reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta. Nel rigo D12 vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel Mod. 760/B (vedere in appendice la voce "Crediti d'imposta"). Nel rigo D13 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a: 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5); Nell'apposito spazio l'ente ha facolta' di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Nel rigo D14 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5. Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di chiederla. Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantita' o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del DPR n. 597 del 1973 e 59 del TUIR, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della quinta quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attivita' nel presente periodo d'imposta. Nel rigo D15 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali: - i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilita' ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalita' che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b); - i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero; - i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (cc.dd. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento; - gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73, inducati nei bilanci dei soggetti in contabilita' ordinaria nel precedente periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. - i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi; - le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato siano stati ceduti dopo il 15 settembre 1995 ed entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati; ai fini della determinazione della citata sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del Modello base (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). In questo rigo vanno altresi' compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa. Nel rigo D16 va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D6 a D15. Nei righi da D17 a D34 sono elencati i componenti negativi di reddito. Si ricorda che i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e di servizi effettuati dai soggetti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito. Nel rigo D17 vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonche' ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio l'ente ha facolta' di indicare le esigenze iniziali relative ai prodotti finiti. Nel rigo D18 vanno indicate le esigenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5. Nel rigo D19 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci. Nel rigo D20 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Nel rigo D21 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare: - le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attivita' per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso (soggetti e non all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennita' in quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonche' delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa; - le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioe' quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attivita' esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennita' di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attivita', eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si considerano spese direttamente afferenti all'attivita' esercitata ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per la prestazione di un avvocato che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresi' considerate in questo rigo le spese indicate al rigo D32 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilita' o, piu' in generale, all'amministrazione dell'azienda. Nel rigo D22 vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro di- verse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attivita', eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Ai fini della compilazione dei righi D21 e D22 si precisa che: - ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR, aggiunto dall'art. 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti e' stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel (vedere "Le novita' della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Rimborsi per trasferte", contenute nelle istruzioni comuni ai modd. 760/A, 760/C e 760/D); - le quote maturate per le indennita' di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennita' di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonche' per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. Nel rigo D23 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro. Nel rigo D24 va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in societa' ed enti indicate nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta e' determina dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali. Nel rigo D25 vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in appendice la voce "Deducibilita' degli interessi passivi"). Nel rigo D26 vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66. Nel rigo D27 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonche' le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in appendice le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativo al valore dell'avviamento e agli immobili. Nel rigo D28 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili. Nel rigo D29 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo. Nel rigo D30 vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. Nel rigo D31 vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonche' i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo D30. Nel rigo D32 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilita'; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attivita'; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo D20. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori; si precisa, altresi', che in riferimento ai premi di assicurazione non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie. Nel rigo D33 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali: - le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in appendice la voce "Imposte indeducibili"); - le spese relative a studi e ricerche, di pubblicita' e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a piu' esercizi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74 le spese relative a studi e ricerche, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicita' e propa- ganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (vedere "Le novita' della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato: - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicita' e propaganda; - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza; - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a piu' esercizi. Nel medesimo rigo va altresi' indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti che, per quanto concerne le spese di pubblicita' e propaganda e di rappresentanza sono deducibili nella misura prevista dalla previgente disciplina dello stesso art. 74; - la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire; - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalita' previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75; - le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate; - le erogazioni liberali di cui all'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22; - le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7; - i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziche' secondo le modalita' stabilite nella citata norma (vedere in appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione"). Nel rigo D34 va indicato, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di riferimento. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto. Si ricorda che i soggetti che hanno compilato il Mod. 760/E1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attivita' di allevamento. Nel rigo D35 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D17 a D34. Nel rigo D36 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo D16 ed il totale dei componenti negativi di rigo D35. Nel rigo D37 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle previste dall'art. 14-bis del DL n. 646 del 1994. Nel caso in cui l'importo di rigo D36 e' positivo: - nel rigo D37 vanno indicate le erogazioni liberali; - nel rigo D38 va indicata la differenza tra rigo D36 e rigo D37; - nel rigo D39 va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' d'impresa in contabilita' ordinaria (da Mod. 760/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo D38. Se tali perdite d'impresa in contabilita' ordinaria sono inferiori all'importo di rigo D38, occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo D38, con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta. L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B, secondo le istruzioni ivi riportate; - nel rigo D40 va indicata la differenza tra l'importo di rigo D38 e quello di rigo D39. Nel caso in cui l'importo rigo D36 e' negativo, lo stesso va riportato nel rigo D41. Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti nel rigo D41 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis. - Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi Nel rigo D42 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o della perdita) evidenziato nel rigo D36. Nel rigo D43 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D42, tra i quali: - le perdite derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilita' separata, in quanto il reddito relativo non e' soggetto all'ILOR; - le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali societa' non sono soggetti all'ILOR; - ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR. Nel rigo D44 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D42, tra i quali: - i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilita' separata; - i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' di persone residenti nel territorio dello Stato; - i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 per i quali spetta il credito d'imposta, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. a), sono esclusi dall'ILOR; - i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR (vedere in appendice la voce "Esclusione dall'ILOR"); - ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR. Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IPREG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilita' di cui all'art. 63; A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 504 del 1992 non vanno considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del predetto rapporto di deducibilita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lettera f), della legge n. 549 del 1995. I redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti residenti vanno considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilita', per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso a tali redditi oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilita' di cui all'art. 63, per l'intero ammontare. Nel rigo D45 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR. Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e' stato prodotto in piu' comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. L'ammontare del reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base. Nel rigo D46 va indicato l'ammontare del reddito di rigo D42, aumentato dell'importo di rigo D43 e diminuito degli importi dei righi D44 e D45. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali. Nel rigo D47 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle previste dall'art. 14-bis del DL n. 646 del 1994. Nel rigo D48 va indicato il totale del reddito d'impresa imponibile ai fini ILOR, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo D46 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo D47. 10 MOD. 760/E - REDDITI DEI TERRENI Questo modello deve essere compilato solo dagli enti non commerciali residenti in Italia nonche' dalle societa' semplici, dalle societa' di fatto con oggetto non commerciale e dalle societa' e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle societa' non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali senza stabile organizzazione in Italia che: a) possiedono, a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; b) conducono in affitto fondi nei quali esercitano l'attivita' agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario). L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata, nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria piu' vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalita' sopra ricordate, deve avvenire a partire: - dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito; - dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa e' presentata. Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicali e agrari al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo, la denuncia puo' essere presentata direttamente dall'affittuario. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia dove e' sito il terreno. I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Mod. 760/L. I terreni i cui redditi dominicale e agrario concorrono alla formazione del reddito d'impresa non devono essere indicati nel presente modello. Non concorrono alla formazione del reddito di fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani e i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non e' derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio. In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue. Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta e se nessun terreno e' stato concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone nel corso del 1994 e/o 1995, e' possibile compilare il modello secondo le modalita' di seguito riportate. Gli importi indicati nelle colonne 2 e 4 del rigo E44 del mod. 760/E relativo al precedente periodo d'imposta vanno rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento al netto della rivalutazione del 37 e del 32 per cento effettuata lo scorso anno e direttamente riportati nelle corrispondenti colonne 4 e 5 del rigo E44. Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole. I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito e' diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali o agrari. Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, oppure vengono dichiarati per la prima volta redditi di terreni, il modello va compilato secondo le seguenti modalita': ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello. Nelle colonne 1 e 2, indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno o gruppi di terreno, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento; - nelle colonne 4 e 5, indicare le quote spettanti dei suddetti redditi sulla base del periodo e della percentuale di possesso. La colonna 3 deve essere utilizzata per segnalare (indicando i relativi codici) i seguenti casi particolari: - terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone (codice 1); in tal caso il possessore puo' dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella colonna 3 il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre tale condizione nella colonna 4 va indicata la quota spettante del reddito dominicale rivalutato. - la mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali da' diritto alla riduzione del 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEG. Rientrano in questa ipotesi altresi' i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione. In tal caso va indicato nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, mentre nessun importo deve essere indicato invece, nella colonna 5; - in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3. Al rigo E44 indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei righi da E1 a E43. Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa compete un credito d'imposta da indicare nel rigo 30 del modello 760/B pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni. Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo 42 del quadro 760/B. 11 MOD. 760/E1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti nel territorio dello Stato per la dichiarazione del reddito derivante da attivita' di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78. In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione di tale disposizione e' stato emanato il DM 14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti: - il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza; - il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attivita' eccedente. Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attivita' agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attivita' va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualita', la potenzialita' di ciascuna fascia espressa in termini di unita' foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite. Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 760/E 1 e' stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle, al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualita' e ad animali di diversa spe- cie; cio' attraverso un processo di normalizzazione ad unita' base di riferimento. La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 87, indipendentemente dal regime di contabilita' nel quale gia' si collocano (ordinaria o semplificata), purche' in possesso dei seguenti requisiti: - che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto; - che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 14 febbraio 1995. Il reddito delle attivita' di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa. Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non e' esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento puo' determinare il reddito relativo all'attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le e' proprio. Tale facolta' va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 760/A oppure 760/D, senza utilizzare il quadro 760/E 1. In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al piu' volte citato DM, il cui utilizzo consente di ovviare alle difficolta' di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualita'. Nella sezione I, vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualita' e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Nella sezione II, va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unita' di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella sezione III il seguente calcolo: a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4 coefficiente che esprime la qualita' di capi della specie presa a base (piccioni, quaglie e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di reddito agrario; tale valore, rapportato a 100.000, da' il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 27) entro il predetto limite; b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo E1 27), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unita' base di allevamento (colonna 3 del rigo E1 27); c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 27) va moltiplicato per 96,66, che e' la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che e' il coefficiente moltiplicatore previsto dal D.M. 14 febbraio 1995, nonche', per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45). Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilita' separata ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il Mod. 760/E 1, il cui risultato deve essere riportato nel Mod. 760/A, apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione. Altrimenti il reddito di allevamento eccedente il limite di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel Mod. 760/B, rigo 21. Ai fini della determinazione del reddito agevolato, ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, occorre indicare l'importo di tale reddito nel rigo E1 28. Nel rigo E1 29 va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Se l'ente possiede altro reddito di impresa (in regime di contabilita' sia ordinaria che semplificata), l'importo del reddito agevolato non va indicato nel rigo E1 28, bensi' nel Mod. 760/A, rigo A88 o nel Mod. 760/C, righi C9 e C17 o nel Mod. 760/D, rigo D34. In tali quadri dovra' essere indicata altresi' la sopravvenienza di cui all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995. In ogni caso va compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del Mod. 760. Nel rigo E1 30 deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento, pari alla differenza tra l'importo di rigo E1 27, colonna 4 e l'importo di rigo E1 28, aumentata dell'importo di rigo E1 29. Se nel rigo E1 30, viene riportata una perdita, la stessa puo' essere compensata con gli altri redditi d'impresa (indicati nel 760/H e/o 760/D) eventualmente posseduti nel periodo di imposta. In tal caso nel rigo E1 32 va indicato zero ed il rigo E1 31 non va compilato. In mancanza di tali redditi di impresa, la perdita deve essere riportata nel rigo 01 del prospetto delle "Perdite d'impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B. Se nel rigo E1 30 viene riportato un reddito, nel rigo E1 31 va indicato l'importo delle perdite derivanti da attivita' di impresa in contabilita' ordinaria, da mod. 760/H, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo E1 30, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta (indicate nel prospetto delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno contenuto nel mod. 760/B del periodo d'imposta precedente). L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensa altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria non com- pensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B. L'importo di rigo E1 32, risultante dalla differenza tra rigo E1 30, e rigo E1 31, va riportato nel rigo 21 del Mod. 760/B. I soggetti che non compilano il Mod. 760/A, determinano il reddito di allevamento ai fini ILOR, riportando nel rigo E1 33 il reddito che risulta dalla Sezione III, rigo E1 30 (secondo quanto sopra precisato), dal quale di deduce il reddito esente ai fini ILOR, indicato nel rigo E1 34, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali, posto nella quarta pagina del modello base. Il reddito di rigo E1 35 va riportato al rigo 04 del Mod. 760/B. 12 MOD. 760/F - REDDITI DEI FABBRICATI Questo modello deve essere compilato soltanto dagli enti non commerciali residenti in Italia nonche' dalle societa' semplici, dalle societa' di fatto con oggetto non commerciale e dalle societa' e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle societa' non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonche' dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il Mod. 760/L. I locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, oggetto di proprieta' condominiale, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unita' immobiliare e' di importo superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi. Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarati: - le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unita' immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unita' immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonche' quelle aventi caratteristiche di lusso; (vedere in appendice la voce "Costruzioni rurali"); - le unita' immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento, durante il quale l'unita' immobiliare non deve essere comunque utilizzata; - gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio. Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in appendice la voce "Immobili strumentali relativi alle imprese". In ordine alla compilazione del presente modello, si precisa che, se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, e' possibile riportare direttamente nella colonna 7 del rigo F44 l'importo indicato nel rigo 23 del mod. 760/B/95. Tuttavia, pur in assenza di variazioni si possono indicare anche i dati non variati se questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole. I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 e' diverso da quello indicato nel rigo 23 del 760/B/95, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (ad esempio immobili in ristrutturazione). Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi da fabbricati, compilare il modello secondo le modalita' di seguito riportate, tenendo presente che per le unita' immobiliari che non hanno subito variazioni e' sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile. Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu' adeguata va indicata la rendita catastale presunta. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato e' collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione. In caso di immobili inagibili vedere in appendice la voce "Immobili inagibili". Nella colonna 2 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore. Nella colonna 3 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso e' variata nel corso dell'anno va indicata la percentuale media di possesso. La colonna 4 va compilata se il fabbricato e' dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone. L'ammontare del canone e' quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) e va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprieta' il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso in cui il fabbricato e' stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso. Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unita' immobiliare la quota del canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare. Nella colonna 5 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi: 1 - unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le cooperative a proprieta' indivisa); 2 - unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in appendice la voce "Unita' immobiliari tenute a disposizione"); 3 - unita' immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone; 4 - unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone; 9 - unita' immobiliare che non rientra nei casi precedenti. Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari: 1 - unita' immobiliare distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato); 2 - unita' immobiliare per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (vedere in appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale"). 3 - unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata richiesta la revisione della rendita. Nella colonna 7 va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni. Se la societa' o l'ente e' proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta nella colonna 7 va indicato: - l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e' affittato o non e' tenuto a disposizione (codici 1 e 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 5); - l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato e' tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 5); - il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato e' affittato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 5); - il canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato e' affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di colonna 5). Se la societa' o l'ente non e' proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare: - se il reddito del fabbricato e' determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, va rapportata al periodo e alla percentuale di possesso; - se il reddito del fabbricato e' determinato in base al canone di locazione quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso. Nel rigo F44 va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da F1 a F43. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle coop- erative edilizie a proprieta' indivisa si detraggono lire 270 mila, per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unita' immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale importo va indicato nel rigo 23 del Mod. 760/M. 13 MOD. 760/G - REDDITI DI CAPITALE Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonche' dalle societa' semplici, dalle societa' di fatto con oggetto non commerciale e dalle societa' e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle societa' non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui e' sorto il diritto a percepirli. Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa. I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresi' essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art. 15, che va indicato nel rigo 40 del Mod. 760/B. Nei righi da G1 a G4 devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle societa' di capitale e dagli enti - commerciali e non commerciali - aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', nonche' quelli distribuiti da societa' non residenti di ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, altresi', inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Francia ed il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Germania e la Francia). Costituiscono altresi' utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di societa' ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale) anche se tali riserve sono state imputate a capitale. Ai fini della compilazione dei righi da G1 a G4 vedere in appendice la voce "crediti di imposta". Nel rigo G1 vanno indicati, in colonna 1, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta sui dividendi nella misura di 9/16. Pertanto nella colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta e nella colonna 3, l'importo delle ritenute. Nel rigo G2 vanno indicati in colonna 1, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, nella colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta e nella colonna 3, l'importo delle ritenute. Nel rigo G3 vanno indicati gli utili relativamente ai quali non com- pete il credito d'imposta sui dividendi. Pertanto, in colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute subite; nella colonna 3 l'ammontare delle ritenute. Nel rigo G4, in colonna 1 va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di societa' ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta; in colonna 3 vanno indicate le ritenute. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, il credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle societa' o dagli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 spetta limitatamente alla parte degli utili, da indicare nel rigo G1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, anche se imputate a capitale. Nel rigo G5, vanno indicati, in colonna 1, gli interessi, e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; in colonna 3, va indicato l'importo delle ritenute. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. Nel rigo G6, colonna 1, vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso, compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito. L'importo delle ritenute, da indicare nella colonna 3, afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, diversi da quelli emessi da soggetti non residenti, e' calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito. Nel rigo G7, vanno indicati i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 41. Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Da detto corrispettivo si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ivi inclusa la parte di differenza tra il valore di rimborso dei titoli e il loro prezzo di emissione, relativa a tale periodo. Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo G6. Nel rigo G8 vanno indicate le rendite perpetue, cioe' le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 codice civile); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 codice civile). Nel rigo G9 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi. Nel rigo G10 vanno indicati gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non puo' dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo G10 vanno altresi' indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioe' gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite teste' considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non puo' essere dedotta dal reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3. Nel rigo G11, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Nel rigo G12, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, esclusi quelli aventi natura compensativa. In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, se e in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti si cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, devono essere dichiarati nei singoli modelli nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Per contro, nel caso in cui tali proventi per qualunque causa non sono imponibili, gli stessi vanno dichiarati in questo modello quali redditi di capitale. In questo rigo va altresi' dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitali, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari, sempreche' si tratti di titoli relativamente ai quali e' prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonche' i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche, compreso quello di riporto, nonche' le operazioni "pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilita' dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli. Nel rigo G13, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale gia' considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nel rigo G14, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, di cui ai righi P1 e P2 del Mod. 760/P, al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi. Nel rigo G15 vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da G1 a G14. L'importo di colonna 1 va riportato nel rigo 24 del Mod. 760/B, quello di colonna 2 nel rigo 30 e quello di colonna 3 nel rigo 42 dello stesso Mod. 760/B. Il successivo riquadro e' destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'ILOR. Tale imposta di applica esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Sono tuttavia esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche se residenti in Italia. La determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, cosi' come riportato nel rigo G16, gli utili di cui ai righi da G1 a G3 nonche' i redditi prodotti all'estero indicati nel rigo G18 (e cioe' i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia). L'importo di rigo G19 deve essere riportato nel rigo 05 del Mod. 760/B. 14 MOD. 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI PERSONE Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e dalle societa' ed enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione in Italia, per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore del conferimento dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione. I redditi (o le perdite) delle anzidette societa' personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti. Ciascuno dei soci, se soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della societa' o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli e' proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla societa' sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel Mod. 760/A o Mod. 760/C o Mod. 760/D, come componente del reddito d'impresa. Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla societa' o al GEIE cui l'ente o societa' dichiarante partecipa, indicando il codice fiscale, la ragione sociale, il codice attivita', il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale. Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna societa': - nella colonna 8, il reddito totale della societa' partecipata, e/o del GEIE, preceduto dal segno "-" in caso di perdita; - nella colonna 9, il codice 1 o 2 o 3, riferito al tipo di partecipazione, come di seguito indicato: 1 partecipazione in societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' d'impresa in contabilita' ordinaria e/o in GEIE; 2 partecipazione in societa' semplici; 3 altre partecipazioni. - nella colonna 10, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della societa' partecipata imputabile all'ente o societa' dichiarante; - nella colonna 11, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi; - nella colonna 12, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla societa' partecipata imputabile all'ente o societa' dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta. La colonna 13 e' riservata ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabili ai fini ILOR. Nel rigo H9 va indicato: - a colonna 11, il totale delle quote del credito d'imposta sui dividenti, da indicare, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo 30 e nel rigo 39 del Mod. 760/B; - a colonna 12, il totale delle quote delle ritenute di acconto, da indicare, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel rigo 42 del Mod. 760/B; - a colonna 13, il totale delle quote di reddito di partecipazione in GEIE attribuite ai fini ILOR, da indicare nel rigo 06 del mod. 760/B. Nel rigo H10 va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in societa' di persone e assimilate esercenti attivita' d'impresa, siano essere in regime di contabilita' semplificata che ordinaria, o in GEIE, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in societa' dello stesso tipo in contabilita' ordinaria. Se tale importo e' di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel campo 01 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B. In tal caso nel rigo H10 va indicato "zero" e il rigo H11 non va compilato. Se invece tale importo e' di segno positivo lo stesso va indicato nel rigo H10, mentre nel rigo H11 va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilita' ordinaria (da quadro 760/A) o delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' d'allevamento con determinazione forfetaria ai sensi dell'art. 78 (da quadro 760/E1), fino a concorrenza dell'importo di rigo H10. Se tali perdite d'impresa in contabilita' ordinaria sono inferiori all'importo di rigo H10 occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo H10, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta. L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B. Nel rigo H12 va indicato il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in societa' semplice al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in societa' di perdone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilita' semplificata. Nel rigo H13 va indicata la somma algebrica tra rigo H12 ed il risultato della differenza dell'importo di rigo H10 e rigo H11. Tale somma va riportata, nel rigo 25 del quadro 760/B. Nel rigo H14 va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo H9, colonna 11, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da societa' non residenti di cui all'art. 96-bis. 15 MOD. 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI Questo modello va utilizzato dalle societa' o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attivita' in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attivita' e' esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760/L. I righi 11, 12 e 13 vanno compilati se i dati sono variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel periodo d'imposta precedente non e' stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati. In ogni caso e' possibile compilare i predetti righi anche in assenza di variazioni se questa modalita' risulta piu' agevolata. Nei righi 11 va indicato - nel campo 1 la descrizione dell'attivita' esercitata secondo la classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari; - nel campo 2 il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attivita' economiche. Nel rigo 12, nei campi 1, 2, 3 e 4 va indicato il luogo di esercizio dell'attivita' stessa con l'indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc.) in Italia. Se l'attivita' e' svolta in piu' luoghi deve essere indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi. Nel rigo 13 deve essere indicato il luogo dove sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalita' (o la denominazione) e l'indirizzo di quest'ultimi. Nel rigo 14 indicare: - nel campo 1, va barrata la casella se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se le attivita' intraprese erano preesistenti o in caso di subentro nelle stesse; - nel campo 2, il numero dei giorni in cui si e' esercitata l'attivita', se la stessa e' iniziata o cessata nell'anno; - nel campo 3, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, al lordo degli ammortamenti; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento della immissione nell'attivita', dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria. Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire. Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. Nel rigo 15 va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attivita' professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonche' i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attivita' rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in societa' o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Nel rigo 16 va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed, in particolare: - degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno; - dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidita' permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennita' relative a redditi prodotti in piu' anni, per le quali e' previsto la tassazione separata). Nel rigo 17 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni: - Ravvedimento operoso ai fini penali (Art. 1, comma 4, del DL 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516) Tale norma prevede la non punibilita' agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contavili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresi' compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente, ai fini della non punibilita', che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. - Ravvedimento operoso ai fini amministrativi (Art. 55, 4 comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreche', le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano gia' state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili. L'importo e gli estremi di tale versamento vanno indicati nel rigo 128. - Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (Art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) Il contribuente, utilizzando il rigo 17, puo' incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. del 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio. Nel rigo 18 va riportata la somma dei compensi e proventi dei righi 15, 16 e 17. Nel rigo 19 vanno indicate: - le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire; - l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioe' utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, de- terminate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1 gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data; - il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; - il 50 per cento della quota di ammortamento del costo delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato. Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e per le autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc, o a 2.500 cc, se con motore diesel acquistati a partire dal 1 gennaio 1985 e' stabilita la indeducibilita' delle quote di ammortamento. Nel rigo I 10 vanno indicati: - i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari; - il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato; - il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Non sono deducibili i canoni di locazione finanziari degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto. Nel rigo I 11 va indicato: - il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; - i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali. Nel rigo I 12 va indicato: - l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito non oltre il 14 giugno 1990; - l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione; - la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990; - l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni; - le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione. Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nel rigo I 13, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare: - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilita' si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a pie' di lista e non a quelle rimborsate forfetariamente con modalita' mista e si applica alle trasferte iniziate a partire dal 24 febbraio 1995; - le quote di accantonamento per indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione; - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno. Nel rigo I 14, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare: - l'ammontare dei compensi corrisposti, nel periodo d'imposta; - le quote di accantonamento di fine rapporto maturate nel periodo di imposta relative a collaboratori che prestano la propria attivita' in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione; - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno. Nel rigo I 15 va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attivita' artistica o professionale. Nel rigo I 16 va indicato l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennita' per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonche' l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; Nel rigo I 17 va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attivita' artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva). Nel rigo I 18 va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.). Va compreso il 50 per cento delle spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Nel rigo I 19 va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica. Nel rigo I 20 va indicato il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato. Nel rigo I 21 va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo I 8. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute. Nel rigo I 22 va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo I 8. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute. Nel rigo I 23 va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Nel rigo I 24 vanno indicate: - il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641; - il 50 per cento delle spese di manutenzione delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato; - l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attivita' professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate. Nel rigo I 25 va riportato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo I 9 a rigo I 24. Nel rigo I 26 va riportata la differenza tra l'importo di rigo I 8 e quello di rigo I 25. Nel rigo I 27 va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attivita' professionale o artistica, nonche' sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione. Nel rigo I 28 vanno indicati gli estremi del versamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo. 16 MOD. 760/L - REDDITI DIVERSI Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, nonche' dalle societa' semplici, dalle societa' di fatto con oggetto non commerciale, dalle associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle societa' non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia. Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti. Nel rigo L1 vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'INVIM, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita anche parziale dei terreni o degli edifici. Nel rigo L13 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce nell'appendice. Nel rigo L2 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'INVIM, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonche' quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal pi- ano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno e' stato acquisito per successione o donazione ovvero e' stato acquistato a titolo oneroso da piu' di cinque anni. Nel rigo L14 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, va indicato il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'INVIM. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'INVIM e dell'imposta di successione. Nel rigo L3 vanno indicate le somme percepite per indennita' di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonche' quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime comprese le indennita' di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. In tal caso la ritenuta a titolo di imposta operata dall'ente erogante all'atto della corresponsione delle predette somme, pari al 20 per cento, si considera effettuata a titolo d'acconto e va scomputata indicandola al rigo 42 del mod. 760/B. A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennita' di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1 gennaio 1992. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorita', occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso. In forza delle citate disposizioni le indennita' e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni. Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennita' di servitu', in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprieta' del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Nel rigo L15 va indicato il costo dei terreni di cui al rigo L3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonche' dell'INVIM. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'INVIM e dell'imposta di successione. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Nel rigo L4 vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi; sono compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta. Nel rigo L5 vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto soggetto ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, nel caso di difformita' di periodi di impostazione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se lo Stato estero tassa l'immobile in base alle rendite catastali o criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15; vedere la voce "crediti d'imposta" nell'appendice. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero e' soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15 per cento. Se il reddito costituito dal canone di locazione non e' soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se lo stato estero non assoggetto ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo L5 non deve essere compilato. Nel rigo L6 vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso. Nel rigo L7 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Nel rigo L16 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attivita' di cui al rigo L7. Nel rigo L8 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende. Nel rigo L17 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attivita' di cui al rigo L8. Nel rigo L9 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto. Nel rigo L18 va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L9. Nel rigo L10 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente. Nel rigo L19 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attivita' di cui al rigo L10. Nel rigo L11 vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Nel rigo L20 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attivita' di cui al rigo L11. Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L13 a L20 non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei righi da L1 a L11. Va precisato, peraltro che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo, di cui all'art. 1, del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L21 da quello di rigo L12. Detto reddito va riportato nel rigo 27 del Mod. 760/B. Nel rigo L27 va indicata, ai fini dell'esclusione dall'ILOR, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonche' dei terreni dati in affitto per uso non agricolo senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall'importo di rigo L24 gli importi dei righi L25, L26 e L27. Detto reddito va riportato nel rigo 07 del Mod. 760/B. 17 MOD. 760/O - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Deve essere altresi' compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti - realizzate dalle societa' di fatto con oggetto non commerciale nonche' dalle societa' ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), dalle societa' di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione. Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali e' operante l'opzione prevista dalla citata norma. Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non puo' essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della societa', a secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Poiche' tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si e' verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva applicata in misura forfetaria ai sensi del citato art. 3, sulle cessioni effettuare anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta da indicare nel rigo 07, ai fini dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il criterio ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso. L'imposta sostitutiva in questione non e' dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentari italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale. La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, e' costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto e' avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni, ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che e' stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo e' aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed e' diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base ad un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevati nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a quello dei medesimi valori rivelati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, a condizione che tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 31 gennaio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, puo' essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati puo' essere assunto, a richiesta dell'interessato il valore al 28 gennaio 1991, data di entrata in vigore del DL n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza puo' essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Oltre alla compilazione del Modello 760/O, il contribuente e' tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere conservato ed esibito o trasmesso all'ufficio tributario nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta. Nel rigo O1 va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione e gli interessi per dilazionare il pagamento. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali e' stato convertito il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione. Nel rigo O2 va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Se, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, e' stato assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data. Nel caso di cessione di quote di societa' di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis. Pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio - che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - e gli utili distribuiti - che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa -. Coerentemente con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura di perdite. Qualora non sia stato percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo deve essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta. Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi devono essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta. Nei medesimi righi vanno indicate le cessioni assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario nell'ipotesi di superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, che comporta l'attrazione di tali operazioni al regime analitico, e cio' anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti. Nel rigo O3 va indicata la differenza tra l'importo del rigo O1 e quello del rigo O2. Nel caso in cui l'importo di rigo O2 e' superiore a quello di rigo O1, la minusvalenza potra' essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi indicare "zero" nel rigo O3 e nella Sezione "Minusvalenze non compensate nell'anno" riportare la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi. Nel rigo O4 va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo O3, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze, derivanti da cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta. Nel rigo O6 va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di rigo O5. Nel rigo O7 va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario. Nel rigo O8 va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata e gli estremi del versamento che deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca, utilizzando il codice 2122; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22 (concessionario), 31 (posta) o D (banca), mentre i non intestatari di conto fiscale, devono utilizzare i modelli 8 (concessionario) o 11 (posta). Nel rigo O9 va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l'importo di rigo O7 e' superiore a quello di rigo O6. 18 MOD.760/P - REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA Nel presente modello vanno indicati alcuni redditi di fonte estera diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile il Italia la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc.) percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia. Nella colonna 1 va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2 lo Stato estero in cui il reddito e' stato prodotto; nella colonna 3 il soggetto che ha erogato il reddito; nella colonna 4 l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella colonna 5 l'aliquota applicabile. Il rigo P1 va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera, compresi gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero dal 10 settembre 1992 e quelli delle obbligazioni medesime, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti nonche' le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Per detti redditi puo' essere esercitata, barrando l'apposita casella nella colonna 6, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL n. 167 del 1990. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod. 760/A o 760/C o 760/D, ovvero nel rigo G14 del Mod. 760/G e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Il rigo P2 va utilizzato per dichiarare i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote sono collocate all'estero o comunque i relativi proventi sono conseguiti senza applicazione della ritenuta del 12,50 per cento. Anche per detti proventi puo' essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso va barrata l'apposita casella, secondo i chiarimenti forniti in relazione ai redditi da indicare nel rigo P1. 19 MOD. 760/R - CREDITI DI IMPOSTA Generalita' Il Mod. 760/R va utilizzato per l'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta concessi: - alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; - alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca; - ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; - ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione); - alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici; - alle imprese operanti nei bacini minerari. Le imprese che fruiscono dei crediti sopra indicati devono tenere presenti le seguenti regole di carattere generale: - il credito d'imposta non da' diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato); - in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante, o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 (la soprattassa del 40 per cento ovvero la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento). Il presente Mod. 760/R contiene infine il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM. - credito d'imposta concesso a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni e, in particolare, della parte di credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo. Il presente prospetto, composto di due riquadri rispettivamente per l'anno 1995 e per l'anno 1996, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Nel primo riquadro va indicato; - nel rigo R1, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione; - nel rigo R2, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1995 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R3, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1995 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R4, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1995 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione; - nel rigo R5, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1995 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione. - nel rigo R6, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1995 ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo R1 e la somma degli importi da rigo R2 a R5; Nel secondo riquadro va indicato: - nel rigo R7, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1996 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R8, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1996 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R9, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1 gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo R10, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1 gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo R11, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra il rigo R6 e la somma degli importi da rigo R7 a R10. - Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991 I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui e' stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991. Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio. Tale credito d'imposta puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero e' computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8, e' considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui e' stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir. - Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991) Nel prospetto va indicato: - nel rigo R 12, colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R53, colonne 1, 2, 3 e 4 del Mod. 760/R/95; - nel rigo R 13, colonna 5, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R 14, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R 14, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo R 13, colonna 5, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R 15, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R 15, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo R 13, colonna 5, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R 16, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R 17, colonna 2, la differenza tra l'ammontare di rigo R 12, colonna 2, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna 2, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R 17, colonna 3, la differenza tra l'ammontare di rigo R 12, colonna 3, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna 3, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; - nel rigo R 17, colonna 4, la differenza tra l'ammontare di rigo R 12, colonna 4, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna 4, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo; - nel rigo R 17, colonna 5, la differenza tra l'ammontare di rigo R 13, colonna 5, e la somma degli importi dei righi R14 e R15, colonna 5, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto. - Credito d'imposta concesso per spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991) Nel prospetto va indicato: - nel rigo R18, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante, dalla presente dichiarazione e rilevato dal rigo R53, colonna 5 del Mod. 760/R/95; - nel rigo R19 l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R20, colonna 4, l'ammontare del credito residuo di cui al rigo R18 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R20, colonna 5, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R19 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R21, colonna 4, l'ammontare del credito di cui al rigo R18 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R21, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo R19 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R22, colonna 4, l'ammontare del credito residuo di cui al rigo R18, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R23, colonna 4, la differenza tra l'ammontare di rigo R18, colonna 4 e la somma degli importi dei righi da R20 a R22, colonna 4, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo; - nel rigo R23, colonna 5, la differenza tra l'ammontare di rigo R19, colonna 5 e la somma degli importi dei righi da R20 a R21, colonna 5, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto; - Credito d'imposta concesso a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi (art. 20 del DL n. 331 del 1993) Le societa' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicate, a pena di decadenza, - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 760/R il credito d'imposta concesso per l'anno 1995. Tale credito d'imposta puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso, nonche' per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eventuale eccedenza puo' essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta. Pertanto, nel prospetto vanno indicati: - nel rigo R24, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, rilevato dal rigo R60, colonna 1, del Mod. 760/R/95; - nel rigo R25, l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo e' stato determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione; - nel rigo R26, campo 1, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dalla data di prestazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo R26, campo 2, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti nel periodo d'imposta 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo R26, campo 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R26, campo 4, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R26, campo 5, l'ammontare totale del credito utilizzato ottenuto dalla somma degli importi indicati nei campi da 1 a 4; - nel rigo R27, la differenza tra l'importo ottenuto dalla somma dei righi R24 e rigo R25 e quello di rigo R26, campo 5, che potra' essere utilizzata ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli sopra menzionati; - nel rigo R28 l'ammontare (anche parziale) del credito d'imposta residuo, indicato al rigo R 27 di cui si chiede il rilascio del buono d'imposta. - Credito d'imposta spettante ai sensi del DL n. 357 del 1994 (Premio di assunzione) L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione, in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti. Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi (anni 1994, 1995 e 1996 per i contribuenti con periodi di imposta coincidenti con l'anno solare) e puo' essere utilizzato a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il credito formatosi nel corso del 1994 puo' essere quindi utilizzato a partire dal 1 gennaio 1995, mentre quello formatosi nel corso del 1995 puo' essere utilizzato a partire dal 1 gennaio 1996, (vedere in appendice la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi del DL n. 357 del 1994") ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Nel prospetto va indicato: - nel rigo R29, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione; - nel rigo R30, l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione determinata sulla base delle istruzioni fornite nell'appendice; - nel rigo R31, campo 1, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza e' successiva alla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo R31, campo 2, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta alla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo R31, campo 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R31, campo 4, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R31, campo 5, l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato ottenuto dalla somma degli importi dei campi da 1 a 4 del rigo R31; - nel rigo R32, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra la somma dei righi R29 e R30 e l'importo del rigo R31, campo 5, che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti successivi delle imposte sui redditi, dell'IVA e delle ritenute. - Credito d'imposta concesso a favore delle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici (art. 35 del DL n. 331 del 1993) Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici devono compilare il presente prospetto, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse gia' concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, residuante dalla precedente dichiarazione. Si fa presente che con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalita' di applicazione di tale credito d'imposta. Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche in caso di mancato utilizzo - nella dichiarazione Mod. 760/R/94. Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta puo' essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nonche' dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Tale credito di imposta concorre alla formazione del reddito imponibile. Pertanto vanno indicati: - nel rigo R33 l'ammontare del credito di imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R60, colonna 2, del Mod. 760/R/95; - nel rigo R34, campo 2, l'ammontare del credito di cui al rigo R33 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo R34, campo 3, l'ammontare del credito di cui al rigo R33 che e' stato utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R34, campo 4, l'ammontare del credito di cui al rigo R33 che e' stato utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui di riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R34, campo 5, l'ammontare del credito di imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi da campo 2 a campo 4; - nel rigo R35, la differenza tra l'importo di rigo R33 e quello di rigo R34, campo 5 che potra' essere utilizzata nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti delle imposte. Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta. - Credito d'imposta concesso a favore delle imprese operanti nei bacini minerari (art. 8, comma 6-bis, del DL n. 16 del 1993) Il presente prospetto e' riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attivita' mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attivita' sostitutive o alterna- tive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalita' stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze. Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e puo' essere fatto valere ai fini del versamento, anche in sede di acconto, dell'IRPEG e dell'ILOR a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti. I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d'imposta in alternativa alla esenzione dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti. In tal caso vanno indicati: - nel rigo R36 l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R67, colonna 2, del Mod. 760/R/95; - nel rigo R37, il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta; - nel rigo R38, campo 3 e 4, rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR e dell'IRPEG, relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo R38, campo 5, l'ammontare del credito di imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi dei campi 3 e 4; - nel rigo R39, la differenza tra la somma degli importi dei righi R36 e R37 e l'importo di cui al rigo R37, campo 5 che potra' essere utilizzata ai fini del versamento delle imposte sui redditi da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione. - Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei crediti verso l'Efim Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione della Comunita' Europea adottata in data 20 maggio 1992, nonche' dalle associazioni che svolgono attivita' commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle societa' dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati. Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' delle ritenute dovute in qualita' di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). La sospensione dei versamenti e' ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle societa' creditrici. Ai sensi dell'art. 6 del DL. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese, ai sensi del citato art. 1 del DL. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti delatori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato. Pertanto i soggetti interessati devono indicare: - nel rigo R40, l'importo del credito per il quale e' operante la sospensione del pagamento dei debiti delle societa' controllate dall'EFIM al netto degli importi indicati, per fruire della sospensione dei versamenti ai fini dell'ILOR, dell'IRPEG, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonche' delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d'imposta; - nel rigo R41, l'importo del credito eventualmente rimborsato; - nel rigo R42, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo R43, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo R44, l'importo dell'IVA dovuta alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo R45, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione; - nel rigo R46, l'importo delle ritenute dovute in qualita' di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo R47, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione. 20 MOD. 760/S - DISTINTE Il Mod. 760/S contiene: - la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto; - la distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto; - la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 760/96. 21 MOD. 760/V - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E/O DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO Il presente modello deve essere utilizzato: - dalle societa' o ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995; - dalle societa' o ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi di alta societa' o ente appartenente al medesimo gruppo, presentata da questi ultimi soggetti successivamente alla data entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Nella Sez. I, la societa' o ente cedente deve indicare: - nel rigo V1, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel rigo 05 del Mod. 760/M-B ceduta ad altra societa' o ente appartenente allo stesso gruppo; - nel rigo V2, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo 09 del Mod. 760/M-B ceduto ad altra societa' o ente appartenente allo stesso gruppo; - nel rigo V3, l'ammontare totale delle eccedenze cedute; - in ciascuno dei righi da V4 a V9 devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze. Nella Sez. II, la societa' o ente cessionario dell'eccedenza dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare: - nei righi da V10 a V16, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti); - nel rigo V17, l'ammontare totale delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti; - nel rigo V18, la parte dell'importo di rigo V17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'ILOR, relativa alla presente dichiarazione; - nel rigo V19, la parte dell'importo di rigo V17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione; - nel rigo V20, la parte dell'importo di rigo V17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V18 e V19, che dichiarante intende computare in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG e/o dell'ILOR relative ai successivi periodi di imposta; - nel rigo V21, la parte dell'importo di cui al rigo V17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V18, V19, V20, di cui si chiede il rimborso. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modello per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri modelli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente modello da parte del cedente e' condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. 22 MOD. 760/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHE' DELLE SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI Questo modello deve essere utilizzato: - dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato; - dalle societa' semplici, dalle societa' di fatto che non esercitano attivita' commerciali e dalle societa' e associazioni tra artisti e professionisti senza personalita' giuridica nonche' dagli enti non commerciali, non residenti nel territorio dello Stato; - dalle societa' commerciali e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; tenendo conto di quanto di seguito specificato. - ILOR Nei righi da 01 a 07 vanno riportati i redditi soggetti ad ILOR, desunti dai modelli aggiuntivi. Nel rigo 09 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel rigo 10 quello soggetto ad aliquota ridotta. Nel rigo 12 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 11, il credito di imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (vedere MOd. 760/R). Nel rigo 13 va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR. Nei righi 14 e 15, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle societa' appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e/o della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere "Le novita' della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate dovute, di cui al campo 5, la differenza, da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4. Nel rigo 16 o nel rigo 17 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 11 e la somma dei righi da 12 a 15. Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B. - ILOR Nei righi da 18 a 27 vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dai modelli aggiuntivi. Nel rigo 28 va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non comprese nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza per il versamento degli acconti o dei saldi. Nel rigo 30 va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalla societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). In tale rigo va indicato anche il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo 31 vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi da 29 a 30 e compilando la Sez. I dell'apposita distinta posta in calce al mod. 760/P, gli oneri deducibili dal reddito complessivo che sono stati sostenuti nel periodo di imposta nonche' la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei precedenti periodi di imposta. Si ricorda che i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994, ai sensi dell'art. 14-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono essere indicati in detto rigo, se non dedotti nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo (vedere in appendice la voce "Oneri deducibili"). Riservato agli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il MOd. 760/A o il MOd. 760/C o il Mod. 760/D, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, non operativi e che dichiarano, nel rigo 32, un importo inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle societa' non operative collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A, se trattasi di ente non commerciale che compila il Mod. 760/A, ovvero il 2 per cento dell'importo complessivo delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione, come risulta dal prospetto da allegare secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni generali alla fine del paragrafo 2), sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilita' di fornire la prova contraria. Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7 il contribuente puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo 32 al predetto reddito imponibile minimo, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilita' ordinaria"). In caso di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attivita' di impresa sono esenti o non concorrono a formare il reddito di impresa, occorre tener conto, anche di detti redditi al fine di verificare se il reddito di rigo 32 e' inferiore al reddito imponibile minimo (vedi istruzioni al rigo 16 del Mod. 760/M). Nel rigo 33 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel rigo 34, quello soggetto ad aliquota agevolata. Nel rigo 36 va indicato l'importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta. Nel rigo 38 va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo 37 e compilando la Sez. II dell'apposita distinta posta in calce al Mod. 760/P, il 22 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in appendice la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta"). Nel rigo 39 va indicato l'importo di rigo 30. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da societa' madri derivanti da dividendi di societa' "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili. Nel rigo 40 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e pro-quota, di quelle pagate dalle societa' di persone cui esso partecipa (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo 41 vanno indicati: - il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5 della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ai partecipanti; - il credito di imposta per i registratori di cassa nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo 45 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 44, il credito di imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (vedere in appendice la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994"). Nel rigo 46 va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali, il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG. Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi 13 e 46 deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti dell'ILOR e dell'IRPEG dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute. Nei righi 47 e 48, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle societa' appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere "Le novita' delle discipline del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al campo 5, la differenza, da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4. Con riguardo al rigo 50, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividenti cosiddetti "comunitari" devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi, indicato nell'apposito spazio di rigo 39, con l'imposta di rigo 37, diminuita delle detrazioni di rigo 38. Se l'imposta, come sopra diminuita, e' uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 50; se, invece, e' inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 50 dell'eccedenza medesima. Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B. PROSPETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA NON COM- PENSATE NELL'ANNO. Il prospetto e' riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilita' ordinaria (indicate nel quadro 760/A, o 760/C o 760/E1) e ai soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilita' ordinaria per la parte di perdite delle societa' stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili. A tal riguardo si ricorda che fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 (periodo 1994 per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare) le perdite sopradescritte eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nel periodo d'imposta, potevano essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995 (periodo 1995, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), per effetto dell'art. 8, comma 3, del TUIR, come modificato dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonche' quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilita' ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, non piu' con il reddito complessivo, ma con i redditi derivanti dalle predette attivita' anche in contabilita' semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza puo' essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attivita' negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. Pertanto nel rigo 01 deve essere indicata, la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonche' dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilita' ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attivita' commerciali e dalla partecipazione nelle societa' sopra indicate in contabilita' ordinaria. Poiche' lo stesso art. 29 citato, al comma 2, ha precisato che il nuovo criterio di scomputo delle perdite in contabilita' ordinaria si applica anche con riferimento alle perdite dichiarate in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, nei righi 02, 03, 04 e 05 va indicata, distintamente per ciascun periodo di formazione, la parte di tali perdite che non abbia trovato compensazione nei periodi d'imposta precedenti a quello sopradetto in base al previdente criterio di scomputo o nel presente periodo d'imposta. 23 MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI DELLE SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI Questo modello deve essere compilato: - dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative e dalle societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; - dagli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; - dalle societa' di ogni tipo (tranne le societa' semplici, le societa' di fatto che non esercitano attivita' commerciali e le associazioni tra artisti e professionisti) e dagli enti commerciali non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato; tenendo conto di quanto di seguito specificato. - ILOR Nel rigo 01 va indicato il reddito di rigo A115 del Mod. 760/A. Nel rigo 02 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel rigo 03 quello soggetto ad aliquota agevolata. Nel rigo 05 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 04, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere Mod. 760/R): - credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; - credito d'imposta per le piccole e medie imprese; - credito d'imposta a favore di titoli della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio; - credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994; - credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici; - credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari. Nel rigo 06 va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR. Nei righi 07 e 08, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere "Le novita' delle discipline del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate d'acconto dovute, indicate nel campo 5, la differenza, da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4. Nel rigo 09 o nel rigo 10 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 04 e la somma dei righi da 05 a 08. Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B. - IRPEG Nel rigo 11 o 12 va indicato il reddito o la perdita di rigo A95 o A98. Nel rigo 13 va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo 14 va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo 15 va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei righi da 11 a 14. Detto ammontare puo' tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo ai crediti d'imposta indicato nell'apposito spazio di rigo 20, riferibili agli utili ex 96-bis, comma 4), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Nel rigo 16 va indicato il reddito imponibile o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo 11 o di rigo 12 e gli importi dei righi da 13 a 15. Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis. - Riservato alle societa' non operative Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata nonche' le societa' e gli enti non commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che sono considerati (agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del DL 23 febbraio 1995, n. 41) non operativi e che dichiarano, nel rigo 16, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, e' inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle societa' non oper- ative collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A) sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilita' di fornire la prova contraria. Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7, il contribuente puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo 16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 15, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 11 o 12 aumentato dei righi 13 e 14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo. Nel rigo 17 va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento e nel rigo 18 quello soggetto ad aliquota agevolata. Si ricorda che l'aliquota e' ridotta al 21 per cento per le societa' e gli enti che hanno ottenuto, a partire dal 12 giugno 1994 e fino al 31 dicembre 1997, l'ammissione alla quotazione alla borsa o negli altri mercati regolamentati in quanto, in tal caso, l'art. 5 del DL n. 357 del 1994 stabilisce che l'aliquota dell'IRPEG e' ridotta di 16 punti. Per i soggetti che fruiscono anche delle agevolazioni previste dall'art. 105 del DPR n. 218 del 1978 o dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, la riduzione a meta' dell'IRPEG opera con riferimento all'aliquota ridotta di 16 punti percentuali. Nel rigo 20 va indicato l'importo di rigo 13. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da societa' "madri" derivanti da dividendi di societa' "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili. Nel rigo 21 va indicato l'importo di rigo 14. Nel rigo 22 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle societa' di persone o dai GEIE cui esso partecipa cosi' come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo 23 vanno indicati: - il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti; - il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta"). Nel rigo 27 va indicata la maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105. Detta maggiorazione e' dovuta dalla societa' o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati; - nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e aumentato del 60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 16 aumentato delle perdite di rigo 15 e degli utili indicati nel rigo A84 del mod. 760/A); - nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1 dicembre 1983 per le societa' di capitali, e dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG; - nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) gia' esistenti alla fine dall'esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1 gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso; - nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve. Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dalle quali sono prelevate le somme distribuite dalle societa' costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1 marzo 1986, n. 64 o dalle societa' operanti nelle province di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio e' ridotta alla meta'. Si fa presente che se la societa' cosiddetta "madre" ha percepito utili di cui all'art. 96-bis, comma 1, che non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, la stessa, a norma del successivo comma 3, puo' distribuire detti utili, nel medesimo ammontare del 95 per cento senza applicazione della maggiorazione di conguaglio; nell'ipotesi che la maggiorazione venga applicata, non operano le disposizioni previste dal comma 4 dell'art.96-bis. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura piu' elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve, l'IRPEG dovuta dalla societa' o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si e' reso definito e' ridotta, ai sensi dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 28. In tale rigo va altresi' indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la societa' ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividenti, a soci residenti in Francia, Germania, Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci puo' essere scomputata sempreche' il dichiarante abbia correttamente indicata detta imposta, afferente i dividendi erogati nella presente o in una precedente dichiarazione. Nel rigo 30 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 29, l'ammontare dei seguenti crediti di imposta (vedere Mod. 760/R): - credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; - credito d'imposta per le piccole e medie imprese; - credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio; - credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994; - credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici; - credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari; Nel rigo 31 va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG. Nel rigo 32 e 33, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere "Le novita' delle discipline del reddito imposta" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate d'acconto dovute, indicate nel campo 5, la differenza, da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4. Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi 06 e 31 deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute. Nel rigo 34 o nel rigo 35 va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 29 e la somma dei righi da 30 a 33. Con riguardo al rigo 35, si fa presente che le societa' e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 20, con l'ammontare dell'imposta di rigo 19. Se l'imposta di rigo 19 e' superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 35; se e' inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 35 dell'eccedenza medesima. Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B. PROSPETTO DELLE PERDITE Nel prospetto delle perdite, nei righi da 01 a 05, vanno indicate, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello piu' recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo 15 con l'intero importo della somma algebrica, se positiva, dei righi da 11 a 14. 24 MOD. 760/M-B - CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO, O DOVUTE A SALDO, ED ESTREMI DEI VERSAMENTI Questo modello va utilizzato per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione delle imposte relative all'esercizio successivo sia dai soggetti che hanno compilato il Mod. 760/M sia da quelli che hanno compilato il Mod. 760/B. Si ricorda che per effetto dell'art. 2 del DL n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente puo' operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR. I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare: - il rigo 02, campo 5, per l'ILOR dovuta indicata nel rigo 09 del Mod. 760/M ovvero nel rigo 16 del Mod. 760/B). Nel campo 1 di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al campo 5, la differenza da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4 (vedere "Le novita' della disciplina del reddito di impresa" contenute sulle istruzioni comuni ai modelli 760/a, 760/C e 760/D); - il rigo 03, per la parte dell'ILOR a credito, indicato nel rigo 10 del MOd. 760/M o nel rigo 17 del MOd. 760/B, da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo d'imposta successivo e il rigo 04, per la parte di cui si chiede il rimborso; - il rigo 05, per la parte dell'ILOR a credito che il dichiarante cede a societa' e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 (vedere "Le novita' della disciplina del reddito di impresa" contenuto sulle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D); - il rigo 06, campo 5, per l'IRPEG dovuta indicata nel rigo 34 del Mod. 760/M ovvero nel rigo 49 del MOd. 760/B). Nel campo 1 di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o societa' appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al campo 5, la differenza da versare con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel campo 4 (vedere "Le novita' della disciplina del reddito di impresa" contenute sulle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D);