(all. 1 - art. 1) (parte 2)
reddito   dell'esercizio,  dei  proventi  conseguiti  nei  precedenti
periodi d'imposta.
Nel rigo D12 vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui
all'art. 56. Si precisa che il credito  d'imposta  sui  dividendi  va
indicato  nel  Mod.  760/B  (vedere  in  appendice  la  voce "Crediti
d'imposta").
Nel rigo D13 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti
   (art. 59, comma 1);
2)  prodotti  in  corso  di  lavorazione  e  servizi  non  di  durata
   ultrannuale (art. 59, comma 5);
Nell'apposito  spazio  l'ente ha facolta' di indicare il valore delle
sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel rigo D14 va indicato il valore delle rimanenze finali  di  opere,
forniture  e  servizi  di  durata  ultrannuale in corso di esecuzione
(art.  60),  evidenziando  nell'apposito  spazio  il   valore   delle
rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per   tali   rimanenze   va  redatto  un  prospetto  da  cui  risulti
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione
degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza  del
committente,  della  scadenza  prevista, degli elementi tenuti a base
per la valutazione e della collocazione di tali  elementi  nei  conti
dell'impresa.
Tale  documentazione,  che  non  va allegata alla dichiarazione, deve
essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2001,  termine  entro
il quale l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di chiederla.
Si   ricorda  che  le  imprese  minori  che  si  sono  avvalse  delle
disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre  1991,
n.  413,  e  che  a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa,
hanno  apportato,  nella  dichiarazione  relativa  ai  redditi  1991,
variazioni  in  aumento alle quantita' o ai valori delle rimanenze di
cui agli artt. 62 del DPR n. 597 del 1973 e 59 del TUIR,  devono  far
concorrere  alla  formazione  del  reddito  d'impresa, nella presente
dichiarazione, l'importo della quinta quota  costante  dell'ammontare
di  reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte
residua, nel  caso  sia  cessata  l'attivita'  nel  presente  periodo
d'imposta.
Nel  rigo  D15  vanno  indicati  gli  altri  componenti  positivi che
concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- i  proventi  in  denaro  o  in  natura  incassati  da  soggetti  in
  contabilita'  ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo
  di contributo o  di  liberalita'  che  sono  stati  accantonati  in
  apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b);
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono
  beni  strumentali  per  l'esercizio  della stessa ne' beni alla cui
  produzione o al cui scambio e' diretta  l'attivita'    dell'impresa
  medesima.   Detti   immobili   concorrono   a  formare  il  reddito
  nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti  i
  redditi  fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o
  ai sensi dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili  di
  diversa   utilizzazione   senza   radicali  trasformazioni  (cc.dd.
  "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano  stati  inclusi
  tra  i  beni  dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In
  tale ipotesi  i  canoni  vanno  assunti  nella  determinazione  del
  reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
-  gli  ammontari  dedotti  ai  sensi  degli  artt.  70, 71, 72 e 73,
  inducati nei bilanci dei soggetti  in  contabilita'  ordinaria  nel
  precedente  periodo  d'imposta,  nell'ipotesi  in cui gli ammontari
  stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai
  fini IVA ovvero nell'apposito registro per  coloro  che  effettuano
  soltanto  operazioni  non  soggette a registrazione ai fini di tale
  imposta.
-  i  proventi  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi   derivanti
  dall'esercizio  di attivita' di impresa e le indennita' conseguite,
  anche  in  forma  assicurativa,  per  il  risarcimento  dei   danni
  consistenti nella perdita dei citati redditi;
-   le   sopravvenienze   attive  derivanti  dalla  rideterminazione,
  effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n.  549  del
  1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del
  DL  n.  357  del  1994,  qualora  i  beni oggetto dell'investimento
  agevolato siano stati ceduti dopo il 15 settembre 1995 ed entro  il
  secondo   periodo   d'imposta   successivo  a  quello  in  cui  gli
  investimenti sono realizzati; ai fini  della  determinazione  della
  citata  sopravvenienza  attiva  si  rinvia  all'apposito  prospetto
  contenuto nella quarta pagina del Modello base (vedere in appendice
  la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
In questo rigo vanno altresi' compresi gli altri proventi, diversi da
quelli  indicati  nei  precedenti  righi,  conseguiti  nell'esercizio
dell'impresa.
Nel rigo D16 va indicato il totale dei componenti positivi risultante
dalla somma degli importi indicati nei righi da D6 a D15.
Nei  righi  da  D17  a  D34  sono  elencati  i componenti negativi di
reddito.
Si ricorda che i costi sostenuti per  l'acquisizione  di  beni  e  di
servizi  effettuati dai soggetti in regime fiscale sostitutivo di cui
all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito  dalla  legge  8
agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili
ai fini della determinazione del reddito.
Nel   rigo  D17  vanno  indicate  le  esistenze  iniziali  risultanti
all'inizio  del  periodo  di  imposta  relative  a  materie  prime  e
sussidiarie,   semilavorati,  merci  e  prodotti  finiti  nonche'  ai
prodotti  in  corso  di  lavorazione  e  a  servizi  non  di   durata
ultrannuale.  Nell'apposito  spazio l'ente ha facolta' di indicare le
esigenze iniziali relative ai prodotti finiti.
Nel  rigo  D18  vanno  indicate  le  esigenze   iniziali   risultanti
all'inizio  del  periodo  d'imposta  relative  ad  opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito  spazio  il
valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma
5.
Nel  rigo  D19  va  indicato  il costo di acquisto di materie prime e
sussidiarie, semilavorati e merci.
Nel rigo D20 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di  beni  e
servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi.
Nel  rigo  D21 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti  a
  tempo  pieno  e  a  tempo  parziale e dagli apprendisti che abbiano
  prestato l'attivita' per l'intero periodo d'imposta o per parte  di
  esso   (soggetti   e  non  all'assicurazione  obbligatoria  INAIL),
  comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o  in
  natura,  delle  quote  di  indennita'  in  quiescenza  e previdenza
  maturate nel periodo d'imposta, nonche' delle  partecipazioni  agli
  utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno
  cessato  l'attivita'  eventualmente  dedotte in base al criterio di
  cassa;
- le spese per altre prestazioni di  lavoro,  diverse  da  quelle  di
  lavoro   dipendente   (cioe'  quelle  sostenute  per  i  lavoratori
  autonomi,  i  collaboratori  coordinati  e   continuativi,   ecc.),
  direttamente  afferenti  all'attivita' esercitata dal contribuente,
  comprensive  delle  quote  di  indennita'  di  fine  rapporto   dei
  collaboratori  coordinati  e  continuativi  maturate nel periodo di
  imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori  che
  hanno   cessato  l'attivita',  eventualmente  dedotte  in  base  al
  criterio di cassa.
Si considerano spese direttamente afferenti all'attivita'  esercitata
ad  esempio,  quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni
di   un   professionista   che   ha   realizzato   un   progetto   di
ristrutturazione.  Non  possono,  invece,  essere  considerate  spese
direttamente afferenti all'attivita' quelle  sostenute,  ad  esempio,
per  la  prestazione  di un avvocato che ha assistito il contribuente
per un procedimento giudiziario. Non vanno  altresi'  considerate  in
questo  rigo  le spese indicate al rigo D32 quali, ad esempio, quelle
inerenti  alla  tenuta  della  contabilita'  o,  piu'  in   generale,
all'amministrazione dell'azienda.
Nel  rigo  D22  vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro di-
verse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare,  in  tale
rigo   vanno  indicate  anche  le  somme  corrisposte  ai  lavoratori
dipendenti e ai collaboratori coordinati  e  continuativi  che  hanno
cessato  l'attivita',  eventualmente  dedotte  in base al criterio di
cassa.
Ai fini della compilazione dei righi D21 e D22 si precisa che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del  TUIR,  aggiunto  dall'art.
  33  del  D.L.  23  febbraio  1995, n. 41, convertito dalla legge 22
  marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio  sostenute  per  le
  trasferte  effettuate  fuori dal territorio comunale dai lavoratori
  dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
  e   continuativa   sono  ammesse  in  deduzione  per  un  ammontare
  giornaliero non superiore a lire 350.000;  il  predetto  limite  e'
  elevato   a  lire  500.000  per  le  trasferte  all'estero.  Se  il
  dipendente o il titolare dei predetti rapporti e' stato autorizzato
  ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al
  fine  di  essere  utilizzato  per una specifica trasferta, la spesa
  deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza  o
  alle  tariffe  di  noleggio  relative ad autoveicoli di potenza non
  superiore a 17 cavalli fiscali  ovvero  20  se  con  motore  diesel
  (vedere  "Le  novita'  della disciplina del reddito d'impresa" alla
  voce "Rimborsi per trasferte", contenute nelle istruzioni comuni ai
  modd. 760/A, 760/C e 760/D);
- le quote maturate per le indennita' di quiescenza e previdenza  del
  personale  dipendente, per le indennita' di fine rapporto spettanti
  per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di
  rapporti di agenzia, nonche' per  quelle  spettanti  agli  sportivi
  professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate
  nei  registri  tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per
  coloro  che  effettuano  soltanto   operazioni   non   soggette   a
  registrazione ai fini di tale imposta.
Nel  rigo  D23  vanno  indicati gli utili spettanti agli associati in
partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte  di  essi  spettante
agli associati che apportano prevalentemente lavoro.
Nel   rigo   D24   va  indicata  la  perdita  netta  derivante  dalla
negoziazione di azioni, quote di partecipazione in societa'  ed  enti
indicate  nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni  e  altri
titoli  in  serie  o  di massa. Tale perdita netta e' determina dalla
differenza tra la somma delle  esistenze  iniziali  e  del  costo  di
acquisto  di  detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle
cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.
Nel rigo D25 vanno indicati  gli  interessi  passivi,  nell'ammontare
corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art.
63, commi 1, 2 e 3.
Si  ricorda  che  tra  gli  interessi passivi da assumere nella quota
proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli  relativi
ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in
appendice la voce "Deducibilita' degli interessi passivi").
Nel   rigo  D26  vanno  indicate  le  minusvalenze  patrimoniali,  le
sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66.
Nel rigo D27 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento  del
costo  dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio
dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68, ad  eccezione
di  quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonche'
le spese per l'acquisto di beni strumentali  di  costo  unitario  non
superiore  ad 1 milione di lire (vedere in appendice le voci "Beni di
lusso  relativi  all'impresa"  e   "Immobili   strumentali   relativi
all'impresa").   Negli   appositi  spazi  va  indicata  la  quota  di
ammortamento relativo al valore dell'avviamento e agli immobili.
Nel rigo D28 vanno indicate le maggiori quote  dedotte  a  titolo  di
ammortamento   anticipato.   Si   fa  presente  che  i  soggetti  che
determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  79   possono   fruire
dell'ammortamento  anticipato  a  condizione che l'eccedenza rispetto
alla quota di ammortamento ordinario sia indicata  nel  registro  dei
beni ammortizzabili.
Nel  rigo  D29  vanno  indicate le maggiori quote dedotte a titolo di
ammortamento  accelerato  ai  sensi  dell'art.  67,  comma  3,  primo
periodo.
Nel  rigo  D30 vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria
relativi a beni mobili strumentali,  indicando  nell'apposito  spazio
l'ammontare degli oneri finanziari.
Nel rigo D31 vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria e/o
di  noleggio  nonche'  i  canoni  di locazione finanziaria diversi da
quelli indicati nel rigo D30.
Nel rigo D32 vanno indicate le spese  sostenute  per:  l'acquisto  di
servizi  inerenti  all'amministrazione; la tenuta della contabilita';
il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di
assicurazione relativi all'attivita'; i servizi telefonici,  compresi
quelli  accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e
simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi
considerati al rigo D20.
Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto  di  beni  vanno
indicate  in  questo  rigo  se  non comprese nel costo dei beni quali
oneri accessori; si precisa, altresi', che in riferimento ai premi di
assicurazione  non  si  deve  tener  conto  di   quelli   riguardanti
assicurazioni obbligatorie.
Nel  rigo D33 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili
non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni  sindacali  e
  di categoria (vedere in appendice la voce "Imposte indeducibili");
-  le spese relative a studi e ricerche, di pubblicita' e propaganda,
  di rappresentanza e le altre spese relative a piu' esercizi.
  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74 le spese relative a  studi  e
  ricerche,   sono   deducibili  nell'esercizio  in  cui  sono  state
  sostenute ovvero in quote  costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei
  successivi  ma  non oltre il quarto. Quelle di pubblicita' e propa-
  ganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale  il
  termine  per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade
  successivamente alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  28
  dicembre  1995,  n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono
  sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e  nei  quattro
  successivi.  Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella
  misura di un terzo del loro  ammontare,  sostenute  a  partire  dal
  predetto  periodo  d'imposta,  sono  deducibili  per quote costanti
  nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro  successivi.  Le
  altre  spese  relative  a  piu' esercizi sono deducibili nel limite
  della quota imputabile a  ciascun  esercizio  (vedere  "Le  novita'
  della  disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni
  comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D).
Pertanto, relativamente  alle  spese  sostenute  nell'esercizio,  nel
presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi
  e ricerche, pubblicita' e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a piu'
  esercizi.
Nel   medesimo  rigo  va  altresi'  indicata  la  somma  delle  quote
imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli
esercizi precedenti che, per quanto concerne le spese di  pubblicita'
e  propaganda  e  di  rappresentanza  sono  deducibili  nella  misura
prevista dalla previgente disciplina dello stesso art. 74;
-  la  deduzione  forfetaria delle spese non documentate riconosciuta
  agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le
  attivita' indicate al primo comma dell'art. 1  del  DM  13  ottobre
  1979.   Tale   deduzione   va   calcolata  applicando  le  seguenti
  percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a
  12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre  i  12  milioni  e
  fino  a  150  milioni  di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150
  milioni e fino a 180 milioni di lire;
  - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi
  passivi, tranne gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita'
  sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni
  da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il
  reddito.  Se le spese si riferiscono indistintamente ad attivita' o
  beni  produttivi  di  proventi  computabili  e  ad attivita' o beni
  produttivi di proventi non  computabili  nella  determinazione  del
  reddito,  sono  deducibili  con le modalita' previste dai commi 5 e
  5-bis dell'art.  75;
  - le spese e le erogazioni liberali di cui alle  lettere  c-ter)  e
  c-quater)  del  comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni
  ivi indicate;
- le erogazioni liberali di cui all'art. 14-bis del D.L. 24  novembre
  1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;
-   le   spese   di   manutenzione,   riparazione,  ammodernamento  e
  trasformazione - non portate  ad  incremento  del  costo  dei  beni
  strumentali  nel  registro  dei  beni  ammortizzabili  ai  quali si
  riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7;
- i  compensi  periodici  dovuti  contrattualmente  a  terzi  per  la
  manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia
  scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di
  competenza,  anziche'  secondo  le modalita' stabilite nella citata
  norma (vedere  in  appendice  la  voce  "Spese  di  manutenzione  e
  riparazione").
Nel   rigo  D34  va  indicato,  ai  fini  dell'agevolazione  prevista
dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, il 50 per cento della  differenza
tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e
la   media  degli  investimenti  realizzati  nei  cinque  periodi  di
riferimento. Gli investimenti di ciascun  periodo  vanno  assunti  al
netto  delle  cessioni  di  beni  strumentali effettuate nel medesimo
periodo (vedere  in  appendice  la  voce  "Detassazione  del  reddito
d'impresa   reinvestito").   Ai   fini  del  calcolo  della  predetta
agevolazione si rinvia all'apposito prospetto.
Si ricorda che i soggetti che hanno compilato il Mod.  760/E1  devono
tener   conto  anche  degli  investimenti  effettuati  nell'esercizio
dell'attivita' di allevamento.
Nel rigo D35 va indicato il totale dei componenti negativi risultante
dalla somma degli importi indicati nei righi da D17 a D34.
Nel rigo D36 va indicata la differenza tra il totale  dei  componenti
positivi  di  rigo  D16  ed il totale dei componenti negativi di rigo
D35.
Nel rigo D37 vanno indicate le erogazioni liberali  di  cui  all'art.
65,  comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle
previste dall'art. 14-bis del DL n. 646 del 1994.
Nel caso in cui l'importo di rigo D36 e' positivo:
- nel rigo D37 vanno indicate le erogazioni liberali;
- nel rigo D38 va indicata la differenza tra rigo D36 e rigo D37;
-  nel  rigo  D39  va  indicato  l'eventuale  importo  delle  perdite
  derivanti da partecipazioni in societa' di  persone  ed  assimilate
  esercenti  attivita'  d'impresa  in contabilita' ordinaria (da Mod.
  760/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo D38.
  Se tali perdite d'impresa in contabilita' ordinaria sono  inferiori
  all'importo di rigo D38, occorre procedere alla compensazione, fino
  a  concorrenza  dell'importo di rigo D38, con l'eventuale eccedenza
  di perdite di impresa  in  contabilita'  ordinaria  degli  esercizi
  precedenti  non  utilizzate  per compensare altri redditi d'impresa
  del presente periodo d'imposta.
  L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate  per
  compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti
  righi  del  prospetto  delle  perdite  di  impresa  in contabilita'
  ordinaria non compensate nell'anno, contenuto  nel  modello  760/B,
  secondo le istruzioni ivi riportate;
-  nel rigo D40 va indicata la differenza tra l'importo di rigo D38 e
  quello di rigo D39.
Nel caso in  cui  l'importo  rigo  D36  e'  negativo,  lo  stesso  va
riportato  nel  rigo  D41.  Al  riguardo  si  ricorda  che qualora il
contribuente abbia conseguito  proventi  esenti  nel  rigo  D41  deve
essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta,
per  la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non
dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5  e
5-bis.
- Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi
Nel  rigo D42 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo
delle erogazioni liberali (o della perdita) evidenziato nel rigo D36.
Nel rigo D43 va indicato il  totale  degli  elementi  reddituali  che
differenziano,  aumentandolo,  il  reddito  ai  fini  ILOR rispetto a
quello determinato ai fini IRPEG,  riportato  nel  rigo  D42,  tra  i
quali:
- le perdite derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero
  mediante   stabili   organizzazioni  con  gestione  e  contabilita'
  separata, in quanto il reddito relativo non e' soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in  societa'  di  persone
  residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti
  da partecipazioni in tali societa' non sono soggetti all'ILOR;
-  ogni  altro  componente  reddituale  che  influenzi  in aumento il
  reddito ai fini ILOR.
Nel rigo D44 va indicato il  totale  degli  elementi  reddituali  che
differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello
determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D42, tra i quali:
-  i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero
  mediante  stabili  organizzazioni  con  gestione   e   contabilita'
  separata;
-  i  redditi  derivanti  dalla partecipazione in societa' di persone
  residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'  ed  enti
  indicati  alle  lett.  a) e b) del comma 1 dell'art. 87 per i quali
  spetta il credito d'imposta, e alle lettere c) e  d)  dello  stesso
  articolo  che,  in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett.
  a), sono esclusi dall'ILOR;
-  i  redditi  di  fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
  quelli strumentali od oggetto di locazione,  i  redditi  dominicali
  delle  aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari
  di cui all'art. 29 del TUIR, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma
  4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  tali  redditi
  sono  esclusi  dall'ILOR  (vedere  in appendice la voce "Esclusione
  dall'ILOR");
- ogni altro componente reddituale che influenzi  in  diminuzione  il
  reddito ai fini ILOR.
Occorre  tener  presente  che  in caso di ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito solo ai fini  ILOR  o  solo  ai  fini
IPREG,  l'ammontare  degli  interessi  passivi  e delle spese e altri
componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad  attivita'
o  beni  produttivi  di  proventi  computabili  e ad attivita' o beni
produttivi di  proventi  non  computabili  nella  determinazione  del
reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di
deducibilita' di cui all'art. 63;
A  tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma
4, del D.Lgs n. 504 del 1992 non vanno considerati ne' al  numeratore
ne'  al  denominatore  del  predetto  rapporto  di  deducibilita'  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato
dall'art. 3, comma 103, lettera f), della legge n. 549 del 1995.
I  redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'  ed   enti
residenti vanno considerati sia al numeratore che al denominatore del
predetto rapporto di deducibilita', per effetto delle norme contenute
nell'art.  3,  comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso a
tali redditi oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115,
il criterio previsto per i dividendi e gli interessi  di  provenienza
estera  che,  pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini
IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilita'  di  cui
all'art. 63, per l'intero ammontare.
Nel rigo D45 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e' stato prodotto
in  piu' comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale
di carattere territoriale, deve essere computata come esente la  sola
parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative
spese di produzione.
L'ammontare  del  reddito  esente  ai  fini  ILOR  deve risultare dal
prospetto delle agevolazioni territoriali e  settoriali  posto  nella
quarta pagina del modello base.
Nel  rigo  D46  va  indicato  l'ammontare  del  reddito  di rigo D42,
aumentato dell'importo di rigo D43  e  diminuito  degli  importi  dei
righi  D44  e  D45.  Il  risultato  di tale operazione costituisce il
reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.
Nel rigo D47 vanno indicate le erogazioni liberali  di  cui  all'art.
65, comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle
previste dall'art. 14-bis del DL n. 646 del 1994.
Nel  rigo  D48 va indicato il totale del reddito d'impresa imponibile
ai fini ILOR, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo D46 e
l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo D47.
10
MOD. 760/E - REDDITI DEI TERRENI
Questo modello deve essere compilato solo dagli enti non  commerciali
residenti  in  Italia nonche' dalle societa' semplici, dalle societa'
di fatto con oggetto non commerciale e dalle societa' e  associazioni
tra  artisti  e  professionisti  non  residenti  (con o senza stabile
organizzazione  o base fissa in Italia), dalle societa' non residenti
di ogni tipo e dagli enti commerciali senza stabile organizzazione in
Italia che:
a) possiedono, a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto  o  altro
   diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono
   o  devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione
   di rendita;
b) conducono  in  affitto  fondi  nei  quali  esercitano  l'attivita'
   agricola  (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente
   alle colonne relative  al  reddito  agrario).  L'affittuario  deve
   dichiarare  il  reddito  a partire dalla data in cui ha effetto il
   contratto.
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono  quelli  risultanti
dall'applicazione     delle     tariffe     d'estimo,     rivalutati,
rispettivamente, del 55 e del 45 per cento per il periodo di  imposta
in  corso  al  31 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 31, comma 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Se  la  coltura  effettivamente  praticata   corrisponde   a   quella
risultante   dal  catasto,  detti  redditi  possono  essere  rilevati
direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non  corrisponda,
i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario dei
terreni  applicando  la  tariffa  d'estimo  media  attribuibile  alla
qualita' di coltura praticata, nonche' le deduzioni fuori tariffa. La
tariffa media e' costituita dal rapporto tra la somma  delle  tariffe
imputate  alle  diverse  classi  in  cui  e' suddivisa la qualita' di
coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualita' di  coltura
non  censite  nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le
tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a  terreni  con
le  stesse qualita' di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria
piu' vicina nell'ambito della stessa provincia.  Qualora  la  coltura
praticata  non  trovi  riscontro  nel  quadro di qualificazione della
provincia si applica la tariffa media  della  coltura  del  comune  o
sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La  determinazione  del  reddito  dominicale  ed  agrario, secondo le
modalita' sopra ricordate, deve avvenire a partire:
- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate
  le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate  le  variazioni  di
  coltura  che  hanno  causato la diminuzione del reddito, qualora la
  denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico  Erariale  sia  stata
  presentata  entro  il  termine  previsto dalla legge, ovvero, se la
  denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta
  in cui la stessa e' presentata.
Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e  31,  comma  3,  i
contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicali e
agrari  al  competente  Ufficio  Tecnico Erariale entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui le stesse  si  sono  verificate,
indicando  la  partita catastale e le particelle cui le variazioni si
riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del  frazionamento,  se
le  variazioni  riguardano  porzioni di particelle. In caso di omessa
denuncia, nel termine previsto dall'art.  27,  delle  situazioni  che
danno  luogo  a  variazioni  in  aumento  del  reddito dominicale dei
terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire
cinquecentomila  a  lire  cinque  milioni.  Se  il terreno e' dato in
affitto  per  uso  agricolo,  la  denuncia  puo'  essere   presentata
direttamente dall'affittuario.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
In  base  agli  artt.  25,  comma  4-bis,  e  31,  comma 4, i redditi
dominicale ed agrario delle superfici adibite alle  colture  prodotte
in  serra  o  alla  funghicoltura,  in  mancanza della corrispondente
qualita' nel quadro di  qualificazione  catastale,  sono  determinati
mediante  l'applicazione  della  tariffa d'estimo piu' alta in vigore
nella provincia dove e' sito il terreno.
I terreni situati all'estero e quelli dati in  affitto  per  usi  non
agricoli devono essere dichiarati nel Mod. 760/L.
I  terreni  i  cui  redditi  dominicale  e  agrario  concorrono  alla
formazione del reddito  d'impresa  non  devono  essere  indicati  nel
presente modello.
Non  concorrono alla formazione del reddito di fini IRPEG e non vanno
pertanto  dichiarati  i  terreni  che  costituiscono  pertinenze   di
fabbricati  urbani  e  i  redditi  catastali  dei  terreni,  parchi e
giardini aperti al pubblico o la cui conservazione  sia  riconosciuta
dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse
quando  al  possessore non e' derivato per tutto il periodo d'imposta
alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve  essere
denunciata  all'ufficio  finanziario entro tre mesi dalla data in cui
ha avuto inizio.
In ordine alla compilazione del presente modello  si  precisa  quanto
segue.
Se  non  sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella
dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta  e  se  nessun
terreno   e'   stato   concesso   in  affitto  in  regime  legale  di
determinazione del canone nel corso del 1994 e/o 1995,  e'  possibile
compilare  il  modello secondo le modalita' di seguito riportate. Gli
importi indicati nelle colonne 2 e 4 del  rigo  E44  del  mod.  760/E
relativo   al   precedente   periodo   d'imposta   vanno   rivalutati
rispettivamente  del  55  e  del  45  per  cento   al   netto   della
rivalutazione  del  37 e del 32 per cento effettuata lo scorso anno e
direttamente riportati nelle corrispondenti colonne 4 e  5  del  rigo
E44.
Tuttavia,  pur  in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i
dati relativi ai  terreni  da  dichiarare,  se  questa  modalita'  di
compilazione risulta piu' agevole.
I  dati  di  ogni  singolo terreno si considerano variati se la quota
spettante  del  reddito  e'  diversa   da   quella   indicata   nella
dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in
conseguenza  di  variazioni  della  quota e/o del periodo di possesso
derivanti  da  acquisti  e/o  vendite  avvenute nel corso del periodo
d'imposta oppure  per  effetto  del  sorgere  o  del  venir  meno  di
agevolazioni  (ad  esempio,  perdite  per  eventi  naturali,  mancata
coltivazione). Non si considera variazione la predetta  rivalutazione
dei redditi dominicali o agrari.
Se  si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato
nella precedente dichiarazione,  oppure  vengono  dichiarati  per  la
prima  volta  redditi  di terreni, il modello va compilato secondo le
seguenti modalita': ogni terreno od ogni gruppo  di  terreni  di  una
stessa  partita  catastale  va dichiarato utilizzando un singolo rigo
del modello.
Nelle colonne 1 e 2, indicare il  reddito  dominicale  e  il  reddito
agrario   di   ciascun   terreno  o  gruppi  di  terreno,  risultanti
dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati  rispettivamente
del 55 e del 45 per cento;
-  nelle  colonne  4  e  5,  indicare le quote spettanti dei suddetti
  redditi sulla base del periodo e della percentuale di possesso.
La colonna 3  deve  essere  utilizzata  per  segnalare  (indicando  i
relativi codici) i seguenti casi particolari:
-  terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del
  canone (codice 1); in  tal  caso  il  possessore  puo'  dichiarare,
  indipendentemente     dall'effettiva     percezione,    l'ammontare
  corrispondente  al  canone  annuo  di  affitto  se  questo  risulta
  inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella
  colonna  3  il  codice  1  e nella colonna 4 l'ammontare del canone
  annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre  tale
  condizione  nella  colonna  4  va  indicata  la quota spettante del
  reddito dominicale rivalutato.
- la mancata coltivazione, neppure in  parte,  per  un'intera  annata
  agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo
  rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come
  coltivabili  a  prodotti  annuali da' diritto alla riduzione del 30
  per cento del reddito dominicale  e  alla  esclusione  del  reddito
  agrario  dall'IRPEG. Rientrano in questa ipotesi altresi' i casi di
  ritiro  di  seminativi  dalla  produzione,  sempreche'  i   terreni
  costituenti  il  fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti
  per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure  parziale,
  con altra, diversa coltivazione.
  In tal caso va indicato nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna
  4   il   30  per  cento  del  reddito  dominicale  rapportato  alla
  percentuale ed al periodo di possesso, mentre nessun  importo  deve
  essere indicato invece, nella colonna 5;
-  in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento
  del prodotto  ordinario  del  fondo  nell'anno,  se  il  possessore
  danneggiato  ha  denunciato  all'Ufficio  Tecnico Erariale l'evento
  dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e'  verificato  ovvero,
  se  la  data  non  sia  esattamente  determinabile, almeno quindici
  giorni prima dell'inizio  del  raccolto,  i  redditi  dominicale  e
  agrario  relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi
  dall'IRPEG. In tal caso nessun importo deve essere  indicato  nelle
  colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3.
Al  rigo E44 indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed
agrario dei terreni indicati nei righi da E1 a E43.
Ai soggetti obbligati alla installazione del  registratore  di  cassa
compete  un  credito  d'imposta  da  indicare nel rigo 30 del modello
760/B pari al 40 per cento del prezzo unitario  di  acquisto  (o  del
canone  annuo  di  locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non
eccedente i due milioni.
Le ritenute operate a titolo di acconto  sui  contributi  corrisposti
dall'Unire   quale   incentivo   all'allevamento   (risultanti  dalla
certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo  42
del quadro 760/B.
11
MOD. 760/E1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da
quelli  non residenti nel territorio dello Stato per la dichiarazione
del  reddito  derivante  da  attivita'  di  allevamento  di   animali
eccedente  il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29,
qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78.
In base a  tale  norma  il  reddito  relativo  alla  parte  eccedente
concorre  a  formare  il reddito d'impresa nell'ammontare determinato
attribuendo a ciascun capo  un  reddito  pari  al  valore  medio  del
reddito  agrario  riferibile  a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono  stabiliti  ogni
due  anni  con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
In attuazione di tale disposizione e' stato emanato il DM 14 febbraio
1995, nel quale sono stabiliti:
- il valore  medio  del  reddito  agrario  riferibile  ad  ogni  capo
  allevato in eccedenza;
-  il  coefficiente  moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della
  determinazione  del  reddito  attribuibile  alla  stessa  attivita'
  eccedente.
Il   computo   del   numero   di   animali   allevabili   nell'ambito
dell'attivita' agraria e il valore medio di reddito  attribuibile  ad
ogni  capo allevato in eccedenza a tale attivita' va effettuato sulla
base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale
che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce
di qualita', la potenzialita' di ciascuna fascia espressa in  termini
di  unita'  foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a
ciascuna specie animale, da adottare per la  determinazione  sia  del
numero   dei  capi  allevabili  entro  il  limite  dell'art.  29  sia
dell'imponibile da attribuire a ciascun capo  eccedente  il  predetto
limite.
Per  esigenze  di  semplificazione,  nel  presente modello 760/E 1 e'
stato predisposto un prospetto  di  calcolo  desunto  dalle  predette
tabelle,  al  fine  di  rendere  omogenei  i  dati relativi a terreni
appartenenti a diverse fasce di qualita' e ad animali di diversa spe-
cie; cio' attraverso un processo di normalizzazione ad unita' base di
riferimento.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78  si
rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di
quelle  dei  soggetti  indicati  nelle  lettere a) e b) dell'art. 87,
indipendentemente dal  regime  di  contabilita'  nel  quale  gia'  si
collocano   (ordinaria  o  semplificata),  purche'  in  possesso  dei
seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal  titolare  di  reddito
  agrario  di  terreni  posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o
  altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali  elencate  nella
  tabella 3 allegata al D.M. 14 febbraio 1995.
Il  reddito  delle attivita'  di allevamento, che non rispondono alle
sopra  richiamate  condizioni,  deve  essere  determinato  secondo  i
criteri  di  cui  al  capo  VI  del  titolo I del Tuir e deve formare
oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi  al  reddito
di impresa.
Va  infine  precisato  che  il  sistema di determinazione del reddito
secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non e'  esclusivo,  in
quanto  l'impresa di allevamento puo' determinare il reddito relativo
all'attivita' di allevamento di animali oltre il limite di  cui  alla
lettera   b)   del   comma  2  dell'art.  29  secondo  il  regime  di
determinazione che le e' proprio. Tale facolta' va esercitata in sede
di dichiarazione, determinando il reddito  nel  quadro  760/A  oppure
760/D, senza utilizzare il quadro 760/E 1.
In  ordine  alla  compilazione del presente modello si precisa che le
sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle
tabelle 2 e 3 allegate al piu'  volte  citato  DM,  il  cui  utilizzo
consente  di  ovviare  alle  difficolta'  di  calcolo  in presenza di
allevamenti esercitati su terreni appartenenti  a  diverse  fasce  di
qualita'.
Nella   sezione   I,   vanno  indicati  i  redditi  agrari  riportati
distintamente per fasce di qualita' e, attraverso l'applicazione  dei
coefficienti  di  normalizzazione  a  fianco  indicati, si ottiene il
reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
Nella sezione II, va indicato il numero di capi allevati per ciascuna
specie   e,   attraverso   l'applicazione   dei    coefficienti    di
normalizzazione  a  fianco  indicati,  si  ottiene il numero dei capi
ridotto all'unita'  di  misura  assunto  come  base,  costituito  dai
piccioni, quaglie e altri volatili (totale B).
Per  determinare  il reddito ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare
nella sezione III il seguente calcolo:
a) il reddito agrario normalizzato  alla  VI  fascia  (totale  A)  va
   moltiplicato  per  il  valore  372,4  coefficiente  che esprime la
   qualita' di capi della specie presa a base  (piccioni,  quaglie  e
   altri  volatili)  allevabili  nella  VI  fascia  entro  il  limite
   dell'art. 29, per 100.000 lire di reddito  agrario;  tale  valore,
   rapportato  a 100.000, da' il numero di capi allevabili (colonna 2
   del rigo E1 27) entro il predetto limite;
b) eseguendo la differenza tra il  numero  dei  capi  allevati  nella
   misura  normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro
   i predetti limiti (colonna 2 del rigo E1 27), si ha il numero  dei
   capi  eccedenti, espresso in unita' base di allevamento (colonna 3
   del rigo E1 27);
c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3  del  rigo  E1
   27)  va  moltiplicato per 96,66, che e' la risultante del prodotto
   tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun  capo
   eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che e' il
   coefficiente  moltiplicatore  previsto  dal D.M. 14 febbraio 1995,
   nonche', per il coefficiente di rivalutazione del reddito  agrario
   (pari a 1,45).
   Se  l'ente  non  commerciale  possiede, oltre al reddito derivante
   dall'allevamento di  animali  di  cui  all'art.  78,  anche  altro
   reddito  di  impresa in regime di contabilita' separata ordinaria,
   lo stesso  deve  comunque  compilare  il  Mod.  760/E  1,  il  cui
   risultato  deve  essere  riportato  nel  Mod. 760/A, apportando le
   conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione. Altrimenti  il
   reddito  di allevamento eccedente il limite di cui all'art. 29, va
   riportato direttamente nel Mod. 760/B, rigo 21.
   Ai fini della  determinazione  del  reddito  agevolato,  ai  sensi
   dell'art.  3 del DL n. 357 del 1994, occorre indicare l'importo di
   tale reddito nel rigo E1 28.
Nel rigo E1 29 va indicata la sopravvenienza attiva  derivante  dalla
rideterminazione  effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L.
n. 549 del  1995,  del  reddito  escluso  dall'imposizione  ai  sensi
dell'art.  3  del  DL  n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del
1994, qualora i beni oggetto dell'investimento  agevolato,  ai  sensi
del  predetto  art.  3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui  gli  investimenti  sono
stati realizzati.
Se   l'ente   possiede   altro  reddito  di  impresa  (in  regime  di
contabilita' sia ordinaria che semplificata), l'importo  del  reddito
agevolato non va indicato nel rigo E1 28, bensi' nel Mod. 760/A, rigo
A88  o  nel Mod. 760/C, righi C9 e C17 o nel Mod. 760/D, rigo D34. In
tali quadri dovra' essere indicata altresi' la sopravvenienza di  cui
all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.
In ogni caso va compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta
pagina del Mod. 760.
Nel  rigo  E1  30  deve  essere  indicato  il  reddito (o la perdita)
dell'impresa di allevamento, pari alla differenza  tra  l'importo  di
rigo  E1  27,  colonna  4  e  l'importo  di  rigo  E1  28,  aumentata
dell'importo di rigo E1 29.
Se nel rigo E1 30, viene riportata una perdita, la stessa puo' essere
compensata con gli altri redditi d'impresa (indicati  nel  760/H  e/o
760/D)  eventualmente  posseduti  nel periodo di imposta. In tal caso
nel rigo E1 32 va indicato zero ed il rigo E1 31 non va compilato. In
mancanza di tali redditi di impresa, la perdita deve essere riportata
nel rigo 01 del prospetto delle "Perdite  d'impresa  in  contabilita'
ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B.
Se  nel  rigo  E1  30  viene  riportato un reddito, nel rigo E1 31 va
indicato l'importo delle perdite derivanti da attivita' di impresa in
contabilita' ordinaria, da mod. 760/H, fino  a  concorrenza  di  tale
reddito.  Qualora  dette perdite siano inferiori all'importo indicato
nel rigo E1 30, si  compensa  quest'ultimo  importo  con  l'eventuale
eccedenza  di  perdite  d'impresa  in  contabilita'  ordinaria  degli
esercizi precedenti, non  utilizzate  per  compensare  altri  redditi
d'impresa del periodo d'imposta (indicate nel prospetto delle perdite
di   impresa  in  contabilita'  ordinaria  non  compensate  nell'anno
contenuto nel mod. 760/B del periodo d'imposta precedente).
L'eccedenza  di  queste  ultime  perdite, non utilizzate per compensa
altri redditi d'impresa, va indicata  nei  corrispondenti  campi  del
prospetto delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria non com-
pensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B.
L'importo  di rigo E1 32, risultante dalla differenza tra rigo E1 30,
e rigo E1 31, va riportato nel rigo 21 del Mod. 760/B.
I soggetti che non compilano il Mod. 760/A, determinano il reddito di
allevamento ai fini ILOR, riportando nel rigo E1 33  il  reddito  che
risulta   dalla  Sezione  III,  rigo  E1  30  (secondo  quanto  sopra
precisato), dal quale di deduce  il  reddito  esente  ai  fini  ILOR,
indicato  nel  rigo  E1  34,  per  il  quale deve essere compilato il
prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali,  posto  nella
quarta pagina del modello base. Il reddito di rigo E1 35 va riportato
al rigo 04 del Mod. 760/B.
12
MOD. 760/F - REDDITI DEI FABBRICATI
Questo   modello  deve  essere  compilato  soltanto  dagli  enti  non
commerciali residenti in  Italia  nonche'  dalle  societa'  semplici,
dalle  societa' di fatto con oggetto non commerciale e dalle societa'
e associazioni tra artisti e  professionisti  non  residenti  (con  o
senza  stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle societa'
non residenti di ogni tipo e dagli  enti  commerciali  non  residenti
senza  stabile  organizzazione  in  Italia che possiedono a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fabbricati  situati  nel
territorio  dello  stato  che  sono  o  devono  essere  iscritti, con
attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano.
In presenza di redditi di natura  fondiaria  derivanti  dai  lastrici
solari  e dalle aree urbane nonche' dai fabbricati situati all'estero
deve essere compilato il Mod. 760/L.
I locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e  per  altri
servizi  in  comune,  oggetto  di  proprieta'  condominiale,  cui  e'
attribuita o  attribuibile  una  autonoma  rendita  catastale  devono
essere  dichiarati  solo  se la quota di reddito di propria spettanza
per ciascuna unita'  immobiliare  e'  di  importo  superiore  a  lire
50.000.  L'esclusione  non  si  applica  per gli immobili concessi in
locazione e per i negozi.
Non danno luogo  a  reddito  di  fabbricati,  e  non  vanno  pertanto
dichiarati:
-  le  costruzioni  rurali,  comprese  quelle  ad  uso non abitativo,
  appartenenti  al  possessore  o  all'affittuario  dei  terreni  cui
  servono,  effettivamente  adibite  agli  usi  agricoli.  Le  unita'
  immobiliari che sulla base della  vigente  normativa  non  hanno  i
  requisiti  per  essere  considerate rurali devono essere dichiarate
  utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita  presunta.
  Sono  comunque  considerate produttive di reddito dei fabbricati le
  unita' immobiliari ascrivibili alle categorie A/1  e  A/8,  nonche'
  quelle  aventi  caratteristiche  di  lusso; (vedere in appendice la
  voce "Costruzioni rurali");
-  le  unita'  immobiliari,  anche  ad  uso  diverso  da  quello   di
  abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni
  o   autorizzazioni   per   restauro,   risanamento  conservativo  o
  ristrutturazione edilizia, limitatamente al  periodo  di  validita'
  del  provvedimento,  durante il quale l'unita' immobiliare non deve
  essere comunque utilizzata;
-  gli  immobili  completamente  adibiti a sedi aperte al pubblico di
  musei, biblioteche, archivi, cineteche  ed  emeroteche,  quando  al
  possessore    non    deriva    alcun   reddito   dall'utilizzazione
  dell'immobile per l'intero anno.  Questa  circostanza  deve  essere
  denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui
  ha avuto inizio.
Si  ricorda  che  gli  immobili  relativi  alle imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di  arti  e
professioni  non  vanno  dichiarati  in  questo modello. Per maggiori
informazioni consultare in appendice la  voce  "Immobili  strumentali
relativi alle imprese".
In  ordine alla compilazione del presente modello, si precisa che, se
non sono intervenute variazioni  rispetto  a  quanto  indicato  nella
dichiarazione  relativa al precedente periodo d'imposta, e' possibile
riportare  direttamente  nella  colonna  7  del  rigo  F44  l'importo
indicato nel rigo 23 del mod. 760/B/95.
Tuttavia,  pur  in  assenza di variazioni si possono indicare anche i
dati non variati se questa modalita'  di  compilazione  risulta  piu'
agevole.
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile
da  esporre nella colonna 7 e' diverso da quello indicato nel rigo 23
del 760/B/95, ad esempio in conseguenza di variazioni della  quota  o
del  periodo  di  possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenute
nel corso del periodo d'imposta oppure  per  effetto  del  sorgere  o
venir meno di agevolazioni (ad esempio immobili in ristrutturazione).
Se  invece  si  sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno
solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la
prima volta redditi da fabbricati, compilare il  modello  secondo  le
modalita'  di  seguito  riportate, tenendo presente che per le unita'
immobiliari che non hanno subito variazioni e' sufficiente  compilare
solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile.
Nella  colonna  1  va indicata la rendita catastale. Per i fabbricati
non censiti o con rendita non piu' adeguata va  indicata  la  rendita
catastale presunta.
Per  gli  immobili  riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la  rendita  da
indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore
tra  le  tariffe  di  estimo  previste  per  le abitazioni della zona
censuaria  nella  quale  il  fabbricato  e'  collocato.  Qualora  gli
immobili  in  questione vengano concessi in locazione dovranno essere
applicate tutte le regole relative alla  tassazione  sulla  base  del
reddito  effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone
di locazione. In caso di immobili inagibili vedere  in  appendice  la
voce "Immobili inagibili".
Nella colonna 2 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni
(365,  se  per  tutto  l'anno).  Il  reddito  dei fabbricati di nuova
costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui  il  fabbricato
e'  divenuto  atto  all'uso  cui  e'  destinato  o  e' stato comunque
utilizzato dal possessore.
Nella colonna  3  va  indicata  la  quota  di  possesso  espressa  in
percentuale  (100  per  l'intero).  Se  la percentuale di possesso e'
variata nel corso dell'anno  va  indicata  la  percentuale  media  di
possesso.
La  colonna  4  va  compilata  se il fabbricato e' dato in locazione,
indicando l'85 per cento del canone di locazione.  Per  i  fabbricati
siti  nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone.
L'ammontare  del  canone  e'  quello  risultante  dal  contratto   di
locazione   (compresa   la   maggiorazione   spettante   in  caso  di
sublocazione ed escluse le spese di  condominio,  luce,  acqua,  gas,
portiere,  ascensore,  riscaldamento  e  simili, se sono comprese nel
canone)  e   va   considerato   indipendentemente   dalla   effettiva
percezione.
In   caso   di   comproprieta'  il  canone  va  indicato  per  intero
indipendentemente dalla  quota  di  possesso.  Nel  caso  in  cui  il
fabbricato  e' stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il
canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che  alla  abitazione,
anche  alle  sue  pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto
con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unita' immobiliare  la
quota  del  canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone
stesso in misura proporzionale alla  rendita  catastale  di  ciascuna
unita' immobiliare.
Nella colonna 5 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati,
i seguenti casi:
1  - unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le
cooperative a proprieta' indivisa);
2 - unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si  applica
l'aumento   di   un  terzo  (vedere  in  appendice  la  voce  "Unita'
immobiliari tenute a disposizione");
3 -  unita'  immobiliare  locata  in  assenza  di  regime  legale  di
determinazione del canone;
4  - unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del
canone;
9 - unita' immobiliare che non rientra nei casi precedenti.
Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati,
i seguenti casi particolari:
1 - unita' immobiliare distrutte o  inagibili  a  seguito  di  eventi
sismici,  ed  esclusi  per legge da imposizione (a condizione che sia
stato rilasciato un certificato del Comune attestante la  distruzione
ovvero l'inagibilita' del fabbricato);
2  - unita' immobiliare per i quali sono state sostenute spese per il
contenimento dei consumi energetici  per  le  quali  si  richiede  la
deduzione  dal  reddito  complessivo  (vedere  in  appendice  la voce
"Deduzione per il piano energetico nazionale").
3 - unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata  richiesta  la
revisione della rendita.
Nella  colonna  7  va  indicata  la  quota  di  reddito imponibile in
relazione al periodo e alla percentuale di possesso  del  dichiarante
calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.
Se la societa' o l'ente e' proprietario al 100 per cento per tutto il
periodo di imposta nella colonna 7 va indicato:
-  l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e' affittato o non e'
  tenuto a disposizione (codici 1 e 9 nel campo "Utilizzo" di colonna
  5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il  fabbricato  e'
  tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
-  il  maggiore  tra  l'importo  di  colonna 1 e quello del canone di
  locazione di colonna 4, se il fabbricato e' affittato (codice 3 nel
  campo "Utilizzo" di colonna 5);
- il canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato e'  affittato
  in  regime  legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo
  "Utilizzo" di colonna 5).
Se la societa' o l'ente non e' proprietario al 100 per cento o non ha
posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella  colonna
7  va  indicato  il reddito relativo al periodo e alla percentuale di
possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato e' determinato in base  alla  rendita,
  quest'ultima,  eventualmente  maggiorata di un terzo, va rapportata
  al periodo e alla percentuale di possesso;
- se il reddito del fabbricato e' determinato in base  al  canone  di
  locazione quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.
Nel  rigo  F44  va  riportato  il  totale  dei redditi dei fabbricati
indicati nei righi da F1 a F43.
Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle  coop-
erative  edilizie  a proprieta' indivisa si detraggono lire 270 mila,
per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale
dei soci assegnatari, rapportate al periodo durante il quale sussiste
la  detta  destinazione;  la detrazione compete fino alla concorrenza
dell'imposta relativa al reddito dell'unita' immobiliare che concorre
alla formazione del reddito complessivo.
Tale importo va indicato nel rigo 23 del Mod. 760/M.
13
MOD. 760/G - REDDITI DI CAPITALE
Questo modello deve  essere  compilato  dagli  enti  non  commerciali
residenti  in  Italia nonche' dalle societa' semplici, dalle societa'
di fatto con oggetto non commerciale e dalle societa' e  associazioni
tra  artisti  e  professionisti  non  residenti  (con o senza stabile
organizzazione o base fissa in Italia), dalle societa' non  residenti
di  ogni  tipo  e  dagli enti commerciali non residenti senza stabile
organizzazione  in  Italia,  relativamente  ai  redditi  di  capitale
percepiti  nel  periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in
cui sono maturati o a quello in cui e' sorto il diritto a percepirli.
Per la compilazione del modello e la determinazione  del  reddito  si
forniscono i seguenti chiarimenti.
Non  devono  essere  dichiarati  i redditi esenti e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Non costituiscono redditi di capitale gli utili,  gli  interessi,  le
rendite  e  gli  altri  proventi conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali, che non devono essere  indicati  in  questo  modello  in
quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
I  redditi  prodotti  all'estero,  distinti secondo le specifiche del
modello  devono  essere  elencati,  per  Stato  di  provenienza,   in
un'apposita  distinta  da  allegare  al  modello  stesso, nella quale
devono altresi' essere indicate le imposte estere pagate in  ciascuno
Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta
di cui all'art. 15, che va indicato nel rigo 40 del Mod. 760/B.
Nei  righi  da  G1  a  G4  devono essere indicati gli utili, anche in
natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle societa' di  capitale
e  dagli  enti  - commerciali e non commerciali - aventi in Italia la
sede legale o amministrativa o l'oggetto  principale  dell'attivita',
nonche' quelli distribuiti da societa' non residenti di ogni tipo, in
dipendenza  della  partecipazione  al  capitale  di  detti  soggetti.
Devono essere, altresi', inclusi i proventi  derivanti  da  organismi
d'investimento  collettivo  in valori mobiliari di diritto estero non
conformi alle direttive comunitarie e  le  somme  che,  in  forza  di
alcune  convenzioni  internazionali  contro  le  doppie  imposizioni,
vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di
credito d'imposta (come previsto dalle convenzioni stipulate  con  la
Francia  ed  il  Regno  Unito)  ovvero di maggiorazione di conguaglio
(come previsto dalle convenzioni  stipulate  con  la  Germania  e  la
Francia).
Costituiscono  altresi'  utili  le somme o il valore normale dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o  di
liquidazione  anche concorsuale di societa' ed enti, per la parte che
eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la  sottoscrizione  delle
azioni  o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale
dei beni ricevuti a titolo di  ripartizione  delle  riserve  e  altri
fondi  di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR (riserve o altri fondi
costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o  con  versamenti
dei  soci  a fondo perduto o in conto capitale) anche se tali riserve
sono state imputate a capitale.
Ai fini della compilazione dei righi da G1 a G4 vedere  in  appendice
la voce "crediti di imposta".
Nel  rigo G1 vanno indicati, in colonna 1, gli utili relativamente ai
quali compete il credito di imposta sui  dividendi  nella  misura  di
9/16.  Pertanto  nella  colonna  1 vanno indicati gli utili, al lordo
delle ritenute d'acconto subite; nella  colonna  2,  l'ammontare  del
credito d'imposta e nella colonna 3, l'importo delle ritenute.
Nel  rigo  G2 vanno indicati in colonna 1, gli utili relativamente ai
quali compete il credito d'imposta nella misura  del  25  per  cento.
Pertanto,  nella  colonna  1 vanno indicati gli utili, al lordo delle
ritenute d'acconto subite; nella colonna 2, l'ammontare  del  credito
d'imposta e nella colonna 3, l'importo delle ritenute.
Nel  rigo G3 vanno indicati gli utili relativamente ai quali non com-
pete il credito d'imposta sui dividendi.
Pertanto, in colonna 1 vanno  indicati  gli  utili,  al  lordo  delle
ritenute subite; nella colonna 3 l'ammontare delle ritenute.
Nel rigo G4, in colonna 1 va indicata la parte degli utili conseguiti
in  caso  di  recesso,  di  riduzione  del  capitale  esuberante o di
liquidazione anche concorsuale di societa' ed enti, per i  quali  non
spetta il credito d'imposta; in colonna 3 vanno indicate le ritenute.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, il credito di imposta
sui  dividendi  distribuiti  dalle  societa' o dagli enti di cui alle
lett. a) e b) del comma 1  dell'art.  87  spetta  limitatamente  alla
parte  degli  utili,  da  indicare  nel  rigo  G1,  proporzionalmente
corrispondente alle riserve diverse da quelle  di  cui  all'art.  44,
comma 1, anche se imputate a capitale.
Nel rigo G5, vanno indicati, in colonna 1, gli interessi, e gli altri
proventi  derivanti  da mutui, depositi e conti correnti, compresa la
differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo
o in deposito ovvero in conto corrente indipendentemente dal  tipo  o
dalla  forma  del  contratto,  esclusi  quelli  esenti  o  soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta  sostitutiva;  in
colonna 3, va indicato l'importo delle ritenute.
Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si
presumono  percepiti  alle  scadenze  e  nella  misura  pattuite  per
iscritto.  Se  le  scadenze  non  sono  stabilite  per  iscritto  gli
interessi  si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo
di imposta.  Se  la  misura  non  e'  determinata  per  iscritto  gli
interessi si computano al saggio legale.
Nel  rigo  G6,  colonna  1,  vanno indicati gli interessi e gli altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari e  degli  altri  titoli
diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la
somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e
il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta, per la parte
relativa   al  periodo  di  possesso,  compresi  quelli  riconosciuti
all'ente nel corrispettivo di  vendita  sia  in  modo  esplicito  che
implicito.  L'importo  delle  ritenute,  da indicare nella colonna 3,
afferente gli interessi e gli altri  proventi  delle  obbligazioni  e
titoli  similari, diversi da quelli emessi da soggetti non residenti,
e' calcolato in proporzione all'ammontare  degli  interessi  e  altri
proventi che concorrono a formare il reddito.
Nel  rigo  G7,  vanno  indicati i proventi derivanti dalle cessioni a
termine di obbligazioni e titoli similari di cui  alla  lett.  b-bis)
del comma 1 dell'art. 41.
Essi  sono  costituiti  dalla differenza tra il corrispettivo globale
della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto  e'  contestuale
alla  stipula  del  contratto  a  termine, e, negli altri casi, dalla
differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di
mercato del titolo alla data della stipula del contratto  a  termine.
Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio
del  giorno  della  stipula  del  contratto  a  termine. Il valore di
mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza,  i
proventi  sono  determinati  in  misura  pari al 25 per cento su base
annua applicato al corrispettivo globale  della  cessione.  Da  detto
corrispettivo  si  deducono i redditi maturati nel periodo di valenza
del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai  sensi  del  comma
primo  dell'art.  26 del DPR n. 600 del 1973, ivi inclusa la parte di
differenza tra il valore di rimborso dei titoli e il loro  prezzo  di
emissione, relativa a tale periodo.
Questi  ultimi  redditi  e  le  ritenute ad essi corrispondenti vanno
indicati nel precedente rigo G6.
Nel rigo G8 vanno indicate le rendite perpetue, cioe' le  prestazioni
periodiche  (di una somma di denaro o di una certa quantita' di altre
cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo  per  il
trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero
imposte  quali  oneri  al  donatario  (art. 1861 codice civile); sono
equiparate alle rendite perpetue tutte  le  altre  prestazioni  annue
perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento
(art. 1869 codice civile).
Nel rigo G9 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di
garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a
favore di terzi.
Nel  rigo G10 vanno indicati gli utili, compresa la differenza tra la
somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e
la somma o il valore  normale  dei  beni  apportati,    derivanti  da
contratti  di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli
in cui l'apporto  dell'associato  sia  costituito  esclusivamente  da
prestazione   di   lavoro.   Trattandosi   di  redditi  di  capitale,
l'associato non puo'  dedurre  dal  reddito  complessivo  l'eventuale
quota  di  partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello
stesso rigo G10 vanno  altresi'  indicati  gli  utili  derivanti  dai
contratti  di  cui  al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e
cioe' gli utili derivanti sia  da  rapporti  di  cointeressenza  agli
utili  di  un'impresa  senza  partecipazione  alle  perdite,  sia dai
contratti con i quali un  contraente  attribuisce  la  partecipazione
agli  utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo
di un determinato  apporto,  compresa  la  differenza  tra  la  somma
percepita  o  il  valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la
somma o il valore normale dei beni apportati.  Attesa  la  natura  di
reddito  di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione
agli utili ed alle perdite teste' considerati, l'eventuale  quota  di
partecipazione  alle perdite dell'impresa non puo' essere dedotta dal
reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna
3.
Nel rigo G11, vanno indicati gli  utili  corrisposti  ai  mandanti  e
fiducianti  ed  ai  loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che
hanno per oggetto  la  gestione,  nell'interesse  collettivo  di  una
pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di
denaro   e   beni  affidati  da  terzi  o  provenienti  dai  relativi
investimenti, compresa la differenza tra  l'ammontare  ricevuto  alla
scadenza e quello affidato in gestione.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Nel  rigo G12, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli
sopra esaminati, esclusi quelli aventi natura compensativa.
In questo rigo non  vanno  indicati  gli  interessi  moratori  e  gli
interessi  per  dilazione  di pagamento, se e in quanto costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti si
cui tali interessi sono  maturati.  Tali  redditi,  pertanto,  devono
essere  dichiarati  nei  singoli  modelli  nei quali vanno indicati i
proventi di  cui  gli  interessi  costituiscono  un  accessorio.  Per
contro,  nel  caso  in cui tali proventi per qualunque causa non sono
imponibili, gli stessi  vanno  dichiarati  in  questo  modello  quali
redditi di capitale.
In  questo  rigo va altresi' dichiarato ogni altro provento in misura
definita derivante dall'impiego di capitali, ivi  inclusi  i  redditi
conseguiti  in  dipendenza  di  operazioni di finanziamento in valori
mobiliari, sempreche' si tratti di titoli relativamente ai  quali  e'
prevista  la  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di acconto, nonche' i
redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in
cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella
inizialmente impiegata. Per operazioni  di  finanziamento  in  valori
mobiliari  si  intende  il  contratto  di  mutuo  di valori mobiliari
garantito nonche' ogni  altro  contratto  che  persegue  le  medesime
finalita'   economiche,   compreso  quello  di  riporto,  nonche'  le
operazioni "pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari
diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di  operazioni
nelle  quali  il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilita'
dei   titoli,   assume   esclusivamente    funzione    di    garanzia
dell'operazione  e  rimane,  pertanto,  indisponibile per il soggetto
datore dei titoli.
Nel rigo G13, vanno dichiarati i proventi conseguiti in  sostituzione
dei redditi di capitale gia' considerati nelle precedenti voci, anche
per  effetto  della  cessione  dei  relativi crediti, e le indennita'
conseguite, anche in forma assicurativa a titolo di  risarcimento  di
danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nel  rigo  G14, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera,
di cui ai righi P1 e P2 del  Mod.  760/P,  al  lordo  delle  ritenute
eventualmente  subite  all'estero,  per i quali il contribuente abbia
optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta
nei righi stessi.
Nel rigo G15 vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi
da G1 a G14. L'importo di colonna 1 va riportato nel rigo 24 del Mod.
760/B, quello di colonna 2 nel rigo 30 e quello di colonna 3 nel rigo
42 dello stesso Mod. 760/B.
Il    successivo    riquadro   e'   destinato   alla   determinazione
dell'imponibile ai fini dell'ILOR.
Tale imposta  di  applica  esclusivamente  sui  redditi  prodotti  in
Italia.  Sono  tuttavia esclusi i redditi derivanti da partecipazioni
in societa' ed enti soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone
giuridiche anche se residenti in Italia.
La  determinazione  dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si
effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, cosi' come
riportato nel rigo G16, gli utili di cui ai righi da G1 a G3  nonche'
i  redditi  prodotti  all'estero  indicati  nel  rigo  G18 (e cioe' i
redditi di capitale  corrisposti  da  soggetti  residenti  all'estero
tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).
L'importo  di  rigo  G19  deve  essere riportato nel rigo 05 del Mod.
760/B.
14
MOD. 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI PERSONE
Questo modello deve  essere  compilato  dagli  enti  non  commerciali
residenti  e  dalle  societa'  ed  enti  di  ogni  tipo,  con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello  Stato  e
senza  stabile organizzazione in Italia, per dichiarare il reddito (o
la perdita) derivante dalla partecipazione in societa'  semplici,  in
nome  collettivo  e in accomandita semplice (od equiparate) residenti
in Italia.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono  proporzionate  al
valore  del  conferimento  dei  soci,  se  non  risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano  ad
un  Gruppo  europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  residente  nel
territorio dello Stato o non residente avente  nel  territorio  dello
Stato una stabile organizzazione.
I  redditi  (o  le  perdite) delle anzidette societa' personali e dei
GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali  soggetti,  i
quali devono dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati
all'imposta  personale  sul  reddito  nei  confronti dei singoli soci
proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili,
anche  se  detti  redditi  non  sono  stati  in  tutto  o  in   parte
distribuiti.
Ciascuno  dei soci, se soggetto all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota  del  reddito  (o
della   perdita)   della   societa'  o  del  GEIE,  risultante  dalla
dichiarazione  di  questi  soggetti,  che  gli  e'  proporzionalmente
imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla societa' sia stata
assunta  nell'esercizio  di  impresa, la quota di reddito (o perdita)
deve risultare nel Mod.  760/A  o  Mod.  760/C  o  Mod.  760/D,  come
componente del reddito d'impresa.
Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla societa' o al
GEIE cui l'ente o societa' dichiarante partecipa, indicando il codice
fiscale,  la  ragione  sociale,  il  codice  attivita', il comune, la
provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.
Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna societa':
-  nella colonna 8, il reddito totale della societa' partecipata, e/o
  del GEIE, preceduto dal segno "-" in caso di perdita;
- nella colonna 9, il  codice  1  o  2  o  3,  riferito  al  tipo  di
  partecipazione, come di seguito indicato:
1  partecipazione  in  societa'  di  persone  ed assimilate esercenti
attivita' d'impresa in contabilita' ordinaria e/o in GEIE;
2 partecipazione in societa' semplici;
3 altre partecipazioni.
- nella colonna 10, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita)
  della  societa'  partecipata   imputabile   all'ente   o   societa'
  dichiarante;
-  nella  colonna  11,  la  quota  del  credito  d'imposta  calcolata
  sull'ammontare dei dividendi;
- nella colonna 12, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto
  subite dalla societa' partecipata imputabile  all'ente  o  societa'
  dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.
La  colonna  13  e'  riservata  ai  membri  partecipanti  a  GEIE per
dichiarare la quota di reddito ad essi imputabili ai fini ILOR.
Nel rigo H9 va indicato:
- a colonna 11, il totale  delle  quote  del  credito  d'imposta  sui
  dividenti,  da  indicare,  unitamente agli altri crediti d'imposta,
  nel rigo 30 e nel rigo 39 del Mod. 760/B;
- a colonna 12, il totale delle quote delle ritenute di  acconto,  da
  indicare,  unitamente  alle  altre ritenute di acconto, nel rigo 42
  del Mod. 760/B;
- a colonna 13, il totale delle quote di reddito di partecipazione in
  GEIE attribuite ai fini ILOR, da indicare  nel  rigo  06  del  mod.
  760/B.
Nel rigo H10 va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito
derivanti  dalle  partecipazioni  in societa' di persone e assimilate
esercenti attivita' d'impresa, siano essere in regime di contabilita'
semplificata che  ordinaria,  o  in  GEIE,  al  netto  delle  perdite
derivanti   da  partecipazione  in  societa'  dello  stesso  tipo  in
contabilita' ordinaria.
Se tale importo e' di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per
compensare altri redditi d'impresa, va riportato  nel  campo  01  del
prospetto  delle  "Perdite  di  impresa in contabilita' ordinaria non
compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B. In tal  caso  nel
rigo H10 va indicato "zero" e il rigo H11 non va compilato.
Se invece tale importo e' di segno positivo lo stesso va indicato nel
rigo  H10,  mentre  nel  rigo H11 va indicato l'importo delle perdite
d'impresa  derivante  dall'esercizio  di   imprese   commerciali   in
contabilita'  ordinaria  (da  quadro 760/A) o delle perdite d'impresa
derivanti   dall'esercizio    di    attivita'    d'allevamento    con
determinazione  forfetaria  ai sensi dell'art. 78 (da quadro 760/E1),
fino a concorrenza dell'importo di rigo H10.
Se tali perdite d'impresa in contabilita'  ordinaria  sono  inferiori
all'importo  di rigo H10 occorre procedere alla compensazione, fino a
concorrenza dell'importo di rigo H10, con  l'eventuale  eccedenza  di
perdite d'impresa in contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti
non  utilizzate  per  compensare  altri redditi d'impresa del periodo
d'imposta.
L'eventuale  eccedenza  di  quest'ultime  perdite, non utilizzate per
compensare altri redditi d'impresa, va  indicata  nei  corrispondenti
campi  del  prospetto  delle  "Perdite  di  impresa  in  contabilita'
ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B.
Nel rigo H12 va indicato il reddito (o la  perdita)  derivante  dalla
partecipazione  in societa' semplice al netto delle perdite derivanti
dalla partecipazione in societa' di perdone  e  assimilate  esercenti
imprese commerciali in contabilita' semplificata.
Nel  rigo  H13  va  indicata  la  somma  algebrica tra rigo H12 ed il
risultato della differenza dell'importo di rigo H10 e rigo H11.
Tale somma va riportata, nel rigo 25 del quadro 760/B.
Nel rigo H14 va indicato l'ammontare del credito  d'imposta  compreso
nel  totale  del rigo H9, colonna 11, riferibile agli utili derivanti
da dividendi distribuiti da societa' non residenti  di  cui  all'art.
96-bis.
15
MOD. 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
Questo  modello  va  utilizzato  dalle  societa'  o  associazioni fra
artisti e professionisti non residenti, le  quali  svolgono  la  loro
attivita'  in  Italia  mediante  una  base  fissa  (studio, gabinetto
medico, laboratorio, ecc.); se l'attivita' e'  esercitata  in  Italia
senza  base  fissa  i  relativi redditi debbono essere dichiarati nel
Mod. 760/L.
I righi 11, 12 e 13 vanno compilati se i dati sono variati rispetto a
quelli evidenziati nella precedente  dichiarazione.  Se  nel  periodo
d'imposta  precedente  non e' stata presentata la dichiarazione, tali
righi vanno  integralmente  compilati.  In  ogni  caso  e'  possibile
compilare  i  predetti righi anche in assenza di variazioni se questa
modalita' risulta piu' agevolata.
Nei righi 11 va indicato
- nel campo 1 la descrizione  dell'attivita'  esercitata  secondo  la
  classificazione  delle  attivita'  economiche  di  cui  ai DD.MM. 9
  dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile  presso  gli  uffici
  finanziari;
-  nel  campo  2  il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993
  rilevabile  dalla  sopracitata  classificazione   delle   attivita'
  economiche.
Nel  rigo 12, nei campi 1, 2, 3 e 4 va indicato il luogo di esercizio
dell'attivita' stessa con l'indirizzo  completo  della  "base  fissa"
(studio  artistico  o professionale, laboratorio, ecc.) in Italia. Se
l'attivita' e' svolta in piu' luoghi deve essere indicato  quello  in
cui sono stati conseguiti i maggiori compensi.
Nel  rigo  13  deve  essere indicato il luogo dove sono conservate le
scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso
terzi, occorre  indicarne  le  generalita'  (o  la  denominazione)  e
l'indirizzo di quest'ultimi.
Nel rigo 14 indicare:
-  nel campo 1, va barrata la casella se trattasi di nuove iniziative
  produttive intraprese da  meno  di  cinque  periodi  d'imposta.  La
  casella   non   va   barrata   se  le  attivita'  intraprese  erano
  preesistenti o in caso di subentro nelle stesse;
- nel campo  2,  il  numero  dei  giorni  in  cui  si  e'  esercitata
  l'attivita', se la stessa e' iniziata o cessata nell'anno;
-   nel   campo  3,  l'ammontare  complessivo  del  valore  dei  beni
  strumentali.  Ai  fini  della  determinazione  di  tale   voce   va
  considerato:
  a)  il  costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta
     imputazione, dei beni  ammortizzabili  ai  sensi  dell'art.  50,
     commi  2,  3 e 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
     al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo  di  acquisto  sostenuto  dal  concedente  per  i  beni
     acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A
     tal  fine  non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche
     successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento della  immissione  nell'attivita',
     dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto
     di locazione non finanziaria.
Nella  determinazione  del  valore dei beni strumentali: non si tiene
conto degli immobili; va computato il valore dei beni  il  cui  costo
unitario non e' superiore ad un milione di lire.
Il  valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato
ai giorni di possesso rispetto all'anno.
Nel rigo 15 va indicato l'ammontare lordo complessivo  dei  compensi,
in  denaro  e  in  natura,  anche  sotto forma di partecipazione agli
utili, al netto dell'IVA, derivanti  dall'attivita'  professionale  o
artistica, percepiti nell'anno, nonche' i compensi lordi derivanti da
rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa che comportano
lo svolgimento di attivita'  rientranti  nell'oggetto  proprio  della
professione   (compensi   percepiti   da   dottori  commercialisti  o
ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in societa'  o
enti).  I  citati  compensi  devono  essere  dichiarati  al netto dei
contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge  a  carico
del soggetto che li corrisponde.
Nel  rigo  16  va  indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri
proventi, ed, in particolare:
- degli  interessi  moratori  e  degli  interessi  per  dilazione  di
  pagamento percepiti nell'anno;
-  dei  proventi  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi derivanti
  dall'esercizio di arti e professioni e delle indennita' conseguite,
  anche  in  forma  assicurativa,  per  il  risarcimento  dei   danni
  consistenti  nella  perdita  dei citati redditi, con esclusione dei
  danni dipendenti da invalidita' permanenti o da  morte  (salvo  che
  trattasi  di  indennita'  relative a redditi prodotti in piu' anni,
  per le quali e' previsto la tassazione separata).
Nel rigo 17 vanno indicati i compensi non  annotati  nelle  scritture
contabili  qualora  il  contribuente intenda avvalersi delle seguenti
disposizioni:
- Ravvedimento operoso ai fini penali (Art. 1, comma  4,  del  DL  10
luglio 1982 n. 429, convertito dalla L.  7 agosto 1982, n. 516)
Tale  norma  prevede  la  non  punibilita'  agli effetti penali della
omessa   annotazione   dei   compensi   nelle   scritture   contavili
obbligatorie  ai  fini delle imposte sui redditi, a condizione che le
annotazioni  siano  state  effettuate  in  taluna   delle   scritture
contabili,  ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti
la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di  legge  e
che  i  compensi  non  annotati  risultino  altresi'  compresi  nella
dichiarazione dei  redditi  (utilizzando  il  presente  rigo)  e  sia
versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in
una  delle  scritture  contabili  obbligatorie o i dati relativi alle
operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e
conservazione e' obbligatoria a norma di legge,  e'  sufficiente,  ai
fini  della  non punibilita', che i compensi risultino compresi nella
dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre inoltre  che  le  annotazioni  siano  state  effettuate  o  i
documenti  siano  stati  emessi  o  i  compensi  siano compresi nella
dichiarazione  dei  redditi  prima  che  la  violazione   sia   stata
constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
-  Ravvedimento operoso ai fini amministrativi (Art. 55, 4 comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
Tale norma prevede che se i compensi  non  annotati  nelle  scritture
contabili  sono  specificamente indicati nella relativa dichiarazione
dei redditi, e sempreche', le violazioni previste dall'art. 51  dello
stesso  decreto  non  siano  gia'  state  constatate, non si fa luogo
all'applicazione   delle   relative    pene    pecuniarie    qualora,
anteriormente  alla  presentazione  della  dichiarazione,  sia  stato
eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n.  413
del  1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della
riscossione di una somma  pari  al  5  per  cento  dei  compensi  non
annotati nelle scritture contabili.
L'importo  e  gli  estremi di tale versamento vanno indicati nel rigo
128.
- Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri  (Art.  3,
comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)
Il  contribuente,  utilizzando  il  rigo 17, puo' incrementare, senza
applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei  righi  precedenti,
per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. del 29
gennaio  1996  (pubblicato  nel  S.O.  n.  15  alla G.U. n. 25 del 31
gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base
dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n.    549
del  1995.  In  tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art.
55, quarto comma, del DPR  n.  600  del  1973  (c.d.    "ravvedimento
operoso" ai fini amministrativi) ma non e' dovuto il versamento della
somma  pari  ad  un ventesimo dei compensi non annotati. L'importo di
tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.
Nel rigo 18 va riportata la somma dei compensi e proventi  dei  righi
15, 16 e 17.
Nel rigo 19 vanno indicate:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali
  il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire;
-  l'ammontare  delle  quote  di ammortamento di competenza dell'anno
  relative   ai   beni   mobili   strumentali,    cioe'    utilizzati
  esclusivamente  per  l'esercizio dell'arte o della professione, de-
  terminate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29  ottobre
  1974 per i beni acquistati prima del 1 gennaio 1989, e dal D.M. del
  31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data;
-  il  50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad
  apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
  terrestre  di  comunicazione  soggette  alla tassa di cui al n. 131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
-  il  50  per  cento  della  quota  di  ammortamento del costo delle
  autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a
  2.000 cc. o con motore diesel di cilindrata non superiore  a  2.500
  cc.,  limitatamente  ad  un  solo  automezzo  per  ciascun  socio o
  associato.
Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto,
per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e per le
autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a  2.000  cc,  o  a
2.500  cc,  se  con  motore diesel acquistati a partire dal 1 gennaio
1985 e' stabilita la indeducibilita' delle quote di ammortamento.
Nel rigo I 10 vanno indicati:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo  di  imposta
  per  i  beni  mobili  strumentali  a  condizione  che la durata del
  contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di  ammortamento
  corrispondente  al  coefficiente  stabilito dal D.M. del 29 ottobre
  1974, per i contratti stipulati prima del 1  gennaio  1989,  e  dal
  D.M.   del 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a
  tale data, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari;
- il 50  per  cento  dei  canoni  di  locazione  finanziaria  per  le
  autovetture  o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a
  2.000 cc., o con motore diesel di cilindrata non superiore a  2.500
  cc.,  limitatamente  ad  un  solo  automezzo  per  ciascun  socio o
  associato;
-  il  50  per  cento  del  canone  di   locazione   finanziaria   di
  apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile pubblico
  terrestre di comunicazione soggette alla tassa di  cui  al  n.  131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Non sono deducibili i canoni di locazione finanziari degli aeromobili
da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto.
Nel rigo I 11 va indicato:
-  il  50  per  cento  del  canone  di  locazione  e/o di noleggio di
  apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
  terrestre  di  comunicazione  soggette  alla tassa di cui al n. 131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
-  i  canoni  di  locazione  e/o  di  noleggio  per  i  beni   mobili
  strumentali.
Nel rigo I 12 va indicato:
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del
  costo  di  acquisto  o  di  costruzione  dell'immobile  strumentale
  acquistato o costruito non oltre il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995  per
  l'immobile  utilizzato  esclusivamente  per l'esercizio dell'arte o
  della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a
  contratto di locazione finanziaria ovvero il  canone  di  locazione
  finanziaria  se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno
  1990;
- l'ammontare della quota di  competenza  dell'anno  delle  spese  di
  ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
  immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni;
-  le  spese  per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile
  strumentale utilizzato in base a contratto di locazione.
Non sono deducibili i canoni  di  locazione  finanziaria  relativi  a
contratti  stipulati  a  partire  dal 15 giugno 1990 per gli immobili
adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.
Nel rigo I 13, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
-   l'ammontare   complessivo  di  quanto  corrisposto  a  titolo  di
  retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali
  a carico del dipendente e del datore di  lavoro  e  delle  ritenute
  fiscali.  Si  precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir,
  come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n.
  41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di  vitto
  e   alloggio  sostenute  per  le  trasferte  effettuate  fuori  dal
  territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti  arti
  e   professioni   sono   ammesse  in  deduzione  per  un  ammontare
  giornaliero non superiore a lire 350.000;  il  predetto  limite  e'
  elevato  a  lire  500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di
  deducibilita' si riferisce esclusivamente alle spese  rimborsate  a
  pie'  di  lista  e  non  a  quelle  rimborsate  forfetariamente con
  modalita' mista e si applica alle trasferte iniziate a partire  dal
  24 febbraio 1995;
-  le  quote  di  accantonamento  per  indennita'  di quiescenza e di
  previdenza maturate nel periodo di  imposta.  Dette  quote  debbono
  risultare  da  apposito  prospetto analitico di calcolo da allegare
  alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in
  tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
Nel  rigo  I  14,  relativamente  ai   collaboratori   coordinati   e
continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti, nel periodo d'imposta;
- le quote di accantonamento di fine rapporto maturate nel periodo di
  imposta  relative a collaboratori che prestano la propria attivita'
  in base a rapporti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa.
  Dette  quote  debbono  risultare da apposito prospetto analitico di
  calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in
  tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
Nel rigo I  15  va  indicato  l'ammontare  complessivo  dei  compensi
corrisposti   a   terzi   per  prestazioni  professionali  e  servizi
direttamente afferenti all'attivita' artistica o professionale.
Nel rigo I 16 va indicato l'ammontare complessivo delle  altre  spese
per  prestazioni  di lavoro, comprese le indennita' per cessazione di
rapporti di  lavoro  dipendente  e  di  collaborazioni  coordinate  e
continuative  corrisposte  nell'anno per la sola parte non coperta da
precedenti accantonamenti, nonche' l'ammontare dei relativi acconti e
anticipazioni;
Nel rigo  I  17  va  indicato  l'ammontare  degli  interessi  passivi
sostenuti   nel   periodo   di  imposta  per  finanziamenti  relativi
all'attivita' artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti
di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non  sono
deducibili  gli  interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno  optato  per
il versamento trimestrale dell'Iva).
Nel  rigo  I  18  va  indicato  l'ammontare  delle  spese telefoniche
sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di  quelle  relative  ad
eventuali  servizi  accessori  (quali  telefax,  videotel,  ecc.). Va
compreso  il  50  per  cento  delle  spese  d'impiego   relative   ad
apparecchiature   terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della
tariffa  annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Nel  rigo  I 19 va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta,
per l'acquisto di energia elettrica.
Nel rigo I 20 va indicato il 50 per cento della spesa  sostenuta  nel
periodo  di  imposta  per  l'acquisto  di  carburanti, lubrificanti e
simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per
la trazione di autovetture o autoveicoli, con  motore  di  cilindrata
non  superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non
superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun
socio o associato.
Nel rigo  I  21  va  indicato  l'ammontare  delle  spese  relative  a
prestazioni  alberghiere  e  a somministrazioni di alimenti e bevande
nei  pubblici  esercizi  effettivamente   sostenute   e   idoneamente
documentate  per  un importo complessivo non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo I 8. Nello  spazio  tra
parentesi  deve  essere  indicato l'ammontare complessivo delle spese
sostenute.
Nel rigo I 22 va indicato  l'ammontare  complessivo  delle  spese  di
rappresentanza  effettivamente  sostenute  ed idoneamente documentate
per  un  importo  complessivo   non   superiore   all'1   per   cento
dell'ammontare  dei  compensi  indicati  nel  rigo I 8. Sono comprese
nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o  da  collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Nello   spazio   tra   parentesi  deve  essere  indicato  l'ammontare
complessivo delle spese sostenute.
Nel  rigo  I  23  va  indicato  il  50  per  cento  delle  spese   di
partecipazione  a  convegni,  congressi  e  simili, ovvero a corsi di
aggiornamento  professionali,  ivi  comprese   quelle   eventualmente
sostenute   per   viaggio   e   soggiorno     ai  fini  della  citata
partecipazione.
Nel rigo I 24 vanno indicate:
-  il  50  per  cento  delle  spese  di  manutenzione   relative   ad
  apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile pubblico
  terrestre di comunicazione soggette alla tassa di  cui  al  n.  131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
-  il  50  per  cento delle spese di manutenzione delle autovetture o
  autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000  cc.  o,
  se  con  motore diesel, non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad
  un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione
  per rischi professionali, inerenti  all'attivita'  professionale  o
  artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Nel  rigo  I  25  va  riportato  il  totale delle spese, sommando gli
importi da rigo I 9 a rigo I 24.
Nel rigo I 26 va riportata la differenza tra l'importo di rigo I 8  e
quello di rigo I 25.
Nel rigo I 27 va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite
sui  compensi  derivanti  dall'attivita'  professionale  o artistica,
nonche'  sui  compensi  derivanti  da  rapporti   di   collaborazione
coordinata  e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto
proprio della professione.
Nel  rigo  I  28  vanno indicati gli estremi del versamento del 5 per
cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili  effettuato
presso  il  concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento
operoso amministrativo.
16
MOD. 760/L - REDDITI DIVERSI
Questo modello deve  essere  compilato  dagli  enti  non  commerciali
residenti  e  non  residenti,  nonche' dalle societa' semplici, dalle
societa' di fatto con oggetto non commerciale, dalle associazioni tra
artisti  e  professionisti  non  residenti  (con  o   senza   stabile
organizzazione  o base fissa in Italia), dalle societa' non residenti
di ogni altro tipo e  dagli  enti  commerciali  non  residenti  senza
stabili organizzazioni in Italia.
Per  la  compilazione  del modello e la determinazione del reddito si
forniscono i seguenti chiarimenti.
Nel rigo L1  vanno  indicati  i  corrispettivi  lordi  percepiti  nel
periodo  di  imposta,  al  netto  dell'INVIM,  con  riferimento  alle
plusvalenze  realizzate  mediante  la  lottizzazione  di  terreni   o
l'esecuzione  di opere intese a renderli edificabili, e la successiva
vendita anche parziale dei terreni o degli edifici.
Nel rigo  L13  va  indicato  il  prezzo  d'acquisto  o  il  costo  di
costruzione  del  bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente
al  bene  medesimo.  Per  quanto  concerne  la  nozione  tecnica   di
"lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce nell'appendice.
Nel  rigo  L2 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta, al netto dell'INVIM,   derivanti  dalla  cessione  a  titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque
anni,  esclusi  quelli  acquisiti per successione o donazione nonche'
quelli  derivanti  dalla  cessione  a  titolo  oneroso   di   terreni
suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione.
Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di  utilizzazione
edificatoria  s'intendono quelli qualificati come edificabili dal pi-
ano generale, o,  in  mancanza,  dagli  altri  strumenti  urbanistici
vigenti  al  momento  della cessione e che la plusvalenza si realizza
anche se il terreno e' stato acquisito per  successione  o  donazione
ovvero e' stato acquistato a titolo oneroso da piu' di cinque anni.
Nel  rigo  L14  va  indicato  il  prezzo  d'acquisto  o  il  costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro  costo  inerente
al  bene  medesimo  e,  per  i  terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, va indicato il  prezzo  d'acquisto  aumentato  di  ogni
altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice,
dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche'
dell'INVIM. Per i terreni acquistati per  effetto  di  successione  o
donazione  si  assume  come  prezzo  di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito  definito  o
liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
dell'INVIM e dell'imposta di successione.
Nel  rigo  L3  vanno  indicate  le  somme percepite per indennita' di
esproprio  o  a  seguito  di  cessioni  volontarie   nel   corso   di
procedimenti espropriativi nonche' quelle comunque dovute per effetto
di  acquisizione  coattiva  conseguente  ad  occupazione  di  urgenza
divenute illegittime comprese le  indennita'  di  occupazione  e  gli
interessi  comunque  dovuti  sulle  somme  predette  e  le  somme per
occupazione    temporanea,    risarcimento   danni   da   occupazione
acquisitiva,  rivalutazione  ed  interessi.   Si   ricorda   che   la
compilazione  di  questo  quadro  interessa i soli soggetti che hanno
percepito somme  assoggettate  alla  ritenuta  alla  fonte  a  titolo
d'imposta  ed  intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze
nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta.
In tal caso  la  ritenuta  a  titolo  di  imposta  operata  dall'ente
erogante  all'atto della corresponsione delle predette somme, pari al
20 per cento,  si  considera  effettuata  a  titolo  d'acconto  e  va
scomputata indicandola al rigo 42 del mod. 760/B.
A  tale  proposito  si  rammenta  che  il  prelievo  alla fonte viene
effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennita' di esproprio o
ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere
dal 1 gennaio 1992.
Per la nozione di  occupazione  acquisitiva  deve  farsi  riferimento
all'espropriazione  di  fatto  che  si  verifica  quando  la pubblica
autorita', occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo
irreversibilmente a  realizzazioni  di  interesse  pubblico,  crea  i
presupposti  di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato
una somma a titolo  di  risarcimento  per  la  privazione  del  suolo
stesso.
In  forza  delle  citate  disposizioni le indennita' e le altre somme
devono essere dichiarate a condizione  che  siano  state  corrisposte
relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche
o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A,
B,  C  e  D  di  cui  al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti
urbanistici, ovvero di interventi di edilizia  residenziale  pubblica
ed  economica  e  popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e
successive modificazioni.
Non danno luogo a  plusvalenza  le  somme  corrisposte  a  titolo  di
indennita'  di servitu', in quanto nei casi di specie il contribuente
conserva la proprieta' del cespite. Conseguentemente, in questi  casi
non  si  applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge
30 dicembre 1991, n. 413.
Nel rigo L15 va indicato il costo dei terreni  di  cui  al  rigo  L3,
costituito  dal  prezzo  di  acquisto  aumentato  di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonche' dell'INVIM.
Per  i  terreni  acquistati per effetto di successione o donazione si
assume come prezzo di acquisto il valore  dichiarato  nelle  relative
denunce  ed  atti  registrati,  od  in  seguito definito o liquidato,
aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'INVIM
e dell'imposta di successione.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Nel rigo L4 vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri
redditi   di   natura   fondiaria  non  determinabili  catastalmente,
ancorche' consistenti in prodotti del fondo o  commisurati  ad  essi;
sono  compresi  i  redditi  dei  terreni  dati in affitto per usi non
agricoli e i redditi dei beni immobili situati nel  territorio  dello
Stato  che  non  sono  e  non  devono  essere iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, per l'ammontare  percepito  nel  periodo  di
imposta.
Nel  rigo  L5  vanno  indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati
situati all'estero, riportando l'ammontare netto soggetto ad  imposta
sul  reddito  nello Stato estero per il periodo d'imposta o, nel caso
di difformita' di periodi di impostazione, per il periodo di  imposta
estero che scade nel corso di quello italiano.
Se  lo Stato estero tassa l'immobile in base alle rendite catastali o
criteri  similari,  il  contribuente  deve   dichiarare   l'ammontare
risultante  dalla  valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto
delle spese eventualmente ivi riconosciute al contribuente spetta  il
credito  d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri
stabiliti  dall'art.  15;  vedere   la   voce   "crediti   d'imposta"
nell'appendice.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero
e'  soggetto  ad  imposta  nello  Stato  estero, il contribuente deve
indicare l'ammontare  dichiarato  nello  Stato  estero  senza  alcuna
deduzione  di  spese.  In  tale  ipotesi,  al  contribuente spetta il
credito  d'imposta  per  le   imposte   pagate   all'estero   e   non
l'abbattimento forfetario del 15 per cento.
Se  il  reddito costituito dal canone di locazione non e' soggetto ad
imposta sui redditi nel Paese estero, il contribuente deve dichiarare
l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese.
Se lo stato estero non assoggetto  ad  imposizione  l'immobile  e  il
contribuente  non  ha  percepito  alcun  reddito, il rigo L5 non deve
essere compilato.
Nel rigo L6 vanno indicati i redditi  derivanti  dalla  utilizzazione
economica  di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., per
l'ammontare percepito nel periodo di  imposta,  ridotto  del  25  per
cento  se  i  diritti,  dalla  cui utilizzazione derivano, sono stati
acquistati a titolo oneroso.
Nel  rigo  L7  vanno  indicati  i  proventi  percepiti nel periodo di
imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione
di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione  in
uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Nel  rigo  L16  vanno  indicate le spese specificamente inerenti alle
attivita' di cui al rigo L7.
Nel rigo L8 vanno  indicati  i  proventi  percepiti  nel  periodo  di

imposta  derivanti  dall'affitto  o dalla concessione in usufrutto di
aziende.
Nel rigo L17 vanno indicate le  spese  specificamente  inerenti  alle
attivita' di cui al rigo L8.
Nel  rigo  L9 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta, al netto  degli  oneri  accessori  di  diretta  imputazione,
derivanti  dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era
stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto.
Nel  rigo  L18  va  indicato  il  costo  non  ammortizzato   relativo
all'azienda ceduta di cui al rigo L9.
Nel  rigo L10 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta   derivanti   da   attivita'   commerciali   non   esercitate
abitualmente.
Nel  rigo  L19  vanno  indicate le spese specificamente inerenti alle
attivita' di cui al rigo L10.
Nel rigo L11 vanno indicati  i  compensi  percepiti  nel  periodo  di
imposta  derivanti  da  attivita'  di  lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dall'assunzione  di  obblighi  di  fare,  non  fare  o
permettere.
Nel  rigo  L20  vanno  indicate le spese specificamente inerenti alle
attivita' di cui al rigo L11.
Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi  da  L13  a
L20  non  possono  in  ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di
essi corrispondenti, indicati nei righi da L1 a L11.
Va precisato, peraltro che le cessioni di beni e  le  prestazioni  di
servizi  effettuate  dai  contribuenti  in regime sostitutivo, di cui
all'art. 1, del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla  legge  8
agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili
ai   fini   della   determinazione   del  reddito  dei  cessionari  o
committenti. Tale circostanza deve risultare dalle  fatture  o  dagli
altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni.
Il  reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo
L21 da quello di rigo L12. Detto reddito va riportato nel rigo 27 del
Mod. 760/B.
Nel rigo L27 va indicata, ai fini dell'esclusione dall'ILOR, anche la
rendita catastale dei fabbricati  facenti  parte  dell'unica  azienda
concessa  in  affitto  o  in  usufrutto  nonche'  dei terreni dati in
affitto per uso non agricolo senza tener  conto  della  rivalutazione
dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Il  reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall'importo di rigo
L24 gli importi dei righi L25, L26 e L27.
Detto reddito va riportato nel rigo 07 del Mod. 760/B.
17
MOD. 760/O - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Questo modello deve  essere  compilato  dagli  enti  non  commerciali
residenti  per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse
da  quelle  conseguite   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,
realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  di  azioni, quote
rappresentative   del   capitale   o   del   patrimonio  e  di  altre
partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati  rappresentativi  di
partecipazione  in  societa',  associazioni,  enti ed altri organismi
nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione
ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai
predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a  premio  e  da
compravendita a pronti o a termine.
Deve essere altresi' compilato per dichiarare le suddette plusvalenze
e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello
Stato  -  tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel
territorio stesso le partecipazioni  in  societa'  a  responsabilita'
limitata,  in  nome  collettivo  ed  in  accomandita  semplice  quivi
residenti - realizzate  dalle  societa'  di  fatto  con  oggetto  non
commerciale  nonche'  dalle  societa'  ed  associazioni fra artisti e
professionisti non residenti (con o  senza  base  fissa  in  Italia),
dalle  societa'  di  ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti
privi di stabile organizzazione.
Non  vanno  dichiarate  le   plusvalenze   assoggettate   all'imposta
sostitutiva  in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del 28 gennaio
1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo  1991,
n.  102,  relative  a  cessioni  per  le  quali e' operante l'opzione
prevista dalla citata norma.
Si  fa  tuttavia  presente  che  l'opzione  predetta,  da  esercitare
all'atto  della  prima  cessione  effettuata nel periodo di imposta e
valida per tutte le altre operazioni  che  vengono  poste  in  essere
nello  stesso  periodo  di imposta, non puo' essere esercitata per le
plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a  titolo   oneroso   di
partecipazioni  sociali  di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
81, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5  o
al  10 per cento del capitale della societa', a secondo che si tratti
di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre  azioni
o  di  partecipazioni  non  azionarie,  tenendo conto, per il computo
della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte  le  cessioni
effettuate  nel  corso  di  dodici  mesi,  ancorche' nei confronti di
soggetti diversi.
Poiche' tale ipotesi comporta l'assoggettamento al  regime  analitico
delle  plusvalenze  relative  alle  partecipazioni per le quali si e'
verificato il suddetto superamento, l'eventuale  imposta  sostitutiva
applicata  in  misura  forfetaria  ai  sensi del citato art. 3, sulle
cessioni effettuare anteriormente al  superamento  delle  percentuali
predette,  costituisce credito di imposta da indicare nel rigo 07, ai
fini dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il criterio ordinario
previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.
L'imposta sostitutiva in questione non e' dovuta per  le  plusvalenze
realizzate  mediante  cessione  a  titolo oneroso di valori mobiliari
quotati nei mercati regolamentari  italiani,  fino  al  riordino  del
trattamento tributario dei redditi di capitale.
La  plusvalenza  relativa  alle  cessioni delle partecipazioni di cui
alle lettere c)  e  c-bis)  del  comma  1  del  citato  art.  81,  e'
costituita   dalla   differenza   tra   il   corrispettivo  percepito
comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento ed  il  prezzo
pagato  all'atto  del  precedente  acquisto  ovvero, se l'acquisto e'
avvenuto per successione, il valore definito o, in  mancanza,  quello
dichiarato  ai  fini  della  relativa imposta; per le partecipazioni,
ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che  e'
stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso,
ovvero  al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da
lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso
il  prezzo  e'  aumentato  di  ogni   altro   costo   inerente   alla
partecipazione   ceduta   (bolli,  commissioni,  imposte,  ecc.,  con
esclusione  degli  oneri  finanziari  di  qualsiasi  genere)  ed   e'
diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo
di  ripartizione  delle  riserve  e  altri fondi di cui all'art.  44,
comma 1, del TUIR.
Ai fini della determinazione della plusvalenza il  costo  fiscalmente
riconosciuto  deve essere adeguato in base ad un coefficiente pari al
tasso di variazione della media dei valori  dell'indice  mensile  dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevati
nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a  quello  dei
medesimi  valori  rivelati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, a
condizione che tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno
di 12 mesi.
I coefficienti di  adeguamento  sono  stati  approvati  con  D.M.  31
gennaio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996.
Tuttavia,  limitatamente  alle  plusvalenze  divenute  imponibili per
effetto  del  DL  n.  27  del  1991,  comprese  le   plusvalenze   su
partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque
anni  e  cedute  dopo  il  compimento  del  quinquennio,  a richiesta
dell'interessato, puo'  essere  assunto  per  la  determinazione  del
prezzo  di  acquisto  di  titoli,  quote o diritti quotati in borsa o
negoziati al mercato ristretto, quello  risultante  dalla  media  dei
prezzi  di  compenso  o  dei  prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990,
della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i
titoli sono quotati; per  gli  altri  titoli,  quote  o  diritti  non
quotati  puo'  essere assunto, a richiesta dell'interessato il valore
al 28 gennaio 1991, data di entrata in vigore del DL n. 27 del  1991,
risultante da apposita valutazione peritale.
L'imposta  sostitutiva  e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e'
commisurata  all'ammontare   delle   plusvalenze   al   netto   delle
minusvalenze  determinate  con  gli  stessi  criteri  previsti per le
plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze  supera  quello  delle
plusvalenze,  la  differenza puo' essere computata in diminuzione dei
redditi della stessa specie, realizzati  nei  successivi  periodi  di
imposta ma non oltre il quinto.
Oltre  alla compilazione del Modello 760/O, il contribuente e' tenuto
a  compilare  un  apposito  prospetto  indicando,  per  ognuna  delle
operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare
dei     correlativi     costi,    l'eventuale    importo    derivante
dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del  costo,  come
sopra  determinato  ed  il  risultato  del calcolo effettuato. Questo
prospetto deve essere conservato ed esibito o  trasmesso  all'ufficio
tributario nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.
Nel  rigo  O1  va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni
delle  partecipazioni  e  dei  diritti,  effettuate  nel  periodo  di
imposta, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme
percepite  precedentemente  a titolo di anticipazione e gli interessi
per dilazionare il pagamento. In questo rigo  va  indicata  anche  la
quota  parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste
in essere a partire dal 28  gennaio  1991,  per  le  quali  e'  stato
convertito  il  pagamento  rateale, secondo i chiarimenti forniti nel
rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.
Nel rigo O2 va indicato l'importo complessivo del  costo  fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato,
o   decrementato,   come  sopra  indicato,  dell'ammontare  derivante
dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione  del  costo.  Se,
per  la  determinazione  del  prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, e'
stato assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da
apposita perizia, per la valutazione del costo si deve  applicare  il
coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di societa' di persone, il coefficiente
di  rivalutazione  del costo si applica sul risultato dell'operazione
che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti  dall'art.
82,  comma 1-bis. Pertanto non devono essere autonomamente rivalutati
i redditi imputati al socio - che si aggiungono al costo  fiscalmente
riconosciuto  della partecipazione - e gli utili distribuiti - che si
scomputano dal costo fiscalmente  riconosciuto  della  partecipazione
stessa  -. Coerentemente con tale criterio, il costo da rivalutare va
decrementato delle perdite imputate al  socio  e  incrementato  delle
somme versate a copertura di perdite. Qualora non sia stato percepito
nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente
a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale
del  corrispettivo  ed  il  numero delle rate stabilite, in tale rigo
deve essere indicato il costo fiscalmente rilevante,  incrementato  o
decrementato   come   sopra  indicato,  in  misura  proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai righi precedenti si precisa  che  in  essi  devono
essere  indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi
fiscalmente  rilevanti,  incrementati  o  decrementati   come   sopra
indicato,  relativi  a  tutte le cessioni del periodo di imposta. Nei
medesimi righi vanno indicate le cessioni assoggettate, in dipendenza
dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva
secondo  il  regime  forfetario  nell'ipotesi  di  superamento  delle
percentuali  di  cui  alla  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81, che
comporta l'attrazione di tali operazioni al regime analitico, e  cio'
anche  quando  tale  superamento  si sia verificato per effetto delle
cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Nel rigo O3 va indicata la differenza tra l'importo  del  rigo  O1  e
quello del rigo O2. Nel caso in cui l'importo di rigo O2 e' superiore
a  quello  di  rigo  O1,  la  minusvalenza  potra'  essere portata in
diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie  realizzate  nel
quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi indicare "zero" nel
rigo  O3  e  nella  Sezione  "Minusvalenze  non compensate nell'anno"
riportare la somma algebrica degli importi  indicati  nei  precedenti
righi.
Nel  rigo O4 va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo O3,
l'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto  alle  plusvalenze,
derivanti da cessioni effettuate nel precedente periodo di imposta.
Nel  rigo  O6 va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento
dell'importo di rigo O5.
Nel  rigo  O7  va  indicato  il  credito  d'imposta  pari all'imposta
sostitutiva pagata in base al regime forfetario.
Nel rigo O8 va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva  versata
e  gli  estremi  del  versamento che deve essere effettuato presso il
concessionario  della  riscossione  o  mediante  delega  alla  banca,
utilizzando  il  codice 2122; gli intestatari di conto fiscale devono
utilizzare i modelli 22 (concessionario), 31  (posta)  o  D  (banca),
mentre  i  non  intestatari  di  conto  fiscale,  devono utilizzare i
modelli 8 (concessionario) o 11 (posta).
Nel rigo O9 va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva  di  cui
si  chiede  il  rimborso,  quando l'importo di rigo O7 e' superiore a
quello di rigo O6.
18
MOD.760/P - REDDITI  DI  FONTE  ESTERA  ASSOGGETTABILI  A  TASSAZIONE
SEPARATA
Nel  presente  modello  vanno indicati alcuni redditi di fonte estera
diversi dai redditi relativamente ai quali si  rende  applicabile  il
Italia la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti
da  mutui, obbligazioni ecc.) percepiti direttamente dal contribuente
senza l'intervento  di  intermediari  residenti  ovvero  quando  tale
intervento  non  ha  comportato  l'applicazione  della  ritenuta alla
fonte. Su tali redditi si rende applicabile  l'imposta  nella  stessa
misura  della  ritenuta  alla  fonte  a titolo di imposta che sarebbe
stata effettuata in Italia.
Nella colonna 1 va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2 lo
Stato estero in cui il reddito e' stato prodotto; nella colonna 3  il
soggetto  che  ha erogato il reddito; nella colonna 4 l'ammontare del
reddito, al netto di eventuali ritenute subite  nello  Stato  estero;
nella colonna 5 l'aliquota applicabile.
Il  rigo  P1  va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera,
compresi gli interessi, premi ed altri frutti  delle  obbligazioni  e
degli  altri  titoli  di  cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973,
quelli  con  regime  fiscale  equiparato  emessi  all'estero  dal  10
settembre  1992  e  quelli  delle  obbligazioni medesime, che vengono
riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di
acquisto dei titoli stessi  da  soggetti  non  residenti  nonche'  le
plusvalenze  di  cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), realizzate
mediante cessione  a  termine  di  valute  estere  ovvero  conseguite
attraverso  altri  contratti  che  assumono, anche in modo implicito,
valori a termine delle valute come riferimento per la  determinazione
del corrispettivo derivanti da operazioni con soggetti non residenti.
Per detti redditi puo' essere esercitata, barrando l'apposita casella
nella  colonna  6,  l'opzione  per  la  tassazione ordinaria ai sensi
dell'art. 8, comma 1, del DL n. 167 del 1990. In tal caso, i  redditi
del   presente   rigo,  al  lordo  delle  eventuali  ritenute  subite
all'estero, concorrono alla  formazione  del  reddito  complessivo  e
vanno  indicati  nel  mod. 760/A o 760/C o 760/D, ovvero nel rigo G14
del Mod. 760/G e per essi spetta il credito di imposta per i  redditi
prodotti all'estero.
Il  rigo  P2  va  utilizzato  per  dichiarare i proventi, compresa la
differenza tra il valore di riscatto o  di  cessione  delle  quote  o
azioni  ed  il  valore  di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni  medesime,  derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi  di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati
negli  Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, le
cui  quote  sono  collocate all'estero o comunque i relativi proventi
sono conseguiti senza  applicazione  della  ritenuta  del  12,50  per
cento.
Anche  per  detti  proventi  puo'  essere esercitata l'opzione per la
tassazione ordinaria. In tal  caso  va  barrata  l'apposita  casella,
secondo i chiarimenti forniti in relazione ai redditi da indicare nel
rigo P1.
19
MOD. 760/R - CREDITI DI IMPOSTA
Generalita'
Il  Mod.  760/R  va utilizzato per l'indicazione dei dati relativi ai
crediti d'imposta concessi:
- alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi  e  le
  spese di ricerca;
-  ai  titolari  di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
  autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio   con
  conducente;
-  ai  datori  di  lavoro  per  l'incremento della base occupazionale
  (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.
Le imprese che fruiscono dei crediti  sopra  indicati  devono  tenere
presenti le seguenti regole di carattere generale:
-  il  credito  d'imposta non da' diritto a rimborso (neanche qualora
  non risulti completamente utilizzato);
- in  caso  di  utilizzo  del  credito  d'imposta  non  spettante,  o
  spettante  in  misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni
  ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle  imposte
  dovute  in  base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art.
  36-bis del DPR n. 600 del 1973 (la soprattassa  del  40  per  cento
  ovvero la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento).
Il presente Mod. 760/R contiene infine il prospetto per l'indicazione
della  sospensione  dei  versamenti  di  imposta  dei creditori verso
l'EFIM.
- credito d'imposta concesso a favore delle imprese di  autotrasporto
di cose per conto di terzi
Il   presente   prospetto   deve   essere  utilizzato  dalle  imprese
autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di  cose  per  conto  di
terzi,  iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298, per l'indicazione dell'utilizzo del  credito  di
imposta  ad  esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27
aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  e
successive  integrazioni  e,  in  particolare, della parte di credito
residuo risultante dalla precedente dichiarazione.
Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del  reddito
imponibile,  vale  ai  fini  del  versamento  dell'IRPEG,  dell'ILOR,
dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle  retribuzioni  dei
dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.
Il  presente  prospetto, composto di due riquadri rispettivamente per
l'anno 1995 e per l'anno 1996, va compilato ai fini dell'utilizzo del
credito d'imposta residuo risultante dalla  precedente  dichiarazione
fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel primo riquadro va indicato;
-  nel  rigo  R1,  il  credito  d'imposta  residuo  risultante  dalla
  precedente dichiarazione;
- nel rigo R2, l'ammontare del credito d'imposta di cui al  rigo  R1,
  utilizzato  a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1995 e relativa al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R3, l'ammontare del credito d'imposta di cui al  rigo  R1,
  utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1995 e relativa al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo R4, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1,
  utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta  nel  1995  a  decorrere
  dalla data di presentazione della precedente dichiarazione;
-  nel  rigo  R5, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1
  utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel  1995  a
  decorrere    dalla   data   di   presentazione   della   precedente
  dichiarazione.
- nel rigo R6, l'ammontare del credito  d'imposta  residuo  del  1995
  ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo R1 e la somma degli
  importi da rigo R2 a R5;
Nel secondo riquadro va indicato:
-  nel  rigo  R7, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6
  utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1996 per il periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R8, l'ammontare del credito d'imposta di cui  al  rigo  R6
  utilizzato  a  compensazione  dell'IRPEG  dovuta  nel  1996  per il
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R9, l'ammontare del credito d'imposta di cui  al  rigo  R6
  utilizzato  a  compensazione  dell'IVA  dovuta  a  decorrere  dal 1
  gennaio 1996 e fino  alla  data  di  presentazione  della  presente
  dichiarazione;
-  nel  rigo R10, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6
  utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a  decorrere
  dal 1 gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente
  dichiarazione;
-  nel  rigo  R11, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto
  dalla differenza tra il rigo R6 e la somma degli importi da rigo R7
  a R10.
- Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie  imprese,
ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991
I  presenti  prospetti  devono essere compilati dalle piccole e medie
imprese cui e' stato concesso il credito di  imposta  previsto  dagli
articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991.
Si  fa  presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a
pena di decadenza - e quindi anche nel caso in  cui  esso  non  venga
utilizzato  -  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio.
Tale  credito  d'imposta  puo'  essere  fatto  valere  ai  fini   del
versamento  dell'IRPEG  e  dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale  il  credito  e'
concesso;   l'eventuale   eccedenza   e'   computata  in  diminuzione
dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma  non  oltre
il  quarto, ovvero e' computata indifferentemente in diminuzione, nei
medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi  alla
presentazione  della dichiarazione dei redditi nella quale il credito
e' indicato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata legge n.
317  del  1991,  il  credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8, e'
considerato  sopravvenienza  attiva  del  periodo  in  cui  e'  stato
concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir.
- Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6
della legge n. 317 del 1991)
Nel prospetto va indicato:
-  nel  rigo  R  12,  colonne  1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito
  d'imposta  residuo  risultante  dalla  precedente  dichiarazione  e
  rilevati dal rigo R53, colonne 1, 2, 3 e 4 del Mod. 760/R/95;
-  nel  rigo  R  13,  colonna 5, l'ammontare del credito concesso nel
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R 14, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e  4,
  l'ammontare  del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne
  del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR  relativa
  al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel rigo R 14, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo R
  13, colonna 5, utilizzato a  compensazione  dell'ILOR  relativa  al
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel rigo R 15, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4,
  l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti  colonne
  del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa
  al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel rigo R 15, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo R
  13, colonna 5, utilizzato a compensazione  dell'IRPEG  relativa  al
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel rigo R 16, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4,
  l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti  colonne
  del  rigo  R12, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa
  al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R 17, colonna 2, la differenza tra l'ammontare di  rigo  R
  12,  colonna 2, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna
  2, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR
  e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo  a  quello
  cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo R 17, colonna 3, la differenza tra l'ammontare di rigo R
  12, colonna 3, e la somma degli importi da rigo R14 a R16,  colonna
  3, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR
  e  dell'IVA  relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello
  cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo;
- nel rigo R 17, colonna 4, la differenza tra l'ammontare di  rigo  R
  12,  colonna 4, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna
  4, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR
  e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi  a  quello
  cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;
-  nel  rigo R 17, colonna 5, la differenza tra l'ammontare di rigo R
  13, colonna 5, e la somma  degli  importi  dei  righi  R14  e  R15,
  colonna  5,  che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG,
  dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta  successivi
  a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il
  quarto.
- Credito d'imposta concesso per spese di ricerca (art. 8 della legge
  n. 317 del 1991)
Nel prospetto va indicato:
- nel rigo R18, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante,
  dalla presente dichiarazione e rilevato dal rigo R53, colonna 5 del
  Mod. 760/R/95;
- nel rigo R19 l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta
  cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel rigo R20, colonna 4, l'ammontare del credito residuo di cui al
  rigo R18 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa  al  periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo R20, colonna 5, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  al rigo  R19  utilizzato  a  compensazione  dell'ILOR  relativa  al
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R21, colonna 4, l'ammontare del credito di cui al rigo R18
  utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta
  cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R21, colonna 5, l'ammontare del credito di cui al rigo R19
  utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta
  cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel rigo R22, colonna 4, l'ammontare del credito residuo di cui al
  rigo R18, utilizzato ai fini del versamento  dell'IVA  relativa  al
  periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R23, colonna 4, la differenza tra l'ammontare di rigo R18,
  colonna  4 e la somma degli importi dei righi da R20 a R22, colonna
  4, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR
  e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi  a  quello
  cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;
- nel rigo R23, colonna 5, la differenza tra l'ammontare di rigo R19,
  colonna  5 e la somma degli importi dei righi da R20 a R21, colonna
  5, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR
  e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi  a  quello
  cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto;
-  Credito  d'imposta  concesso  a favore dei titolari di licenza per
  l'esercizio del servizio di taxi (art. 20 del DL n. 331 del 1993)
Le societa' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi
o  di  autorizzazione  per  l'esercizio  del servizio di noleggio con
conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicate, a pena di
decadenza, - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato
- nel presente Mod. 760/R il credito d'imposta  concesso  per  l'anno
1995.
Tale   credito  d'imposta  puo'  essere  fatto  valere  ai  fini  del
versamento  dell'IRPEG,  dell'ILOR  e  dell'IVA  fino  a  concorrenza
dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale
il credito e' concesso, nonche' per il versamento delle ritenute alla
fonte  operate  sulle  retribuzioni  dei dipendenti e sui compensi di
lavoro autonomo;  l'eventuale  eccedenza  puo'  essere  computata  in
diminuzione  dei  versamenti  successivi  oppure,  ai sensi del DM 27
settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta.
Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel rigo R24, l'ammontare del credito d'imposta residuo  risultante
  dalla  precedente  dichiarazione, rilevato dal rigo R60, colonna 1,
  del Mod. 760/R/95;
- nel rigo R25, l'ammontare del credito d'imposta  spettante  il  cui
  importo  e'  stato  determinato  dalla circoscrizione doganale alla
  quale  il  titolare  di  licenza  o  autorizzazione  ha  presentato
  l'istanza di concessione;
-  nel  rigo  R26,  campo 1, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato per il versamento  delle
  ritenute  alla  fonte  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui
  compensi di lavoro autonomo  operate  a  decorrere  dalla  data  di
  prestazione  della  precedente  dichiarazione  e  fino alla data di
  presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo R26, campo 2, l'ammontare del  credito  d'imposta  di  cui
  alla  somma  dei  righi  R24  e R25, utilizzato a compensazione dei
  versamenti dell'IVA dovuti nel periodo d'imposta 1995 e  fino  alla
  data di presentazione della presente dichiarazione;
-  nel  rigo  R26,  campo 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla  somma  dei  righi  R24  e  R25,  utilizzato  a  compensazione
  dell'ILOR  dovuta  per  il  periodo  d'imposta  cui si riferisce la
  presente dichiarazione;
- nel rigo R26, campo 4, l'ammontare del  credito  d'imposta  di  cui
  alla  somma  dei  righi  R24  e  R25,  utilizzato  a  compensazione
  dell'IRPEG dovuta per il periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione;
-  nel  rigo  R26, campo 5, l'ammontare totale del credito utilizzato
  ottenuto dalla somma degli importi indicati nei campi da 1 a 4;
- nel rigo R27, la differenza tra l'importo ottenuto dalla somma  dei
  righi  R24  e  rigo  R25  e quello di rigo R26, campo 5, che potra'
  essere utilizzata ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi,
  dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli sopra menzionati;
- nel rigo R28 l'ammontare (anche  parziale)  del  credito  d'imposta
  residuo,  indicato  al  rigo  R 27 di cui si chiede il rilascio del
  buono d'imposta.
- Credito d'imposta spettante ai sensi del DL n. 357 del 1994 (Premio
  di assunzione)
L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge  8
agosto  1994,  n.  489,  ha  previsto l'attribuzione di un credito di
imposta, denominato premio di assunzione, in  favore  dei  datori  di
lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del
12   giugno   1994   assumendo,  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente  positivo  di
reddito per i percipienti, compete per il periodo di imposta in corso
al  12 giugno 1994 e per i due successivi (anni 1994, 1995 e 1996 per
i contribuenti con periodi di imposta coincidenti con l'anno  solare)
e puo' essere utilizzato a partire dall'inizio del periodo di imposta
successivo  a  quello  di  formazione  del  credito stesso in sede di
versamento dell'IVA, dell'IRPEG,  dell'ILOR  e  delle  ritenute  alla
fonte  operate  su  qualsiasi tipo di reddito. Per i contribuenti con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare il credito formatosi
nel corso del 1994 puo' essere quindi  utilizzato  a  partire  dal  1
gennaio  1995, mentre quello formatosi nel corso del 1995 puo' essere
utilizzato a partire dal 1 gennaio 1996, (vedere in appendice la voce
"Credito d'imposta spettante ai sensi del DL n.  357 del 1994")
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Nel prospetto va indicato:
-  nel rigo R29, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante
  dalla precedente dichiarazione;
- nel rigo R30, l'ammontare del credito d'imposta  spettante  per  il
  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la  presente  dichiarazione
  determinata sulla base delle istruzioni fornite nell'appendice;
- nel rigo R31, campo 1, l'ammontare del  credito  d'imposta  di  cui
  alla  somma dei righi R29 e R30, utilizzato per il versamento delle
  ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza e' successiva
  alla data di presentazione della dichiarazione  precedente  e  fino
  alla data di presentazione della presente dichiarazione;
-  nel  rigo  R31,  campo 2, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma dei righi R29 e R30, utilizzato a compensazione dell'IVA
  dovuta alla data di presentazione della dichiarazione precedente  e
  fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
-  nel  rigo  R31,  campo 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma dei righi  R29  e  R30,  utilizzato  ai  fini  dell'ILOR
  relativa   al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la  presente
  dichiarazione;
- nel rigo R31, campo 4, l'ammontare del  credito  d'imposta  di  cui
  alla  somma  dei  righi  R29  e  R30, utilizzato ai fini dell'IRPEG
  relativa  al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la   presente
  dichiarazione;
-  nel  rigo  R31,  campo 5, l'ammontare del credito d'imposta totale
  utilizzato ottenuto dalla somma degli importi dei campi da  1  a  4
  del rigo R31;
-  nel  rigo  R32, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto
  dalla differenza tra la somma dei righi R29 e R30 e  l'importo  del
  rigo  R31,  campo  5,  che  potra'  essere  utilizzato  ai fini dei
  versamenti successivi delle imposte sui redditi, dell'IVA  e  delle
  ritenute.
-  Credito  d'imposta concesso a favore delle imprese rivenditrici di
  prodotti audiovisivi e cinefotoottici (art. 35 del DL  n.  331  del
  1993)
Le  imprese  commerciali  che hanno detenuto per uso commerciale alla
data del 1 gennaio 1993, presso  magazzini  o  esercizi  di  vendita,
prodotti  audiovisivi  e  cinefotoottici devono compilare il presente
prospetto, per l'indicazione dell'utilizzo del credito  d'imposta  ad
esse  gia'  concesso  nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4,
del DL 30 agosto 1993, n. 331,  convertito  dalla  legge  29  ottobre
1993, n. 427, residuante dalla precedente dichiarazione.
Si  fa  presente  che  con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le
modalita' di applicazione di tale credito d'imposta.
Il credito doveva essere indicato, a pena di  decadenza  -  e  quindi
anche  in  caso  di  mancato  utilizzo  -  nella  dichiarazione  Mod.
760/R/94.
Ai fini della compilazione  del  prospetto  si  fa  presente  che  il
credito  d'imposta  puo'  essere  fatto valere ai fini dei versamenti
dell'IRPEG  e  dell'ILOR  effettuati  a  decorrere  dalla   data   di
presentazione  della  precedente dichiarazione dei redditi e relativi
al periodo d'imposta  cui  si  riferisce  la  presente  dichiarazione
nonche'  dell'IVA  dovuta  fino  alla  data  di  presentazione  della
presente  dichiarazione.  Tale  credito  di  imposta  concorre   alla
formazione del reddito imponibile.
Pertanto vanno indicati:
-  nel rigo R33 l'ammontare del credito di imposta residuo risultante
  dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R60, colonna  2,
  del Mod. 760/R/95;
-  nel  rigo R34, campo 2, l'ammontare del credito di cui al rigo R33
  utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data
  di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e  fino
  alla data di presentazione della presente dichiarazione;
-  nel  rigo R34, campo 3, l'ammontare del credito di cui al rigo R33
  che e' stato  utilizzato  a  compensazione  dell'ILOR  relativa  al
  periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo R34, campo 4, l'ammontare del credito di cui al rigo R33
  che e' stato utilizzato  a  compensazione  dell'IRPEG  relativa  al
  periodo di imposta cui di riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo  R34, campo 5, l'ammontare del credito di imposta totale
  utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi da campo 2  a  campo
  4;
-  nel  rigo R35, la differenza tra l'importo di rigo R33 e quello di
  rigo R34, campo 5 che potra' essere utilizzata nel corso  dei  mesi
  successivi per gli eventuali versamenti delle imposte.
Si  ricorda  che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere
un credito d'imposta per importi superiori  a  quelli  spettanti,  si
applicano  le  sanzioni  previste  per  la  sottrazione  dei prodotti
all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
- Credito d'imposta concesso a  favore  delle  imprese  operanti  nei
  bacini minerari (art. 8, comma 6-bis, del DL n. 16 del 1993)
Il  presente  prospetto e' riservato alle imprese che fruiscono delle
agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis,  del  DL  23  gennaio
1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale  norma  prevede,  in  alternativa  all'esenzione  dal  pagamento
dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per
i periodi d'imposta 1992-1996 di un  credito  d'imposta  ai  soggetti
titolari della concessione di coltivazione dell'attivita' mineraria e
ad  altri soggetti che intraprendono attivita' sostitutive o alterna-
tive  nel  territorio  dei  comuni  sui  quali  insiste   l'attivita'
mineraria  o dei comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE
del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo
i  criteri  e  le  modalita'  stabilite  con  decreti  del   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
delle finanze.
Detto  credito  spetta  nella misura del 30 per cento del costo degli
investimenti e puo' essere fatto valere ai fini del versamento, anche
in sede di acconto, dell'IRPEG e dell'ILOR a  decorrere  dal  periodo
d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.
I  soggetti  in  argomento possono optare per la scelta del beneficio
del credito d'imposta in alternativa  alla  esenzione  dal  pagamento
dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti.
In tal caso vanno indicati:
-  nel  rigo R36 l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante
  dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R67, colonna  2,
  del Mod. 760/R/95;
-  nel  rigo  R37, il credito spettante sulla base degli investimenti
  effettuati nel corso del periodo d'imposta;
- nel rigo R38, campo 3 e 4, rispettivamente, il  credito  utilizzato
  ai  fini del versamento dell'ILOR e dell'IRPEG, relative al periodo
  di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo R38, campo 5, l'ammontare del credito  di  imposta  totale
  utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi dei campi 3 e 4;
-  nel  rigo  R39, la differenza tra la somma degli importi dei righi
  R36 e R37 e l'importo di cui al rigo R37, campo 5 che potra' essere
  utilizzata ai fini del versamento  delle  imposte  sui  redditi  da
  effettuare   successivamente   alla  data  di  presentazione  della
  presente dichiarazione.
- Richiesta di sospensione dei  versamenti  di  imposta  dei  crediti
  verso l'Efim
Il  presente  prospetto  va utilizzato dalle piccole e medie imprese,
individuate nella decisione della Commissione della Comunita' Europea
adottata in data 20  maggio  1992,  nonche'  dalle  associazioni  che
svolgono attivita' commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle
societa' dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo
6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del
pagamento dei crediti da esse vantati.
Per  effetto  dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito
dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei  confronti  dei  menzionati
soggetti  sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte
sui  redditi,  dell'imposta  sul   patrimonio   netto   dell'impresa,
dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' delle ritenute dovute in
qualita' di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo (cfr.
Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La  sospensione  dei  versamenti  e'  ammessa  fino   a   concorrenza
dell'ammontare  dei  crediti  vantati, come risultano dai decreti del
Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti  ammessi,
ovvero  da  documentazione  avente  data  certa  e  asseverata  dagli
amministratori responsabili delle societa' creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del DL. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla
legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle  imposte  sospese
da  parte  delle  imprese, ai sensi del citato art. 1 del DL.  n. 532
del 1993, deve essere effettuato entro trenta giorni  dalla  data  in
cui  per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte
degli enti delatori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto i soggetti interessati devono indicare:
-  nel  rigo  R40,  l'importo del credito per il quale e' operante la
  sospensione del pagamento dei  debiti  delle  societa'  controllate
  dall'EFIM  al  netto  degli  importi  indicati,  per  fruire  della
  sospensione  dei  versamenti   ai   fini   dell'ILOR,   dell'IRPEG,
  dell'imposta   sul   patrimonio  netto  e  dell'IVA  nonche'  delle
  iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
  precedente periodo d'imposta;
- nel rigo R41, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
-  nel  rigo R42, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta
  cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce
  della sospensione;
- nel rigo R43, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo  d'imposta
  cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce
  della sospensione;
-  nel rigo R44, l'importo dell'IVA dovuta alla data di presentazione
  della precedente dichiarazione e fino alla  data  di  presentazione
  della  presente  dichiarazione,  per  la  quale  si  fruisce  della
  sospensione;
- nel rigo R45, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a
  ruolo, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel rigo R46,  l'importo  delle  ritenute  dovute  in  qualita'  di
  sostituto  d'imposta  per  il periodo d'imposta cui si riferisce la
  presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
-  nel  rigo  R47,  l'importo  dell'imposta  sul   patrimonio   netto
  dell'impresa  dovuta  per  il periodo d'imposta cui si riferisce la
  presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione.
20
MOD. 760/S - DISTINTE
Il Mod. 760/S contiene:
-  la  distinta  degli  interessi,  premi  e   altri   frutti   delle
  obbligazioni  e  titoli similari, comprese le accettazioni bancarie
  soggetti a ritenuta d'acconto;
- la distinta degli interessi, premi e altri  frutti  da  depositi  e
  conti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto;
-  la  distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione
  Mod. 760/96.
21
MOD. 760/V  -  CESSIONE  DELLE  ECCEDENZE  DELL'ILOR  E/O  DELL'IRPEG
NELL'AMBITO DEL GRUPPO
Il presente modello deve essere utilizzato:
-  dalle societa' o ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal
  comma 4  dell'art.  43-ter,  inserito  nel  DPR  n.  602  del  1973
  dall'art.    3,  comma 94, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
  caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti
  dalla dichiarazione dei redditi presentata  dai  predetti  soggetti
  cedenti successivamente alla data di entrata in vigore della citata
  legge n.  549 del 1995;
-  dalle societa' o ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal
  predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR
  risultanti dalla dichiarazione dei redditi di alta societa' o  ente
  appartenente  al  medesimo  gruppo,  presentata  da  questi  ultimi
  soggetti successivamente alla data entrata in vigore della legge n.
  549 del 1995.
Nella Sez. I, la societa' o ente cedente deve indicare:
-  nel  rigo  V1,  l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel
  rigo  05  del  Mod.  760/M-B  ceduta  ad  altra  societa'  o   ente
  appartenente allo stesso gruppo;
-  nel  rigo  V2, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel
  rigo  09  del  Mod.  760/M-B  ceduto  ad  altra  societa'  o   ente
  appartenente allo stesso gruppo;
- nel rigo V3, l'ammontare totale delle eccedenze cedute;
-  in  ciascuno  dei  righi da V4 a V9 devono essere riportati i dati
  relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.
Nella  Sez.  II,  la  societa'  o  ente  cessionario   dell'eccedenza
dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare:
-  nei  righi  da V10 a V16, i dati relativi ai soggetti cedenti e le
  date  da  cui  le  cessioni  si  considerano  effettuate  (data  di
  presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti);
-  nel  rigo  V17,  l'ammontare  totale  delle  eccedenze dell'ILOR e
  dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti;
- nel rigo V18, la parte dell'importo  di  rigo  V17,  utilizzata  in
  diminuzione   dei  versamenti  dell'ILOR,  relativa  alla  presente
  dichiarazione;
- nel rigo V19, la parte dell'importo  di  rigo  V17,  utilizzata  in
  diminuzione  dei  versamenti  dell'IRPEG,  relativa  alla  presente
  dichiarazione;
- nel rigo V20, la parte dell'importo di rigo V17  che  residua  dopo
  l'utilizzo  indicato  nei  righi V18 e V19, che dichiarante intende
  computare in diminuzione dei versamenti  dell'IRPEG  e/o  dell'ILOR
  relative ai successivi periodi di imposta;
-  nel rigo V21, la parte dell'importo di cui al rigo V17 che residua
  dopo l'utilizzo indicato nei righi V18, V19, V20, di cui si  chiede
  il rimborso.
Nel   caso   in   cui  non  sia  sufficiente  un  unico  modello  per
l'elencazione dei soggetti  cessionari  o  cedenti,  dovranno  essere
utilizzati  altri  modelli,  avendo  cura  di  numerare distintamente
ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella
posta in alto a destra.
Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR  n.  602
del  1973,  la compilazione del presente modello da parte del cedente
e' condizione di efficacia della  cessione  delle  eccedenze  di  cui
trattasi.
22
MOD.  760/B  -  DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHE' DELLE SOCIETA' ED  ENTI
COMMERCIALI  NON  RESIDENTI  SENZA  STABILE  ORGANIZZAZIONE - CALCOLO
DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI
Questo modello deve essere utilizzato:
- dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- dalle societa' semplici, dalle societa' di fatto che non esercitano
  attivita' commerciali e dalle societa' e associazioni tra artisti e
  professionisti senza personalita' giuridica nonche' dagli enti  non
  commerciali, non residenti nel territorio dello Stato;
-  dalle  societa' commerciali e dagli enti commerciali non residenti
  senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
tenendo conto di quanto di seguito specificato.
- ILOR
Nei  righi  da  01  a  07 vanno riportati i redditi soggetti ad ILOR,
desunti dai modelli aggiuntivi.
Nel rigo 09 va indicato il reddito  soggetto  all'aliquota  ordinaria
del 16,2 per cento e nel rigo 10 quello soggetto ad aliquota ridotta.
Nel  rigo 12 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 11,
il credito di  imposta  a  favore  dei  datori  di  lavoro  ai  sensi
dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (vedere MOd. 760/R).
Nel  rigo  13  va  indicato  l'ammontare  dei  crediti  dell'ILOR e/o
dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha  chiesto,  nella  precedente
dichiarazione,  la  computazione in diminuzione delle imposte dovute,
utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.
Nei righi 14 e 15, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dei
crediti  dell'IRPEG  e  dell'ILOR  che  sono  state  cedute  all'ente
dichiarante  dalle  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo, per
effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR  n.  602
del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il
dichiarante  utilizza per il versamento della prima e/o della seconda
rata di acconto dell'ILOR (vedere "Le novita'  della  disciplina  del
reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C
e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle
rate  dovute,  di  cui  al  campo 5, la differenza, da versare con le
modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel  campo
4.
Nel  rigo  16  o nel rigo 17 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o
dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo  di
rigo 11 e la somma dei righi da 12 a 15.
Per  la  determinazione  dell'ILOR  da  versare  a  saldo  ovvero  da
computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo
o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.
- ILOR
Nei righi da 18 a 27 vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG  (o
le perdite), desunti dai modelli aggiuntivi.
Nel  rigo  28  va  indicato  l'ammontare delle imposte che sono state
dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di  cui  sia
stato  conseguito  lo  sgravio  o la restituzione e degli altri oneri
dedotti dal reddito  complessivo  e  successivamente  rimborsati,  in
quanto  non  comprese nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D. Deve essere, ad
esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR  a  suo  tempo
pagata  e  dedotta  dall'ente,  della  quale  sia stato conseguito il
rimborso nel periodo di imposta cui  si  riferisce  la  dichiarazione
anche  per  effetto  dell'utilizzo  dell'eccedenza  per il versamento
degli acconti o dei saldi.
Nel  rigo  30  va  indicato  il  credito  d'imposta   sui   dividendi
distribuiti  ai  soci  o  partecipanti  dalla  societa'  o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  87  (vedere  in
appendice la voce "Crediti di imposta").
In  tale  rigo  va  indicato anche il credito di imposta sui proventi
percepiti  in  rapporto  alla  partecipazione  a  fondi   comuni   di
investimento  mobiliare  (vedere  in  appendice  la  voce "Crediti di
imposta").
Nel  rigo  31  vanno  indicati,  fino  a   concorrenza   dell'importo
risultante dalla somma algebrica dei righi da 29 a 30 e compilando la
Sez. I dell'apposita distinta posta in calce al mod. 760/P, gli oneri
deducibili  dal  reddito  complessivo  che  sono  stati sostenuti nel
periodo di imposta nonche' la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei
precedenti  periodi  di imposta. Si ricorda che i versamenti a favore
delle fondazioni, delle associazioni e  degli  enti  individuati  con
decreti  dei  prefetti delle provincie interessate, effettuati con il
fine di portare  aiuto  alle  popolazioni  del  Nord  Italia  colpite
dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994, ai sensi
dell'art.  14-bis,  del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla
legge 21 gennaio 1995, n.  22, devono essere indicati in detto  rigo,
se  non  dedotti  nella  determinazione  del  reddito  d'impresa  che
concorre a formare il reddito complessivo  (vedere  in  appendice  la
voce "Oneri deducibili").
Riservato agli enti non commerciali non residenti che hanno compilato
il  MOd. 760/A o il MOd. 760/C o il Mod. 760/D, che sono considerati,
agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  come
modificato dall'art. 27 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, non operativi
e  che  dichiarano,  nel  rigo  32,  un  importo inferiore al reddito
imponibile minimo (rigo 03 del prospetto per  la  determinazione  del
reddito  imponibile  minimo  delle  societa'  non operative collocato
nella  quarta  pagina  del  Mod.  760/A,  se  trattasi  di  ente  non
commerciale  che  compila  il  Mod.  760/A,  ovvero  il  2  per cento
dell'importo complessivo delle  immobilizzazioni  aziendali  relative
alla  stabile  organizzazione, come risulta dal prospetto da allegare
secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni  generali  alla  fine
del paragrafo 2), sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art.
30,   alla   determinazione  induttiva  del  reddito  anche  mediante
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del  DPR  n.
600  del  1973,  fermo  restando  la possibilita' di fornire la prova
contraria. Al fine di evitare  l'accertamento  induttivo  di  cui  al
menzionato  comma  7  il  contribuente  puo'  in  ogni  caso adeguare
l'importo di rigo 32 al predetto  reddito  imponibile  minimo,  anche
mediante  riduzione  delle  perdite  di  periodi d'imposta precedenti
computabili in diminuzione del reddito (vedere in appendice  la  voce
"Perdite d'impresa in contabilita' ordinaria").
In  caso di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attivita' di
impresa sono esenti o non concorrono a formare il reddito di impresa,
occorre tener conto, anche di detti redditi al fine di verificare  se
il reddito di rigo 32 e' inferiore al reddito imponibile minimo (vedi
istruzioni al rigo 16 del Mod. 760/M).
Nel  rigo  33  va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria
del 37 per  cento,  e  nel  rigo  34,  quello  soggetto  ad  aliquota
agevolata.
Nel  rigo  36  va  indicato l'importo pari al 22 per cento dell'onere
rimborsato,  qualora,  per  lo  stesso  l'ente  abbia  fruito   della
detrazione d'imposta.
Nel rigo 38 va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo 37 e
compilando  la  Sez. II dell'apposita distinta posta in calce al Mod.
760/P, il 22 per cento degli oneri per i quali spetta  la  detrazione
di imposta (vedere in appendice la voce "Oneri per i quali spetta una
detrazione di imposta").
Nel  rigo  39  va indicato l'importo di rigo 30. I soggetti che hanno
percepito utili distribuiti da societa' madri derivanti da  dividendi
di  societa'  "figlie"  residenti  nella  UE,  per  i  quali si rende
applicabile  il   comma   4   dell'art.   96-bis,   devono   indicare
nell'apposito  spazio  la  parte  di  credito di imposta riferibile a
detti utili.
Nel  rigo  40 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero
sui redditi prodotti  compresi  nella  presente  dichiarazione  o  in
precedenti  dichiarazioni;  detto  credito  va  determinato, ai sensi
dell'art.  15,  sulla  base  delle  imposte  pagate  all'estero   dal
dichiarante  e  pro-quota, di quelle pagate dalle societa' di persone
cui  esso  partecipa  (vedere  in  appendice  la  voce  "Crediti   di
imposta").
Nel rigo 41 vanno indicati:
-  il  credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5 della legge
  n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n.  413  del  1991,  nel
  caso  in  cui il saldo attivo di rivalutazione venga utilizzato per
  scopi  diversi  dalla  copertura  di  perdite   di   esercizio   ai
  partecipanti;
- il credito di imposta per i registratori di cassa nei casi previsti
  dall'art.  14,  comma  15,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537
  (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta").
Nel rigo 45 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo  44,
il  credito  di  imposta  a  favore  dei  datori  di  lavoro ai sensi
dell'art. 2 del DL n. 357 del  1994  (vedere  in  appendice  la  voce
"Credito  d'imposta  spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del
1994").
Nel rigo  46  va  indicato  l'ammontare  dei  crediti  dell'ILOR  e/o
dell'IRPEG,  dei  quali, il contribuente ha chiesto, nella precedente
dichiarazione, la computazione in diminuzione delle  imposte  dovute,
utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi 13 e 46 deve
in  ogni  caso  corrispondere  alla  somma  dei  crediti  dell'ILOR e
dell'IRPEG dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente
ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute.
Nei righi 47 e 48, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dei
crediti  dell'IRPEG  e  dell'ILOR  che  sono  state  cedute  all'ente
dichiarante  dalle  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo, per
effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR  n.  602
del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il
dichiarante  utilizza  per  il versamento della prima e della seconda
rata di acconto dell'IRPEG (vedere "Le novita' delle  discipline  del
reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C
e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle
rate  di acconto dovute, di cui al campo 5, la differenza, da versare
con le modalita' previste per le imposte sui redditi, va indicata nel
campo 4.
Con riguardo al rigo 50, si fa presente che gli  enti  che  espongono
un'eccedenza   di   imposta  e  che  hanno  percepito  utili  che  si
considerano, in tutto o in parte  formati  con  dividenti  cosiddetti
"comunitari"  devono  rideterminare  l'eccedenza  stessa, per effetto
dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il  credito  di  imposta  sui
predetti  dividendi,  indicato  nell'apposito  spazio di rigo 39, con
l'imposta di rigo 37, diminuita  delle  detrazioni  di  rigo  38.  Se
l'imposta,  come sopra diminuita, e' uguale o superiore al credito di
imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza  di
rigo  50;  se, invece, e' inferiore a detto credito occorre calcolare
la  misura  dell'eccedenza   e   ridurre   l'importo   di   rigo   50
dell'eccedenza medesima.
Per  la  determinazione  dell'IRPEG  da  versare  a  saldo  ovvero da
computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta
successivo o da  chiedere  a  rimborso,  occorre  compilare  il  Mod.
760/M-B.
PROSPETTO  DELLE PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA NON COM-
PENSATE NELL'ANNO.
Il prospetto e' riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si
riferisce la dichiarazione  e  nei  cinque  precedenti  hanno  subito
perdite   derivanti   dall'esercizio   di   imprese   commerciali  in
contabilita' ordinaria (indicate nel quadro 760/A, o 760/C o  760/E1)
e ai soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in
contabilita'  ordinaria per la parte di perdite delle societa' stesse
corrispondente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili.  A
tal  riguardo  si  ricorda che fino al periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 (periodo  1994  per  i
soggetti  con  periodo  coincidente  con  l'anno  solare)  le perdite
sopradescritte eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nel periodo
d'imposta,  potevano  essere  portate  in  diminuzione  del   reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
A  decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 24 febbraio
1995 (periodo 1995, per i soggetti con periodo d'imposta  coincidente
con  l'anno solare), per effetto dell'art. 8, comma 3, del TUIR, come
modificato dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le perdite derivanti dall'esercizio
di  imprese commerciali nonche' quelle derivanti dalla partecipazione
in  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  in
contabilita'  ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo
d'imposta, non piu' con il reddito  complessivo,  ma  con  i  redditi
derivanti dalle predette attivita' anche in contabilita' semplificata
e  limitatamente  all'importo che trova capienza in essi. La parte di
tali  perdite  che  non  trova  capienza  puo'  essere   portata   in
diminuzione  dei  redditi  derivanti  dalle  predette attivita' negli
esercizi successivi ma non oltre il quinto.
Pertanto  nel  rigo  01  deve  essere  indicata,  la  differenza,  se
negativa,  tra  i  redditi  conseguiti  nel  periodo d'imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione  e  derivanti  dall'esercizio  di
imprese  commerciali nonche' dalla partecipazione in societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice (sia in  contabilita'  ordinaria
che  semplificata)  e  le  perdite  derivanti  nello  stesso  periodo
d'imposta   dall'esercizio   di   attivita'   commerciali   e   dalla
partecipazione   nelle   societa'   sopra  indicate  in  contabilita'
ordinaria.
Poiche' lo stesso art. 29 citato, al comma 2,  ha  precisato  che  il
nuovo criterio di scomputo delle perdite in contabilita' ordinaria si
applica  anche  con  riferimento  alle  perdite dichiarate in periodi
d'imposta precedenti a quello in corso  alla  data  del  24  febbraio
1995,  nei  righi  02,  03,  04  e  05 va indicata, distintamente per
ciascun periodo di formazione, la parte di tali perdite che non abbia
trovato compensazione  nei  periodi  d'imposta  precedenti  a  quello
sopradetto  in base al previdente criterio di scomputo o nel presente
periodo d'imposta.
23
MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI  DEI  VERSAMENTI  DELLE
SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI
Questo modello deve essere compilato:
-  dalle  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per azioni, dalle
  societa' a responsabilita' limitata, dalle societa'  cooperative  e
  dalle  societa'  di  mutua  assicurazione  residenti nel territorio
  dello Stato;
- dagli enti pubblici e privati, diversi  dalle  societa',  residenti
  nel  territorio  dello  Stato,  che  hanno  per oggetto esclusivo o
  principale l'esercizio di attivita' commerciali;
- dalle societa' di  ogni  tipo  (tranne  le  societa'  semplici,  le
  societa'  di  fatto  che  non esercitano attivita' commerciali e le
  associazioni tra artisti e professionisti) e dagli enti commerciali
  non residenti, aventi stabile organizzazione nel  territorio  dello
  Stato; tenendo conto di quanto di seguito specificato.
- ILOR
Nel rigo 01 va indicato il reddito di rigo A115 del Mod. 760/A.
Nel  rigo  02  va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria
del 16,2 per  cento  e  nel  rigo  03  quello  soggetto  ad  aliquota
agevolata.
Nel  rigo 05 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 04,
l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere Mod. 760/R):
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto
  di terzi;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
- credito d'imposta a favore di titoli della licenza per  l'esercizio
  del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio;
-  credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art.
  2 del DL n. 357 del 1994;
-  credito  d'imposta  per  le  imprese  rivenditrici   di   prodotti
  audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.
Nel  rigo  06  va  indicato  l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o
dell'IRPEG,  delle  quali,   nella   precedente   dichiarazione,   il
contribuente  ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte
dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.
Nei righi 07 e 08, campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze dei
crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute  al  dichiarante
dall'ente  o  societa'  appartenenti  allo stesso gruppo, per effetto
dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973,
dall'art. 3, comma  94,  della  legge  n.  549  del  1995  e  che  il
dichiarante  utilizza  per  il versamento della prima e della seconda
rata di acconto dell'IRPEG (vedere "Le novita' delle  discipline  del
reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C
e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle
rate  d'acconto  dovute,  indicate  nel  campo  5,  la differenza, da
versare con le modalita' previste per  le  imposte  sui  redditi,  va
indicata nel campo 4.
Nel  rigo  09  o nel rigo 10 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o
dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo  di
rigo 04 e la somma dei righi da 05 a 08.
Per  la  determinazione  dell'ILOR  da  versare  a  saldo  ovvero  da
computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo
o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod.  760/M-B.
- IRPEG
Nel  rigo  11  o 12 va indicato il reddito o la perdita di rigo A95 o
A98.
Nel  rigo  13  va  indicato  il  credito  d'imposta   sui   dividendi
distribuiti  ai  soci  o  partecipanti  dalle  societa'  o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  87  (vedere  in
appendice la voce "Crediti di imposta").
Nel  rigo 14 va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti
in rapporto  alla  partecipazione  a  fondi  comuni  di  investimento
(vedere in appendice la voce "Crediti di imposta").
Nel  rigo  15  va  indicato  l'ammontare  delle perdite di periodi di
imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che
trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica  dei  righi
da  11  a  14.  Detto  ammontare  puo'  tuttavia  essere computato in
diminuzione del reddito in misura tale che  l'imposta  corrispondente
al  reddito  imponibile  risulti  compensata  da eventuali crediti di
imposta (compreso l'importo relativo ai  crediti  d'imposta  indicato
nell'apposito  spazio  di  rigo  20, riferibili agli utili ex 96-bis,
comma 4), ritenute alla fonte a  titolo  di  acconto,  versamenti  in
acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Nel rigo 16 va indicato il reddito imponibile o la perdita risultante
dalla  somma  algebrica  tra  l'importo di rigo 11 o di rigo 12 e gli
importi dei righi da 13 a 15.
Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va  diminuita  dei
proventi  esenti  dall'imposta,  per la parte del loro ammontare - da
indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi  non
dedotti  per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e
5-bis.
- Riservato alle societa' non operative
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata  nonche'  le  societa'  e  gli  enti  non  commerciali   non
residenti,  con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che
sono considerati (agli effetti dell'art. 30 della legge  23  dicembre
1994,  n.  724, come modificato dall'art. 27 del DL 23 febbraio 1995,
n. 41) non operativi e che dichiarano, nel rigo 16, un  reddito  che,
pur  aumentato  degli importi che non concorrono a formare il reddito
per effetto di specifiche disposizioni agevolative, e'  inferiore  al
reddito   imponibile   minimo   (rigo   03   del   prospetto  per  la
determinazione del reddito imponibile minimo delle societa' non oper-
ative collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A) sono soggette, ai
sensi del comma 7 del citato art. 30, alla  determinazione  induttiva
del  reddito  anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art.  41-bis  del  DPR  n.  600  del  1973,  fermo  restando   la
possibilita' di fornire la prova contraria.
Al  fine  di  evitare  l'accertamento induttivo di cui al  menzionato
comma 7, il contribuente puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo
16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la  riduzione
delle  perdite  di  periodi di imposta precedenti di rigo 15, che, in
tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente  all'eccedenza
del  reddito  complessivo  (rigo 11 o 12 aumentato dei righi 13 e 14)
rispetto al suddetto reddito imponibile minimo.
Nel rigo 17 va indicato il reddito  soggetto  all'aliquota  ordinaria
del 37 per cento e nel rigo 18 quello soggetto ad aliquota agevolata.
Si  ricorda che l'aliquota e' ridotta al 21 per cento per le societa'
e gli enti che hanno ottenuto, a partire dal 12 giugno 1994 e fino al
31 dicembre 1997, l'ammissione alla quotazione  alla  borsa  o  negli
altri  mercati  regolamentati in quanto, in tal caso, l'art. 5 del DL
n. 357 del 1994 stabilisce che l'aliquota dell'IRPEG e' ridotta di 16
punti. Per i soggetti che fruiscono anche delle agevolazioni previste
dall'art. 105 del DPR n. 218 del 1978 o dalla legge 29 gennaio  1986,
n.  26,  la  riduzione  a  meta'  dell'IRPEG  opera  con  riferimento
all'aliquota ridotta di 16 punti percentuali.
Nel rigo 20 va indicato l'importo di rigo 13. I  soggetti  che  hanno
percepito   utili   distribuiti  da  societa'  "madri"  derivanti  da
dividendi di societa' "figlie" residenti nella UE,  per  i  quali  si
rende  applicabile  il  comma  4  dell'art.  96-bis,  devono indicare
nell'apposito spazio la parte di  credito  di  imposta  riferibile  a
detti utili.
Nel rigo 21 va indicato l'importo di rigo 14.
Nel  rigo  22 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero
sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione
o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi
dell'art.  15,  sulla  base  delle  imposte  pagate  all'estero   dal
dichiarante  e, pro-quota, di quelle pagate dalle societa' di persone
o dai GEIE  cui  esso  partecipa  cosi'  come  risulta  dall'apposito
prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in appendice la voce
"Crediti di imposta").
Nel rigo 23 vanno indicati:
-  il  credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n.
  408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991,  nel  caso
  in  cui  il  saldo  attivo  di rivalutazione previsto da tali leggi
  venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti
  dall'art. 14, comma 15,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537
  (vedere in appendice la voce "Crediti di imposta").
Nel  rigo  27  va  indicata  la  maggiorazione  di  conguaglio di cui
all'art. 105. Detta maggiorazione e' dovuta  dalla  societa'  o  ente
erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati;
- nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio
  distribuito  ai  soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito
  dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti  esercizi
  e  aumentato  del  60 per cento degli utili distribuiti da societa'
  collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile  non  residenti
  nel  territorio  dello  Stato  (reddito  di rigo 16 aumentato delle
  perdite di rigo 15 e degli utili indicati nel  rigo  A84  del  mod.
  760/A);
-  nella  misura  pari  ai  9/16 delle somme distribuite prelevate da
  riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di  distribuzione
  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  della  societa'  o
  dell'ente e quelli che in caso di distribuzione  non  concorrono  a
  formare  il  reddito  imponibile dei soci o partecipanti) formati a
  partire dall'esercizio in corso al 1 dicembre 1983 per le  societa'
  di  capitali,  e  dall'esercizio in corso al 1 gennaio 1988 per gli
  enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), con utili o
  proventi non assoggettati all'IRPEG;
- nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate
  da  riserve  o  altri  fondi  (esclusi  quelli  che  in   caso   di
  distribuzione  concorrono  a  formare  il  reddito imponibile della
  societa' o dell'ente e quelli che  in  caso  di  distribuzione  non
  concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti)
  gia' esistenti alla fine dall'esercizio chiuso prima del 1 dicembre
  1983  o dell'esercizio chiuso prima del 1 gennaio 1988 per gli enti
  commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b),  o  formate  con
  utili o proventi dell'esercizio stesso;
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata
  omessa l'indicazione delle riserve.
Se  gli  utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dalle quali sono
prelevate   le   somme   distribuite   dalle   societa'    costituite
anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della legge 1 marzo
1986, n. 64 o dalle societa' operanti nelle  province  di  Trieste  e
Gorizia,  sono  formati  con  utili  fruenti dell'agevolazione di cui
all'art. 105 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29
gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio e'  ridotta  alla
meta'.
Si  fa  presente  che  se la societa' cosiddetta "madre" ha percepito
utili di cui all'art.  96-bis,  comma  1,  che  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  per  il 95 per cento del loro ammontare, la
stessa, a norma del successivo comma 3, puo' distribuire detti utili,
nel medesimo ammontare del 95  per  cento  senza  applicazione  della
maggiorazione  di conguaglio; nell'ipotesi che la maggiorazione venga
applicata,  non  operano  le  disposizioni  previste  dal   comma   4
dell'art.96-bis.
In  caso  di successivo accertamento del reddito imponibile in misura
piu' elevata e di successivo recupero  a  tassazione  delle  riserve,
l'IRPEG  dovuta  dalla societa' o dall'ente nei periodi di imposta in
cui il relativo accertamento si e' reso definito e' ridotta, ai sensi
dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla
differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque  non
superiore  alla  maggiorazione  di  conguaglio a suo tempo operata, e
all'imposta corrispondente  all'ammontare  recuperato  a  tassazione,
aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973.
L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 28.
In  tale rigo va altresi' indicato l'ammontare della maggiorazione di
conguaglio che la societa' ha eventualmente pagato,  in  aggiunta  ai
dividenti,  a  soci  residenti  in  Francia, Germania, Paesi Bassi in
applicazione  delle  vigenti  Convenzioni  per  evitare   le   doppie
imposizioni  sui  redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di
conguaglio pagata ai predetti soci puo' essere scomputata  sempreche'
il  dichiarante abbia correttamente indicata detta imposta, afferente
i dividendi erogati nella presente o in una precedente dichiarazione.
Nel rigo 30 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo  29,
l'ammontare dei seguenti crediti di imposta (vedere Mod. 760/R):
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto
  di terzi;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
-   credito   d'imposta  a  favore  di  titolari  della  licenza  per
  l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio  di
  noleggio;
-  credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art.
  2 del DL n. 357 del 1994;
-  credito  d'imposta  per  le  imprese  rivenditrici   di   prodotti
  audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari;
Nel  rigo  31  va  indicato  l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o
dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto  nella  precedente
dichiarazione,  la  computazione in diminuzione delle imposte dovute,
utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Nel  rigo  32  e  33,  campo 1, va indicato l'importo delle eccedenze
dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente
o   societa'   appartenenti   allo   stesso   gruppo,   per   effetto
dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973,
dall'art.  3,  comma  94,  della  legge  n.  549  del  1995  e che il
dichiarante utilizza per il versamento della prima  e  della  seconda
rata  di  acconto dell'IRPEG (vedere "Le novita' delle discipline del
reddito imposta"  contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A,  760/C
e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle
rate  d'acconto  dovute,  indicate  nel  campo  5,  la differenza, da
versare con le modalita' previste per  le  imposte  sui  redditi,  va
indicata nel campo 4.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi 06 e 31 deve
in  ogni  caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG, dei
quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto  la
computazione in diminuzione delle imposte dovute.
Nel  rigo  34 o nel rigo 35 va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o
dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di
rigo 29 e la somma dei righi da 30 a 33.
Con riguardo al rigo 35, si fa presente che le societa'  e  gli  enti
che  espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che
si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi  cosiddetti
"comunitari",  devono  rideterminare  l'eccedenza stessa, per effetto
dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il  credito  di  imposta  sui
dividendi  cosiddetti  "comunitari"  indicato nell'apposito spazio di
rigo 20, con l'ammontare dell'imposta di rigo 19.
Se l'imposta di rigo 19 e' superiore o uguale  al  credito  d'imposta
sui  dividendi  "comunitari",  spetta  l'eccedenza  di rigo 35; se e'
inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza
e ridurre l'importo di rigo 35 dell'eccedenza medesima.
Per la  determinazione  dell'IRPEG  da  versare  a  saldo  ovvero  da
computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta
successivo  o  da  chiedere  a  rimborso,  occorre  compilare il Mod.
760/M-B.
PROSPETTO DELLE PERDITE
Nel prospetto delle perdite, nei righi da 01 a  05,  vanno  indicate,
secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello piu'
recente,  le  perdite  fiscali  che  residuano, dopo la compensazione
effettuata nel rigo 15 con l'intero importo della somma algebrica, se
positiva, dei righi da 11 a 14.
24
MOD. 760/M-B - CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO, O DOVUTE A SALDO,  ED
ESTREMI DEI VERSAMENTI
Questo  modello  va  utilizzato  per  determinare l'ILOR e l'IRPEG da
versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare  in  diminuzione
delle  imposte relative all'esercizio successivo sia dai soggetti che
hanno compilato il Mod. 760/M sia da quelli che  hanno  compilato  il
Mod. 760/B.
Si  ricorda  che  per  effetto  dell'art.  2  del DL n. 417 del 1991,
convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il  contribuente  puo'
operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.
I  soggetti  per  i  quali non si verifica il presupposto per operare
detta  compensazione,  o  che  non  intendono   avvalersene,   devono
compilare:
-  il  rigo  02,  campo 5, per l'ILOR dovuta indicata nel rigo 09 del
  Mod. 760/M ovvero nel rigo 16 del Mod. 760/B). Nel campo 1 di  tale
  rigo  va  indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR
  che  sono  state  cedute  al  dichiarante  dall'ente   o   societa'
  appartenente  allo  stesso  gruppo,  per  effetto dell'applicazione
  dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602  del  1973  dall'art.  3,
  comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza
  per  il  versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato
  in tale campo sia  inferiore  a  quello  di  cui  al  campo  5,  la
  differenza  da versare con le modalita' previste per le imposte sui
  redditi,  va  indicata  nel  campo  4  (vedere  "Le  novita'  della
  disciplina  del  reddito  di  impresa"  contenute  sulle istruzioni
  comuni ai modelli 760/a, 760/C e 760/D);
- il rigo 03, per la parte dell'ILOR a credito, indicato nel rigo  10
  del  MOd.  760/M  o  nel  rigo  17  del MOd. 760/B, da computare in
  diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo d'imposta
  successivo e il rigo 04, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- il rigo 05, per la parte dell'ILOR a  credito  che  il  dichiarante
  cede  a  societa'  e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi
  dell'art. 43-ter inserito nel DPR n. 602  del  1973,  dall'art.  3,
  comma  94,  della  legge  n. 549 del 1995 (vedere "Le novita' della
  disciplina del  reddito  di  impresa"  contenuto  sulle  istruzioni
  comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D);
-  il  rigo  06, campo 5, per l'IRPEG dovuta indicata nel rigo 34 del
  Mod. 760/M ovvero nel rigo 49 del MOd. 760/B). Nel campo 1 di  tale
  rigo  va  indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR
  che  sono  state  cedute  al  dichiarante  dall'ente   o   societa'
  appartenente  allo  stesso  gruppo,  per  effetto dell'applicazione
  dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602  del  1973  dall'art.  3,
  comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza
  per  il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato
  in tale campo sia  inferiore  a  quello  di  cui  al  campo  5,  la
  differenza  da versare con le modalita' previste per le imposte sui
  redditi,  va  indicata  nel  campo  4  (vedere  "Le  novita'  della
  disciplina  del  reddito  di  impresa"  contenute  sulle istruzioni
  comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D);