- il rigo 07, per la parte del credito dell'IRPEG, indicato nel rigo 35 del Mod. 760/M o nel rigo 50 del Mod. 760/B, da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo successivo e il rigo 08, per la parte di cui si chiede il rimborso; - il rigo 09, per la parte dell'IPREG a credito che il dichiarante cede a societa' e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 (vedere "Le novita' della disciplina del reddito di impresa" contenute sulle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta o tra l'ILOR dovuta e l'IRPEG a credito, devono indicare, nel rigo 01, l'importo della imposta compensata, costituito dal minor importo (in valore assoluto) tra l'ILOR a credito (dovuta) e l'IRPEG dovuta (a credito). La compensazione, una volta effettuata, puo' determinare l'ILOR dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta lo- cale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000. 25 MOD.760/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI Il DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari. Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreche' l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioe' anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, ne' attivita' estere di natura finanziaria, in quanto a tale data e' intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari. Il citato meccanismo di rilevazione concerne non solo le operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori - sia in lire che in valuta - indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2, dell'art. 5, del DL n. 167, e dalle modalita' con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'investimento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel DM 31 gennaio 1996, pubblicato nella G.U. n. 31 del 17 febbraio 1996, come modificato dal DM 13 febbraio 1996, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1996. Lo stesso DL n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno - prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) - sia i flussi, cioe' le singole operazioni di trasferimento suddette. L'obbligo della dichiarazione in esame sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi sono state poste in essere dagli interessati in qualita' di esercenti attivita' commerciali ed ancorche' essi operino in regime di contabilita' ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale. Pertanto il presente modulo deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attivita' estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti teste' precisati. Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del mod. 760, il modulo 760/W deve essere allegato a detto modello. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato; con le modalita' e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760. Cio' premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia: a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari - sia istituzionali che professionali - residenti, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreche' l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attivita' estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i predetti investimenti ed attivita' finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2). b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attivita' estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreche' l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attivita' suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5). Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, per espressa previsione legislativa, - per gli investimenti all'estero e per le attivita' estere di natura finanziaria, produttive di redditi di capitale o di redditi diversi, sempreche' tali redditi: 1. siano esenti dalle imposte sui redditi. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992; 2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del DPR n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento - a qualsiasi titolo - di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973; 3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del DPR n. 600 del 1973. Si tratta degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreche' percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod. 760/G; 4. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del DL 30 settembre 1983, n. 512, convertito, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati; 5. siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono - anche se non in qualita' di acquirenti - nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2; 6. siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualita' di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di non residenti. Si tratta dei proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera b-bis) del TUIR; 7. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta prevista dall'art. 67 del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR. Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero che siano: i) gia' autorizzati al collocamento in Italia, prima dell'entrata in vigore del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni; ii) situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata legge n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni delle quote e delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, legge n. 77 del 1983); iii) diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i) e ii), sempreche' i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77, del 1983. Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attivita' estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del DL n. 167. Vanno altresi' comprese fra i predetti investimenti esteri le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del DL n. 167, che prevede la presunzione di fruttuosita', nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo, alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverra' in un successivo periodo d'imposta. Il presente modulo si compone di 3 sezioni; nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attivita' estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attivita' di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioe', sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attivita' estere di natura finanziaria. La Sezione I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati: - nei campi 1 e 2, le generalita complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale e' stata effettuata l'operazione; - nel campo 3, il paese estero di residenza del soggetto non residente; - nel campo 4, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa; - nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni; - nei campi 7 e 8, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi; - nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni; - nel campo 10 la data dell'operazione; - nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 e' determinato, per il 1994, come da apposito decreto ministeriale. La Sezione II si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attivita' estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attivita' detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovra' indicare: - nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni; - nei campi 3 e 4, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per l'indicazione in codice della causale si dovra' utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia. - nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attivita' suddetti. In proposito si richiama quanto gia' precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I. La Sezione III si compone di 7 campi. In essi, gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati: - nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni; - nel campo 3, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero; - nel campo 4, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia; - nel campo 5 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca e il numero di conto utilizzato; - nel campo 6, la data in cui e' intervenuta l'operazione; - nel campo 7, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I. Se il contribuente ha posto in essere una pluralita' di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di danaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o piu' conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente puo' limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano piu' intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del DL n. 167, dovra' essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo e' intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare la modalita' di presentazione dello stesso. 26 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Quanto ai dati da indicare nei righi da 01 a 04 si precisa che: - nei rigo 01 va indicato a colonna 1 il codice fiscale e a colonna 2 la denominazione della societa' conferitaria; - il valore da indicare nel rigo 02 e' quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attivita' e passivita' conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui e' stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi; - il valore da indicare nel rigo 03, e' quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data; - l'importo da indicare nel rigo 04 e' quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio. In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo: - la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento; - la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della societa' o ente a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa; - la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Si fa presente che il comma 4 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 ha previsto che nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso precedentemente alla data del 24 febbraio 1995 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al venti per cento. Il comma 5 del citato art. 22 del DL n. 41 del 1995 estende l'applicabilita' della disciplina posta dal comma 4 anche nei confronti delle societa' di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Per le societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, l'art. 24, comma 1, del DL n. 41 del 1995 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento. I soggetti che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva le predette differenze devono indicare l'importo delle stesse nel rigo 04. Con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 e' stato precisato che l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle differenze di cui ai citati commi 4 e 5 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 puo' riguardare la differenza relativa ad una sola partecipazione ma per ognuna di queste deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995, mentre ai sensi del successivo art. 24, comma 1, la differenza relativa alla partecipazione derivante dal conferimento agevolato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, puo' essere assoggettata ad imposta sostitutiva anche parzialmente. Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi piu' complessi aziendali apportati a societa' diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi da 02 e 04 i dati riepilogativi mentre il rigo 01 non deve essere compilato. 27 PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nella colonna 1 le societa' o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno gia' richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella E. Le societa' o enti che hanno piu' attivita' agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni. Nella colonna 2 deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata gia' richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata gia' richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione. Nella colonna 3 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione. Nella colonna 4 va indicato l'anno in cui e' stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1996. Nella colonna 5 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato. Nella colonna 6 va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito. Le colonne 3 e 4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti. Se la richiesta dell'agevolazione e' fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, e' opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte al quale (e non al Centro di Servizio cui e' stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito. Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalita' di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente gia' richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994. Tabella E) - Tipo di agevolazione Codice Leggi agevolative Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341) 01 Esenzione totale ILOR (art. 101, 1o comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) 02 Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2 comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) 10 Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5 comma, legge 1 marzo 1986, n. 64) 11 Riduzione IRPEG (art. 105, 1 comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1 e 2 comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1 dicembre 1986, n. 879) 20 Esenzione totale ILOR 21 Esenzione parziale ILOR Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, Zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2 comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2 comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26) 30 Esenzione totale ILOR 31 Esenzione parziale ILOR 40 Riduzione IRPEG (art. 2, 1 comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26) Altri territori (art. 1, 9 comma, DL 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, DL 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993) 50 Esenzione totale ILOR 51 Esenzione parziale ILOR 60 Esenzione IRPEG 61 Riduzione IRPEG Utili reinvestiti in settori agevolati 72 Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, DL 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75). Tabella F) - Stato dell'agevolazione Codice A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta B Agevolazione gia' richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi C Agevolazione gia' richiesta con apposita istanza D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione 28 PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL DL 10 GIUGNO 1994, N. 357) Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, investimenti agevolabili ai sensi del predetto art. 3. Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue. Nel rigo 01 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Nei righi da 02 a 06 devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla indicata data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso. Per i soggetti esistenti alla data del 12 giugno 1989, i cinque periodi d'imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994. Per i soggetti non esistenti al 12 giugno 1989 i periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio cui si applica l'agevolazione. Si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righi, e' pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi. Nel rigo 07 deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo 01 e la media degli importi indicati nei righi da 02 a 06 che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato. Nello stesso rigo 07 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale e' stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti. Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995). Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del DL 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del 1994, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati. In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del DL n. 357, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore. L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti. Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue: - nel rigo 01 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995; - nel rigo 02 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta; - nel rigo 03 va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo 01 e rigo 02 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa inoltre che tale sopravvenienza attiva non puo' superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente. Se l'importo di rigo 02 e' superiore all'importo di rigo 01, nel rigo 03 va indicato 0. 29 MOD. 760/K - PATRIMONIO NETTO Il Modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, gia' prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, e' stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997. Sono escluse da tali proroghe le societa' cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Il Mod. 760/K, secondo quando previsto dall'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dal citato DL n. 394 del 1992, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va pertanto inserito. Il Modello si compone di due prospetti: il primo, composto di tre sezioni, riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonche' i versamenti dell'imposta stessa; il secondo prospetto riguarda il versamento della seconda rata e degli interessi dell'imposta patrimoniale straordinaria dovuta ai sensi del DL 30 settembre 1994, n. 564 convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. - Acconto patrimoniale Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo precedente nei termini e con le modalita' previste per le imposte sui redditi. L'acconto nella predetta misura del 55 per cento, deve essere versata in unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo di gestione se l'importo e' inferiore a lire 502.000; ovvero in due rate di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione, qualora l'importo dell'acconto dovuto e' pari o superiore a lire 502.000. L'acconto non va versato se l'importo dovuto per il periodo precedente non supera lire centomila. - Imposta patrimoniale La sezione I va compilata dalle societa' e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), nonche' dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti non residenti, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato DL n. 394 deve essere applicata sul patrimonio netto, cosi' come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio. Qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta. Nei righi da K1 a K11 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste. Relativamente al rigo K7, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorche' non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passivita' ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo. Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 679 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1 ottobre 1994, le societa' co- operative e loro consorzi sono assoggettati all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Si ricorda inoltre che qualora le imposte sostitutive, applicate ai sensi dell'art. 22 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, l'ammontare di queste ultime su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo delle imposte sostitutive stesse. Inoltre in caso di imputazione a conto economico delle imposte sostitutive di cui sopra, l'eventuale perdita dell'esercizio, da indicare nel rigo K11, va determinata senza tener conto delle medesime imposte sostitutive. Il rigo K13 va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio con riferimento al quale e' dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioe' tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta. A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso. Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato DL n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della societa' o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente. Pertanto, l'importo di rigo K12 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della societa' o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sezione II va compilata dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attivita' diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del DL n. 397, l'aliquota del 7,5 per mille si applica sul valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60, da indicare nel rigo K15, determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel rigo K16. I suddetti enti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta la contabilita' ordinaria e separata per le attivita' commerciali esercitate, diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del mod. 760/A. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello. In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del DL n. 394, l'esercizio della facolta' di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilita' ordinaria. Nella sezione III va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonche' le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo. Nel rigo K18 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K14 ovvero K17. Si ricorda che in caso di compilazione del rigo K13 l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394, non puo' comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo K12 senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo K18 va ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni. L'imposta non e' dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila. Nei righi K19 e K20 vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioe' la data e il codice dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento. La differenza tra l'importo indicato nel rigo K18 e il totale degli importi indicati nei righi K19 e K20 va indicata, se positiva, nel rigo K21 in quanto sostituisce l'imposta da versare a saldo, se negativa, va indicata nel rigo K22 e/o nel rigo K23. Qualora l'importo indicato nel rigo K18 sia non superiore a lire 100.000, il totale degli importi indicati nei righi K19 e/o K20 va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K22 e/o K23. Si ricorda che, per effetto dell'art. 20 del Dl n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalita' previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale. Pertanto, le societa' e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. In entrambi i casi occorre far riferimento ai seguenti codice- tributo. Codice 2417 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Societa' di capitali ed enti - Acconto. codice 2415 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Societa' di capitali ed enti. Il periodo di riferimento, da riportare nella forma AA-AA nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) e' l'anno per il quale si versa l'imposta. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni. Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 6 per cento annuo. La soprattassa e' ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza. Si fa, altresi', presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato DL n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedelta' della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 7 gennaio 1993, la dichiarazione si considera omessa se non e' stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata. - Imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per le societa' cooperative e loro consorzi Estremi del versamento rateale. Il secondo prospetto del Mod. 760/K va utilizzato dalle societa' co- operative e loro consorzi che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DL n. 564 del 1994, hanno optato per il versamento rateale dell'imposta straordinaria di cui al comma 2 dello stesso art. 2. In tal caso, nel rigo K24 va indicata la quota del 50 per cento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto versata entro il 15 dicembre 1995 e nel rigo K25 va indicato l'importo degli interessi legali, maturati nella misura del 10 per cento, dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al 1 ottobre 1994 e fino alla data di versamento della predetta quota. Ministero APPENDICE Modello 760 delle Finanze - Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3 del TUIR) L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti puo' essere dedotto, previo accantonamento in un apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico. - Associazioni sindacali agricole L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati, determinato il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attivita' deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorche' non riscossi (cio' in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro). Gli obblighi contabili relativi a detta attivita' sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato DL n. 331 del 1993. Pertanto, per le altre attivita' commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attivita' commerciali. - Beni di lusso relativi all'impresa Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del TUIR, non sono deducibili, sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni: a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto; b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del DPR 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici; c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici. Per le imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti. Si precisa che per beni strumentali all'attivita' propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attivita' stessa non puo' essere esercitata (ad esempio, le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione). - Conto fiscale Il conto fiscale e' uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto e' dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario. Mentre la gestione del conto e' affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli uffici dell'IVA ai quali la societa' o l'ente devono rivolgersi sia se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto sia se hanno ricevuto tale comunicazione e ritengano di non essere legittimamente destinatari. Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonche' quelli relativi alle ritenute alla fonte. L'intestatario del conto fiscale ha facolta' di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purche' ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente. Agli intestatari di conto fiscale e' riconosciuta la possibilita' di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello. Il rimborso viene effettuato senza particolari formalita' se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite e' dovuta per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni. La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, e' richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso e' stata presentata. Per il 1996 le richieste di rimborso non possono essere superiori a lire 80 milioni; se il credito e' di ammontare superiore la differenza sara' restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure o puo' essere richiesta al concessionario nel 1997. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilita' sui corrispondenti capitoli di bilancio. Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente. - Contributi o liberalita' (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR) Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Relativamente alla parte del contributo o della liberalita' non accantonata e' possibile scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono. Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in piu' esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta. Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo gia' incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per la parte gia' incassata fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito. Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito e' utilizzato per il pagamento delle imposte. Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 50, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto, la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreche' il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva puo' essere validamente costituita anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza. Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione puo' essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile gia' esistente. - Costruzioni rurali Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito e' gia' compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attivita' agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Ai fini del riconoscimento della ruralita' devono inoltre sussistere le seguenti condizioni: 1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati; 2) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale IVA del 1995 (presentata nel marzo del 1996) deve essere superiore alla meta' del reddito complessivo. In caso di unita' immobiliari utilizzate congiuntamente da piu' soggetti i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti. Se sul terreno insistono piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unita' immobiliare. Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. - Crediti d'imposta 1) Credito d'imposta sui dividendi Per effetto dell'art. 14 del TUIR, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle societa' di cui alla lettera a) dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di tali utili. Detto credito spetta sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione e' stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1 gennaio 1988. Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8 comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Il credito di imposta spetta altresi' nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione sia relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n. 41 del 1995 sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta: - limitatamente agli utili la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR; - per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione. 2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle societa' ed enti di cui all'art. 87 e' riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale. Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto. Per gli enti non commerciali, il credito di imposta e' riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito. 3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 334, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purche' la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi. 4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 cosi' come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. 5) Credito per le imposte pagate all'estero Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente ne' di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali e' previsto il conguaglio con possibilita' di rimborso totale o parziale. L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da allegare alla dichiarazione, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione: - ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero; - ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva rela- tive ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono. Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va cosi' determinata: Credito di imposta = Reddito estero x Imposta italiana Reddito complessivo Se il reddito e' stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42). Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non puo' eccedere l'imposta dovuta in Italia. Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in societa' di persone che svolgono attivita' commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi. Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potra' chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sara' avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di essere gia' pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitivita' pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonche' l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce. Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e' contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile). 6) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18) Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991), n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori e' sorto a partire dal 1 gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti gia' obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994; i detti soggetti non possono altresi' avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti. - Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (premio di assunzione). Condizioni per fruire del credito di imposta 1. Requisiti dei neo-assunti Il premio di assunzione e' attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori al primo impiego; b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianita'; c) disoccupati iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti; d) lavoratori iscritti nella lista di mobilita' prevista all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991; e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato. Si precisa, pero', che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuita', di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione. Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro. 2. Incremento della base occupazionale Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 e cioe': a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa; b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis); c) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1- bis); d) agli apprendisti (comma 1-bis); e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1- bis). Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti e' data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attivita' lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano. Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga. Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonche', fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione- lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilita' presenti nella base occupazionale in essere al 12 giungo 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro. In particolare, si precisa che: a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale; b) la trasformazione, senza soluzione di continuita', di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento di base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994 in qualita' di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale; c) la trasformazione senza soluzione di continuita', dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato. 3. Decremento di base occupazionale in societa' controllate L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in societa' facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica), allo stesso soggetto (persona fisica, societa', ecc.). Tale ultima situazione puo' verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una societa' nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea. Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate societa' controllate quelle nelle quali un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano societa' controllate, rispettivamente, quelle in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto terzi. Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in societa' controllate si fa, inoltre presente quanto segue: - se il premio di assunzione viene calcolato per una societa' controllante, l'incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle societa' da essa controllate. Nessuna compensazione puo' essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle societa' controllate. Se ad esempio, la societa' A (controllante) per il mese di ottobre 1995 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unita', e se si ha: nella societa' controllata B un incremento di quattro unita' e nella societa' controllata C un decremento di una unita', la base occupazionale della controllata A deve considerarsi incrementata di due unita'; - se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la societa' controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre societa' controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la societa' controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la societa' controllata a sua volta controlla altre societa' si deve pero' anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in quelle societa' controllate; se, ad esempio, la societa' A controlla le societa' B, C e D e la societa' B a sua volta controlla la societa' K, nel determinare il credito d'imposta della societa' B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D, e K e non di quanto avvenuto in A. Anche in questo caso nessuna compensazione puo' essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette societa'. Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle societa' controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o piu' delle altre societa' controllate o della societa' controllate, fino a concorrenza del decremento stesso. Le societa' alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti. Se, ad esempio, la societa' A controlla le societa' B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale: - A incremento nullo - B, C, e D incremento + 2 - E decremento - 3, il decremento della societa' E puo' essere liberamente distribuito tra le societa' B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione, (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con incremento + 1 oppure B con incremento + 2, C con incremento + 1 e D con incremento nullo, ecc.). 4. Modalita' di determinazione del credito d'imposta La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso. Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potra', peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale. Il premio di assunzione e' determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui e' stato riscontrato un incremento di base occupazionale. Al riguardo si precisa che, in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare, nella determinazione del premio di assicurazione spettante per il 1995 (utilizzabile a partire dal 1 gennaio 1996) si puo' tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1995 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1996 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1995 influenzera', invece, la determinazione del credito relativo al 1996 e sara', quindi, utilizzabile solo a partire dal 1997. Il credito d'imposta e' pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma. Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale e' inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente puo' liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta. Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore e' stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time. Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1995 abbia prestato la propria attivita' lavorativa nell'impresa per 180 giorni, e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non puo' risultare superiore a 14.794.520 lire. Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni), avra' un limite pari a lire 5.917.808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale. Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), e' costituito da reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore e' stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione. Unica deroga a tale principio e' costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia. Si deve tener conto, altresi, dei ratei di mensilita' aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si e' verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto, in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilita' aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, e' pari alla mensilita' aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 30. Cio' vale esclusivamente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attivita' per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione e' pari alla mensilita' aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore e' risultato in incremento di base occupazionale. Non si puo' tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il credito d'imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilita' al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio. 5. Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione Ai fini della determinazione del premio di assunzione si puo' utilizzare lo schema di calcolo di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni. Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi. Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione. Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione. Nella colonna 2 relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive. Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si attiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82.191,7 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno). Nella colonna 4, va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante. Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base. Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25% dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 760/R al rigo R30. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Unita' | Numero | | Limite | | | in | giorni in | Reddito | massimo | Retribuzione | | incremento | incremento | corrisposto | spettante | base | | | | | | | | | | | | | | 1 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | 11 | Totale retribuzione base | .000 | | | | | | | | | | | Credito d'imposta spettante | | | 12 | (25% del rigo 11) | .000 | | | | | - Deducibilita' degli interessi passivi Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Nel caso in cui la societa' o l'ente siano soci di societa' di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle societa' di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati gia' portati a riduzione degli interessi passivi dalla societa' partecipata. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specializzazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonche' dei relativi proventi, il prospetto deve essere redatto in conformita' all'apposito modello approvato con D.M. 28 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1 febbraio 1985. - Deduzione per il piano energetico nazionale Agli enti non commerciali compete la deduzione delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici. Tale deduzione, nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile ed in proporzione alla sua quota di possesso, compete per il periodo di imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non puo' essere superiore al reddito dell'unita' immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, senza tener conto della maggiorazione di un terzo di cui al comma 1 dell'art. 38 e della deduzione, fino ad un milione di lire, di cui all'art. 34, comma 4- quater, del TUIR. La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994. Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella G.U. n. 197 del 9 maggio 1992. Tra tali interventi sono compresi, ad esempio la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scalda-acqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari. Le modalita' e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura dell'ente non commerciale, sono specificate nel predetto decreto ministeriale. L'agevolazione compete per le sole unita' immobiliari produttive di reddito fondiario e non e' concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini. - Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489) 1. Generalita' L'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che e' escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) 2. Soggetti interessati L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilita' adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito. I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es. esercenti attivita' agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del TUIR) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti. 3. Contenuto dell'agevolazione Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensi' quale componente negativo, il beneficio e' ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, del TUIR. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali. L'agevolazione rileva, invece, ai fini dell'applicazione della maggiorazione di conguaglio, nel senso che, per la determinazione dell'utile da distribuire senza detta maggiorazione, il reddito si assume al netto dell'importo agevolato. L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi. L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi. 4. Nozione di investimento Per investimento si intende: - la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti; - il completamento di opere sospese; - l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti; - l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi. L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso: - le aree su cui insistono i fabbricanti e quelle accessorie; - i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati a suolo, le attrezzature, ecc. L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di "impianti esistenti" si realizzano: a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialita' e la produttivita' degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacita' produttiva; b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati; c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicita' produttiva dell'impresa. Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprieta' dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione. Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un pi- ano intermedio all'interno del fabbricato. Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc. Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensi' anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese. Il beneficio compete, altresi', qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati. Per investimento in "beni strumentali nuovi" si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere. Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti "strumentali per natura". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonche' nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attivita' effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti. L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto. Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicita' o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.). L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilita' anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria. Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di vero e proprio diritto. Rientra altresi' tra gli investimenti agevolabili il costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "soft- ware standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamenti, ecc.). Non si puo' fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non e' fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui e' stato sostenuto. 5. Requisito della novita' In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorche' non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli gia' utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc. Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novita' sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera, tuttavia, sussistente il requisito della novita' anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene, strumentale non e' mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri. L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione, con riferimento all'intero costo dell'impianto o del bene, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entita' rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non e' di rilevante entita' dovra' provenire dal produttore o dal costruttore. Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novita' non puo' essere riconosciuto agli immobili ristrutturati. Cio' in quanto, di regola, anche a fini catastali, la ristrutturazione, ancorche' profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensi' una semplice variazione dei dati catastali di quello gia' esistente. Ne consegue che, anche nel caso in cui un'impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non puo' riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novita' dell'investimento. Diversamente, puo' essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione; cio', anche nel caso in cui, in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici, la ricostruzione non riguardi alcune componenti strutturali del fabbricato preesistente (ad esempio le facciate). Per i beni immateriali il requisito della novita' sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novita' non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza. 6. Investimenti in "leasing" Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di piu' anni) e' consegnato al conduttore stesso. Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione e' costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto. 7. Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione In dipendenza dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, i periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quello successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi. Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994. L'agevolazione e' riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un'attivita' di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attivita' e' cessata anteriormente alla predetta data o e' iniziata successivamente alla stessa. Poiche' la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1-bis dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con "un'attivita' di impresa inferiore ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attivita' sia iniziata dopo il 12 giugno 1989. Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994. Pertanto, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, che abbiano iniziato l'attivita' prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attivita' dopo il 12 giugno 1989, il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1995 (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994). L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento. 8. Determinazione del volume degli investimenti Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonche' del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ancorche' gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati. Al riquadro si precisa che: - il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b), del TUIR e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini); - per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi, si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del TUIR; in conseguenza dell'introduzione della disposizione di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, la quale prevede una disciplina antielusiva tesa al recupero del beneficio in caso di successiva cessione dei beni oggetto di investimento (vedi par. 14), per i beni il cui acquisto e' di competenza, ai sensi del citato art. 75 del TUIR, del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 nonche' di quelli che si considerano realizzati in tale periodo, ai sensi dell'art. 3, comma 88 (vedi par. 13), non assume rilievo ai fini dell'agevolazione la loro entrata in funzione entro la data di chiusura di detto periodo. Resta, tuttavia, ferma, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui l'investimento si considera effettuato, la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti; - per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori; - le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioe' se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo; - per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione; - in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale; - in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori. - Cessioni di beni strumentali I conferimenti ordinari in societa' di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo. In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonche' all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovra', invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi. In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovra', di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito. Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso. - Investimenti effettuati nel quinquennio precedente I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto. Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero. 9. Modalita' di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti Non e' necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 75 del TUIR, in analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilita' di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare: - i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto; - la mano d'opera diretta; - gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto; - i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.). Non e' agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili, qualora sulle medesime non sia iniziata la realizzazione di impianti almeno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione. Ad esempio, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1995 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1996, il costo dell'area puo' essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1995 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1996, ove spetti l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549. Se il costo di acquisto di un'area fabbricabile e' stato sostenuto in un periodo d'imposta precedente al 1994, tale costo non va comunque considerato nel valore degli investimenti agevolabili e deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente solo se la realizzazione degli impianti e' iniziata entro il suddetto termine (presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato). 10. Cumulabilita' con altre agevolazioni L'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e' cumulabile con qualsiasi altra agevolazione. In caso di cumulo di piu' agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non puo' comunque essere superiore al costo dell'investimento. In particolare, l'agevolazione in esame puo' essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi. Cosi', nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art. 3 del DL n. 357 riguardera' la parte dell'investimento "eccedente" (pari a 80 = 200 - 120) e comportera' l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioe' il 50 per cento di 80). Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art. 12 del DL n. 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, eccede per piu' del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 = 1050 - 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30). Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art. 12 del DL n. 333 del 1992 e' 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900). Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sara' pari a 115 (40 ex art. 3 del DL n. 357 del 1994, e 75 ex art. 12 del DL n. 333 del 1992). Se, in relazione agli stessi beni, si e' fruito di altre agevolazioni per le quali e' previsto il divieto di cumulabilita' (come, ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime diverranno inapplicabili nel caso in cui venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento. Qualora, invece, nella descritta situazione non si intenda fruire per i suddetti beni dell'agevolazione di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, ai fini del calcolo di quest'ultima agevolazione, dovra' procedersi nel modo seguente: - nel computo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo; - nel computo degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato vanno ricompresi anche quelli fruenti di agevolazioni per le quali e' previsto il divieto di cumulabilita'; tuttavia, l'eventuale eccedenza dovra' essere ridotta per un importo pari alla percentuale risultante dal rapporto tra gli investimenti fruenti di agevolazioni non cumulabili e gli investimenti totali effettuati nel periodo di imposta. 11. Inapplicabilita' dell'agevolazione per gli investimenti indiretti Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioe' tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una societa' anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attivita' direttamente produttive. 12. Fusioni, scissioni e trasformazioni Nel caso in cui il soggetto che realizza gli investimenti sia una societa' che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente e' stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni societa' partecipante alla fusione. Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri illustrati nel paragrafo 7 avendo riguardo alla data di inizio dell'attivita' della societa' incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della societa' fusa che ha iniziato l'attivita' prima delle altre. In caso di scissione la societa' beneficiaria dovra' considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla societa' stessa, sostenuti dalla societa' scissa. Ove la scissione sia parziale, la societa' scissa dovra' considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle societa' beneficiarie. In caso di trasformazione si dovra' tener conto anche degli investimenti effettuati dalla societa' trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa. Nel caso di societa' di persone che si e' trasformata in societa' di capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1 gennaio alla data della trasformazione e quello che decorre da tale data fino al termine del periodo d'imposta, vanno considerati come autonomi periodi di imposta, ancorche' di durata inferiore all'anno; pertanto, se la trasformazione della societa' e' avvenuta successivamente al 12 giugno 1994, i periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione sono quello in corso a tale data e il periodo di imposta successivo. 13. Nuove disposizioni introdotte dall'art. 3, commi 85 e 88, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, prevede l'applicazione del beneficio della detassazione ivi disciplinato per gli investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per le diverse aree di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento CEE n. 2052/88 nonche' per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'art. 53 del TUIR, e incrementi di rimanenze di cui ai successivi artt. 59 e 60 in misura non superiore a 5 miliardi di lire (con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa e' superiore o inferiore a dodici mesi) nonche' un numero di dipendenti, calcolato come media complessiva riferita al predetto esercizio e ai due precedenti, non superiore a venti. Gli investimenti agevolati sono quelli previsti dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, ad esclusione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Ai fini del computo dell'agevolazione, occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioe' quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b singolarmente considerati e il restante territorio nazionale), il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti. L'agevolazione e' riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, anche se con un'attivita' inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attivita' e' cessata anteriormente alla predetta data o e' iniziata successivamente alla stessa. Per le imprese la cui attivita' e' iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato e' quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995. L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 non e' cumulabile con le altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attivita' produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del DL 22 ottobre 1992, n. 415, convertito della legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal DL 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso anno e dal DL 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legge n. 244 del 1995. La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta pero' cumulabile con le agevolazioni alle attivita' di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi. Resta altresi' ferma la cumulabilita' tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta Sabatini). L'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi, ancorche' destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti nonche' alla realizzazione di nuovi impianti, consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996. La disposizione del predetto comma 88, che non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, si applica a condizione che: - i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 ovvero entro la data di chiusura del periodo d'imposta successivo al 12 giugno 1994, se questa e' anteriore alla suddetta data del 30 settembre 1995; - entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale. La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni gia' svolte precedentemente (par. 8), per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996. Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti. Cosi', ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, sia stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 e' di 250, cioe' il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000. Se, dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati o spediti beni di importo pari a 600, ove sussistano le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto, detto reddito agevolato risultera' complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioe', a 300 - sara' deducibile nella dichiarazione relativa al 1996. Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della legge n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioe' quelli consegnati o spediti nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996) possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85. 14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione di beni oggetto di investimento L'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si pro- cede al recupero dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995, nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti stessi. In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare del volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimenti) e di costi, sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessione, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore). Si precisa che tra le cessioni rilevanti agli effetti in questione rientrano anche le assegnazioni ai soci e la destinazione dei beni a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Non si tiene invece conto delle cessioni poste in essere nell'ambito di procedure concorsuali. La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello cosi' rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovra' essere indicata in dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in aumento. La disciplina predetta si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995. - Dividendi distribuiti da societa' non residenti (art. 96-bis del Tuir) Gli utili distribuiti da societa' residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della societa' stessa, non concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreche' la partecipazione diretta nel capitale della societa' erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione. Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio. - Esclusione dall'ILOR Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricanti a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali ad oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR. Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto rende relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile. Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in locazione finanziaria e per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioe' all'imponibile determinato ai fini dell'ICI). ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che e' il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unita' immobiliari classificate nel gruppo D. Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non piu' rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari. Qualora il fabbricato risulti gia' accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e cio' non solo quando il possessore abbia gia' presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1 del TUIR. Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo e' escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale. Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari: a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano); b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unita' immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone. Si fa presente, altresi' che per i terreni la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. - Immobili inagibili Per gli immobili inagibili per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) e' possibile attivare una procedura catastale tesa a conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare. Cio', naturalmente, sempreche' l'unita' immobiliare non sia di fatto utilizzata. Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ute di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale denuncia va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia e' stata prodotta e per gli anni successivi. In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'Ute e, in mancanza, la rendita presunta. Qualora la societa' o l'ente non abbia posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unita' immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. - Immobili strumentali relativi all'impresa Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2 del TUIR: - gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale d parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione); - gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul conto storico di acquisizione (anche per le unita' immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1 gennaio 1974, dei criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile e' stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente puo' dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa. - Imposte indeducibili Sulla base dell'art. 64, comma 1, del TUIR le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Non sono altresi' deducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. - Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b) del TUIR) Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. Per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. - Lottizzazione Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del TUIR. Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione e' desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonche' dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralita' di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessita' primarie e secondarie dell'insediamento. Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilita' di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici. - Oneri deducibili Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri: - canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati; - contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; a tal fine il reddito da assumere e' quello di rigo 29 del Mod. 760/B; - l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi; - le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge; - le erogazioni a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati con decreto dei prefetti delle province interessate, effettuate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione della prima dec- ade del mese di novembre 1994 (DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22). - Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: - gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; - gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 - o nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 - nel limite di lire 4 milioni; - le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali o ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; - le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. - Operazioni di fusioni e scissione (art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995) Si ricorda che per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e scissione di societa' deliberate successivamente al 13 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e che, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle societa' fuse, incorporate o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento. Ai sensi delle suddette disposizioni i valori iscritti in bilancio per allocare i disavanzi da fusione o di scissione (emergenti sia per effetto di concambio che per effetto dell'annullamento delle partecipazioni) assumono rilevanza solo ai fini civilistici. In considerazione di cio' il citato art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 prevede che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. In proposito si precisa che i valori da esporre nel prospetto di riconciliazione sono relativi ai beni sui quali sono iscritti i maggiori valori derivanti dall'utilizzo del disavanzo emergente dalle operazioni di fusione e scissione e che il prospetto stesso va allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'operazione si e' conclusa e a quelle successive, fino all'esercizio in cui i predetti beni rivalutati permangono nel patrimonio della societa'. Per adempiere a tale obbligo puo' essere utilizzato il seguente schema di prospetto: |Tipo | | | | | | Valore | | di | Valore | Valore | | | Valore| di | |beni |dei beni | iniziale| Incrementi| Decrementi| finale| realizzo| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore di| | | | | | | |bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore | | | | | | | |fiscale | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore di| | | | | | | |bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore | | | | | | | |fiscale | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore di| | | | | | | |bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore | | | | | | | |fiscale | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore di| | | | | | | |bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore | | | | | | | |fiscale | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore di| | | | | | | |bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Valore | | | | | | | |fiscale | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | | | | | | | | | - Operazioni in valuta In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio e' consentita la valutazione della totalita' dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio. In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio e' insussistente, in quanto coperti da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio, i contratti swap. Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalita' di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avra' rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura. Per le societa' che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Per le modalita' di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del TUIR e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del TUIR stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982, pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del TUIR e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione e' stata concessa (o si intende concessa) nonche' alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. - Partecipazione di societa' di capitali in societa' di persone La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una societa' per azioni in una societa' in accomandita semplice, in qualita' di socio accomandante, e' nullo per violazione di norme imperative. Si fa presente che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di societa' di capitali in qualsiasi tipo di societa' di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione il reddito riveniente dalla partecipazione. - Perdite d'impresa in contabilita' ordinaria (per gli enti non commerciali) Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del TUIR dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali nonche' quelle derivanti da partecipazioni in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilita' ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attivita' e/o partecipazioni (sia in contabilita' ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza puo' essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attivita' e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del DL n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, puo' essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta 1995 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal periodo d'imposta 1990 a quello relativo al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994. la descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilita' ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel Modello 760/A o 760/D, e/o 760/H, e/o 760/E1, in cui e' stato conseguito un reddito d'impresa positivo. Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovra' essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilita' ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilita' ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta. Le perdite d'impresa in contabilita' ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei Modelli 760/A o 760/D, e/o 760/H e/o 760/E1 dovra' essere riportata nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel mod. 760/B, secondo le istruzioni ivi previste. Esempi. Esempio 1 Si ipotizza un ente non commerciale con un reddito di partecipazione in societa' di persone esercente attivita' d'impresa in contabilita' semplificata (L. 13.000.000) e con una perdita d'impresa in contabilita' ordinaria (L. - 20.000.000). In tal caso l'ente indichera': Modello 760/A - nel rigo A98 ................................... L. - 20.000.000 QUADRO H - nel rigo H10 ................................... L. 13.000.000 - nel rigo H11 la quota delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di partecipazione indicato al rigo H10) ............................ L. 13.000.000 - nel rigo H13 il totale reddito di partecipazione (da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B) ...................................... L. 0 PROSPETTO DELLE PERDITE - nel rigo 01 del Prospetto delle perdite in contabilita' ordinaria non compensate nell'anno contenuto nel modello 760/B ...................... L. 7.000.000 Esempio 2 Si ipotizza un ente non commerciale con un reddito d'impresa in contabilita' semplificata (L. 12.000.000) e con una perdita derivante da partecipazione in societa' di persone esercente attivita' d'impresa in contabilita' ordinaria (L. -8.000.000). Eccedenza di perdite pregresse non compensate nel periodo precedente (L. -3.000.000). In tal caso l'ente indichera': Modello H - nel rigo H10 ................................... L. 0 Modello D - nel rigo D38 ................................... L. 12.000.000 - nel rigo D39 va indicata la quota delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di impresa di cui L. 3.000.000 relative ad anni precedenti) ...................................... L. 11.000.000 - nel rigo D40 (Totale reddito di impresa da riportare nel rigo 20) del Mod. 760/B ............ L. 1.000.000 - Plusvalenze patrimoniali L'operativita' della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, gia' prevista dalla previgente normativa, e' subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile. Si precisa che i beni gia' detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa e' stata acquisita o l'impresa si e' costituita. Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data piu' recente. Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facolta' di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli e' riconosciuta ai soggetti che in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993 avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate - valutate in base al "metodo del patrimonio netto" - non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi). - Spese di manutenzione e riparazione La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facolta' di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalita' di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., di- verse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione e' affidata a terzi. - Unita' immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.) Per unita' immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggioranza di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unita' immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attivita' di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili). Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unita' immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilare ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Cio' in quanto le suddette unita' immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale dell'ente. - Versamento delle imposte Le societa' e gli enti devono effettuare il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione direttamente al concessionario della riscossione competente per territorio secondo il domicilio fiscale del soggetto che versa; il versamento puo' essere effettuato direttamente allo sportello, ovvero mediante bollettino di c/c postale, utilizzando il conto corrente vincolato del concessionario. Se si sceglie quest'ultima modalita', si rammenta che non e' piu' in vigore l'obbligo di anticipazione di sei giorni, rispetto al termine ultimo per eseguire il pagamento allo sportello. Le societa' e gli enti titolari di conto fiscale (vedasi apposita nota in appendice) hanno la possibilita' di versare l'IRPEG e l'ILOR, comprese quelle dovute in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto "ravvedimento operoso") e l'imposta sostitutiva (mod. 760/O) anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio, mentre l'imposta patrimoniale (mod. 760/K) va versata esclusivamente presso il competente concessionario, dal momento che tale versamento non viene annotato sul conto fiscale. Sia in caso di versamento al concessionario che in banca, il contribuente titolare di conto fiscale deve riportare sul modello di dichiarazione, oltre alla data dell'eseguito versamento e all'importo versato, il numero di codice del concessionario, rilevabile dalla distinta di versamento o dalla delega bancaria (sono i primi tre numeri del numero di conto fiscale). ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO ) Ministero delle Finanze ALLEGATI Modello 760 | TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO | | | | OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI | | | | A - ACQUISTO MERCE NON IMPORTATA ............................A001 | | B - VENDITE | | - vendita di merce "allo stato estero" ..................B001 | | - vendita di merce che non viene esportata ..............B002 | | - vendita diretta a turisti non residenti ...............B003 | | C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO .................C001 | | D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA | | - "a fermo" .............................................D001 | | - "in conto commissione" ................................D002 | | - "in conto deposito" ...................................D003 | | - annullamento di contratto .............................D004 | | - counter trade (forniture di merci/servizi compensate | | per contratto) ........................................D005 | | - donazione, eredita', legati ...........................D006 | | - investimento con apporto di merce .....................D007 | | - permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ......D008 | | - prestiti d'uso ........................................D009 | | - restituzione o sostituzione ...........................D010 | | E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ...........E001 | | F - LEASING .................................................F001 | | G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA | | (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA) | | - esecuzione lavori in Italia o all'estero ..............G001 | | - manifestazione pubblicitaria/propaganda ...............G002 | | - partecipazione a mostre, gare, fiere ..................G003 | | H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA | | (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA) | | - traffico "internazionale" in genere ...................H001 | | - noleggio ..............................................H002 | | - per tentare la vendita ................................H003 | | | | OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI | | | | I - ASSICURAZIONI | | - premi lordi su assicurazioni vita .....................6671 | | - premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ....6672 | | - risarcimenti su altre assicurazioni/ riassicurazioni ..6674 | | - risarcimenti su assicurazioni vita ....................6673 | | - indennizzi SACE .......................................6675 | | J - COMUNICAZIONI | | - servizi di telecomunicazioni ..........................6676 | | - servizi postali .......................................6677 | | - servizi vari di comunicazione .........................6678 | | K - INTERESSI ED UTILI | | - interessi su operazioni correnti mercantili ...........0513 | | - interessi su operazioni correnti non mercantili .......0514 | | - redditi su valori mobiliari ...........................0515 | | - redditi su partecipazioni .............................0516 | | - altri redditi .........................................0517 | | - interessi su prestiti .................................0512 | | L - LAVORI | | - grandi lavori ed impianti .............................0108 | | - lavori di costruzione e riparazione ...................0107 | | - altri lavori ..........................................0109 | | M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI | | - margini su futures di merci ...........................6800 | | - margini su futures di titoli ..........................6801 | | - margini su futures di indici azionari .................6802 | | - margini su altri futures ..............................6803 | | - margini iniziali su futures trattati sul mercato | | regolamento italiano ..................................0750 | | - margini iniziali su futures trattati sui mercati | | esteri ................................................0751 | | - premi per opzioni su titoli (investimenti) ............6805 | | - premi per opzioni su valuta (investimenti) ............6806 | | - premi per opzioni su altri (investimenti) .............6807 | | - premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) .........6820 | | - premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) .........6821 | | - premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ..........6822 | | - premi su altre operazioni finanziarie .................6808 | | - liquidazione differenza su opzioni ....................6809 | | - liquidazione differenza su futures ....................6810 | | - liquidazione per differenza su altre operazioni | | a termine .............................................6811 | | - altre liquidazioni per differenza .....................6812 | | - altri depositi e cauzioni su contratti a termine ......6804 | | N - SERVIZI AZIENDALI | | - ricerche di mercato ...................................6679 | | - servizi di consulenza fiscali e contabili .............6680 | | - servizi legali ........................................6681 | | - servizi pubblicitari ..................................6682 | | - servizi ricerca e sviluppo ............................6683 | | - spese per rappresentanza ..............................6684 | | - altri servizi aziendali ...............................6685 | | O - SERVIZI CULTURALI | | - opere letterarie (diritti d'autore) ...................1202 | | - opere musicali (diritti d'autore) .....................1201 | | - altri diritti d'autore ................................1203 | | - sfruttamento cinematografico ..........................1300 | | - sfruttamento televisivo ...............................1301 | | - spese di produzione cinematografica ...................1303 | | - spese di produzione televisiva ........................1304 | | - diritti d'immagine ....................................1305 | | - altri servizi culturali ...............................1306 | | P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE | | - compensi di mediazione ................................6632 | | - compensi per contratti agenzia ........................6633 | | - compensi per contratti di commissione .................6634 | | - compensi vari .........................................6631 | | Q - SERVIZI INFORMATICI | | - manutenzione e riparazione computers ..................1113 | | - servizi di data processing e data base ................1114 | | - servizi vari informatici ..............................1115 | | R - SERVIZI VARI | | - assegni effetti altri valori cambiari non onorati .....6686 | | - canoni o fitti ........................................6630 | | - contributi previdenziali ..............................6605 | | - depositi cauzionali ...................................6660 | | - escussione fidejussioni - operazioni correnti | | mercantili ............................................6666 | | - escussione fidejussioni - operazioni correnti | | non mercantili ........................................6667 | | - escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ......6668 | | - espatrio o reimpatrio definitivo ......................6624 | | - imposte o tasse .......................................6636 | | - indennizzi, penali, risarcimento danni ................6638 | | - ingaggio e premi a sportivi ...........................6661 | | - operazioni di transito ................................6612 | | - parcelle professionali ................................6687 | | - pensioni ..............................................6601 | | - perdite di esercizio ..................................6690 | | - recupero crediti ......................................6688 | | - ricerche petrolifere ..................................6629 | | - rimborso spese ........................................6606 | | - rimesse emigrati/immigrati ............................6689 | | - salari e stipendi .....................................6602 | | - saldi operazioni di compensazioni .....................6647 | | - scioglimento di contratto, pagamenti indebiti .........6691 | | - storni - operazioni correnti mercantili ...............0801 | | - storni - operazioni correnti non mercantili ...........0802 | | - storni - operazioni finanziarie .......................0803 | | - successioni e donazioni ...............................6693 | | - sussidi e regalie .....................................6635 | | - trasferimenti a seguito di provvedimenti | | - giurisdizionali .......................................6692 | | - servizi non classificati ..............................6650 | | S - TECNOLOGIA | | - brevetti ..............................................1100 | | - disegni ...............................................1105 | | - invenzioni ............................................1106 | | - know-how ..............................................1102 | | - licenze su brevetti ...................................1101 | | - licenze su know-how ...................................1103 | | - marchi di fabbrica ....................................1104 | | - software ..............................................1107 | | - assistenza tecnica connessa ...........................1108 | | - formazione del personale ..............................1110 | | - invio di tecnici ed esperti ...........................1109 | | - studi tecnici ed engineering ..........................1111 | | - altri regolamenti tecnologia ..........................1112 | | T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE | | - contributi ed organismi internazionali ................6620 | | - spese effettuate in relazione all'intervento | | di aiuto a P.V.S. .....................................6617 | | - spese per consolati, ambasciate, etc. .................6618 | | - altre transazioni governative .........................6619 | | U - TRASPORTI | | - biglietti aerei .......................................0204 | | - biglietti marittimi ...................................0202 | | - biglietti terrestri ...................................0212 | | - bunkeraggi e provviste di bordo .......................0218 | | - noli e noleggi aerei ..................................0203 | | - noli e noleggi marittimi ..............................0201 | | - noli e noleggi terrestri ..............................0205 | | - noli e noleggi vari ...................................0207 | | - servizi di assistenza e spese varie ...................0219 | | - trasporti aerei .......................................0213 | | - trasporti altri .......................................0214 | | - trasporti ferroviari ..................................0215 | | - trasporti marittimi ...................................0216 | | - trasporti stradali ....................................0217 | | V - VIAGGI ALL'ESTERO | | - buoni benzina turistici ...............................0318 | | - trasferimenti di banconote italiane ...................0302 | | - regolamenti tra enti emittenti carte di credito .......0319 | | - viaggi per affari .....................................0304 | | - viaggi per cura .......................................0305 | | - viaggi per studio .....................................0306 | | - viaggi per turismo ....................................0303 | | - storno viaggi per affari ..............................0314 | | - storno viaggi per cura ................................0315 | | - storno viaggi per studio ..............................0316 | | - storno viaggi per turismo .............................0313 | | - altri servizi turistici ...............................0312 | | - storno di altri servizi turistici .....................0317 | | | | OPERAZIONI FINANZIARIE | | | | W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI | | - investimenti in azioni ................................0721 | | - investimenti in altri valori mobiliari ................0722 | | - partecipazioni non rappresentate da titoli ............0723 | | - beni e diritti immobiliari ............................0724 | | - altri investimenti ....................................0725 | | - disinvestimenti di azioni .............................0727 | | - disinvestimenti di altri valori mobiliari .............0728 | | - disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate | | da titoli .............................................0729 | | - disinvestimenti di beni e diritti immobiliari .........0730 | | - altri disinvestimenti .................................0731 | | - redditi su valori mobiliari ...........................0515 | | - redditi su partecipazioni .............................0516 | | - altri redditi .........................................0517 | | X - PRESTITI | | - erogazione di prestiti ................................0726 | | - ammortamento di prestiti ..............................0732 | | - interessi su prestiti .................................0512 | | | | Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITA' | | E RELATIVI UTILI ........................................0733 | | | | OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI | | NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON | | CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI | | | | Z - ALTRE OPERAZIONI | | - Altre operazioni correnti mercantili ..................Z001 | | - Altre operazioni correnti non mercantili ..............Z002 | | - Altre operazioni finanziarie ..........................Z003 | | | Ministero delle Finanze ALLEGATI Modello 760 ELENCO PAESI ESTERI ABU DHABI ......................................................238 AFGHANISTAN ....................................................002 AJMAN ..........................................................239 ALBANIA ........................................................087 ALGERIA ........................................................003 AMERICAN SAMOA .................................................148 ANDORRA ........................................................004 ANGOLA .........................................................133 ANGUILLA .......................................................209 ANTIGUA E BARBUDA ..............................................197 ANTILLE OLANDESI ...............................................251 ARABIA SAUDITA .................................................005 ARGENTINA ......................................................006 ARMENIA ........................................................266 ARUBA ..........................................................212 ASCENSION ......................................................227 AUSTRALIA ......................................................007 AUSTRIA ........................................................008 AZERBAIGIAN ....................................................268 AZZORRE, ISOLE .................................................234 BAHAMA .........................................................160 BAHREIN ........................................................169 BANGLADESH .....................................................130 BARBADOS .......................................................118 BELGIO .........................................................009 BELIZE .........................................................198 BENIN ..........................................................158 BERMUDA ........................................................207 BHUTAN .........................................................097 BIELORUSSIA ....................................................264 BOLIVIA ........................................................010 BOSNIA ERZEGOVINA ..............................................274 BOTSWANA .......................................................098 BRASILE ........................................................011 BRUNEI .........................................................125 BULGARIA .......................................................012 BURKINA FASO ...................................................142 BURUNDI ........................................................025 CAMERUN ........................................................119 CAMPIONE D'ITALIA ..............................................139 CANADA .........................................................013 CANARIE, ISOLE .................................................100 CAPO VERDE .....................................................188 CAROLINE, ISOLE ................................................256 CAYMAN ISLANDS .................................................211 CECA REPUBBLICA ................................................275 CENTROAFRICANA, REPUBBLICA .....................................143 CEUTA ..........................................................246 CHAFARINAS .....................................................230 CHAGOS, ISOLE ..................................................255 CIAD ...........................................................144 CILE ...........................................................015 CINA, REPUBBLICA POPOLARE ......................................016 CIPRO ..........................................................101 CITTA' DEL VATICANO ............................................093 CLIPPERTON .....................................................223 COLOMBIA .......................................................017 COMORE, ISOLE ..................................................176 CONGO ..........................................................145 COOK, ISOLE ....................................................237 COREA DEL NORD .................................................074 COREA DEL SUD ..................................................084 COSTA D'AVORIO .................................................146 COSTARICA ......................................................019 CROAZIA ........................................................261