai modelli aggiuntivi. Nella parte comune sono compresi, tra gli altri il frontespizio (Mod. 760) e i Modd. 760/B, 760/M e 760/M-B: - il Mod. 760/B va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti nonche' dalle societa' e dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione; - il Mod. 760/M va compilato dalle societa' di capitali e dagli enti commerciali residenti nonche' dalle societa' e dagli enti commerciali non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione; - il Mod. 760/M-B va compilato dai contribuenti soggetti all'IRPEG. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6 e dell'art. 8, n. 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, devono essere versate allo sportello del concessionario del servizio della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del DL 23 dicembre 1977, n. 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (vedere in appendice la voce "Versamenti delle imposte"). Il soggetto intestatario di conto fiscale puo' effettuare il versamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda di credito, purche' sia ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario del servizio della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del soggetto stesso (vedere in appendice la voce "Conto fiscale"). Si fa presente che per effetto dell'art. 43ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' ed enti appartenenti ad un medesimo gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo. L'ente o le societa' cessionari possono utilizzare dette eccedenze per il versamento dell'IRPEG e/o dell'ILOR dagli stessi dovute. Detta disposizione si applica alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. I soggetti che hanno provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 22 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione di imposta, compresi i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, nonche' sulla differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito delle operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975, dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, devono allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato DL n. 41 l'apposito modello previsto dal comma 11 del predetto art. 22 (approvato con DM 28 agosto 1995, pubblicato nella G.U. del 6 settembre 1995, n. 208). I soggetti che hanno provveduto a richiedere, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26 del citato DL n. 41, l'applicazione delle imposte sostitutive sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1990 (ovvero sulla differenza tra il valore delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi del predetto comma 5), e il loro costo fiscalmente riconosciuto, devono allegare alla predetta dichiarazione dei redditi l'apposito prospetto di cui al DM 23 settembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 289 del 30 settembre 1995. Acconto IRPEG Si ricorda che per effetto dell'art. 19 del DL n. 41 del 1995, dal periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995, l'aliquota dell'IRPEG e' aumentata al 37 per cento. E' stato, inoltre, previsto che i versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'IRPEG per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995 sono effettuati tenendo conto del suddetto aumento. Pertanto, ai fini di cui trattasi, l'IRPEG relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 24 febbraio 1995 va ricalcolata tenendo conto del citato aumento. Nel caso in cui alla predetta data sia scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto, l'importo da versare a titolo di seconda rata e' pari alla differenza tra il 98 per cento dell'ammontare determinato tenendo conto della nuova aliquota del 37 per cento e la prima rata di acconto dovuta. Se a detta data erano gia' scaduti i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto, non dovra' essere effettuata alcuna integrazione di tale versamento. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 760 Il Modello 760 deve essere presentato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicati nell'art. 87, comma 1: a) societa' di capitali (societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, cooperative e di mutua assicurazione), residenti nel territorio dello Stato; b) enti commerciali equiparati alle societa' di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali), residenti nel territorio dello Stato; c) enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali), residenti nel territorio dello Stato; d) societa' ed enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Devono compilare il presente modello anche i curatori di eredita' giacenti se il chiamato all'eredita' e' soggetto all'IRPEG, e se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e' aperta la successione. In tal caso, il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del TUIR relativo agli enti non commerciali. I predetti curatori devono pertanto compilare il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare. Per gli specifici modelli da compilare e i documenti da allegare alla dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate. - SOCIETA' DI CAPITALI Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita. Il reddito complessivo di tali societa' e' considerato, ai sensi dell'art. 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77 e con quelli stabiliti dagli articoli da 96 a 107, e cioe' prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei suddetti criteri. Le societa' devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio approvato dalla assemblea dei soci, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e devono compilare il mod. 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEG, o quello della perdita che puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto e quello del reddito imponibile ai fini ILOR. Se dal conto economico o dalla nota integrativa non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR, deve essere allegato un apposito prospetto, concordante con le risultanze del bilancio approvato dall'assemblea. Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 comma 1, n. 1-bis), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, le societa' a responsabilita' limitata devono indicare nominativamente i soci nell'elenco posto nella seconda pagina del Mod. 760/V ovvero in apposito allegato specificando il periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio e la quota percentuale posseduta. Si precisa che possono essere indicate solo le variazioni delle partecipazioni dei soci nel corso dell'esercizio rispetto a quelle indicate nella precedente dichiarazione. - ENTI PUBBLICI E PRIVATI Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, dei comuni, delle comunita' montane, delle province e delle regioni. Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali sono equiparati alle societa' di capitali; per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, il reddito complessivo e' costituito dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, restandone esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi alle loro attivita' istituzionali non commerciali (per esempio: politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, ricreative, ecc.). In proposito si avverte che l'attivita' commerciale costituisce "oggetto principale" ogni qualvolta rientri fra le finalita' istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attivita' che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalita' istituzionali; non e' quindi rilevante, nel caso che le finalita' istituzionali comprendono l'esercizio dell'attivita' commerciale insieme con l'esercizio di altre attivita', la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, cioe' se l'attivita' commerciale (come definita nell'art. 51) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attivita' effettivamente esercitata (art. 87, comma 4). Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria ha sempre la possibilita' di accertare se l'attivita' effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Enti commerciali Gli enti commerciali sono equiparati alle societa' di capitali; valgono quindi i chiarimenti forniti per dette societa' relativamente all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della documentazione da allegare. Alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata gia' allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se e' stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati. Enti non commerciali Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale determinano il reddito complessivo con le modalita' previste per le seguenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Gli enti che hanno esercitato attivita' commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi delle varie categorie in modo da determinare il reddito imponibile ai fini dell'ILOR e dell'IRPEG nonche' il Mod. 760/M-B. Si ricorda che, per effetto dell'art. 1, comma 2, del DL 23 dicembre 1995, n. 542, le prestazioni di assistenza fiscale svolte dai Centri autorizzati di assistenza (CAA) sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1995. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborso di imposte. L'ente che ha esercitato attivita' commerciale, con contabilita' separata, deve compilare il MOd. 760/A se l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente e' stato superiore a 360 milioni di lire, se esercente attivita' aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercente altre attivita'. Il Mod. 760/A deve essere compilato anche nel caso in cui, pur non essendo stati superati i predetti limiti, sia stata esercitata l'opzione per la contabilita' ordinaria. Si ricorda che i soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 760/A devono allegare il bilancio a tale modello. Gli enti che nel periodo d'imposta non hanno superato i suddetti limiti, e non hanno esercitato l'opzione per la contabilita' ordinaria devono compilare il Mod. 760/D. In mancanza di contabilita' separata, il reddito va determinato nel Mod. 760/C. Gli enti in questione devono altresi' compilare, oltre ai Modd. 760/E e 760/F per i redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi eventualmente posseduti, (qualora non siano gia' compresi nel reddito d'impresa di cui ai Modd. 760/A, 760/C e 760/D) nonche' il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze non conseguite nell'ambito dell'attivita' di impresa, soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del DL 28 gennaio 1991, n. 27. Gli enti che non hanno esercitato affatto (o hanno esercitato solo occasionalmente) attivita' commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora abbiano conseguito redditi diversi da quelli esenti e/o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. In tal caso devono presentare la dichiarazione compilando i Modd. 760/B e 760/M-B e indicando nei Modd. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli. Devono inoltre compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del DL n. 27 del 1991. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto, a meno che non sia stata gia' allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se e' stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati. - SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA Le societa' e gli enti, di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nello stesso territorio la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attivita', sono assoggettati all'IRPEG soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Sono comprese tra le societa', a questi effetti, anche le societa' di tipo personale e le societa' di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile). Anche per le societa' ed enti non residenti il reddito complessivo e' costituito dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto di quelli prodotti in Italia. Ai fini della determinazione del reddito complessivo i soggetti si distinguono in: - societa' di ogni tipo (tranne le societa' semplici, societa' di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalita' giuridica) ed enti commerciali, cioe' aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; - enti non commerciali e societa' semplici ed equiparate (societa' di fatto senza oggetto commerciale, associazioni tra professionisti e artisti, senza personalita' giuridica). Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle societa' di capitali e gli enti commerciali residenti qualora gli stessi esercitino l'attivita' commerciale in Italia mediante stabile organizzazione. In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia, ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi, alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia (fondiari, di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del TUIR relative alle categorie nelle quali rientrano. Per il secondo gruppo di soggetti, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali residenti; di conseguenza per determinare il reddito complessivo e' necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa, di capitale, ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile. IN analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione, si deve distinguere secondo che le societa' e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attivita' in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti, le "basi fisse" come ad esempio studi, laboratori e simili). A) Le societa' e gli enti che hanno esercitato attivita' in Italia mediante stabili organizzazioni devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le generalita' di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Le societa' e gli enti commerciali devono allegare alla dichiarazione l'apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle eventuali altre attivita' produttive di redditi imponibili svolte in Italia corredato di una situazione patrimoniale di dette stabili organizzazioni. Gli enti non commercili devono allegare detto bilancio soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attivita' commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta e' stato superiore a 360 milioni di lire, se esercenti attivita' aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attivita' o se hanno optato per il regime ordinario. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5. Oltre al Mod. 760 ed ai modelli 760/E e 760/F, devono essere compilati: a) il Mod. 760/M, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di societa' (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali; b) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 360 milioni, se esercenti attivita' aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se esercenti altre attivita', o che hanno optato per il re- gime ordinario (il Mod. 760/A deve essere compilato con riferimento al conto economico relativo alle attivita' commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni); c) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attivita' commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilita' separata; d) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/D, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi non superiori a lire 360 milioni, se esercenti attivita' aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attivita'; e) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/I, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attivita' in Italia mediante base fissa. I soggetti indicati alle lettere b), c), d) ed e) devono inoltre compilare i Modd. 760/G, 760/H, 760/L, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa (ma non compresi nei Modd. 760/A, 760/C, 760/D o 760/I), e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa. Alla dichiarazione deve essere allegata (se non e' stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della societa' o ente dovra' essere esibito in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario. Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attivita' commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il Mod. 760/C o 760/D devono ai fini dell'applicabilita' dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, che disciplina le "societa' non operative" - allegare alla dichiarazione un prospetto da cui risulti il numero di dipendenti e l'ammontare dei ricavi e incrementi di rimanenze, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni relative al rigo A5 del Mod. 760/A. In tale allegato deve essere altresi' indicato l'ammontare delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione, al fine di calcolare il reddito imponibile minimo che va determinato in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo delle dette immobilizzazioni aziendali. B) Le societa' o enti che non hanno esercitato attivita' in Italia mediante stabili organizzazioni non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiamo conseguito redditi prodotti in italia ovvero abbiamo conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Quando sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod. 760 (nel quale devono essere indicate le generalita' di almeno una rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il Mod. 760/B (anche se si tratta di societa'), il Mod 760/M-B, e i Modd. 760/e, 760/F, 760/G, 760/H, 760/L e 760/O, relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo. 3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod. 760, a pena di nullita', da rappresentante legale della societa' o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le societa' o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale dell'attivita' puo' essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in italia. tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli, aggiuntivi compilati. Se presso la societa' o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non e' collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione e' ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4. Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 quali modelli sono stati compilati. L'ultimo riquadro, che interessa le societa' cooperative e loro consorzi, e' riservato al visto di conformita' del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale. 4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL MODULO 760/W E DEL MODELLO 760/K le societa' di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Per le societa' di altro tipo e per gli enti diversi dalle societa' valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. I curatori di eredita' giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela. I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si e' aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo. La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e' valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Qualora per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autenticate) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta. La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della societa' o ente. L'ufficio comunale e' tenuto a rilasciare ricevuta. Puo' anche essere spedita per raccomandata al competente ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale. La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti. Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la societa' (o ente) dichiarante e' stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa o da un'operazione di scissione, quale societa' beneficiaria, deve compilare il "Prospetto relativo alle operazioni di fusione" o il "Prospetto relativo alle operazioni di scissione", in distribuzione presso gli uffici delle imposte. In tali casi, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella. I soggetti che sono stati interessati ad operazioni di fusione o di scissione, devono allegare alla dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, un apposito prospetto di riconciliazione (vedere in appendice la voce "Prospetto di riconciliazione - fusione e scissione"). Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla societa' non residenti o ne e' controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione. Unitamente alla dichiarazione dei redditi va presentato il modulo 760/W dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria. Nel caso in cui non sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 760/W deve essere presentato autonomamente entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando una busta bianca su cui va indicato "Modulo 760/W". Per la compilazione del predetto modulo 760/W si rinvia alle apposite istruzioni. Il modello 760/K deve essere presentato, unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, dalle societa' e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), nonche' dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti non residenti, per dichiarare il patrimonio netto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Detto modello, inoltre, deve essere presentato dagli enti non commerciali relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive. Il modello di cui trattasi va altresi' presentato anche quando l'imposta non e' dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila; per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni. 5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la societa' o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della societa' o ente. - DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE Codice fiscale: si ricorda che per le nuove societa' il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se societa' o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici delle imposte, in caso contrario. Denominazione: va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le societa' semplici, irregolari o di fatto non residenti la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome. Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle societa' o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di piu' stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale e' determinato il domicilio fiscale. Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle societa' il cui domicilio fiscale e' diverso dalla sede legale. Codici statistici: Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella D. TABELLA A | | | CODICE STATO DELLA SOCIETA' O ENTE ALL'ATTO | | DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | | | | | | 1 Soggetto in normale attivita' | | | | | | 2 Soggetto in liquidazione per cessa- | | zione di attivita' | | | | | | 3 Soggetto in fallimento o in liquida- | | zione coatta amministrativa | | | | 4 Soggetto estinto | | | ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) TABELLA B | | | | CODICE | NATURA GIURIDICA | | | | | | | | | Soggetti residenti | | | | | | | | 1 | Societa' in accomandita per azioni | | | | | 2 | Societa' a responsabilita' limitata | | | | | 3 | Societa' per azioni | | | | | 4 | Societa' cooperative e loro consorzi | | | iscritti nei registri prefettizi e nello | | | schedario della cooperazione | | | | | 5 | Altre societa' cooperative | | | | | 6 | Mutue assicuratrici | | | | | 7 | Consorzi con personalita' giuridica | | | | | 8 | Associazioni riconosciute | | | | | 9 | Fondazioni | | | | | 10 | Altri enti ed istituti con personalita' | | | giuridica | | | | | 11 | Consorzi senza personalita' giuridica | | | | | 12 | Associazioni non riconosciute e co- | | | mitati | | | | | 13 | Altre organizzazioni di persone o di | | | beni senza personalita' giuridica | | | (escluse le comunioni) | | | | | 14 | Enti pubblici economici | | | | | 15 | Enti pubblici non economici | | | | | 16 | Casse mutue e fondi di previdenza, | | | assistenza, pensioni o simili con o | | | senza personalita' giuridica | | | | | 17 | Opere pie e societa' di mutuo soc- | | | corso | | | | | | | | 18 | Enti ospedalieri | | | | | 19 | Enti ed istituti di previdenza e di as- | | | sistenza sociale | | | | | 20 | Aziende autonome di cura, soggior- | | | no e turismo | | | | | 21 | Aziende regionali, provinciali, co- | | | munali e loro consorzi | | | | | 22 | Societa', organizzazioni ed enti co- | | | stituiti all'estero non altrimenti classi- | | | ficabili, con sede dell'amministrazio- | | | ne od oggetto principale in Italia | | | | | 23 | Societa'per azioni, aziende speciali | | | e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 | | | della legge 8 giugno 1990, n. 142 | | | | | | Soggetti non residenti | | | | | 30 | Societa' semplici, irregolari e di fatto | | | | | 31 | Societa' in nome collettivo | | | | | 32 | Societa' in accomandita semplice | | | | | 33 | Societa' di armamento | | | | | 34 | Associazioni fra professionisti | | | | | 35 | Societa' in accomandita per azioni | | | | | 36 | Societa' a responsabilita' limitata | | | | | 37 | Societa' per azioni | | | | | 38 | Consorzi | | | | | 39 | Altri enti ed istituti | | | | | 40 | Associazioni riconosciute, non rico- | | | nosciute e di fatto | | | | | 41 | Fondazioni | | | | | 42 | Opere pie e societa' di mutuo soc- | | | corso | | | | | 43 | Altre organizzazioni di persone e di beni | | | | TABELLA D | | | |CODICE| SITUAZIONE DELLA SOCIETA' O ENTE RELATIVAMENTE | | |AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE| | | | | | | | | | | 1 | Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la li- | | | quidazione per cessazione di attivita', per falli- | | | mento o per liquidazione coatta amministrativa | | | | | 2 | Periodi d'imposta successivi a quello di dichia- | | | razione di fallimento o di messa in liquidazione | | | | | 3 | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la li- | | | quidazione per cessazione di attivita', per falli- | | | mento o per liquidazione coatta amministrativa | | | | | 4 | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estin- | | | zione del soggetto per fusione o incorporazione | | | | | 5 | Periodo d'imposta in cui e' avvenuta la trasfor- | | | mazione da societa' soggetta ad IRPEG in so- | | | cieta' non soggetta ad IRPEG o viceversa | | | | | 6 | Periodo normale d'imposta | | | | | 7 | Periodo d'imposta in cui si e' verificata l'estin- | | | zione del soggetto per scissione totale | | | | | 8 | Periodo d'imposta in cui si e' deliberato lo | | | scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 30 della | | | legge n. 724 del 1994 | | | | Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice: 1 dai contribuenti che, esercitando una attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo; 2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima dec- ade del mese di novembre 1994 per i quali e' stato disposto con DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria. - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della societa' o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione e' stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovra' barrare il codice 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto; 2 se si tratta di curatore fallimentare; 3 se si tratta di liquidatore; 4 se si tratta di rappresentante nominato in societa' con sede all'estero 5 se si tratta di curatore di eredita' giacente. Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo. I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non e' stata presentata. Quando i rappresentanti sono piu' di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi. - ELENCO AMMINISTRATORI E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO Nell'elenco devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della societa' o ente. Con riguardo alla qualifica va indicato: A se trattasi di socio amministratore; B se trattasi di amministratore non socio; C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della societa' o dell'ente. 6 ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 760/A, 760/C E 760/D. - LE NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'emanazione, nel corso del 1995, dei seguenti provvedimenti: - il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (riguardante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse); - legge 28 dicembre 1995, n. 549 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 1. Contributi o liberalita' (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR) A seguito delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto 1994, la riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberta' puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti. Si ricorda, altresi', che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; cio' per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR. Tale modifica normativa non riguarda, quindi, i contributi della specie erogati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla suddetta data, per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR. 2. Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del TUIR) L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che gli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del TUIR, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilita'. 3. Limiti alla deducibilita' degli interessi passivi su obbligazioni emesse da societa' non quotate (art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995) L'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 ha previsto una limitazione alla deducibilita' degli interessi passivi maturati su prestiti obbligazionari emessi da societa' non quotate in borsa. In particolare, la citata disposizione stabilisce che nel caso in cui al momento dell'emissione di obbligazioni e titoli similari il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi e altri proventi relativi ai suddetti titoli sia superiore di sette punti rispetto al tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e titoli similari negoziate nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti limiti sono indeducibili. Detta disposizione si applica per gli interessi maturati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal periodo di imposta 1995; salvo che, entro il suddetto termine non si proceda al rimborso delle obbligazioni e titoli similari. 4. Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (art. 67, comma 8, del TUIR) La disposizione dell'art. 67, comma 8, del TUIR, dopo le modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. c), della legge n. 549 del 1995, prevede che le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate nella misura risultante dal relativo pi- ano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995. Per i beni consegnati il periodo di imposta precedenti a quello predetto sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario. In dipendenza della predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovra' concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame. Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, e' consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento e' effettuato con il criterio finanziario. 5. Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza (art. 74, comma 2, del TUIR) La disciplina della deducibilita' delle spese di pubblicita' e propa- ganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del TUIR e' stata modificata dall'art. 3, comma 93, della legge n. 549 del 1995. In particolare la deduzione delle spese di pubblicita' e propaganda puo' essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (e non piu' nei due successivi). Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (e non piu' nei due successivi). Tali modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. 6. Perdite di impresa (per gli enti non commerciali) Il comma 3 dell'art. 8 del TUIR, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), del DL n. 41 del 1995, disciplina la deduzione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate che non sono de- terminate a norma dell'art. 79 (considerate autonomamente dal comma 1 dell'art. 8), prevedendo che le stesse sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza in essi. Lo scopo della norma e' di evitare la compensazione delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria con redditi diversi da quelli di impresa. La stessa disciplina si applica anche in relazione alle perdite di impresa in contabilita' ordinaria non compensate nei precedenti periodi di imposta (vedere in appendice la voce "Perdita di imprese in contabilita' ordinaria - per gli enti non commerciali"). 7. Svalutazioni e perdite sui crediti (per gli enti creditizi e finanziari) L'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, prevede ora due distinti meccanismi di deducibilita' delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonche' delle perdite sui crediti stessi: - ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili da parte dei soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, con riguardo ai quali il predetto art. 3 non ha recato sostanzialmente alcuna modifica; - ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i nuovi criteri applicabili da parte degli enti creditizi e finanziari. In particolare, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei sette esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni cosi' dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento. Per il primo periodo di applicazione delle predette disposizioni, che e' quello per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995, il limite dello 0,50 per cento e' commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti. Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria. Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformita' a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite teste' citato. Tali accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. La nuova disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorrera' a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonche' dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992. Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalita' dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che ecceda l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonche' dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992. Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti: Credito A1 val. nom. 4.000 Credito A2 val. nom. 2.000 Totale 6.000 Valore di bilancio di A1 e A2 5.700 ------- Svalutazioni complessive 300 Ipotizzando che nel corso del 1996 si verifichi l'incasso del credito A1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari. Apposite disposizioni transitorie sono dettate dai commi 107 e 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995. In particolare, il comma 107 del citato art. 3 stabilisce, anzitutto, che il valore dei crediti iscritto nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello di prima applicazione della nuova disciplina e' rilevante anche ai fini fiscali. La stessa norma dispone, inoltre, che la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti e il valore cui i crediti stessi risultavano iscritti nel bilancio del suddetto esercizio - ridotta di un importo pari all'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti gia' ammessi in deduzione nei periodi di imposta anteriori a quello di decorrenza della nuova disciplina - e' deducibile, in nove quote costanti a partire da tale periodo di imposta. Naturalmente, la circostanza che per i crediti pregressi si assume come valore fiscale rilevante quello iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione della disciplina, comportera' che le successive vicende relative a tali crediti (svalutazioni, riprese di valore, perdite e sopravvenienze dipendenti dall'incasso) andranno trattate in base ai nuovi criteri introdotti a regime. In alternativa a quanto previsto dal menzionato comma 107, e' data facolta', ai sensi del successivo comma 108, di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'art. 66, comma 3, del TUIR, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotto negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione della nuova disciplina. In particolare, le perdite relative ai crediti pregressi continuano ad essere computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, con la precisazione, peraltro, che tale valore andra' diminuito delle svalutazioni dedotte dal periodo di imposta di decorrenza della nuova disciplina, le quali, ancorche' riferite a crediti gia' esistenti, sono deducibili in base ai nuovi criteri. In pratica, le perdite relative a detti crediti, da computare con riferimento al valore nominale o di acquisizione, ridotto delle svalutazioni effettuate in base alle nuove disposizioni, potranno essere dedotte soltanto per la parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti in applicazione della precedente normativa. In caso di applicazione del comma 108 le rivalutazioni dei crediti pregressi nonche' le sopravvenienze attive derivanti dall'incasso dei crediti stessi ad un valore superiore a quello di bilancio non rilevano anche ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 71, fino a concorrenza delle svalutazioni non dedotte. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Essa non e' revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte. Si abbia ad esempio la seguente situazione, riguardante l'applicazione dell'art. 3, comma 108: Crediti pregressi (al 31 dicembre 1994). di cui: Credito A val. nom. 6.000 Credito B val. nom. 4.000 Credito C val. nom. 1.500 Totale 11.500 Credito A val. bil. 5.500 Credito B val. bil. 3.400 Credito C val. bil. 200 Totale 9.100 Svalutazioni complessive 2.400 di cui: Svalutazioni dedotte 500 Svalutazioni non dedotte 1.900 Ipotizzando che nel corso del 1995 si verifichi l'incasso dei crediti A e B, rispettivamente per 5.000 e 3.200, si avra' una deduzione fiscale per complessive 1.300, di cui: - 700, imputate a conto economico dell'esercizio; - 600, costituite dalla quota delle perdite eccedenti le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti in precedenza, da indicare in dichiarazione tra le variazioni in diminuzione. 8. Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del TUIR) ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR introdotto dall'art. 33 del DL. n. 41, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate, a decorrere dal 23 febbraio 1995, fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Al riguardo e' opportuno precisare che il limite di deducibilita' si riferisce esclusivamente ai rimborsi analitici e non anche alle ipotesi di rimborsi forfetari o misti. Inoltre, con riferimento ai rimborsi analitici, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, iniziata successivamente al 24 febbraio 1995, e' consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio in corso di predisposizione. 9. Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del TUIR) Con l'introduzione nel TUIR dell'art. 20-bis, e' stato chiarito che il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati riconosciuti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. 10. Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973) L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995, ha previsto che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalita' di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o societa' controllante, o per il tramite di altra societa' controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87. Le disposizioni in esame si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549. La cessione, che puo' riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, si considera effettuata a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del cedente dalla quale le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La societa' o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (Mod. 760/V) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (Mod. 760/V) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonche', distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve altresi' indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata. Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG e/o dell'ILOR i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui emergono le eccedenze stesse (indipendentemente dalla data in cui scade il termine per detta presentazione) e, per la parte non utilizzata, possono altresi' essere chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 11. Imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui all'art. 22 del DL n. 41 del 1995 Il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha introdotto una dichiarazione speciale e temporanea per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione dall'IRPEF o IRPEG e dall'ILOR mediante assoggettamento a imposta sostitutiva. In particolare, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 22 del citato provvedimento possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva: ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) - le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento, nella misura del 20 per cento; - i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge n. 408 del 1990 e della legge n. 413 del 1991, nella misura del 3 per cento; - la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1995 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e delle operazioni di concentrazione previste dall'art. 79 della legge n. 742 del 1986 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura del 20 per cento. In tal caso si considerano assoggettate ad imposta, per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva, le riserve e i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Il comma 8 dell'art. 22 ha aggiunto un periodo al comma 1 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede che la fusione tra societa' che hanno posto in essere un conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975; dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e dell'art. 79 della legge n. 742 del 1986 non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito dell'esercizio nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Al riguardo si precisa che nel caso in cui la societa' incorporante, gia' conferente, abbia costituito una riserva o fondo, a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, ancora sussistente al momento della fusione, l'obbligo richiesto dalla norma si considera adempiuto anche nel caso in cui la riserva stessa sia stata imputata a capitale. Il successivo comma 9 del medesimo art. 22 detta un'apposita disciplina, agli effetti in questione, per il trattamento delle fusioni tra conferente e conferitaria poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Tale norma stabilisce che la plusvalenza in sospensione d'imposta non si considera realizzata a condizione che la stessa risulti evidenziata in apposita riserva nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla predetta data e che tale riserva puo' essere assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 22. Anche in tal caso, l'onere di costituzione della riserva si considera adempiuto qualora detta riserva risulti gia' esistente, ancorche' imputata a capitale. L'applicazione dell imposte sostitutive va richiesta dal contribuente con l'apposito modello approvato con il decreto ministeriale del 28 agosto 1995, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 1995, che va allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995. Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il 20 dicembre 1995 oppure a richiesta del contribuente in tre rate: - entro il 20 dicembre 1995, per il 50 per cento di quanto dovuto; - entro il 31 gennaio 1996, per il 25 per cento di quanto dovuto; - entro il 30 aprile 1996, per il residuo 25 per cento. In caso di versamento rateale le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi in misura pari al 9 per cento annuo. In proposito si precisa che gli interessi vanno versati congiuntamente all'importo delle rispettive rate, che, nel modello per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive, vanno in- dicate senza gli interessi dovuti su ciascuna di esse. 12. Applicazione dei parametri ai fini dell'accertamento di cui all'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 La struttura dei modelli 760/A, 760/D e 760/I e' stata modificata al fine di consentire l'indicazione dei dati necessari per l'applicazione dei parametri approvati con il DPCM del 29 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996. Agli enti non commerciali residenti e non, l'indicazione dei suddetti dati e' stata richiesta ai fini dell'elaborazione degli studi di settore. Cio' comporta in via generale l'esigenza di fornire dati piu' articolati che risultano comunque facilmente desumibili da contabilita' correttamente tenute. Il contribuente ha, inoltre, la facolta' di indicare alcuni dati (ammontare dei ricavi per cui e' stata emessa fattura, ammontare delle esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti) la cui conoscenza, pur non essendo strettamente necessaria per l'applicazione dei parametri, potra', in futuro, consentire di tener conto di particolari situazioni che potrebbero, in taluni casi, giustificare lo scostamento tra i compensi e ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri. I parametri possono essere utilizzati per l'accertamento, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, dei ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lett. c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, relativi al periodo di imposta 1995. I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi previsti nei modelli 760/A e 760/I. Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze. L'indirizzo provvisorio del sito e': HTTP/WWW.FINANZE.INTERBUSINESS.IT; quello definitivo non conterra' la parola INTERBUSINESS. Nel prodotto informatico verra' fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate per l'applicazione dei parametri. L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attivita' di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad accezione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo. In caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attivita' o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Per i contribuenti in regime di contabilita' ordinaria l'accertamento in base ai parametri e' possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilita' della contabilita' in base ai criteri che saranno stabiliti con un apposito regolamento in corso di emanazione. Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attivita' per le quali non si e' provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attivita' sono indi- cate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al DPCM del 29 gennaio 1996. 7 MOD. 760/A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI REDDITO D'IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN CONTABILITA' ORDINARIA Il presente modello deve essere compilato: - dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative e dalle societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; - dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; - dagli enti non commerciali residenti, e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attivita' commerciale con contabilita' separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilita' semplificata; - dalle societa' di ogni tipo (tranne le societa' semplici, le societa' di fatto che non esercitano attivita' commerciali e le associazioni senza personalita' giuridica tra artisti e professionisti) e dagli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato; tenendo conto di quanto di seguito specificato. Dati relativi all'attivita' Nei righi da A1 ad A3 vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel periodo d'imposta precedente non e' stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente puo' indicare anche i dati non variati se questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole. Nel rigo A1 vanno indicati: - la descrizione dell'attivita' esercitata, individuata in conformita' alla classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; - il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attivita' economiche consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di piu' attivita', i dati relativi vanno riferiti alla attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti. Nel rigo A2 va indicato il luogo di esercizio dell'attivita' con il relativo indirizzo. Se l'attivita' e' svolta in piu' luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi. Nel rigo A3 va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalita' (o la denominazione) e l'indirizzo. Il rigo A4 interessa i soggetti: 1) che direttamente o indirettamente controllano societa' non residenti; 2) che direttamente o indirettamente sono controllati da societa' non residenti; 3) che direttamente o indirettamente sono controllati da societa' che controllano societa' non residenti. A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalita' di direzione unitaria delle attivita', quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilita' di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della societa', l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc. Pertanto i soggetti interessati devono barrare: - la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da societa' non residente; - la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla societa' non residente; - la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con societa' non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllata da un'altra societa'. In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella. Il rigo A5 deve essere compilato dalle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' dalle societa' e dagli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Sono esclusi dalla compilazione di detto rigo: a) i soggetti ai quali per la particolare attivita' svolta e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; b) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita'; c) i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; d) le societa' in amministrazione controllata o straordinaria; e) le societa' che entro il 31 ottobre 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in societa' commerciali di persone; f) le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione; g) le societa' consortili; h) le societa' ed enti non residenti senza stabile organizzazione. Ai detti soggetti non si applica, infatti, la disciplina delle "societa' non operative" di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27, comma 1, del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Con riferimento ai soggetti indicati nella lettera b) non si considera periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale. Nel rigo A5, colonna 1, va indicato il numero dei dipendenti, intendendosi per tali quelli che intrattengono rapporti di lavoro dipendente con la societa'. In tale rigo va indicato il numero di dipendenti che mediamente risultano alle dipendenze della societa' nel corso del periodo di imposta. Detto numero si ottiene normalizzando il numero degli stessi in base alle giornate retribuite e tenendo conto che le giornate retribuibili per un lavoratore che ha prestato la propria attivita' per un intero anno sono pari a 312. Per determinare il numero dei dipendenti presenti in media nel corso del periodo di imposta occorre, quindi: a) sommare il numero delle giornate retribuite che risulta dai modelli DM10 o, per i lavoratori a tempo parziale, dai modelli 01M o, per i dipendenti assunti in base ad un contratto di lavoro disciplinato dalla legislazione di un paese diverso dall'Italia, da idonea documentazione; b) dividere il numero complessivo delle giornate indicato nella precedente lett. a) per: - 312, se la societa' ha un periodo di imposta di durata pari a 12 mesi; - il numero che si ottiene ragguagliando 312 alla durata del periodo di imposta, se questo risulta superiore o inferiore a 12 mesi; - il numero che si ottiene ragguagliando 312 al numero delle giornate comprese nel normale periodo di esercizio dell'attivita', in presenza di attivita' stagionali. Per le societa' ed enti non residenti si tiene conto dei soli dipendenti per i quali la stabile organizzazione abbia sostenuto i relativi oneri e sui quali siano state applicate le ritenute ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973. Nel rigo A5, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi e degli incrementi di rimanenze risultanti dal conto economico. In particolare, deve essere indicata, per i ricavi, la somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del cod. civ.. Per quanto riguarda gli incrementi delle rimanenze rilevano le variazioni positive delle voci 2, 3 e 11. I soggetti indicati nell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, cioe' quelli che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attivita' finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, dello stesso decreto, devono indicare, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze, i proventi finanziari, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico. Se tali soggetti redigono il bilancio secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del cod. civ., gli stessi devono indicare nel rigo A5, colonna 2, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze risultanti dalle voci del conto economico sopraindicate, anche gli importi indicati come proventi finanziari nelle voci 15 e 16 di detto schema di conto economico; i soggetti che, invece, redigono il bilancio in base al decreto legislativo n. 87 del 1992 e al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, devono indicare la somma degli importi risultanti nelle voci 10, 20, 30, 40 e 70 del previsto schema di conto economico. Qualora la societa' o l'ente abbia indicato nella colonna 1 del rigo A5 un numero di dipendenti inferiore a 5 e nella colonna 2 del medesimo rigo un importo inferiore a 800 milioni, tale soggetto si considera non operativo e pertanto deve compilare il prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo, posto nella quarta pagina del presente modello. Le societa' e gli enti non residenti che svolgono attivita' commerciale in Italia mediante stabile organizzazione devono indicare i ricavi e gli incrementi di rimanenze relativi all'attivita' svolta in Italia. Prospetto dei dati di bilancio Il prospetto dei dati di bilancio deve essere compilato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; sono pertanto esclusi dall'obbligo della compilazione di tale prospetto gli enti creditizi e finanziari e gli altri soggetti (come, ad esempio, gli enti non commerciali) non tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal suddetto provvedimento. Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste. Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilita' le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate. Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3 del TUIR sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lettera b), del TUIR. - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE Il reddito d'impresa e' determinato, ai sensi dell'art. 52 del TUIR, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel rigo A45 o A46, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico stesso. Variazioni in aumento e in diminuzione Con riferimento al rigo A47, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali"). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (righi da A116 a A119) contenuto nella terza pagina del presente modello. In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo A76, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel predetto prospetto (rigo A116) ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo A47, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto, (rigo A117). Nello stesso rigo A47 va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta. Con riferimento al rigo A48, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (rigo A118). In tal caso l'importo imputato a conto economico va indicato nel rigo A77 e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (rigo A119), va indicato nel rigo A48, unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' nel precedente periodo d'imposta (vedere in appendice la voce "Contributi o liberalita'"). Nel caso di partecipazione della societa' o ente in societa' di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla societa' o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel rigo A49 o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata tra le altre variazioni in diminuzione, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputate al conto economico va indicato nel rigo A78 o, tra le altre variazioni in aumento (Vedere in appendice la voce "Partecipazione di societa' di capitali in societa' di persone"). I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero. Pertanto nei righi A51 e A79 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel rigo A50 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Al riguardo, si fa presente che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995, per effetto dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e 45 per cento. Si ricorda che, in base alla lettera c) del comma 2 dell'art. 51, i redditi dei terreni derivanti dalle attivita' agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attivita' siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Conseguentemente, nei confronti di tali soggetti, nonche' delle societa' e degli enti commerciali non residenti, il reddito derivante da tali attivita' va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del TUIR; detti terreni non sono produttivi di reddito dominicale, ai sensi dell'art. 24, comma 2. Riservato agli enti non commerciali I soggetti che esercitano sui terreni attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), devono indicare: - nel rigo A50 il reddito agrario per l'attivita' compresa nei limiti; - nel rigo A51 la parte dei costi imputabili all'attivita' compresa nei limiti; - nel rigo A79 il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attivita' compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attivita' commerciale. I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), determinato il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facolta', in sede di dichiarazione, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico. In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento: - nel rigo A50 il reddito agrario; - nel rigo A73 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760/E1, rigo E 1 27, col. 4); - nel rigo A51 tutti i costi effettivi connessi all'attivita' di allevamento; b) tra le variazioni in diminuzione: - nel rigo A79 tutti i ricavi effettivi dell'attivita' predetta. In caso di determinazione analitica devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento: - nel rigo A50 il reddito agrario; - nel rigo A51 i soli costi riferibili alla parte di attivita' compresa nei limiti; b) tra le variazioni in diminuzione: - nel rigo A79 i soli ricavi riferibili all'attivita' compresa nei limiti. Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo A50 va indicato anche il reddito dominicale. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel rigo A1, oltre all'attivita' esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attivita' di agriturismo, devono indicare: - nei rigo A51 tutti i costi effettivamente connessi all'attivita' di agriturismo; - nel rigo A89 i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita'; - nel rigo A73 il 25 per cento dei predetti ricavi. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono indicare nel rigo A1, oltre all'attivita' esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attivita' di assistenza fiscale devono indicare: - nel rigo A51 tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attivita' di assistenza fiscale; - nel rigo A89 i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attivita'; - nel rigo A73 il 91 per cento dei predetti ricavi. Nel rigo A52 vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cosiddetti "ravvedimenti operosi" o adeguarsi ai ricavi derivanti dall'applicazione dei parametri (vedere "Le novita' della disciplina del reddito di impresa" nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). "Ravvedimento operoso" ai fini penali (Art. 1, 4 comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516). Tale norma prevede la non punibilita' agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4 comma, lett. c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte. "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 55, 4 comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600). Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano gia' state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito rigo A153. Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (Art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi non annotati nelle scritture contabili per evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto, il contribuente , senza l'applicazione di sanzioni, puo' incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il DPCM 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio. Nei righi A53, A54 e A55 devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si fa presente che ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, e' fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (vedere in appendice la voce "Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale"). In relazione al rigo A56 si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio che non sono stati corrisposti entro la chiusura dell'esercizio, devono formare oggetto di variazione in aumento. Nel rigo A57 deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in appendice la voce "Deducibilita' degli interessi passivi"). ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Nel rigo A58 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non e' stato effettuato il pagamento (vedere in appendice la voce "Imposte indeducibili"). Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 e' ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel rigo A59 va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel rigo A81 la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti. Nel rigo A60 vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nel rigo A61 va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle province interessate, effettuate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994. Nel rigo A62 va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Nei righi da A67 ad A70 vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte; relativamente al rigo A68 vedere "Le novita' della disciplina del reddito d'impresa" nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte da indicare nel rigo A69 (vedere in appendice la voce "Operazioni in valuta"). Nel rigo A72 va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis. Nei righi A73 e A74 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche: - le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi del predetto art. 3 del DL n. 357 del 1994 sono stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello base (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"); - il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2); - le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5; - le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992); - l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124). - il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Nel rigo A80 vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonche' i compensi corrisposti agli amministratori delle societa' e degli enti commerciali, imputati al conto economico in un esercizio precedente, ad esclusione di quelli che dovevano essere fiscalmente dedotti nell'esercizio di competenza. Nel rigo A84 va indicato l'importo corrispondente al 60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti (ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107). Per il computo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento. Nel rigo A85 va indicato il 95 per cento degli utili distribuiti da societa' cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 (vedere in appendice la voce "Dividendi distribuiti da societa' non residenti (art. 96-bis)"). Nel rigo A86 va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta: - credito d'imposta sui dividendi; - credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale; - credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; - credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi. (Vedere in appendice la rispettiva voce "Crediti di imposta"). Nel rigo A87 va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione di detto prospetto. I soggetti che hanno realizzato investimenti e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, devono indicare nel rigo A88 il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di riferimento (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il Mod. 760/E 1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attivita' di allevamento. Nei righi A89 e A90 vanno indicate le variazioni in diminuzione di- verse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili). Si fa presente che, ai sensi del DL 30 dicembre 1995, n. 566, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione e' ridotto a titolo di deduzione forfetaria, delle percentuali ivi indicate dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a). I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attivita' di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attivita', anche accessorie esercitate (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Tale importo va indicato tra le altre variazioni in diminuzione. Nel rigo A92 va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo A45 (o A46) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo A92 e' stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo A93, va riportato nel rigo A94. L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lettera c-quater) dello stesso comma e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo A92, assunto al netto delle erogazioni stesse. Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono indicare nel rigo A95 il reddito di rigo A94 al netto del 50 per cento del reddito agevolato. Detto importo agevolato e' pari alla differenza tra il reddito di rigo A94 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'IRPEG personale nel periodo d'imposta precedente. I soggetti diversi dagli enti non commerciali che abbiano indicato nel rigo A92 una perdita, devono riportare la stessa nel rigo A98. Riservato agli enti non commerciali Se nel rigo A92 e' stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel rigo A98, al netto dell'importo dei proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Si ricorda che la perdita di rigo A98 puo' essere compensata nel Mod. 760/H con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' d'impresa. La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno (rigo 01), contenuto nel Mod. 760/B. Se nel rigo A92 e' stato indicato un reddito, nel rigo A96 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' d'impresa in contabilita' ordinaria (da Mod. 760/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo A95. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A95, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo A96. Nel rigo A97 va indicata la differenza tra l'importo di rigo A95 e quello di rigo A96. Tale importo va riportato nel rigo 18 del modello 760/B. - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI Agli effetti dell'ILOR, il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del TUIR (relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG). Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo A92, da indicare nel rigo A99, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito ai fini dell'ILOR, rispetto a quello determinato ai fini dell'IRPEG. Tra le variazioni in diminuzione vanno indicati, nel rigo A104 i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilita' di cui all'art. 63. Al tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, non vanno considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del predetto rapporto di deducibilita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995. I redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilita', per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del TUIR, il criterio previsto per i dividenti e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'art. 63, per l'intero ammontare. La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel rigo A102 o nel rigo A110. Nel rigo A108 va indicato il residuo 40% non dedotto nel rigo A84 nonche' il residuo 5% non dedotto nel rigo A85. Nel rigo A109 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini dell'ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso. Nel rigo A113 va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lettera c-quater) dello stesso comma e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al rigo A112, assunto al netto delle erogazioni stesse. Nel rigo A114 va indicata la differenza, tra il reddito di rigo A112 e l'importo di rigo A113. I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, devono indicare nel rigo A115 il reddito di rigo A114 al netto del 50 per cento del reddito agevolato. Detto importo agevolato e' pari alla differenza tra il reddito di rigo A114 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'ILOR nel periodo d'imposta precedente. - Prospetto dei crediti In collegamento alle modifiche apportate alla disciplina dell'art. 71 del Tuir, dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, il prospetto dei crediti e' stato suddiviso in due riguardi: il primo riservato agli enti creditizi e finanziari e il secondo riservato agli altri soggetti (vedere "Le novita' della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Enti creditizi e finanziari Nella Sezione I del riquadro vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dai commi 107 e 108 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995. In particolare, nel rigo A120, colonna 1, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina; in colonna 2, va indicato il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel rigo A121, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo 05, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95). La differenza tra gli importi di colonna 2 e di colonna 1 di rigo A120, diminuita dell'importo complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (indicato nel rigo A121, colonna 2) e' deducibile, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione della nuova disciplina (dal 1995, per soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), in nove quote costanti. Detto importo va indicato nel rigo A122, colonna 2. I soggetti che non si avvalgono delle disposizioni del comma 107, devono optare per l'applicazione dei criteri indicati nel comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, barrando l'apposita casella. Tali soggetti devono indicare nel rigo A121, colonna 2, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo 05, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95) e nel rigo A123, colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio e, colonna 2, quello delle perdite computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione, per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni dell'art. 66, comma 3. Nel rigo A124, colonna 2, va indicata la differenza degli importi dei righi A121 e A123. Se tale differenza e' negativa, la stessa e' deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero. Nella Sezione II del riquadro vanno indicati i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime. Nel rigo A125, colonna 1, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione degli stessi. Nel rigo A126, colonna 1, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 87 del 1992) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio; in colonna 2 va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, che, per il primo periodo di decorrenza della nuova disciplina, e' pari allo 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, assunto: - al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi; - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66. - al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziario; - al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis. La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo A126, da indicare nel rigo A127, e' ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo a quello di decorrenza della nuova disciplina (dal 1996, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare). Nel rigo A128 va indicato, in colonna 1, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. Nel rigo A129 va indicato, in colonna 1, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non puo' eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A125, colonna 1. Le colonne 3 e 4 dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono. Nel rigo A121 va indicato, in colonna 3, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 4, la parte di tale importo che e' stata dedotta. Nel rigo A123 vanno indicate, in colonna 3, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 4, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del medesimo art. 66. Nel rigo A124 va indicata, in colonna 4, la differenza tra l'importo di rigo A121 e quello di rigo A123. Se detta differenza e' negativa, la stessa e' deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero. Nel rigo A125 va indicato, in colonna 3, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in colonna 4, il valore nominale dei crediti stessi. Nel rigo A126 va indicato, in colonna 3, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora, al netto delle rivalutazioni di detti crediti iscritte in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto. Nel rigo A128 va indicato, in colonna 3, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto. Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi A126 e A128 non puo' eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio. Nel rigo A129 va indicato, in colonna 3, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto. Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari Per tali soggetti il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1 per il computo dei limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche agli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformita' a disposizioni di legge, e' il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorche' lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operanti in bilancio e la loro parte deducibile. Nel rigo A130 va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultante in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 2, la parte di detto importo che e' stata dedotta (rigo 05, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95). Nel rigo A131 vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del medesimo art. 66. Nel rigo A132 va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi A131 e A130. Se detta differenza e' negativa, la stessa e' deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero. Nel rigo A133 va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo A133 non puo' eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A130 della medesima colonna. Nel rigo A134 va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 2 la parte di detto importo fiscalmente dedotta. Si fa presente che l'importo di rigo A134, colonna 2, non puo' eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A135 della medesima colonna, e che detto importo non puo' essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo A134. Nel rigo A135, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali e' ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilita' delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora. Prospetto dati rilevanti ai fini dei parametri Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge n. 549 del 1995, approvati con il DPCM 29 gennaio 1996. Tale indicazione deve essere effettuata anche dagli enti non commerciali, residenti e non, ai fini dell'elaborazione degli studi di settore. Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i soggetti con ricavi di cui all'art. 53 esclusi quelli di cui alla lettera c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. Nel rigo A136 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioe' dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Nell'apposito spazio, all'interno del rigo, il contribuente ha facolta' di indicare l'ammontare di detti ricavi e' stata emessa la fattura, anche in sospensione di imposta. Nel rigo A137 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del predetto art. 53 (indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Nel rigo A138 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a: 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59, comma 1, del TUIR); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR); nell'apposito spazio il contribuente ha facolta' di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Nel rigo A139 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Nel rigo A140 vanno indicare le esistenze iniziali del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonche' ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale; nell'apposito spazio il contribuente ha facolta' di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Nel rigo A141 vanno indicate le esistenze iniziali del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Nel rigo A142 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci. Nel rigo A143 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonche' le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di autotrasporto. Non vanno indicate, in questo rigo le spese per consumi energetici che devono essere sempre indicare nel rigo A150. Nel rigo A144 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare: - le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attivita' per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso (soggetti e non all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonche' delle partecipazioni agli utili; - le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioe' quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attivita' esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennita' di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta. Si considerano spese direttamente afferenti l'attivita' esercitata, ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito la societa' o l'ente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresi' consid- erate in questo rigo le spese indicate al rigo A150 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilita' o, piu' in generale, all'amministrazione dell'azienda. Nel rigo A145 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Nel rigo A146 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonche' le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili. Nel rigo A147 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Nel rigo A148 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato di cui all'art. 67, comma 3, primo periodo, del TUIR. Nel rigo A149 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali, esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. Nel rigo A150 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilita'; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attivita'; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tener conto dei costi considerati nel rigo A143. Si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori e che non si deve tener conto dei premi di assicurazione riguardanti assicurazioni obbligatorie. Nel rigo A151, campo 1, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attivita', per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali": - non si tiene conto degli immobili; - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad 1 milione di lire; - il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo (1994 e 1995, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare), i valori di cui alle precedenti lett. a) e b), sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Nello stesso rigo A151, campo 2, vanno indicati: - per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni: - per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti. Nel rigo A152 va indicato: - nel campo 1, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodo di imposta. La casella non va barrata se le attivita' intraprese erano gia' esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessione, conferimento, fusione e affitto di azienda; - nel campo 2, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attivita' di sola lavorazione, effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti; - nel campo 3, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita', in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso del periodo di imposta o in caso di periodo d'imposta di durata inferiore all'anno. Prospetto dei dati concernenti la maggioranza di conguaglio Il presente prospetto, che va compilato dalle societa' ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 87, e' formato da due sezioni. Nella sezione 1 (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno in- dicate: - rigo 01, le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; - rigo 02, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64 per cento del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 o agli utili esenti ex art. 96-bis, comma 1; - rigo 03, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa; - rigo 04, le riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; - rigo 05, le riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte non soggetta a maggiorazione di conguaglio; - rigo 06, riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte soggetta a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa. Nella sezione 2 (entita' delle riserve) nei righi da 07 a 11 vanno indicate, per gruppi, le riserve esistenti alla data di chiusura dell'esercizio a seconda della categoria di appartenenza. Con riguardo agli incrementi, va tenuto presente che le riserve formate con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituite nel periodo d'imposta in cui e' intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziate nell'anzidetta sezione seconda, nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d'imposta. I soggetti che si sono avvalsi della disciplina di affrancamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta di cui all'art. 22 del DL n. 41 del 1995, devono indicare nel prospetto le movimentazioni conseguenti all'applicazione di detta disciplina. In particolare dovra' provvedersi a decrementare il rigo 10 dell'intero importo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta affrancati ai sensi del comma 1 del citato art. 22 (imposta sostitutiva del 20 per cento), dei saldi attivi di rivalutazione ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, affrancati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 22 (imposta sostitutiva del 3 per cento) nonche' dell'importo delle riserve e fondi costituiti in occasione di conferimento agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975, dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e dell'art. 79 della legge n. 742 del 1986, che si considerano assoggettati ad imposta, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 22, in conseguenza dell'assoggettamento a imposta sostitutiva in misura pari al 20 per cento della differenza tra il valore d'iscrizione nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente al 24 febbraio 1995 delle azioni o quote ricevute in occasione dei conferimenti agevolati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In caso di imputazione dell'imposta sostitutiva al conto economico, fra gli incrementi di rigo 07 dovra' essere trasferito l'intero importo delle riserve e dei fondi affrancati ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'art. 22 del DL n. 41. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'art. 105, il reddito imponibile del periodo d'imposta va assunto al netto dell'importo dell'imposta sostitutiva imputata al conto economico. Per le riserve e fondo considerati assoggettati ad imposta, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 22, l'importo da trasferire al rigo 07 va assunto al netto dell'imposta sostitutiva e la parte di tali riserve e fondo corrispondente all'imposta sostitutiva stessa va trasferita al rigo 08. In tal caso, peraltro, l'importo dell'imposta sostitutiva imputato a conto economico assume rilevanza ai fini del reddito imponibile agli effetti dell'applicazione dell'art. 105. Si precisa, inoltre, che, qualora le riserve o i fondi affrancati in conseguenza dell'applicazione del citato comma 4 dell'art. 22 siano di ammontare gia' pari o inferiore all'importo della differenza assoggettata a imposta sostitutiva al netto di essa, il trasferimento al rigo 07 riguardera' le riserve o i fondi stessi per il loro intero ammontare. Nella diversa situazione in cui l'imposta sostitutiva non sia imputata al conto economico ma prelevata a carico del patrimonio netto, dovra' procedersi a decrementare il rigo 10 dell'intero ammontare delle riserve e fondi affrancati e a trasferire al rigo 07 lo stesso ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. In conformita' a quanto stabilito con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 si ricorda che, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzitutto alle riserve e fondo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza dell'importo delle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva. Analogamente, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzi tutto alle riserve e fondi che si considerano affrancati ai sensi del comma 4 dell'art. 22, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva, e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza delle riserve e dei fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva. Nel rigo 07-bis, vanno indicate le riserve o altri fondi che si considerano formati con gli utili generali da dividendi cc.dd. "comunitari" distribuiti, da societa' cc.dd. "figlie" residenti nella UE di cui all'art. 96-bis. Con riguardo a tali utili, si fa presente che: - il loro importo va determinato tenendo conto che essi concorrono alla formazione dell'utile civilistico per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis; - essi si devono considerare distribuiti, qualora la societa' non disponga di utili assoggettati all'IRPEG e, in ogni caso, prima della distribuzione degli utili assoggettabili alla maggioranza di conguaglio. Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 105 si precisa che le riserve formate con i dividenti "comunitari" di cui al rigo 07-bis si presumono distribuite dopo le riserve formate con gli utilita' gia' assoggettati all'IRPEG (di cui al rigo 07). Poiche' l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 96-bis dispone che le regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis, le regole medesime devono essere osservate anche dalle societa' che hanno percepito utili dalle societa' cc.dd. "madri" o da societa' a loro volta socie di queste. Si precisa inoltre che gli utili che si considerano formati con i dividendi "comunitari" devono essere indicati in apposita distinta da allegare alla dichiarazione. Con riferimento al rigo 12, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che: - in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto gia' affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi; - ove la societa' gia' detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovra' essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto; - solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima trovera' collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito. Tale collocazione dovra' essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' stato approvato il bilancio. Prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle societa' non operative Il presente prospetto va compilato dalle societa' che sono consider- ate non operative in quanto hanno un numero di dipendenti inferiore a 5 e un importo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi inferiore a 800 milioni come risulta dai dati indicato nel rigo A5. Nel rigo 01 va indicato il patrimonio netto della societa', cosi' come risulta dallo stato patrimoniale alla data di chiusura del periodo d'imposta, senza tenere conto dell'utile o della perdita dell'esercizio. Nel rigo 02 vanno indicati i finanziamenti effettuati dai soci o dai terzi destinati ad immobilizzazioni aziendali. I finanziamenti dei soci e dei terzi si considerano destinati alle immobilizzazioni aziendali solo nei limiti del loro ammontare totale corrispondente alla differenza tra il costo complessivo delle immobilizzazioni stesse iscritto nell'attivo e l'ammontare del patrimonio netto suindicato. Ad esempio, qualora il valore delle immobilizzazioni aziendali iscritto nell'attivo sia pari a 100, il patrimonio netto sia 40 e i finanziamenti di soci e di terzi siano 80, l'ammontare da indicare nel rigo 02 sara' pari a 60. Nessun importo andra' indicato, invece, in tale rigo qualora il patrimonio netto risulti pari o superiore a 100. Nel rigo 03 va indicato il reddito imponibile minimo pari al 2 per cento della somma degli importi indicati nei righi 01 e 02. Detto importo non puo' comunque essere inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le societa' a responsabilita' limitata il cui patrimonio netto - di cui al rigo 01 - non e' superiore a 40 milioni di lire, per le quali il reddito minimo non puo', comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per quelle il cui patrimonio netto e' superiore a 40 milioni di lire ma non a 150 milioni (per le quali detto reddito minimo non puo' essere inferiore a 6 milioni di lire). La disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge. Pertanto, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo 03 e il reddito indicato nel rigo 16 del Mod. 760/M, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio: - proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; - 60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato; - 95 per cento degli utili distribuiti da societa' "figlie" residenti in paesi della UE.; - reddito esente ai fini IRPEG; - reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3 del DL 10 giugno 1994 n. 357; - reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333. Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo l'adeguamento al reddito imponibile minimo puo' essere operato, integrando il reddito imponibile di rigo 16 del Mod. 760/M di un importo pari alla differenza dei due predetti termini. 8 MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITA' SEPARATA Il presente modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti (aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione), che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita' commerciali senza contabilita' separata, tenendo conto di quanto di seguito specificato. Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che, per effetto dell'art. 109, comma 2, del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili, se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita' sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituisce componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito. Nei righi C1, C2 e C3 vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel periodo d'imposta precedente non e' stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente puo' indicare anche i dati non variati se queste modalita' di compilazione risulta piu' agevole. Nel rigo C1 vanno indicati: - la descrizione dell'attivita' esercitata individuata in conformita' alla classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari; - il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attivita' economiche. In caso di esercizio di piu' attivita', i dati relativi vanno riferiti all'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti. Nel rigo C2, va indicato il luogo di esercizio dell'attivita' con il relativo indirizzo. Se l'attivita' e' svolta in piu' luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e, in apposito allegato, devono essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. Nel rigo C3, va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalita' (o la denominazione) e l'indirizzo. Il rigo C4 va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti e quelli relativi all'attivita' istituzionale) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilita' separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Nel rigo C5 va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne e' ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR), relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', nonche' la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili adibiti promiscuamente. I righi da C6 a C12 vanno utilizzati per determinare il reddito di impresa agli effetti dell'IRPEG. Nel rigo C6 vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive compresa quella derivante dalla rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995 del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti dopo il 15 settembre 1995 ed entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati. Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva di cui al citato articolo 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, si rinvia al prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni ceduti entro il secondo periodo di imposta contenuto nella quarta pagina del modello base (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Si fa presente che ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali"). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel presente modello. Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Pertanto tra i componenti del rigo C6 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei righi C21 e C23, nonche' la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta. Nel rigo C7 va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio - compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne e' ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali - che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali. Nel rigo C8, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4. I soggetti che hanno realizzato investimenti e che, ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994 n. 357, devono indicare nel rigo C9 e nel rigo C17, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di riferimento (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Detti soggetti devono compilare l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello base. Il reddito netto (o la perdita) di rigo C11 e' costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale di rigo C10. Se nel rigo C11 viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata nel rigo 01 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilita' ordinaria non com- pensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B. In tal caso nel rigo C13 occorre indicare zero e il rigo C12 non va compilato. Se nel rigo C11 viene riportato un reddito, nel rigo C12 va indicato l'importo delle perdite derivanti da attivita' di impresa in contabilita' ordinaria, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo C11, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta. L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria non com- pensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B. Nel rigo C13, va indicata la differenza tra rigo C11 e rigo C12. L'importo di rigo C13 deve essere riportato nel Mod. 760/B, rigo 19. Il reddito ai fini dell'ILOR va computato tenendo presente quanto precisato con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'IRPEG, assumendo al riguardo gli elementi reddituali che hanno rilevanza ai fini dell'ILOR. Nel rigo C19, va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo C14 e il totale di rigo C18; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG che dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, e' subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita' esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilita' unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del DPR n. 600 del 1973. Per effetto del comma 4-bis dell'art. 109, per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la contabilita' unica di cui al comma 3, si intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti. Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilita' e in base alle modalita' ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilita' pubblica. 9 MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attivita' commerciali in contabilita' semplificata. Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore: - a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attivita'; e che non hanno optato per la contabilita' ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza. Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Tale modello deve essere altresi' compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilita' semplificata. Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352. - Dati relativi all'attivita' Nel riquadro in alto a destra vanno indicati la denominazione e il codice fiscale dell'ente. Nei righi D1, D2 e D3 vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel precedente periodo d'imposta non e' stato presentato il presente modello, tali righi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente puo' indicare anche i dati che non sono variati se questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole. Nel rigo D1 va indicato: - campo 1, la descrizione dell'attivita' esercitata, individuata in conformita' alla classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. Al riguardo si fa presente che: - I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; - le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; - le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398; devono indicare nel predetto campo 1, oltre alla specifica attivita' esercitata, il riferimento alle rispettive leggi; - campo 2, il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attivita' economiche. In caso di esercizio di piu' attivita', per le quali non e' stata tenuta contabilita' separata, va indicato il codice dell'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti. Nel rigo D2, da campo 1 a campo 4, va indicato il luogo di esercizio dell'attivita' con il relativo indirizzo. Se l'attivita' e' svolta in piu' luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi. Nel rigo D3, va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le stesse sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalita' o la denominazione di questi ultimi. Nel rigo D4, va indicato: - nel campo 1, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attivita' di sola lavorazione, effettuate senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti; - nel campo 2, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita' in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso del periodo d'imposta, ovvero di periodo di imposta di durata inferiore all'anno. Nel rigo D5, campo 1, va indicato, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attivita' dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali": - non si tiene conto degli immobili; - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire; - il valore dei beni posseduti per una parte del periodo di imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto alla durata del periodo stesso. Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. Nel rigo D5, campo 2, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, vanno indicati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. - Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche Nei righi da D6 a D15 sono elencati i componenti positivi di reddito. Nel rigo D6 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioe' i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Il presente rigo, contiene due appositi spazi: - nel primo, i soggetti interessati hanno facolta' di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali e' stata emessa fattura, anche in sospensione di imposta: - nel secondo devono essere indicati e ricavi per attivita' in regime forfetario quali quelli: - derivanti dall'esercizio delle attivita' di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attivita' di agriturismo, devono indicare nel rigo D33, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti; - derivanti dall'esercizio di attivita' di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attivita' di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare nel rigo D33, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 91 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti; - delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tali soggetti devono indicare nel predetto rigo D33, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 94 per cento dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti, e nel rigo D10 le plusvalenze realizzate. Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1995 proventi derivanti dall'attivita' commerciale per un importo non superiore a L. 119.892.000 (vedi DPCM 7 novembre 1995 in G.U. n. 274 del 23 novembre 1995). ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Nel rigo D7 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennita' conseguite a titolo di riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo 53, dei quali si deve tenere conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicata, rispettivamente, nel righi D8 o D24. Nel rigo D8 va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto e' determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi. Nel rigo D9 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni: - "Ravvedimento operoso" ai fini penali (Art. 1, 4 comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516) Tale norma prevede la non punibilita' agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4 comma, lettera c), DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte. - "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 55, 4 comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano gia' state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito rigo D53. Nel rigo D10 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determi- nate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere appendice la voce "plusvalenze patrimoniali"). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel presente modello. Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo d'imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo D50 relativa a quelle, da indicare nel rigo D49, che si intendono rateizzare. Va inoltre indicata nello stesso rigo D10 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta. Nel rigo D11 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo D10). I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono. La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta, da evidenziare nel rigo D51, la scelta va effettuata indicando nel rigo D52 la quota costante. Nel rigo D11 va altresi' indicata la quota costante, imputabile al