(all. 1 - art. 1) (parte 3)
- il rigo 07, per la parte del credito dell'IRPEG, indicato nel  rigo
  35  del  Mod.  760/M  o nel rigo 50 del Mod. 760/B, da computare in
  diminuzione  dell'ILOR  e/o   dell'IRPEG,   relative   al   periodo
  successivo e il rigo 08, per la parte di cui si chiede il rimborso;
-  il  rigo  09, per la parte dell'IPREG a credito che il dichiarante
  cede a societa' e ente appartenenti allo stesso  gruppo,  ai  sensi
  dell'art.  43-ter,  inserito  nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3,
  comma 94, della legge n. 549 del 1995  (vedere  "Le  novita'  della
  disciplina  del  reddito  di  impresa"  contenute  sulle istruzioni
  comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D).
I soggetti  che,  ricorrendone  le  condizioni,  si  avvalgono  della
compensazione  tra  l'ILOR  a  credito  e l'IRPEG dovuta o tra l'ILOR
dovuta e l'IRPEG a credito, devono indicare, nel rigo  01,  l'importo
della  imposta  compensata,  costituito  dal minor importo (in valore
assoluto) tra l'ILOR a credito (dovuta) e l'IRPEG dovuta (a credito).
La compensazione,  una  volta  effettuata,  puo'  determinare  l'ILOR
dovuta  o  a  credito  ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda
dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto
dei chiarimenti sopra forniti.
Si  ricorda  che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n.
121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  l'imposta  lo-
cale  sui  redditi  risultanti  dalla  dichiarazione annuale non sono
dovute o, se il  saldo  e'  negativo,  non  sono  rimborsabili  se  i
relativi importi non superano lire 20.000.
25
MOD.760/W  -  TRASFERIMENTI  DA  E  PER  L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E
VALORI MOBILIARI
Il DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4  agosto  1990,
n.  227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da
e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.
Tale disciplina  prevede,  fra  l'altro,  l'obbligo  a  carico  delle
persone  fisiche,  degli  enti  non commerciali e dei soggetti di cui
all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti  in  Italia,  di  indicare
nella  dichiarazione  dei  redditi  ovvero,  in caso di esonero dalla
presentazione della dichiarazione, su  apposito  modulo  conforme  al
modello   approvato   con  decreto  del  Ministro  delle  Finanze,  i
trasferimenti dall'estero, verso l'estero e  sull'estero  di  denaro,
titoli  e  valori  mobiliari,  sempreche' l'ammontare complessivo dei
trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando,
quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioe'  anche  gli  eventuali
disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale
obbligo,  peraltro,  sussiste  anche  nel  caso in cui al termine del
periodo di imposta i soggetti interessati non detengano  investimenti
all'estero,  ne'  attivita' estere di natura finanziaria, in quanto a
tale data  e'  intervenuto,  rispettivamente,  il  disinvestimento  o
l'estinzione dei rapporti finanziari.
Il  citato  meccanismo di rilevazione concerne non solo le operazioni
di natura finanziaria ma comprende tutte le  transazioni  di  denaro,
titoli o valori - sia in lire che in valuta - indipendentemente dalla
causale delle stesse, come emerge dal comma 2, dell'art. 5, del DL n.
167, e dalle modalita' con le quali le transazioni hanno avuto luogo;
vi  rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'investimento
degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso
soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta,  sia  pure
attraverso  l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili
con tale mezzo. Nel caso in cui  le  operazioni  in  questione  siano
eseguite   in   valuta  estera,  il  contribuente  deve  indicare  il
controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel DM 31 gennaio
1996, pubblicato  nella  G.U.  n.  31  del  17  febbraio  1996,  come
modificato  dal DM 13 febbraio 1996, pubblicato nella G.U.  n. 38 del
15 febbraio 1996.
Lo stesso DL n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare  sia
le  consistenze degli investimenti esteri e delle attivita' estere di
natura finanziaria  detenuti  nel  corso  dell'anno  -  prescindendo,
quindi,  dal  fatto  che  relativamente ad essi non siano intervenute
movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai
cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra  le  consistenze  in
questione  anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.)  -
sia i flussi, cioe' le singole operazioni di trasferimento suddette.
L'obbligo della dichiarazione in esame sussiste anche nel caso in cui
le operazioni di che  trattasi  sono  state  poste  in  essere  dagli
interessati   in  qualita'  di  esercenti  attivita'  commerciali  ed
ancorche' essi operino in regime di contabilita'  ordinaria  e  siano
quindi  soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle
scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.
Pertanto il presente modulo deve essere  presentato  dagli  enti  non
commerciali  residenti  in  Italia  che  nel  periodo d'imposta hanno
detenuto  investimenti  all'estero  o  attivita'  estere  di   natura
finanziaria, sussistendo i presupposti teste' precisati.
Nel  caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del mod. 760, il
modulo 760/W deve essere allegato a detto modello.
Nei casi di  esonero  dalla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi  il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato; con le
modalita' e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760.
Cio' premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli
articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia,  che
gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia:
a)  qualora  abbiano  effettuato trasferimenti da o verso l'estero di
   denaro,  titoli  o  valori  mobiliari  attraverso   soggetti   non
   residenti, senza il tramite degli intermediari - sia istituzionali
   che  professionali  -  residenti,  sono  tenuti  ad indicare nella
   propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi
   sempreche' l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o
   delle attivita' estere di natura finanziaria  abbia  superato,  al
   termine  del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire.
   Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare  complessivo
   dei  movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da
   quelle  riguardanti   i   predetti   investimenti   ed   attivita'
   finanziarie  abbia  superato  il suddetto importo di 20 milioni di
   lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2).
b) qualora al termine del periodo  d'imposta  detengano  investimenti
  all'estero   o   attivita'  estere  di  natura  finanziaria  devono
  indicarli  nella  propria  dichiarazione  dei  redditi   sempreche'
  l'ammontare  complessivo  risulti  superiore  a 20 milioni di lire.
  Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad
  indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che
  nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e
  le attivita' estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo
  sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo  d'imposta  i
  soggetti  interessati non detengano gli investimenti e le attivita'
  suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).
Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e  b)
non  sussistono,  per  espressa  previsione  legislativa,  -  per gli
investimenti  all'estero  e  per  le  attivita'  estere   di   natura
finanziaria,  produttive di redditi di capitale o di redditi diversi,
sempreche' tali redditi:
1. siano esenti dalle imposte sui redditi. Si tratta degli interessi,
   premi ed altri frutti dei titoli di  Stato  ed  equiparati  emessi
   all'estero fino al 9 settembre 1992;
2.  siano  stati  assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per
   cento, ai sensi della  disposizione  di  cui  all'art.  26,  terzo
   comma,  del  DPR  n.  600  del 1973 e successive modificazioni. Si
   tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
   titoli  similari  esteri,  percepiti  mediante  l'intervento   dei
   soggetti  di  cui  al  primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600 del
   1973, che nella specie assumono la veste di  sostituto  d'imposta,
   ovvero  conseguiti  attraverso  cessione  dei  predetti titoli con
   l'intervento - a qualsiasi titolo - di tali sostituti d'imposta, e
   dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti
   in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina
   si applica con riferimento agli interessi, premi ed  altri  frutti
   derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del
   DPR  n.  601  del  1973  e di quelli con regime fiscale equiparato
   emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992,  assoggettati
   a  ritenuta  ai  sensi del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 600
   del 1973;
3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento
   ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del DPR n. 600 del  1973.  Si
   tratta  degli  utili  su  titoli  partecipativi esteri, sempreche'
   percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come
   chiarito nel precedente punto 2, che  vanno  dichiarati  nel  Mod.
   760/G;
4. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento
   ai sensi dell'art. 8 del DL 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
   dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649.  Trattasi dei proventi
   derivanti dai titoli  e  certificati  (cc.dd.  "titoli  atipici"),
   emessi   da   soggetti  non  residenti,  collocati  in  Italia  ed
   assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato
   del  pagamento  dei  proventi  o  del  riacquisto  dei  titoli   o
   certificati;
5. siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a
   titolo  di  imposta,  di  cui  al  comma  2  dell'art. 2 del DL 17
   settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14  novembre  1992,
   n.  437  e  successive  modificazioni,  da  parte dei soggetti che
   comunque intervengono - anche se non in qualita' di  acquirenti  -
   nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
6.  siano  assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei
   soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600  del
   1973,  che  comunque  intervengono,  anche  se  non in qualita' di
   acquirenti, nella cessione a  termine  di  obbligazioni  e  titoli
   similari nei confronti di non residenti. Si tratta dei proventi di
   cui all'art. 41, comma 1, lettera b-bis) del TUIR;
7.  siano  stati  assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per
   cento, a titolo di imposta prevista dall'art.  67  del  30  agosto
   1993,  n.  331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Si
   tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di
   valute estere ovvero conseguite  attraverso  altri  contratti  che
   assumono,  anche  in modo implicito, valori a termine delle valute
   come  riferimento  per  la   determinazione   del   corrispettivo,
   derivanti  da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81,
   comma 1, lett.  c-ter), del TUIR.
Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non  sussistono  per  le
quote  di  organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero
che siano:
i)   gia' autorizzati al collocamento in Italia,  prima  dell'entrata
     in vigore del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla legge
     4  agosto  1990,  n.  227,  ai  quali  continua ad applicarsi la
     disciplina di cui all'art. 11-bis del DL n.  512  del  1983,  ai
     sensi  del comma 2 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e
     successive modificazioni;
ii)    situati  negli  Stati membri della UE, conformi alle direttive
     comunitarie e le cui quote sono collocate nel  territorio  dello
     Stato  ai  sensi  dell'art.  10-bis della citata legge n. 77 del
     1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui
     proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50  per  cento,  che
     deve  essere  operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della
     medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del  pagamento
     dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle
     quote  o  delle  azioni  delle  quote  e delle azioni (cfr. art.
     10-ter, comma 4, legge n. 77 del 1983);
iii) diversi da quelli di cui  alle  precedenti  lettere  i)  e  ii),
     sempreche' i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e
     assoggettati  alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui
     al comma 6 dell'art. 10-ter della  predetta  legge  n.  77,  del
     1983.
Per  espressa  previsione  normativa  si  intendono  compresi fra gli
investimenti esteri e le attivita' estere  di  natura  finanziaria  i
titoli  ed  i  valori  mobiliari  esteri  acquistati in Italia per il
tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del  DL  n.  167.  Vanno
altresi'  comprese fra i predetti investimenti esteri le obbligazioni
ed i titoli similari di cui all'art. 31 del DPR n.  601  del  1973  e
quelli  con  regime  fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere
dal 10 settembre 1992.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del
DL n. 167, che prevede la presunzione di fruttuosita',  nella  misura
pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli
periodi  d'imposta,  ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo,
alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari  trasferiti  o
costituiti  all'estero,  senza  che ne risultino dichiarati i redditi
effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga  specificato  che
si  tratta  di  redditi  la  cui percezione avverra' in un successivo
periodo d'imposta.
Il presente modulo si compone di 3 sezioni;   nella sezione  I  vanno
indicati  i  trasferimenti  dall'estero  verso l'Italia e dall'Italia
verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati  senza
il  tramite  degli  intermediari residenti, per ragioni diverse dagli
investimenti  all'estero  e  dalle   attivita'   estere   di   natura
finanziaria;  nella  sezione  II  vanno indicate le consistenze degli
investimenti esteri e delle attivita' di natura finanziaria  detenute
all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno
indicati  i  flussi  dei  trasferimenti  dall'estero  verso l'Italia,
dall'Italia verso  l'estero  e  dall'estero  sull'estero  di  denaro,
titoli  e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso,
cioe', sia i  non  residenti  che  per  il  tramite  di  intermediari
residenti  ovvero  in  forma  diretta)  che nel corso dell'anno hanno
interessato  investimenti  esteri  ed  attivita'  estere  di   natura
finanziaria.
La  Sezione  I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono
indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i
seguenti dati:
- nei campi 1 e  2,  le  generalita  complete  (cognome  e  nome,  se
  trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti
  diversi   dalle   persone   fisiche)  del  soggetto  non  residente
  attraverso il quale e' stata effettuata l'operazione;
-  nel  campo  3,  il  paese  estero  di  residenza  del soggetto non
  residente;
- nel campo 4, la tipologia dell'operazione, indicando  il  codice  1
  oppure   2  a  seconda,  rispettivamente,  che  l'operazione  abbia
  comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;
- nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione  in  chiaro  dello
  Stato  estero  e  l'indicazione  in codice dello stesso desumendolo
  dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
-  nei  campi  7  e  8,  il  mezzo   di   pagamento   impiegato   per
  l'effettuazione  dell'operazione  (es.:  denaro,  assegno bancario,
  ecc.)  indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8
  il codice 1, 2 o 3,  a  seconda  che  il  mezzo  di  pagamento  sia
  rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri
  mezzi;
- nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla
  tabella  dei  codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle
  istruzioni;
- nel campo 10 la data dell'operazione;
- nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che,
  qualora le operazioni siano state effettuate in valuta  estera,  il
  controvalore  in  lire  degli  importi  da indicare nel campo 11 e'
  determinato, per il 1994, come da apposito decreto ministeriale.
La Sezione II si compone di 5 campi. In essi gli  interessati  devono
indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero
e  di  attivita'  estera  di  natura  finanziaria e distintamente per
ciascuno Stato estero, le consistenze dei  predetti  investimenti  ed
attivita'  detenuti  all'estero al termine del periodo di imposta. In
particolare si dovra' indicare:
- nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione  in  chiaro  dello
  Stato  estero  e  l'indicazione  in codice dello stesso desumendolo
  dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
- nei campi 3 e 4,  rispettivamente  la  causale,  in  chiaro  ed  in
  codice,  dell'operazione. Per l'indicazione in codice della causale
  si dovra' utilizzare la tabella dei  codici  delle  operazioni  con
  l'estero,  riportata  nelle  istruzioni.  La  casella riportata nel
  campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto,  per  il  tramite  di
  intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi
  non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia.
- nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attivita' suddetti. In
  proposito si richiama quanto gia' precisato in riferimento al campo
  11 della Sezione I.
La Sezione III si compone di 7 campi. In essi, gli interessati devono
indicare,  per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di
denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati  qui
di seguito elencati:
-  nei  campi  1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in
  codice dello Stato estero e l'indicazione in  codice  dello  stesso
  desumendolo   dall'elenco   dei   Paesi   esteri,  riportato  nelle
  istruzioni;
- nel campo 3, la tipologia dell'operazione  indicando  il  codice  1
  oppure  2  oppure  3  a  seconda, rispettivamente, che l'operazione
  abbia  comportato  un  trasferimento  dall'estero  verso  l'Italia,
  dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;
-  nel  campo  4,  la  causale in codice dell'operazione, desumendola
  dalla tabella dei codici delle operazioni con  l'estero,  riportata
  nelle  istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo
  nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti,  di
  titoli   o   valori   mobiliari  i  cui  proventi  non  sono  stati
  assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel campo 5 dovranno essere indicati gli estremi di identificazione
  della banca e il numero di conto utilizzato;
- nel campo 6, la data in cui e' intervenuta l'operazione;
- nel campo 7, l'importo dell'operazione. In  proposito  si  richiama
  quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.
Se  il  contribuente  ha posto in essere una pluralita' di operazioni
comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia,  dall'Italia
verso  l'estero  e  dall'estero  su estero di danaro, titoli o valori
mobiliari mediante l'utilizzo di uno o piu' conti correnti, in  luogo
della  indicazione  delle  singole  operazioni  di  trasferimento  il
contribuente puo' limitarsi ad indicare, con  riferimento  a  ciascun
conto   interessato,   l'ammontare   complessivo   dei  trasferimenti
effettuati  dall'estero  (codice  1),  dall'Italia   (codice   2)   e
sull'estero  (codice  3),  indicandone  l'importo  nel  campo  7 e la
tipologia nel campo 3.  Infine,  nel  caso  in  cui  per  una  stessa
operazione di trasferimento intervengano piu' intermediari menzionati
nei  primi  due  commi  dell'articolo  1 del DL n. 167, dovra' essere
indicato soltanto il numero di conto relativo  all'intermediario  che
per  primo  e'  intervenuto  nell'operazione  di  trasferimento verso
l'estero  e  per  ultimo  nell'operazione  di   trasferimento   verso
l'Italia.
Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una
delle  2  caselle  poste in calce al presente modulo per segnalare la
modalita' di presentazione dello stesso.
26
PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI
Questo prospetto interessa le  imprese  che  in  esercizi  precedenti
hanno  operato  conferimenti  agevolati  ai  sensi dell'art. 34 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge  16
dicembre  1977,  n.  904)  e  quelli  che  hanno operato conferimenti
agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
Quanto ai dati da indicare nei righi da 01 a 04 si precisa che:
- nei rigo 01 va indicato a colonna 1 il codice fiscale e a colonna 2
  la denominazione della societa' conferitaria;
- il valore da indicare nel rigo 02 e' quello riferibile  alla  quota
  posseduta  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio precedente, che
  risulta  dalla  somma  algebrica  delle  attivita'   e   passivita'
  conferite  ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori
  ad  esse  fiscalmente  attribuiti  alla  data   del   conferimento,
  eventualmente  aumentato  dell'importo  del  fondo, in cui e' stata
  accantonata la plusvalenza  agevolata  (in  regime  di  sospensione
  d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
-  il  valore  da  indicare  nel  rigo  03, e' quello riferibile alla
  partecipazione  posseduta  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio
  precedente che risulta in bilancio a tale data;
-  l'importo  da  indicare  nel  rigo  04 e' quello della plusvalenza
  realizzata nel corso dell'esercizio.
In  ordine  alla  evidenziazione  dei  realizzi  si  fa  rinvio  alle
istruzioni  contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono
state  trattate  le  ipotesi  che  danno  luogo  a   realizzo   della
plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
-  la  vendita  e  la  distribuzione  delle azioni o quote ricevute a
  seguito del conferimento;
- la destinazione delle  azioni  o  quote  ricevute  da  parte  della
  societa' o ente a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati
  eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Si  fa  presente che il comma 4 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 ha
previsto  che  nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno   effettuato
operazioni  di  conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576
del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del  1977,  la  differenza
tra  il  valore  delle  azioni  o  quote  ricevute  quale risulta dal
bilancio relativo all'esercizio chiuso precedentemente alla data  del
24  febbraio  1995  e  il  loro  costo  fiscalmente  riconosciuto, si
considera realizzata a condizione che  sia  assoggettata  ad  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al venti per cento.
Il comma 5 del  citato  art.  22  del  DL  n.  41  del  1995  estende
l'applicabilita'  della  disciplina  posta  dal  comma  4  anche  nei
confronti  delle  societa'  di  assicurazioni  che  hanno  effettuato
operazioni  di  concentrazione  ai  sensi dell'art. 79 della legge 22
ottobre 1986, n. 742.
Per le societa' che hanno effettuato operazioni  di  conferimento  ai
sensi  dell'art.  7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, l'art. 24,
comma 1, del DL n. 41 del 1995  prevede  che  la  differenza  tra  il
valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto
si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o
in  parte,  ad  imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in  misura  pari
al venti per cento.
I  soggetti che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva le predette
differenze devono indicare l'importo delle stesse nel rigo 04.
Con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 e' stato precisato  che
l'assoggettamento  ad  imposta sostitutiva delle differenze di cui ai
citati commi 4 e 5 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 puo' riguardare
la differenza relativa ad una sola partecipazione ma  per  ognuna  di
queste  deve  essere  assoggettata  ad  imposta  sostitutiva l'intera
differenza risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso
anteriormente  alla  data  del  24 febbraio 1995, mentre ai sensi del
successivo  art.  24,  comma   1,   la   differenza   relativa   alla
partecipazione   derivante   dal   conferimento  agevolato  ai  sensi
dell'art. 7, comma 5, della  legge  n.  218  del  1990,  puo'  essere
assoggettata ad imposta sostitutiva anche parzialmente.
Nel  caso in cui l'operazione di conferimento riguardi piu' complessi
aziendali apportati a  societa'  diverse,  si  deve  provvedere  alla
compilazione  di un apposito allegato riportando nei righi da 02 e 04
i dati riepilogativi mentre il rigo 01 non deve essere compilato.
27
PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI
In  questo  prospetto  non  vanno  indicati  i  dati  riguardanti  le
esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella colonna 1 le societa' o enti che  richiedono  l'agevolazione  o
che   l'hanno   gia'   richiesta   devono  indicare  la  disposizione
legislativa che la  prevede,  apponendo  nella  apposita  casella  il
codice individuato nella tabella E.
Le societa' o enti che hanno piu' attivita' agevolate devono indicare
per  ciascuna  di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi
in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella colonna 2 deve  essere  indicato  lo  stato  dell'agevolazione,
utilizzando   i   codici  di  cui  alla  tabella  F)  a  seconda  che
l'agevolazione sia richiesta  nella  presente  dichiarazione  per  la
prima  volta,  che  sia  stata  gia'  richiesta  nella  dichiarazione
relativa a precedenti periodi,  che  sia  stata  gia'  richiesta  con
apposita  istanza,  che  sia  stata  riconosciuta  con  provvedimento
dell'Ufficio,   che   sia   stata   negata   con   provvedimento   in
contestazione.
Nella  colonna  3  va  indicato  l'anno  a  decorrere dal quale opera
l'agevolazione.
Nella colonna  4  va  indicato  l'anno  in  cui  e'  stata  richiesta
l'agevolazione.  I  contribuenti che richiedono l'agevolazione per la
prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1996.
Nella colonna 5 va indicata la provincia (sigla) nel  cui  territorio
viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.
Nella  colonna  6  va  indicato  l'ammontare  del reddito agevolato o
reinvestito.
Le colonne 3 e 4 non devono essere  utilizzate  per  le  agevolazioni
degli utili reinvestiti.
Se  la  richiesta dell'agevolazione e' fatta per la prima volta nella
dichiarazione  dei  redditi,  e'  opportuno  che  sia  informato   il
competente  Ufficio  delle  imposte  al  quale  (e  non  al Centro di
Servizio cui e' stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente
la  richiesta  dell'agevolazione)  deve  essere  inviata,  con  plico
separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai  fini  dell'applicazione  del  DPCM  29  luglio  1993, concernente
"Modalita' di concessione delle agevolazioni contributive  e  fiscali
alle  piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta
delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di  diversa
natura  eventualmente  gia'  richieste  o  ottenute,  assicurando  il
rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma  1,  del  DPCM
medesimo.  Per  ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del
14 giugno 1994.
Tabella E) - Tipo di agevolazione
Codice      Leggi agevolative
            Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo
            1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5
            agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244,
            conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
      01    Esenzione totale ILOR (art. 101, 1o comma, T.U. 6 marzo
            1978, n. 218)
      02    Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2 comma, T.U. 6
            marzo 1978, n. 218)
      10    Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5 comma, legge 1 marzo
            1986, n. 64)
      11    Riduzione IRPEG (art. 105, 1 comma, T.U. 6 marzo 1978,
            n. 218)
            Zone depresse Centro Nord e Polesine
            (art. 30, 1 e 2 comma,
            D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1 dicembre
            1986, n. 879)
      20    Esenzione totale ILOR
      21    Esenzione parziale ILOR
            Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S.
            Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, Zona portuale
            Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
            art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2
            comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2
            comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio
            1986, n. 26)
      30    Esenzione totale ILOR
      31    Esenzione parziale ILOR
      40    Riduzione IRPEG (art. 2, 1 comma, legge 29 gennaio 1986,
            n. 26)
            Altri territori (art. 1, 9 comma, DL 22 dicembre 1981,
            n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art.
            3-terdecies, DL 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in legge
            29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo
            1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11,
            comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio
            1993)
      50    Esenzione totale ILOR
      51    Esenzione parziale ILOR
      60    Esenzione IRPEG
      61    Riduzione IRPEG
            Utili reinvestiti in settori agevolati
      72    Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, DL 23
            gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75).
Tabella F) - Stato dell'agevolazione
Codice
      A     Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima
            volta
      B     Agevolazione gia' richiesta nelle precedenti
            dichiarazioni dei redditi
      C     Agevolazione gia' richiesta con apposita istanza
      D     Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
      E     Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in
            contestazione
28
PROSPETTO  PER  LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL
DL 10 GIUGNO 1994, N. 357)
Il prospetto deve essere utilizzato dai  soggetti  destinatari  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  3  del DL 10 giugno 1994, n. 357,
convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che  hanno  realizzato,
nel  periodo  d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12
giugno 1994, investimenti agevolabili ai sensi del predetto art. 3.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si  precisa  quanto
segue.
Nel  rigo  01  deve  essere  indicato  l'importo  degli  investimenti
agevolati realizzati nel periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso  alla  data  del 12 giugno 1994 al netto delle cessioni di beni
strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
Nei righi  da  02  a  06  devono  essere  indicati  gli  investimenti
realizzati  in  ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla indicata data del 12 giugno 1994, al netto delle  cessioni
effettuate nel periodo stesso. Per i soggetti esistenti alla data del
12 giugno 1989, i cinque periodi d'imposta di riferimento sono quelli
che  precedono l'esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994. Per
i soggetti non esistenti al 12 giugno 1989 i periodi  di  imposta  di
riferimento  sono  quelli  che  precedono  l'esercizio cui si applica
l'agevolazione. Si fa presente che se in  un  periodo  d'imposta  non
sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di
beni  strumentali  supera  il  costo  degli  investimenti realizzati,
l'importo, da indicare in tali righi, e' pari a zero  e  nel  calcolo
della media dovranno essere considerati anche tali periodi.
Nel rigo 07 deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra
l'importo  di  rigo 01 e la media degli importi indicati nei righi da
02 a 06 che rappresenta  l'ammontare  del  reddito  agevolato.  Nello
stesso  rigo  07  deve  essere  indicato  anche il numero dei periodi
d'imposta in  base  al  quale  e'  stata  calcolata  la  media  degli
investimenti degli esercizi precedenti.
Prospetto  per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa
ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3,  comma  89,  della
legge n. 549 del 1995).
Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal
15  settembre  1995,  hanno  ceduto i beni oggetto degli investimenti
agevolati, ai sensi dell'art. 3 del DL 357 del 1994, convertito dalla
legge n. 489 del 1994, entro il secondo periodo d'imposta  successivo
a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
In  tal  caso il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, ai
sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995,  diminuendo
l'ammontare  dei  predetti  investimenti  di  un  importo  pari  alla
differenza tra i corrispettivi derivanti dalle  cessioni  e  i  costi
sostenuti  nello  stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli
investimenti di cui all'art. 3 del DL n. 357, diversi dagli  immobili
strumentali  per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell'impresa da parte del possessore.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza  attiva  del
periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai  fini  della compilazione del presente prospetto si precisa quanto
segue:
- nel rigo 01 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni
  dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del
  DL n. 357 del 1994, effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995;
- nel rigo 02 vanno indicati i costi sostenuti per  la  realizzazione
  degli  investimenti  di  cui  all'art.  3  del  DL n. 357 del 1994,
  diversi  dagli   immobili   strumentali   per   natura   utilizzati
  esclusivamente   per   l'esercizio   dell'impresa   da   parte  del
  possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel rigo 03 va indicato il 50 per cento della differenza  tra  rigo
  01  e  rigo 02 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo
  d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa  inoltre  che  tale
  sopravvenienza  attiva  non  puo'  superare  l'importo  del reddito
  agevolato del periodo d'imposta precedente.
Se l'importo di rigo 02 e' superiore all'importo di rigo 01, nel rigo
03 va indicato 0.
29
MOD. 760/K - PATRIMONIO NETTO
Il Modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto  su
cui  applicare  l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, gia' prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre  1995,
e'  stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre
1997. Sono escluse da tali proroghe le societa' cooperative agricole,
di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
e loro consorzi.
Il Mod. 760/K, secondo quando previsto dall'art. 9 del DM  7  gennaio
1993,  concernente  le  modalita'  di  attuazione  delle disposizioni
recate dal  citato  DL  n.  394  del  1992,  deve  essere  presentato
unitamente  al  modello  di  dichiarazione  dei  redditi nel quale va
pertanto inserito.
Il Modello si compone di due prospetti: il  primo,  composto  di  tre
sezioni, riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imponibile
e  la  terza  il  calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonche' i
versamenti dell'imposta stessa;  il  secondo  prospetto  riguarda  il
versamento   della   seconda  rata  e  degli  interessi  dell'imposta
patrimoniale straordinaria dovuta ai sensi del DL 30 settembre  1994,
n. 564 convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
- Acconto patrimoniale
Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995,
n.  549,  ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in
corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo
di acconto  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,  un
importo  pari  al  55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al
periodo precedente nei termini e con le  modalita'  previste  per  le
imposte sui redditi.
L'acconto nella predetta misura del 55 per cento, deve essere versata
in  unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo
di gestione se l'importo e' inferiore a lire 502.000; ovvero  in  due
rate di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine
di  presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella
restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio
o periodo di gestione, qualora l'importo dell'acconto dovuto e'  pari
o superiore a lire 502.000.
L'acconto   non  va  versato  se  l'importo  dovuto  per  il  periodo
precedente non supera lire centomila.
- Imposta patrimoniale
La sezione I va compilata dalle societa' e dagli enti di cui all'art.
87, comma 1, lettere a) e b), nonche'  dalle  stabili  organizzazioni
nel  territorio  dello Stato di societa' ed enti non residenti, per i
quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato DL n.  394
deve  essere  applicata  sul patrimonio netto, cosi' come risulta dal
bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.
Qualora  l'impresa  non  abbia  redatto  il  bilancio,  non  avendone
l'obbligo,  come  ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione,
ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini  di
approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto
da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale occorre far
riferimento  agli  elementi desumibili dalle scritture contabili alla
data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei righi da K1 a K11 vanno indicati gli  ammontari  delle  voci  ivi
previste.
Relativamente  al  rigo  K7,  al  fine di stabilire quali fondi vanno
inclusi tra le poste del patrimonio  netto,  occorre  avere  riguardo
alla  natura  degli  stessi,  nel  senso  che  essi  vanno ricompresi
allorche' non sono destinati alla  copertura  di  specifici  oneri  o
passivita' ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
Si  ricorda  che l'art. 2, comma 1, del DL 30 settembre 1994, n. 564,
convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 679 ha  previsto  che,  a
decorrere  dall'esercizio in corso al 1 ottobre 1994, le societa' co-
operative  e  loro  consorzi  sono   assoggettati   all'imposta   sul
patrimonio  netto  delle imprese anche per la parte, costituita dalle
riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904.
Si ricorda inoltre che qualora le imposte sostitutive,  applicate  ai
sensi  dell'art.  22 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, sono computate, in tutto o in  parte,  in
diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, l'ammontare di queste
ultime  su  cui  va  calcolata  l'imposta  sul patrimonio netto delle
imprese e' assunto al lordo delle imposte sostitutive stesse.
Inoltre in caso  di  imputazione  a  conto  economico  delle  imposte
sostitutive  di  cui  sopra,  l'eventuale  perdita dell'esercizio, da
indicare nel  rigo  K11,  va  determinata  senza  tener  conto  delle
medesime imposte sostitutive.
Il  rigo  K13  va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio
con riferimento al quale e' dovuta l'imposta,  possiedono  da  almeno
tre  mesi  direttamente  o indirettamente, cioe' tramite soggetti non
residenti, azioni, titoli  similari  o  quote  di  partecipazione  in
societa' o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.
A  tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto
dell'esercizio del diritto  di  opzione  e  nei  limiti  del  diritto
medesimo,  nel  corso  dell'ultimo  trimestre  dell'esercizio,  ma in
relazione  ad  azioni  possedute  da  almeno  tre  mesi   alla   fine
dell'esercizio stesso.
Per  i  suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato DL n. 394
del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del
valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se  minore,
di  un  valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
della societa'  o  ente  partecipato  direttamente  o  indirettamente
tramite soggetto non residente.
Pertanto,  l'importo  di  rigo  K12  deve  essere diminuito del minor
importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote
posseduti e  quello  corrispondente  alla  percentuale  di  possesso,
diretto  o  indiretto, applicata al patrimonio netto della societa' o
ente   partecipato   direttamente   o   indirettamente,    risultante
dall'ultimo bilancio approvato.
La  sezione  II  va compilata dagli enti non commerciali, titolari di
reddito di impresa derivante dall'esercizio di attivita'  diverse  da
quelle  assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e
sportive per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2  del
DL  n.  397, l'aliquota del 7,5 per mille si applica sul valore delle
rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60, da indicare nel rigo K15,
determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei
beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76, al
netto dei relativi  ammortamenti  fiscalmente  riconosciuti,  che  va
riportato nel rigo K16.
I  suddetti  enti  possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo
come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta
la contabilita' ordinaria e separata  per  le  attivita'  commerciali
esercitate,  diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data
comunicazione nella dichiarazione dei  redditi,  barrando  l'apposita
casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata
del  mod.  760/A.  In  tal  caso  devono  utilizzare la sezione I del
presente modello.
In proposito, si ricorda che, come espressamente  previsto  dall'art.
2,  comma 4, del DL n. 394, l'esercizio della facolta' di determinare
l'imposta sulla base  del  patrimonio  netto  comporta  l'obbligo  di
applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per
i quali perdura l'obbligo della contabilita' ordinaria.
Nella  sezione  III  va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, gli
estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonche'
le  eventuali  somme  da  chiedere  a  rimborso  o  da  computare  in
diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.
Nel  rigo  K18  va  indicata  l'imposta che risulta dall'applicazione
dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K14 ovvero K17.
Si ricorda che in caso di compilazione del rigo K13 l'imposta dovuta,
per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394,  non
puo'  comunque  essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto
indicato nel rigo K12 senza tener  conto  quindi,  delle  diminuzioni
spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.
Se  il  periodo  di  imposta e' superiore o inferiore ai dodici mesi,
l'imposta da indicare nel rigo K18 va  ragguagliata  alla  durata  di
detto  periodo,  considerando  come  mese  intero la frazione di esso
superiore a 15 giorni.
L'imposta non e' dovuta se  l'ammontare  di  detto  rigo  non  supera
l'importo di lire centomila.
Nei  righi K19 e K20 vanno indicati gli importi della prima e seconda
rata di acconto eventualmente  versati,  riportando,  negli  appositi
spazi,  gli  estremi  dei  versamenti,  cioe'  la  data  e  il codice
dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle  attestazioni
e/o dalle distinte di versamento.
La  differenza  tra l'importo indicato nel rigo K18 e il totale degli
importi indicati nei righi K19 e K20 va indicata,  se  positiva,  nel
rigo  K21  in  quanto  sostituisce  l'imposta  da versare a saldo, se
negativa, va indicata nel rigo K22 e/o nel rigo K23.
Qualora l'importo indicato nel rigo K18  sia  non  superiore  a  lire
100.000,  il  totale  degli importi indicati nei righi K19 e/o K20 va
indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K22 e/o K23.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 20 del Dl n.  41  del  1995,  e
dell'art.  3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo
devono essere versati con le medesime modalita' previste dalle  norme
che  disciplinano  la  riscossione delle imposte sui redditi, tenendo
presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.
Pertanto, le societa'  e  gli  enti  devono  effettuare  i  pagamenti
solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta
Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.
In  entrambi  i  casi  occorre  far  riferimento  ai seguenti codice-
tributo.
Codice 2417 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese  -  Societa'
di capitali ed enti - Acconto.
codice  2415  - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Societa'
di capitali ed enti.
Il periodo di riferimento,  da  riportare  nella  forma  AA-AA  nella
distinta  (Mod.  8)  di versamento o nel bollettino di conto corrente
postale (Mod. 11) e' l'anno per  il  quale  si  versa  l'imposta.  Se
l'esercizio  sociale  coincide con l'anno solare, le due ultime cifre
dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non
coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due
cifre di ciascuno dei due anni.
Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente  versamento
dell'imposta  patrimoniale  dovuta  in  base  alla  dichiarazione,  i
competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare  gli  importi
non  versati  e  applicheranno  la  soprattassa e gli interessi nella
misura rispettivamente del 40 per cento e del 6 per cento annuo.
La  soprattassa  e'  ridotta  al  3  per cento se il versamento viene
eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.
Si fa, altresi', presente che agli effetti  sanzionatori,  l'art.  3,
comma  5, del citato DL n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute
negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973,  n.
600,   per   l'omissione,   l'incompletezza   e   l'infedelta'  della
dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 7 gennaio 1993,
la dichiarazione si considera omessa se non  e'  stato  presentato  o
compilato  il  relativo  modello,  incompleta  se  non reca tutti gli
elementi che  costituiscono  la  base  imponibile  e  infedele  se  i
predetti  elementi  sono  indicati  in  misura  inferiore  a   quella
accertata.
- Imposta straordinaria sul patrimonio netto  delle  imprese  per  le
  societa' cooperative e loro consorzi
Estremi del versamento rateale.
Il  secondo prospetto del Mod. 760/K va utilizzato dalle societa' co-
operative e loro consorzi che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del  DL
n.  564 del 1994, hanno optato per il versamento rateale dell'imposta
straordinaria di cui al comma 2 dello stesso art. 2.
In tal caso, nel rigo K24 va indicata  la  quota  del  50  per  cento
dell'imposta  straordinaria  sul patrimonio netto versata entro il 15
dicembre 1995 e nel rigo K25 va indicato  l'importo  degli  interessi
legali,  maturati  nella  misura  del 10 per cento, dovuti dal giorno
successivo a quello di scadenza del termine  di  presentazione  della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al 1 ottobre
1994 e fino alla data di versamento della predetta quota.

  Ministero                  APPENDICE                    Modello 760
delle Finanze

- Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3 del TUIR)
L'ammortamento  anticipato  previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR,
ove non imputato in bilancio  a  diretta  riduzione  del  valore  dei
cespiti  puo'  essere  dedotto,  previo accantonamento in un apposita
riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende  necessaria
l'effettiva   imputazione   dell'importo   corrispondente   a   conto
economico.
- Associazioni sindacali agricole
L'art. 78, comma 8, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  come
modificato  dall'art.  62  del  DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che  le  associazioni
sindacali   e   di  categoria  operanti  nel  settore  agricolo,  per
l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati, determinato il
reddito   imponibile   applicando   all'ammontare   dei   ricavi   il
coefficiente di redditivita' del 9 per cento.
Per  tale  attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili
sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali  su  apposito
registro preventivamente vidimato.
Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi
conseguiti  nell'esercizio  di tale attivita' deve aversi riguardo al
criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il  principio
stabilito  dalla  normativa  IVA, in base al quale assumono rilevanza
anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute  fiscali  ancorche'
non  riscossi  (cio'  in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio
1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).
Gli obblighi contabili relativi a detta attivita' sono limitati  alla
tenuta del registro previsto dal citato DL n. 331 del 1993.
Pertanto, per le altre attivita' commerciali eventualmente esercitate
dalle  associazioni  sindacali agricole, diverse da quella rientrante
nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del DPR n. 600
del  1973   va   riferito   esclusivamente   ai   ricavi   conseguiti
nell'esercizio di dette altre attivita' commerciali.
- Beni di lusso relativi all'impresa
Ai  sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del TUIR, non sono deducibili,
sempreche' non siano destinati ad  essere  utilizzati  esclusivamente
come  beni  strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, le quote
di ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche  finanziaria  o  di
noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione,
relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b)  autovetture  ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art.
   26 del DPR 15 giugno  1959,  n.  393,  con  motore  di  cilindrata
   superiore  a  2.000  centimetri  cubici  o  con  motore  diesel di
   cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di  cilindrata  superiore  a  350  centimetri
   cubici.
Per  le  imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei
predetti beni la disposizione citata si applica per  quelli  dati  in
uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si   precisa   che   per   beni   strumentali  all'attivita'  propria
dell'impresa devono  intendersi  quelli  senza  i  quali  l'attivita'
stessa  non  puo'  essere  esercitata  (ad esempio, le autovetture di
lusso  per  le  imprese  che  effettuano  noleggi  in  occasione   di
cerimonie,  ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto
utilizzate  dalle  scuole  per  l'addestramento  al   volo   e   alla
navigazione).
- Conto fiscale
Il  conto  fiscale  e' uno strumento a disposizione di imprenditori e
professionisti in possesso di partita IVA per facilitare  i  rapporti
debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso
il  concessionario  della riscossione competente secondo il domicilio
fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio
conto e' dato dall'unione del numero di codice della concessione  con
il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre  la  gestione  del  conto  e'  affidata  al concessionario, le
operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli
uffici dell'IVA ai quali la societa' o l'ente devono  rivolgersi  sia
se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte
del  concessionario,  pur avendone diritto sia se hanno ricevuto tale
comunicazione e ritengano di non essere legittimamente destinatari.
Sul conto  fiscale  vengono  annotati  tutti  i  versamenti  relativi
all'IRPEG,  all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte
appena  indicate,  alle  imposte  versate  in  base  a  dichiarazioni
integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonche' quelli relativi
alle ritenute alla fonte.
L'intestatario   del  conto  fiscale  ha  facolta'  di  effettuare  i
versamenti  da  annotare  sul  proprio  conto  non  solo  presso   il
concessionario  della riscossione (allo sportello o in conto corrente
postale) ma anche presso una qualsiasi azienda  di  credito,  purche'
ubicata   nello   stesso   ambito   territoriale  del  concessionario
competente.
Agli intestatari di conto fiscale e' riconosciuta la possibilita'  di
richiedere  il  rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione
direttamente ad un qualunque sportello   del  proprio  concessionario
compilando un apposito modello.
Il   rimborso   viene  effettuato  senza  particolari  formalita'  se
l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate  sul  conto
nei  due  anni  precedenti  la  data  della richiesta; se supera tale
limite e' dovuta per la parte eccedente, una garanzia  in  titoli  di
Stato  o  mediante  polizza  bancaria  o assicurativa della durata di
cinque anni.
La  garanzia,  qualora  non   sia   prestata   contestualmente   alla
presentazione  della  domanda, e' richiesta dal concessionario e deve
essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a  quello
in cui la domanda di rimborso e' stata presentata.
Per  il  1996 le richieste di rimborso non possono essere superiori a
lire  80  milioni;  se  il  credito  e'  di  ammontare  superiore  la
differenza  sara' restituita dall'ufficio competente con le ordinarie
procedure o puo' essere richiesta  al  concessionario  nel  1997.  Il
concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione
della  richiesta  per  eseguire il rimborso, se ha disponibilita' sui
corrispondenti capitoli di bilancio.
Il  rimborso  viene  effettuato  esclusivamente   mediante   bonifico
bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro  il  20  marzo  di  ciascun  anno  il  concessionario  invia al
domicilio del contribuente un estratto conto relativo  ai  versamenti
eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.
- Contributi o liberalita' (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)
Ai  sensi  dell'art.  55,  comma  3,  lett.  b),  del TUIR i proventi
conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', anche in  natura,
concorrono  a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati
o in quote costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non
oltre  il  nono;  tuttavia  il  loro ammontare, nel limite del 50 per
cento e se accantonato in apposita riserva,  concorre  a  formare  il
reddito   nell'esercizio  e  nella  misura  in  cui  la  riserva  sia
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di  esercizio
o  i  beni  ricevuti  siano assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa.
Relativamente alla parte  del  contributo  o  della  liberalita'  non
accantonata  e'  possibile  scegliere  tra  la  tassazione per intero
nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la  ripartizione
in  quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il
nono.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario  ma  erogato  in
piu'  esercizi  le  regole  predette  si  applicano autonomamente con
riguardo  alla  parte  del  contributo  incassato  in  ogni   periodo
d'imposta.
Nel  caso  in  cui  il diritto al conseguimento di un contributo gia'
incassato,  in  tutto  o  in  parte,  sia  sottoposto  a   condizione
sospensiva,  il  contributo  stesso  rileva  fiscalmente  soltanto al
verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per  la
parte  gia' incassata fino al momento di perfezionamento del diritto,
un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento  di  uno
specifico  credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera  incassato  nel
momento  e  nella  misura  in  cui  il  credito  e' utilizzato per il
pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio  di  cassa  disposto  dalla  legge  8
agosto  1994,  n. 50, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i
proventi di  cui  trattasi  non  assumono  alcuna  rilevanza  fiscale
nell'esercizio  del  loro  conseguimento.  Pertanto,  la costituzione
dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare  della  sospensione
deve  avvenire  entro  -  e  non  oltre  -  l'esercizio d'incasso dei
proventi  (sempreche'  il  relativo  diritto  non  sia  sottoposto  a
condizione  sospensiva).  Tuttavia,  qualora il provento sia imputato
per competenza in un esercizio anteriore a  quello  d'insorgenza  del
presupposto  impositivo (incasso), la riserva puo' essere validamente
costituita anche nel  bilancio  relativo  al  suddetto  esercizio  di
competenza.
Si  precisa,  inoltre,  che l'accantonamento in questione puo' essere
operato sia  a  carico  dell'utile  dell'esercizio  d'incasso  ovvero
dell'esercizio  d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando
un'altra riserva disponibile gia' esistente.
- Costruzioni rurali
Non danno luogo  a  reddito  di  fabbricati,  e  non  vanno  pertanto
dichiarate  in  quanto il relativo reddito e' gia' compreso in quello
catastale  del  terreno,  le   costruzioni   rurali   (ed   eventuali
pertinenze)  appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni
cui servono, se effettivamente adibite ad  abitazione  o  a  funzioni
strumentali all'attivita' agricola dal proprietario, dall'affittuario
o  dai  dipendenti  che  esercitano attivita' agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato  per  un  numero  annuo  di
giornate lavorative superiore a cento.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Ai  fini del riconoscimento della ruralita' devono inoltre sussistere
le seguenti condizioni:
1) il terreno cui il fabbricato  si  riferisce  deve  essere  situato
   nello  stesso  comune  o  in  comuni  confinanti  e deve avere una
   superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se  sul  terreno
   sono  praticate  colture specializzate in serra o la funghicoltura
   la superficie del  terreno  deve  essere  almeno  di  3.000  metri
   quadrati;
2)  il  volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
   che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale  IVA
   del  1995  (presentata  nel  marzo del 1996) deve essere superiore
   alla meta' del reddito complessivo.
In caso di  unita'  immobiliari  utilizzate  congiuntamente  da  piu'
soggetti  i  predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
di tali soggetti.
Se sul terreno insistono piu' unita' immobiliari ad uso abitativo,  i
requisiti  di  ruralita'  devono essere soddisfatti distintamente per
ciascuna unita' immobiliare.
Le costruzioni non utilizzate che hanno  i  requisiti  in  precedenza
elencati  per essere considerate rurali non si considerano produttive
di reddito  di  fabbricati.  La  mancata  utilizzazione  deve  essere
comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da
fornire  a  richiesta  degli  organi competenti. L'autocertificazione
deve attestare l'assenza  di  allacciamento  alle  reti  dell'energia
elettrica, dell'acqua e del gas.
- Crediti d'imposta
1) Credito d'imposta sui dividendi
Per  effetto dell'art. 14 del TUIR, il credito di imposta sugli utili
distribuiti ai soci dalle societa' di cui alla lettera  a)  dell'art.
87,  spetta nella misura dei 9/16 di tali utili. Detto credito spetta
sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla  lett.
b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione
e' stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al
1 gennaio 1988.
Il  credito  d'imposta  sui  dividendi spetta nella misura del 25 per
cento degli  utili  percepiti  se  derivano  dalla  distribuzione  di
riserve  o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8 comma
1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il  credito  di imposta spetta altresi' nella misura del 25 per cento
degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi  affrancati  ai
sensi  dell'art.  22,  commi  1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro
distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo  a
quello  in  corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi
affrancati ai sensi del comma 4 del  predetto  art.  22  se  la  loro
distribuzione  sia  deliberata  entro il terzo esercizio successivo a
quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta  ugualmente  nella  misura
del 25 per cento qualora la distribuzione sia relativa alle riserve o
ai  fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n.
41 del 1995 sia deliberata entro  il  terzo  esercizio  successivo  a
quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Per  effetto  dei  commi  6-bis  e  7-bis dell'art. 14, il credito di
imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione e'  stata  deliberata
  anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai
  fondi  comuni  di  investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n.
  77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento  a
  capitale  variabile  (SICAV),  di  cui  al  decreto  legislativo 25
  gennaio 1992,  n.  84,  azioni  o  quote  di  partecipazione  nelle
  societa'  o  enti  indicati  alle  lettere a) e b) dell'art. 87 del
  TUIR;
-  per  gli   utili   percepiti   dall'usufruttuario   allorche'   la
  costituzione  o  la  cessione del diritto di usufrutto  siano state
  poste in essere da soggetti non  residenti,  privi  nel  territorio
  dello Stato di una stabile organizzazione.
2)  Credito  d'imposta  sui proventi derivanti dalla partecipazione a
   fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV
Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983,  n.  77,
come  modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle
societa' ed enti di cui all'art. 87 e'  riconosciuto  un  credito  di
imposta  pari  al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla
partecipazione ai fondi comuni di  investimento  mobiliare  aperti  e
alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto
nazionale.
Si  precisa  al  riguardo  che  detto  credito spetta in relazione ai
proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
Per gli enti non commerciali, il credito di imposta  e'  riconosciuto
per  i  proventi  derivanti  dalle  partecipazioni  ai  fondi assunte
nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono  a  formare  il
reddito.
3)  Credito  d'imposta  sui proventi derivanti dalla partecipazione a
   fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993,  n.  334,
sui  proventi  di  ogni  tipo,  spettanti  a  soggetti che esercitano
imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai  fondi  comuni
d'investimento  mobiliare  chiusi, comprese le plusvalenze realizzate
in  sede  di  cessione  o  di  riscatto  delle  quote,   purche'   la
partecipazione  al  fondo sia di durata non inferiore ad un triennio,
e' riconosciuto un  credito  d'imposta  pari  al  25  per  cento  dei
proventi stessi.
4)  Credito  d'imposta  sui proventi derivanti dalla partecipazione a
   fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Ai  sensi  dell'art.  15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86
cosi' come modificato dal DL 26 settembre 1995,  n.  406,  convertito
nella  legge  29  novembre  1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo
derivanti  a  soggetti  che  esercitano  imprese  commerciali   dalla
partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il
credito  di  imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20
per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle  quote
di  partecipazione  effettivamente  assoggettati  ad  imposizione nei
confronti del fondo.
5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della  determinazione  del  credito  per  le  imposte  pagate
all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via
definitiva  nel  periodo  di  imposta  cui  si  riferisce la presente
dichiarazione  non  suscettibili  di  modificazioni  a   favore   del
contribuente  ne'  di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte
pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per  le
quali e' previsto il conguaglio con possibilita' di rimborso totale o
parziale.
L'ammontare  del  credito  per  le  imposte  pagate  all'estero  deve
risultare da apposite distinte, da allegare alla dichiarazione, nelle
quali  vanno  riportati,  separatamente  per  ogni  stato  estero,  i
seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
-  ammontare  delle imposte pagate all'estero in via definitiva rela-
  tive ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare
  dei redditi dichiarati nell'esercizio  cui  le  imposte  stesse  si
  riferiscono.
Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va cosi'
determinata:
Credito di imposta = Reddito estero x Imposta italiana

                            Reddito complessivo
Se  il reddito e' stato diminuito per effetto di perdite riportate da
precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale,
prendendo  come  base  di  commisurazione  il   reddito   complessivo
aumentato  delle  perdite  stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n.
42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito  per  le  imposte
pagate all'estero non puo' eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Per  gli  enti  non commerciali per i quali il reddito complessivo e'
determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e
il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di
impresa e  quello  di  partecipazione  in  societa'  di  persone  che
svolgono  attivita' commerciale, al lordo delle perdite eventualmente
scomputate da tali redditi.
Se le imposte relative ai redditi  del  periodo  di  imposta  cui  si
riferisce  la  presente  dichiarazione  saranno, in tutto o in parte,
pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche  a  seguito
di  rettifiche  o  di  accertamenti  da  parte dello Stato estero, il
contribuente  potra'  chiederne  la  detrazione  nella  dichiarazione
relativa  al  periodo  d'imposta  in cui sara' avvenuto il pagamento,
ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte
di essere gia' pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui  si
riferisce la dichiarazione stessa.
Si  precisa  che,  se  nel  periodo  cui la presente dichiarazione si
riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva  o  hanno
acquistato  il carattere della definitivita' pagamenti effettuati nei
periodi  di  imposta  precedenti  per  imposte  relative  ai  redditi
compresi  nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi
importi  devono  essere  indicati   separatamente   nelle   anzidette
distinte.   In  tali  distinte  vanno  inoltre  indicati  (unitamente
all'eventuale  maggior  reddito,  rispetto   a   quello   dichiarato,
definitivamente   accertato  nello  stato  estero  per  ciascuno  dei
predetti  periodi)  il  reddito  estero,  il  reddito  complessivo  e
l'imposta  italiana  dichiarati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si
riferisce  il  pagamento  effettuato  in   via   definitiva   nonche'
l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si  sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore
Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e' contenuta  una
clausola  particolare  per  cui,  se  lo  stato estero ha esentato da
imposta, in tutto o in parte, un  determinato  reddito  prodotto  nel
proprio  territorio,  il  soggetto  residente  in  Italia ha comunque
diritto a chiedere il credito per l'imposta  estera  come  se  questa
fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3,
della  Convenzione  con  l'Argentina  o l'art. 23, paragrafo 3, della
Convenzione con il Brasile).
6) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26
   gennaio 1983, n. 18)
Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537,  limita  il  riconoscimento  del  credito  d'imposta (fino al 31
dicembre 1997) ai soli soggetti per i  quali,  in  base  all'art.  12
della  legge  30  dicembre 1991), n. 413, l'obbligo di installare gli
apparecchi misuratori e' sorto a partire dal 1 gennaio 1993, anche in
conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino  fiscale  in
luogo  della  ricevuta  fiscale.  Il  credito  d'imposta  non spetta,
invece, per i soggetti gia' obbligati  al  rilascio  dello  scontrino
fiscale  per  effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato
apparecchi misuratori nel  corso  del  1994;  i  detti  soggetti  non
possono  altresi'  avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni
di  cui  all'art.  3,  ultimo  comma,  della  stessa  legge  n.   18,
concernenti  la  disciplina  degli  ammortamenti.  Tali  disposizioni
restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati
in anni precedenti.
- Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del
  1994 (premio di assunzione).
Condizioni per fruire del credito di imposta
1. Requisiti dei neo-assunti
Il premio di assunzione e' attribuito ai sostituti di imposta di  cui
all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano
la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti
categorie:
a) lavoratori al primo impiego;
b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale
   e  che  non  possiedono  i  requisiti per fruire delle prestazioni
   pensionistiche di vecchiaia e di anzianita';
c) disoccupati iscritti da piu' di due anni nella prima classe  delle
   liste  di  collocamento  e che non risultino iscritti negli ultimi
   tre  anni  negli  elenchi  ed  albi  degli   esercenti   attivita'
   commerciali,  degli  artigiani  e  dei coltivatori diretti e negli
   albi dei liberi professionisti;
d) lavoratori iscritti nella lista di mobilita' prevista all'articolo
   6 della legge n. 223 del 1991;
e)  portatori  di  handicap  che  presentano  una minorazione fisica,
   psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
   difficolta' di  apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione
   lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
   e di emarginazione.
Sono  da  considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non
hanno precedentemente intrattenuto alcun altro  rapporto  di  lavoro.
Sono   pertanto,   esclusi   dal  novero  dei  soggetti  che  possono
determinare incremento di base occupazionale, sia  coloro  che  hanno
precedentemente  instaurato  rapporti di lavoro a tempo indeterminato
(anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova),  sia
quei  soggetti  che,  in  precedenza,  hanno intrattenuto rapporti di
lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro
o di apprendistato.
Si precisa, pero', che in caso di trasformazione, senza soluzione  di
continuita', di un contratto a tempo determinato o di un contratto di
apprendistato   o  di  formazione-lavoro  in  un  contratto  a  tempo
indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle
precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al  momento
della prima assunzione.
Il  possesso  da  parte  dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla
norma deve risultare da apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.
2. Incremento della base occupazionale
Per  la  determinazione della consistenza della base occupazionale in
essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale  vanno  confrontate
le  basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi
di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori
indicati nei commi 1 ed 1-bis dell'art. 2 del DL n. 357  del  1994  e
cioe':
a)  ai  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a tempo indeterminato
   assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti
   a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;
b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono
   del relativo trattamento (comma 1-bis);
c) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e
   24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle
   apposite  liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-
   bis);
d) agli apprendisti (comma 1-bis);
e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-
   bis).
Per  l'individuazione  dei  dipendenti  in  questione   occorre   far
riferimento  alla  definizione  che  di  tali  soggetti e' data dalla
legislazione  del  lavoro  italiana.  Non  assume,  pertanto,   alcun
rilievo,  ai  fini  della determinazione della consistenza della base
occupazionale, come anche  per  l'individuazione  dei  lavoratori  al
primo impiego, lo svolgimento di attivita' lavorativa disciplinata da
disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.
Per  verificare  se esistono gli incrementi di base occupazionale che
generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la  base
occupazionale  in  essere  alla  predetta data del 12 giugno 1994 con
quella esistente al termine di ciascuno  dei  successivi  periodi  di
paga.
Ai  fini  della determinazione della consistenza di quest'ultima base
occupazionale si deve far  riferimento  ai  dipendenti  indicati  nel
comma  1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di
lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o  dopo  il  12  giugno
1994)  nonche', fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli
apprendisti e ai dipendenti  assunti  con  contratto  di  formazione-
lavoro  presenti  nella base occupazionale esistente alla data del 12
giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilita' presenti nella  base
occupazionale  in  essere  al  12 giungo 1994 vanno considerati nella
base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi  di
paga  fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli
uffici regionali del lavoro.
In particolare, si precisa che:
a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di
   formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non  determina
   incremento di base occupazionale;
b) la trasformazione, senza soluzione di continuita', di un contratto
   di  apprendistato  o  di formazione-lavoro in un contratto a tempo
   indeterminato influenza in aumento di  base  occupazionale  se  la
   regolarizzazione  avviene  dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore
   (in possesso dei requisiti soggettivi indicati  al  punto  1)  non
   rientra  tra  quelli  presenti  in  azienda  alla  stessa data con
   contratto di  formazione-lavoro    o  di  apprendistato.  Se  tali
   lavoratori  erano,  invece,  presenti  in azienda alla data del 12
   giugno 1994 in qualita' di apprendisti o in base  a  contratti  di
   formazione-lavoro,  la  regolarizzazione  della loro posizione non
   determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;
c) la trasformazione senza soluzione di continuita', dopo la data del
   12 giugno 1994 di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato
   (costituitosi  anche  anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto
   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  influenza   in   aumento   la
   determinazione  della  consistenza  della base occupazionale se il
   lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  al
   momento della assunzione a tempo determinato.
3. Decremento di base occupazionale in societa' controllate
L'incremento  della  base occupazionale del contribuente per il quale
si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al
netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in   societa'
controllate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile o in
societa'  facenti  capo,  anche  per  interposta  persona  (fisica  o
giuridica),  allo  stesso  soggetto (persona fisica, societa', ecc.).
Tale ultima situazione puo'  verificarsi,  ad  esempio,  in  caso  di
persona  fisica  socio  di  una  societa'  nella quale disponga della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei
voti sufficienti per  esercitare  una  influenza  dominante  in  tale
assemblea.
Si  ricorda  che,  in  base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del
codice civile, sono considerate  societa'  controllate  quelle  nelle
quali   un'altra   societa'   dispone   della  maggioranza  dei  voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti  2)  e
3)  considerano  societa' controllate, rispettivamente, quelle in cui
un'altra  societa'  dispone  di  voti  sufficienti   per   esercitare
un'influenza  dominante  nell'assemblea  ordinaria  e quelle che sono
sotto  l'influenza  dominante  di  un'altra  societa'  in  virtu'  di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini
dell'accertamento    della    situazione    di   controllo   mediante
partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti  a  societa'
controllate,  a  societa' fiduciarie e a persona interposta e che non
si computano, invece, i voti spettanti per conto terzi.
Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in  societa'  controllate
si fa, inoltre presente quanto segue:
-  se  il  premio  di  assunzione  viene  calcolato  per una societa'
  controllante, l'incremento di base occupazionale a essa  riferibile
  in  un  determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che
  si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle  societa'  da  essa
  controllate.  Nessuna  compensazione  puo'  essere  effettuata  fra
  decrementi  e  incrementi  relativi  all'insieme   delle   societa'
  controllate.  Se  ad  esempio,  la societa' A (controllante) per il
  mese di ottobre 1995 registra un incremento di  base  occupazionale
  pari  a  tre  unita',  e  se si ha: nella societa' controllata B un
  incremento di quattro unita' e  nella  societa'  controllata  C  un
  decremento di una unita', la base occupazionale della controllata A
  deve considerarsi incrementata di due unita';
- se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la societa'
  controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base
  occupazionale che si sono verificate in altre societa' controllate,
  anche  per  interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla
  la societa' controllata per la quale si sta  calcolando il  premio.
  Se  la societa' controllata a sua volta controlla altre societa' si
  deve pero' anche tener conto dei decrementi di  base  occupazionale
  verificatisi  in  quelle  societa'  controllate; se, ad esempio, la
  societa' A controlla le societa' B, C e D e la  societa'  B  a  sua
  volta controlla la societa' K, nel determinare il credito d'imposta
  della  societa' B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D, e
  K e non di quanto avvenuto in A.
Anche in questo caso nessuna compensazione puo' essere effettuata tra
decrementi  ed  incrementi  relativi   all'insieme   delle   predette
societa'.
Il  decremento  di  base  occupazionale  verificatosi  nelle societa'
controllate  va  portato  in  diminuzione  dell'incremento  di   base
occupazionale  di una o piu' delle altre societa' controllate o della
societa' controllate, fino a concorrenza del  decremento  stesso.  Le
societa'  alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte
dai contribuenti.
Se, ad esempio, la societa' A controlla le societa' B, C, D ed E,  in
presenza della seguente situazione occupazionale:
- A incremento nullo
- B, C, e D incremento + 2
- E decremento - 3,
il  decremento  della  societa' E puo' essere liberamente distribuito
tra le societa' B, C e D per le quali si sta calcolando il premio  di
assunzione,  (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con incremento +
1 oppure B con incremento  +  2,  C  con  incremento  +  1  e  D  con
incremento nullo, ecc.).
4. Modalita' di determinazione del credito d'imposta
La   verifica   della  esistenza  di  eventuali  incrementi  di  base
occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina  o
settimana) al momento di scadenza dello stesso.
Se  l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene
successivamente  meno,  il  contribuente  non  perde  il  diritto  ad
utilizzare  il  credito di imposta maturato in precedenza. Si potra',
peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per  i  successivi
periodi  di  paga  si  dovesse registrare un nuovo incremento di base
occupazionale.
Il premio di assunzione e' determinato  alla  data  di  chiusura  del
periodo  di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle
retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno  dei  periodi  di
paga in cui e' stato riscontrato un incremento di base occupazionale.
Al  riguardo  si  precisa  che,  in  presenza  di  periodi di imposta
coincidenti con l'anno solare, nella  determinazione  del  premio  di
assicurazione  spettante  per  il  1995 (utilizzabile a partire dal 1
gennaio  1996)  si  puo'  tener  conto  degli  incrementi   di   base
occupazionale  verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che
comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1995 e se entro tale
data siano state corrisposte le relative retribuzioni.  Nel  caso  in
cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1996 il credito di
imposta    relativo    all'incremento    occupazionale   verificatosi
nell'ultimo mese del 1995 influenzera', invece, la determinazione del
credito relativo al 1996 e sara', quindi, utilizzabile solo a partire
dal 1997.
Il credito d'imposta e' pari al 25 per cento del  reddito  di  lavoro
dipendente   assoggettato   a   ritenuta  corrisposto  ai  lavoratori
considerati in incremento di base occupazionale ed  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla norma.
Se  il  numero  dei  dipendenti  che  risulta  in  incremento di base
occupazionale e'  inferiore  a  quello  dei  lavoratori  assunti  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  successivamente al 12
giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del  premio
di assunzione, il contribuente puo' liberamente scegliere quale delle
retribuzioni  corrisposte  ai  neo-assunti  in  possesso dei predetti
requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base  per  il  calcolo  del  premio  di
assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di
lire,  ragguagliati  al  periodo  di  lavoro  nell'anno  (espresso in
giorni)  per  il  quale  il  lavoratore  e'  stato  prescelto   quale
dipendente  in  possesso  dei  requisiti  previsti dalla norma su cui
calcolare il premio di assunzione. Tale  limite  risulta  applicabile
anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato
part-time.
Ad  esempio,  in  presenza  di  un  neo-assunto con contratto a tempo
indeterminato che nel  corso  del  1995  abbia  prestato  la  propria
attivita'  lavorativa  nell'impresa  per  180  giorni, e per l'intero
periodo  abbia  generato  premio  di  assunzione,  l'importo  su  cui
commisurare  il  credito  di  imposta  non puo' risultare superiore a
14.794.520 lire.
Tale  limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui
il lavoratore ha generato  credito  di  imposta  e  non  deve  essere
ulteriormente  suddiviso  in relazione ai diversi periodi di paga. Ad
esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito  di
imposta  nei  mesi  di  settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e
novembre (30 giorni), avra' un  limite  pari  a  lire  5.917.808  (30
milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per
ciascuno  dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base
occupazionale. Il reddito di lavoro dipendente su cui va  commisurato
il  credito  di  imposta  (ossia  la  base su cui calcolare il 25 per
cento), e' costituito da reddito di lavoro dipendente assoggettato  a
ritenuta  e  corrisposto  in riferimento al periodo di paga in cui il
lavoratore e' stato considerato ai fini del  calcolo  del  premio  di
assunzione.
Unica   deroga  a  tale  principio  e'  costituita  dalla  previsione
legislativa che nella determinazione del credito si deve tener  conto
anche  dei  redditi  di  lavoro dipendente prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a  condizione  che
gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti
in Italia.
Si  deve  tener  conto,  altresi,  dei ratei di mensilita' aggiuntive
corrisposte entro il termine del periodo di imposta e  riferibili  ai
giorni  compresi  nei  periodi  di  paga  in  cui  si  e'  verificato
l'incremento della base occupazionale. Pertanto, in  presenza  di  un
lavoratore  che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30
giorni la quota parte di mensilita' aggiuntive corrisposte da  tenere
in  considerazione,  e' pari alla mensilita' aggiuntiva stessa divisa
per 365 e moltiplicata per 30.
Cio' vale esclusivamente  in  riferimento  ai  lavoratori  che  hanno
prestato  attivita'  per  l'intero  anno.  In  presenza di lavoratori
assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione e'
pari alla mensilita' aggiuntiva corrisposta divisa per il numero  dei
giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio
in  azienda  e  moltiplicata  per  il  numero dei giorni in cui nello
stesso periodo il lavoratore  e'  risultato  in  incremento  di  base
occupazionale.
Non  si  puo'  tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai
neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto  dai
contratti collettivi di lavoro.
Il  credito  d'imposta  non  spetta,  inoltre,  per le assunzioni dei
soggetti che sono stati posti dal  precedente  datore  di  lavoro  in
cassa  integrazione  o  in mobilita' al solo fine di consentire a chi
effettua l'assunzione di fruire del premio.
5. Istruzioni per la compilazione dello schema  per  il  calcolo  del
   premio di assunzione
Ai  fini  della  determinazione  del  premio  di  assunzione  si puo'
utilizzare lo schema di calcolo di  seguito  riportato,  per  la  cui
compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve  essere  compilato  un rigo del prospetto per ciascun lavoratore
preso in considerazione ai fini  della  attribuzione  del  premio  di
assunzione.
Nella  colonna  1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai
periodi di paga presi in considerazione per l'attribuzione del premio
di assunzione.
Nella  colonna  2  relativa  al  reddito  di  lavoro  corrisposto, va
riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del
premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante,  va  riportato
l'importo  che si attiene moltiplicando il numero dei giorni indicato
nella colonna 1 per 82.191,7  (importo  corrispondente  a  30.000.000
ragguagliati al giorno).
Nella  colonna  4,  va  riportato  l'importo  minore  risultante  dal
confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante  pari  al  25%
dell'importo  di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 760/R al
rigo R30.

|            |          1 |           2 |         3 |            4 |
|   Unita'   |   Numero   |             |  Limite   |              |
|    in      |  giorni in |   Reddito   |  massimo  | Retribuzione |
| incremento | incremento | corrisposto | spettante |    base      |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     1      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     2      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     3      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     4      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     5      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     6      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     7      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     8      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     9      |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |            |             |           |              |
|     10     |            |        .000 |      .000 |         .000 |
|            |            |             |           |              |
|            |                                      |              |
|     11     |             Totale retribuzione base |         .000 |
|            |                                      |              |
|            |                                      |              |
|            |          Credito d'imposta spettante |              |
|     12     |                    (25% del rigo 11) |         .000 |
|            |                                      |              |
- Deducibilita' degli interessi passivi
Se  nell'esercizio  sono  stati conseguiti interessi o altri proventi
esenti da imposta  derivanti  da  obbligazioni  pubbliche  o  private
sottoscritte,  acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere
dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai  titoli
a   decorrere   dalla  stessa  data,  ovvero  proventi,  comprese  le
plusvalenze realizzate in sede di cessione o di  riscatto  di  quote,
derivanti   dalla  partecipazione  a  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono  ammessi  in
deduzione  -  ai  sensi  dell'art.  63,  comma 3 - fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi  esenti  o  dei
proventi   derivanti   dalla   partecipazione   a   fondi  comuni  di
investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono  deducibili  a
norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai
fini  del  rapporto  ivi  previsto,  dell'ammontare degli interessi e
proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a  fondi  comuni  di
investimento  mobiliare  di tipo chiuso di cui al precedente periodo,
corrispondente a  quello  degli  interessi  passivi  non  ammessi  in
deduzione.
Nel  caso  in  cui  la  societa'  o  l'ente siano soci di societa' di
persone, occorre tener conto,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi  passivi  non  ammessi  in  deduzione, anche dei menzionati
interessi ed altri  proventi  esenti  conseguiti  dalle  societa'  di
persone,  se  e  nella  misura  in cui detti interessi e proventi non
siano stati gia' portati a riduzione degli  interessi  passivi  dalla
societa' partecipata.
Alla  dichiarazione  dei  redditi  deve  essere allegato un prospetto
recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e  delle
cedole  staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta,
con la specializzazione di quelle acquisite  prima  del  28  novembre
1984  e  di  quelle  acquisite  a decorrere da tale data, nonche' dei
relativi proventi, il prospetto deve essere  redatto  in  conformita'
all'apposito  modello  approvato con D.M. 28 gennaio 1985, pubblicato
nella G.U. n. 27 del 1 febbraio 1985.
- Deduzione per il piano energetico nazionale
Agli enti non commerciali compete la deduzione delle spese  sostenute
per  gli  interventi  (non  finanziati  direttamente o indirettamente
dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico)  atti  a  realizzare   il
contenimento dei consumi energetici negli edifici.
Tale  deduzione,  nella  misura  del 25 per cento della spesa rimasta
effettivamente  a  carico  del   possessore   dell'immobile   ed   in
proporzione  alla  sua  quota  di possesso, compete per il periodo di
imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo  e  per  quello
successivo.  Per  ciascun  periodo  di  imposta la deduzione non puo'
essere superiore al reddito dell'unita' immobiliare nella quale  sono
stati  realizzati  i  suddetti  interventi,  senza  tener conto della
maggiorazione di un terzo di cui al comma  1  dell'art.  38  e  della
deduzione,  fino  ad un milione di lire, di cui all'art. 34, comma 4-
quater, del TUIR.
La  deduzione,  che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale,
sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione  e  alla
eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per
gli  interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il
31 dicembre 1994.
Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono  indicati  nel
DM  15  febbraio  1992,  emanato  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
finanze, pubblicato nella G.U. n. 197 del 9 maggio 1992.
Tra  tali  interventi  sono compresi, ad esempio la trasformazione di
impianti termici centralizzati in  impianti  autonomi,  le  opere  di
coibentazione,  la  sostituzione  di scalda-acqua elettrici con altri
alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici  regolatori  di
temperatura, l'installazione di pannelli solari.
Le   modalita'   e   le   condizioni   richieste,   ivi  compresa  la
documentazione da conservare a cura dell'ente non  commerciale,  sono
specificate nel predetto decreto ministeriale.
L'agevolazione  compete  per le sole unita' immobiliari produttive di
reddito fondiario e non e'  concessa  per  le  spese  per  interventi
relativi alle parti comuni dei condomini.
-  Detassazione  del  reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10
  giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)
1. Generalita'
L'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n.  357,  convertito  dalla  legge  8
agosto  1994,  n. 489, stabilisce che e' escluso dall'imposizione del
reddito di impresa il 50 per  cento  del  volume  degli  investimenti
realizzati  nel  periodo  di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo in
eccedenza rispetto  alla  media  degli  investimenti  realizzati  nei
cinque  periodi  d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta
data.
L'esclusione si applica per il periodo di  imposta  in  corso  al  12
giugno  1994 e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve
essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate
nel medesimo periodo d'imposta.
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
2. Soggetti interessati
L'agevolazione   riguarda   tutti  i  soggetti  titolari  di  reddito
d'impresa,  ad  esclusione  delle   banche   e   delle   imprese   di
assicurazione,  indipendentemente  dalla veste giuridica assunta, dal
tipo di contabilita' adottata e dal criterio  di  determinazione  del
reddito seguito.
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari
(ad es. esercenti attivita' agrituristiche, imprese di allevamento di
cui  all'art.  78 del TUIR) possono fruire dell'agevolazione in esame
soltanto se sono in grado di documentare i costi  sostenuti  per  gli
investimenti.
3. Contenuto dell'agevolazione
Considerato  che  l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito
d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti  e
che  detto  importo  non  si  configura  come  provento, bensi' quale
componente  negativo,   il   beneficio   e'   ininfluente   ai   fini
dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e
5-bis,  e  102,  del  TUIR.  Tali  norme stabiliscono, in presenza di
proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito,  la
riduzione   della  perdita  fiscalmente  rilevante  e  dell'ammontare
deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'agevolazione  rileva,  invece,  ai  fini  dell'applicazione   della
maggiorazione  di  conguaglio,  nel  senso che, per la determinazione
dell'utile da distribuire senza detta maggiorazione,  il  reddito  si
assume al netto dell'importo agevolato.
L'importo  escluso  concorre  a  determinare  il risultato reddituale
anche nel caso in cui si tratti  di  una  perdita,  eventualmente  da
portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi.
L'agevolazione   spetta   ai  fini  sia  dell'imposta  personale  che
dell'imposta locale sui redditi.
4. Nozione di investimento
Per investimento si intende:
- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la  riattivazione  e  l'ammodernamento  di  impianti
  esistenti;
-  l'acquisto  di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di
  locazione finanziaria.
L'agevolazione  trova  applicazione  nei  riguardi degli investimenti
effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:
- le aree su cui insistono i fabbricanti e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti  stabilmente  incorporati  a  suolo,  le
  attrezzature, ecc.
L'ampliamento,  la  riattivazione  e  l'ammodernamento  di  "impianti
esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la  potenzialita'  e  la
   produttivita'  degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso
   a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari  capaci
   di dotare il complesso esistente di maggiore capacita' produttiva;
b)  attraverso  interventi  intesi  a  riportare in funzione impianti
   disattivati;
c)  attraverso  interventi  straordinari  volti  ad  un   adeguamento
   tecnologico  dell'impianto  ai  fini  dell'economicita' produttiva
   dell'impresa.
Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o  completare
devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione  spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o
ammodernamento  di  impianti  che   non   risultano   di   proprieta'
dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.
Si  ha  ampliamento  dell'impianto  anche  in  caso  di aumento della
superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un  pi-
ano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali
nuovi  rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti
elettrici (anche al fine di ottemperare ad  obblighi  previsti  dalla
legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.
Il  regime  agevolativo  riguarda  non soltanto le opere iniziate nei
periodi  di  imposta  agevolati,   bensi'   anche   quelle   iniziate
anteriormente  a  detti  periodi,  pur se siano rimaste in precedenza
sospese.
Il beneficio compete, altresi', qualora gli  investimenti,  anche  in
beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi
a quelli agevolati.
Per  investimento in "beni strumentali nuovi" si intende l'acquisto a
titolo  derivativo  ovvero  la  realizzazione  in  economia  di  beni
soggetti  ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in  economia,
devono  appartenere  a  strutture  aziendali  situate  nel territorio
nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli  stessi  siano
utilizzati  in  Italia  o  all'estero.  Risulta invece irrilevante la
circostanza che il bene acquistato  sia  stato  prodotto  da  imprese
italiane o estere.
 Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni
immobili  diversi  da  quelli cosiddetti "strumentali per natura". Si
ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR,  per  immobili
strumentali  per  natura  si  intendono  quelli  non  suscettibili di
diversa utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  (trattasi  di
quelli  classificati  o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonche'
nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione  o
comodato.
Le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o principale (in base
all'attivita' effettivamente esercitata) la costruzione  di  immobili
per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con
riferimento agli immobili costruiti.
L'agevolazione  compete  anche  in  caso  di  acquisto di un immobile
strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa  costruttrice
e  completato  in  economia dall'acquirente, con riferimento al costo
complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene  strumentale  comprende  anche  i
beni   immateriali,   si   precisa  che  gli  investimenti  agevolati
riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino  in
veri  e  propri  diritti,  quali  quelli  di brevetto industriale, di
concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi
di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che  costituiscono  dei
meri  costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicita' o
quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione  che  l'esistenza  di  detti  beni
comporti  una  loro  effettiva  utilizzabilita' anche secondo precisi
piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi  di  acquisizione  del  software  (utilizzabile
mediante  concessione  in  uso),  si  precisa  che  rientra  tra  gli
investimenti  agevolabili  l'acquisizione  del  software  applicativo
mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di
vero  e  proprio  diritto.  Rientra  altresi'  tra  gli  investimenti
agevolabili il costo sostenuto per l'acquisto del  cosiddetto  "soft-
ware   standardizzato".   Deve   escludersi   invece   l'applicazione
dell'agevolazione nel caso in  cui  il  contratto  abbia  ad  oggetto
l'acquisizione  di  meri servizi (uso del software a fronte di canoni
periodici, manutenzione, aggiornamenti, ecc.).
Non  si  puo'  fruire   dell'agevolazione   di   cui   trattasi   per
l'investimento  in  "beni  di lusso", il cui costo non e' fiscalmente
ammortizzabile.  Si  ricorda  che   detti   beni   sono   fiscalmente
ammortizzabili  se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa,  invece,  l'investimento
in  beni  strumentali  di  costo  non superiore a un milione di lire,
anche nel caso di deduzione di tale costo per  intero  nell'esercizio
in cui e' stato sostenuto.
5. Requisito della novita'
In  tutte  le  ipotesi  precedentemente indicate, l'investimento deve
sempre riguardare beni nuovi (ancorche' non  realizzati  direttamente
dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza
esclusi  quelli  gia'  utilizzati  da altri soggetti, residenti o non
residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc.
Nell'acquisto  a  titolo  derivativo,  il  requisito  della   novita'
sussiste,  di  regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o
costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera,  tuttavia,
sussistente  il  requisito della novita' anche in caso di acquisto da
un soggetto diverso da quelli suddetti,  a  condizione  che  risulti,
anche  dal contratto, che il bene, strumentale non e' mai stato posto
in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella  fabbricazione
di  un  bene,  anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire
dell'agevolazione, con riferimento all'intero costo  dell'impianto  o
del  bene, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati
sia   di   rilevante   entita'  rispetto  al  costo  complessivamente
sostenuto.   In   caso   di   acquisizione   a   titolo   derivativo,
l'attestazione  che  l'eventuale  impiego  di  beni  usati  non e' di
rilevante entita' dovra' provenire dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novita'
non puo' essere riconosciuto agli  immobili  ristrutturati.  Cio'  in
quanto,  di  regola,  anche  a  fini  catastali, la ristrutturazione,
ancorche' profonda, di un fabbricato, con  eventuale  cambiamento  di
categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensi' una
semplice  variazione  dei dati catastali di quello gia' esistente. Ne
consegue che, anche nel caso in cui un'impresa acquisti  un  immobile
per  ristrutturarlo  e  poi rivenderlo, non puo' riconoscersi, per il
soggetto che acquista l'immobile ristrutturato,  il  requisito  della
novita' dell'investimento.
Diversamente,  puo'  essere  considerato  nuovo l'immobile oggetto di
ricostruzione; cio', anche nel caso in cui, in dipendenza di  vincoli
storico-artistici   o   derivanti   da   strumenti   urbanistici,  la
ricostruzione  non  riguardi  alcune   componenti   strutturali   del
fabbricato preesistente (ad esempio le facciate).
Per  i  beni  immateriali  il  requisito  della  novita' sussiste, di
regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore.
In particolare, il diritto di utilizzazione  dell'opera  dell'ingegno
deve  essere  attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che
intende fruire dell'agevolazione;  il  requisito  della  novita'  non
sussiste,   pertanto,   qualora   l'autore  o  l'inventore  abbia  in
precedenza  provveduto  direttamente  allo  sfruttamento  in   Italia
dell'opera  dell'ingegno.  L'eventuale precedente utilizzo dell'opera
dell'ingegno al di fuori del territorio italiano  non  assume  invece
alcuna rilevanza.
6. Investimenti in "leasing"
Gli  acquisti  di  beni  strumentali  nuovi possono essere effettuati
anche mediante locazione  finanziaria.  L'agevolazione  in  tal  caso
spetta   al  conduttore  (e  non  al  locatore,  per  il  quale  sono
irrilevanti gli acquisti di beni concessi in  locazione  finanziaria)
con  riferimento  al  periodo  di imposta nel corso del quale il bene
(anche se costituito  nel  corso  di  piu'  anni)  e'  consegnato  al
conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi
comprese  le  autovetture,  il  costo  rilevante  ai fini del computo
dell'agevolazione e' costituito da quello di acquisto dei beni stessi
da parte del concedente, al netto dell'IVA. A  tal  fine  non  assume
alcun rilievo il prezzo di riscatto.
7. Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione
In  dipendenza  dell'art.  3  del  DL  n.  357 del 1994, i periodi di
imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e
quello successivo, con riferimento agli  investimenti  effettuati  in
ciascuno di essi.
Ai   fini   del   computo   dell'agevolazione   occorre  tener  conto
dell'incremento degli  investimenti  realizzati  in  ciascun  periodo
agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta
precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.
L'agevolazione  e'  riconosciuta  anche alle imprese attive alla data
del 12 giugno 1994, pur se con un'attivita' di impresa  inferiore  ai
cinque  anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui
attivita' e' cessata anteriormente alla predetta data o  e'  iniziata
successivamente alla stessa.
Poiche'   la  disposizione  agevolativa  contenuta  nel  comma  1-bis
dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con "un'attivita'  di  impresa
inferiore  ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi
delle imprese la cui attivita' sia iniziata dopo il 12 giugno 1989.
Per tali  imprese  la  media  degli  investimenti  va  computata  con
riferimento  ai  periodi  di imposta precedenti a quello agevolato, e
non con riferimento ai periodi precedenti a quello  in  corso  al  12
giugno 1994.
Pertanto,  per  le  imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno
solare, che abbiano iniziato l'attivita' prima del  13  giugno  1989,
l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1995 va determinata con
riferimento  alla  media degli investimenti realizzati negli anni dal
1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato  l'attivita'
dopo  il  12  giugno 1989, il confronto va operato con la media degli
investimenti  dei  cinque  periodi  di  imposta  precedenti  al  1995
(comprendendo   quindi  nel  calcolo  della  media  anche  il  1994).
L'applicazione del beneficio  presuppone  l'esistenza  di  almeno  un
periodo di imposta precedente a quello di riferimento.
8. Determinazione del volume degli investimenti
Ai  fini  del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti
realizzati in ciascun periodo agevolato  deve  essere  diminuito  dei
corrispettivi   conseguiti  per  le  cessioni  dei  beni  strumentali
effettuate nei periodi  medesimi,  nonche'  del  valore  normale  dei
predetti  beni  assegnati  ai  soci  o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ancorche' gli stessi beni  siano  stati  a
suo tempo acquistati usati.
Al riquadro si precisa che:
-  il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i
  criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b),  del  TUIR
  e,  pertanto,  al  lordo  degli  eventuali  contributi,  quali,  ad
  esempio, quelli erogati in base alla legge  28  novembre  1965,  n.
  1329 (cosiddetta legge Sabatini);
-  per  i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi,
  si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione,  secondo  i
  criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza
  dall'art.  75  del  TUIR;  in  conseguenza  dell'introduzione della
  disposizione di cui all'art. 3, comma 89, della legge  n.  549  del
  1995,  la quale prevede una disciplina antielusiva tesa al recupero
  del beneficio in caso di successiva cessione dei  beni  oggetto  di
  investimento  (vedi  par.  14),  per  i  beni il cui acquisto e' di
  competenza, ai sensi del citato  art.  75  del  TUIR,  del  periodo
  d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 nonche' di
  quelli  che  si  considerano  realizzati  in tale periodo, ai sensi
  dell'art. 3, comma 88 (vedi par. 13), non assume  rilievo  ai  fini
  dell'agevolazione  la  loro  entrata  in  funzione entro la data di
  chiusura  di  detto  periodo.  Resta,  tuttavia,  ferma,  ai   fini
  dell'individuazione  del periodo d'imposta in cui l'investimento si
  considera effettuato,  la  rilevanza  del  momento  di  entrata  in
  funzione  per  gli  acquisti di competenza del periodo d'imposta in
  corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti;
-  per  gli  investimenti  realizzati  mediante  opere o forniture di
  durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei  corrispettivi
  liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
-   le   spese   di   manutenzione,   riparazione,  ammodernamento  e
  trasformazione, imputate o meno ad incremento del  costo  dei  beni
  cui    si    riferiscono,    rientrano    nell'ambito   applicativo
  dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi  di
  investimento  previsti  e  cioe'  se  sono  sostenute per ampliare,
  riattivare o ammodernare impianti ovvero se  si  sostanziano  nella
  costruzione di un bene strumentale nuovo;
-  per  le  opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si
  intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore  attribuito
  ai  beni  strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro
  valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un  consorzio  o  da  una
  cooperativa,  per  conto  delle imprese consorziate o socie, tra le
  quali sono ripartiti  i  costi  sostenuti  dal  consorzio  o  dalla
  cooperativa   in   base   a   stati   di  avanzamento  dei  lavori,
  l'investimento si considera effettuato dai  singoli  consorziati  o
  soci,   i   quali,   per  ciascun  periodo  d'imposta,  devono  far
  riferimento ai costi determinati in base  ai  menzionati  stati  di
  avanzamento dei lavori.
- Cessioni di beni strumentali
I  conferimenti  ordinari  in  societa'  di qualsiasi tipo (anche non
quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni,  con
la  conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore
normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o
nei cinque periodi di imposta di  riferimento  da  assumere  ai  fini
della  media,  deve  essere  scomputato dal volume degli investimenti
realizzati in ciascun periodo.
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene
strumentale  ceduto  nonche'  all'eventuale  conguaglio   in   denaro
pattuito;   detto  valore  non  dovra',  invece,  essere  considerato
nell'ipotesi in cui il bene ricevuto  configuri  un  investimento  in
beni nuovi.
In  caso  di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al
debitore di eseguire una prestazione diversa da  quella  dovuta),  si
dovra',  di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente
pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali
effettuate nei periodi agevolati   e nel  quinquennio  precedente  si
deve  tener  conto  anche  delle  indennita'  conseguite  a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la  perdita  di  beni.
Qualora  la  cessione  riguardi  un contratto di leasing, occorre far
riferimento  al  valore  normale  del  bene  che  forma  oggetto  del
contratto stesso.
- Investimenti effettuati nel quinquennio precedente
I   criteri   adottati   per  l'individuazione  e  il  computo  degli
investimenti agevolati  valgono  anche  per  gli  investimenti  degli
esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
Se  in  un  periodo  di  imposta  l'ammontare dei corrispettivi delle
cessioni di beni  strumentali  supera  il  costo  degli  investimenti
realizzati  l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media
va considerato pari a zero.
9. Modalita' di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti
Non e' necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei
periodi  di  imposta  agevolati,  ma  occorre che per ciascun periodo
d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente
acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da
apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti  dall'art.  75
del  TUIR,  in  analogia  a  quanto  stabilito  per  la  tenuta della
contabilita'  di  magazzino,  nelle  schede   devono,   ad   esempio,
risultare:
-  i  materiali  acquistati  ovvero  quelli  prelevati dal magazzino,
  quando l'acquisto di tali materiali non  sia  stato  effettuato  in
  modo specifico per la realizzazione dell'impianto;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione
  dell'impianto;
-  i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici,
  spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti,  materiale
  e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.).
Non  e'  agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree
fabbricabili,  qualora   sulle   medesime   non   sia   iniziata   la
realizzazione  di  impianti  almeno entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il
quale si chiede l'agevolazione.  Ad  esempio,  in  caso  di  acquisto
dell'area  nel  corso  del  1995  e  di  realizzazione  dell'impianto
iniziata nel mese di marzo  1996,  il  costo  dell'area  puo'  essere
considerato  nel  valore  degli  investimenti  dell'anno  1995 mentre
quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli
investimenti    dell'anno    1996,    ove    spetti    l'applicazione
dell'agevolazione di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549.
Se il costo di acquisto di un'area fabbricabile e' stato sostenuto in
un  periodo  d'imposta precedente al 1994, tale costo non va comunque
considerato nel valore degli investimenti agevolabili e  deve  essere
tenuto  in  considerazione nel calcolo della media degli investimenti
relativi al quinquennio precedente solo  se  la  realizzazione  degli
impianti  e'  iniziata entro il suddetto termine (presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato).
10. Cumulabilita' con altre agevolazioni
L'agevolazione prevista dall'art.  3  del  DL  n.  357  del  1994  e'
cumulabile  con  qualsiasi  altra  agevolazione. In caso di cumulo di
piu' agevolazioni relative allo stesso bene  l'ammontare  complessivo
del  reddito  agevolato  non  puo' comunque essere superiore al costo
dell'investimento.
In  particolare,  l'agevolazione  in  esame  puo'  essere   cumulata,
ricorrendone  le  condizioni, con quella prevista dall'art. 12 del DL
11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n.  359  dello  stesso
anno, concernente investimenti innovativi.
Cosi',  nel  caso,  ad  esempio,  di  un  investimento  innovativo di
ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio
precedente  sia  120,  l'agevolazione  ex  art.  3  del  DL  n.   357
riguardera' la parte dell'investimento "eccedente" (pari a 80 = 200 -
120) e comportera' l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a
40 (cioe' il 50 per cento di 80).
Ipotizzando  che  nel periodo di imposta di riferimento il reddito di
impresa prodotto sia pari a 1050,  che  gli  ammortamenti  deducibili
siano  pari  a  30 e che il reddito del periodo di imposta precedente
sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal
predetto art. 12 del DL n. 333 del 1992, in  quanto  il  reddito  del
periodo  di  riferimento,  da considerare al netto della agevolazione
prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, eccede per piu'  del  15
per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi
(200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 =
1050 - 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30).
Conseguentemente,  il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art.
12 del DL n. 333  del  1992  e'  75  (pari  al  50  per  cento  della
differenza tra 1050 e 900).
Complessivamente  l'ammontare  dell'agevolazione sara' pari a 115 (40
ex art. 3 del DL n. 357 del 1994, e 75 ex art. 12 del DL n.  333  del
1992).  Se,  in  relazione  agli  stessi  beni, si e' fruito di altre
agevolazioni per le quali e' previsto  il  divieto  di  cumulabilita'
(come,  ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime
diverranno inapplicabili nel caso in cui venga  richiesto  di  fruire
anche dell'agevolazione in argomento.
Qualora, invece, nella descritta situazione non si intenda fruire per
i suddetti beni dell'agevolazione di cui all'art. 3 del DL n. 357 del
1994,  ai  fini  del  calcolo  di  quest'ultima  agevolazione, dovra'
procedersi nel modo seguente:
- nel computo della media degli investimenti relativi al  quinquennio
  precedente  si  deve tener conto anche degli investimenti che hanno
  fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo;
- nel computo degli investimenti realizzati nel  periodo  di  imposta
  agevolato vanno ricompresi anche quelli fruenti di agevolazioni per
  le  quali  e'  previsto  il  divieto  di  cumulabilita';  tuttavia,
  l'eventuale eccedenza dovra' essere ridotta  per  un  importo  pari
  alla  percentuale  risultante  dal  rapporto  tra  gli investimenti
  fruenti di agevolazioni non cumulabili e  gli  investimenti  totali
  effettuati nel periodo di imposta.
11. Inapplicabilita' dell'agevolazione per gli investimenti indiretti
Sono    esclusi   dall'agevolazione   gli   investimenti   indiretti,
effettuati, cioe' tramite la sottoscrizione del capitale  sociale  di
una  societa' anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento
intende favorire gli investimenti  verso  le  attivita'  direttamente
produttive.
12. Fusioni, scissioni e trasformazioni
Nel  caso  in  cui  il soggetto che realizza gli investimenti sia una
societa' che nel periodo di imposta in cui  gli  investimenti  stessi
sono   effettuati  o  in  uno  precedente  e'  stata  interessata  da
un'operazione di fusione, ai  fini  del  computo  della  media  degli
investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si
tiene  conto  della  somma  dei  costi sostenuti per gli investimenti
effettuati (al netto delle cessioni dei  beni  strumentali)  da  ogni
societa' partecipante alla fusione.
Ai  fini  della  individuazione  dei  periodi  da  considerare per il
computo della media, si applicano i criteri illustrati nel  paragrafo
7  avendo  riguardo alla data di inizio dell'attivita' della societa'
incorporante ovvero, in caso  di  fusione  propria,  a  quella  della
societa' fusa che ha iniziato l'attivita' prima delle altre.
In  caso di scissione la societa' beneficiaria dovra' considerare, ai
fini del computo  della  media,  anche  i  costi  degli  investimenti
riferibili  alla quota di patrimonio acquisita dalla societa' stessa,
sostenuti dalla societa' scissa. Ove la scissione  sia  parziale,  la
societa' scissa dovra' considerare i costi degli investimenti da essa
sostenuti, al netto di quelli riferibili alle societa' beneficiarie.
In   caso  di  trasformazione  si  dovra'  tener  conto  anche  degli
investimenti  effettuati  dalla  societa'  trasformata  nei   periodi
anteriori alla trasformazione stessa.
Nel  caso di societa' di persone che si e' trasformata in societa' di
capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1 gennaio  alla
data  della  trasformazione e quello che decorre da tale data fino al
termine  del  periodo  d'imposta,  vanno  considerati  come  autonomi
periodi di imposta, ancorche' di durata inferiore all'anno; pertanto,
se la trasformazione della societa' e' avvenuta successivamente al 12
giugno   1994,   i   periodi   di  imposta  da  considerare  ai  fini
dell'agevolazione sono quello in corso a tale data e  il  periodo  di
imposta successivo.
13.  Nuove  disposizioni introdotte dall'art. 3, commi 85 e 88, della
    legge 28 dicembre 1995, n. 549
L'art.  3,  comma  85,  della  legge  n.  549   del   1995,   prevede
l'applicazione  del beneficio della detassazione ivi disciplinato per
gli investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta successivo
a quello in corso al 12 giugno 1994, nel rispetto dei criteri  e  dei
limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per
le  diverse aree di intervento, per gli investimenti realizzati nelle
aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5  b  del  regolamento
CEE  n. 2052/88 nonche' per quelli realizzati nel restante territorio
nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati
ai sensi dell'art. 53 del TUIR, e incrementi di rimanenze di  cui  ai
successivi artt. 59 e 60 in misura non superiore a 5 miliardi di lire
(con  ragguaglio  alla durata dell'esercizio se questa e' superiore o
inferiore a dodici mesi) nonche' un numero di  dipendenti,  calcolato
come  media  complessiva  riferita  al  predetto  esercizio  e ai due
precedenti, non superiore a venti.
Gli investimenti agevolati sono quelli previsti dall'art. 3 del DL n.
357 del 1994, ad esclusione degli immobili strumentali per natura non
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da  parte  del
soggetto  che  ha  effettuato  l'investimento.  Ai  fini  del computo
dell'agevolazione,  occorre  porre  a  raffronto,  separatamente  per
ciascuna  delle aree territoriali anzidette (cioe' quelle di cui agli
obiettivi  1,  2  e  5-b  singolarmente  considerati  e  il  restante
territorio  nazionale),  il  volume degli investimenti realizzati nel
periodo d'imposta agevolato rispetto alla media di quelli dei  cinque
periodi di imposta precedenti.
L'agevolazione  e'  riconosciuta  anche alle imprese attive alla data
del 15 settembre 1995, anche se con un'attivita' inferiore ai  cinque
anni.  Pertanto,  l'agevolazione  non  spetta  alle  imprese  la  cui
attivita' e' cessata anteriormente alla predetta data o  e'  iniziata
successivamente alla stessa.
Per  le  imprese la cui attivita' e' iniziata dopo il 12 giugno 1994,
il periodo agevolato e' quello avente inizio  dopo  il  15  settembre
1995.
L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del
1995  non e' cumulabile con le altre agevolazioni statali a qualsiasi
titolo concesse alle attivita' produttive, a norma dell'art. 1, comma
2, del DL 22 ottobre 1992, n. 415, convertito della legge n. 488  del
medesimo  anno,  e  delle  successive  disposizioni  dettate dal DL 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso anno
e dal DL 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge  n.  341  del
1995,  anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del
citato decreto legge n. 244 del 1995.
La medesima agevolazione di cui all'art. 3,  comma  85,  resta  pero'
cumulabile  con le agevolazioni alle attivita' di ricerca concesse ai
sensi delle predette leggi.
Resta altresi' ferma la cumulabilita' tra  il  beneficio  di  cui  al
citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie,
recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio,
la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta Sabatini).
L'art.  3,  comma  88,  della  legge  n.  549 del 1995 stabilisce che
l'agevolazione prevista dall'art. 3  del  DL  n.  357  del  1994,  si
applica  -  relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi,
ancorche' destinati ad operazioni di ammodernamento o di  ampliamento
di  impianti  esistenti nonche' alla realizzazione di nuovi impianti,
consegnati o spediti dopo la chiusura  di  tale  periodo  e  comunque
entro il 30 aprile 1996.
La  disposizione del predetto comma 88, che non riguarda comunque gli
immobili strumentali per natura  non  utilizzati  esclusivamente  per
l'esercizio  dell'impresa  da  parte  del  soggetto che ha effettuato
l'investimento, si applica a condizione che:
- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre  1995
  ovvero  entro  la data di chiusura del periodo d'imposta successivo
  al 12 giugno 1994, se questa e' anteriore alla suddetta data del 30
  settembre 1995;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.  549
  del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso
  di  locazione  finanziaria,  da  parte  dell'impresa utilizzatrice,
  almeno il 20 per cento,  rispettivamente,  del  prezzo  ovvero  del
  costo  del  bene;  a tal fine assume rilievo anche il versamento di
  somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.
La predetta disposizione si applica sia nel caso di  acquisizione  da
terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia
nel   caso   di   loro   realizzazione   tramite   appalto.  Inoltre,
conformemente alle considerazioni gia' svolte  precedentemente  (par.
8),  per  l'applicazione  del  beneficio  non  assume  rilevanza  che
l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.
Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la  chiusura  del
periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla data del 12
giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile,  pur  se  determinata
con   riferimento   al  periodo  di  imposta  anzidetto,  va  esclusa
dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono  consegnati
o spediti.
Cosi',  ad  esempio,  nel caso in cui nel 1995, per le imprese aventi
l'esercizio coincidente con l'anno solare, sia  stato  realizzato  un
investimento  di  1.500  e  la  media  degli investimenti relativi ai
periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito  agevolato,  da
scomputare  nella dichiarazione dei redditi del 1995 e' di 250, cioe'
il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000. Se,  dopo  il  31
dicembre  1995  ma  entro  il  30  aprile  1996, vengono consegnati o
spediti  beni  di  importo  pari  a  600,  ove  sussistano  le  altre
condizioni  previste  dal  comma 88, occorre rideterminare il reddito
agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti  di  tale
anno   anche  quelli  predetti.  Pertanto,  detto  reddito  agevolato
risultera' complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza
tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550)  e  quello
deducibile  nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioe',
a 300 - sara' deducibile nella dichiarazione relativa al 1996.
Si precisa infine che la disposizione  recata  dal  citato  comma  88
della  legge n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto,
in alternativa, i beni ivi considerati  (cioe'  quelli  consegnati  o
spediti  nel  secondo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 12 giugno 1994 ed entro  il  30  aprile  1996)  possono
essere  assunti  quali  investimenti  del  periodo di imposta di loro
consegna o spedizione  ai  fini  dell'applicazione  della  disciplina
agevolativa di cui al precedente comma 85.
14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione di beni oggetto di
    investimento
L'art.  3,  comma  89, della legge n. 549 del 1995, ha introdotto una
disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale  si  pro-
cede  al recupero dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 3 del
DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della legge n.   549
del 1995, nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti
entro   il   secondo  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di
effettuazione degli investimenti stessi.  In  particolare,  la  norma
prevede  che  il  reddito  escluso  dall'imposizione  si  ridetermina
diminuendo l'ammontare del volume degli investimenti del  periodo  di
imposta   agevolato   di  un  importo  pari  alla  differenza  tra  i
corrispettivi  derivanti  dalle  cessioni   dei   beni   oggetto   di
agevolazione  (da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi
che  hanno  concorso  alla  formazione   del   predetto   volume   di
investimenti)  e  di costi, sostenuti nello stesso periodo di imposta
in cui si procede alle cessione, per la realizzazione di investimenti
delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994  e
dal comma 87 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (con esclusione,
in  ogni  caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura
non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa  da  parte
del possessore).
Si  precisa  che  tra le cessioni rilevanti agli effetti in questione
rientrano anche le assegnazioni ai soci e la destinazione dei beni  a
finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa. Non si tiene invece
conto  delle  cessioni  poste  in  essere  nell'ambito  di  procedure
concorsuali.
La  differenza  tra  il  reddito a suo tempo agevolato e quello cosi'
rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva  del  periodo  di
imposta  in cui si verificano le cessioni, che dovra' essere indicata
in dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in aumento.
La disciplina predetta  si  applica  per  le  cessioni  effettuate  a
decorrere dal 15 settembre 1995.
-  Dividendi  distribuiti  da societa' non residenti (art. 96-bis del
  Tuir)
Gli utili distribuiti da societa' residenti in uno Stato membro della
U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2  dell'art.  96-bis,  in
occasione  diversa  dalla  liquidazione  della  societa'  stessa, non
concorrono  alla  formazione  del  reddito  dell'esercizio   per   un
ammontare  pari  al  95  per  cento del loro ammontare, sempreche' la
partecipazione diretta nel capitale della societa' erogante  non  sia
inferiore  al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno
un anno dalla data della delibera di distribuzione.
Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono
essere  distribuiti  senza  applicazione   della   maggiorazione   di
conguaglio.
- Esclusione dall'ILOR
Il   decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  istitutivo
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  all'art.   17,   comma   4,
stabilisce  che  sono  esclusi  dall'ILOR  i redditi di fabbricanti a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali  ad  oggetto
di  locazione,  i  redditi  dominicali  delle aree fabbricabili e dei
terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di  cui  all'art.  29  del
TUIR.
Per  tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprieta',
enfiteusi, usufrutto  o  altro  diritto  rende  relativi  all'impresa
(strumentali,  beni-merce  ed  altri)  e  non  locati,  l'importo del
reddito d'impresa da  escludere  dall'ILOR  coincide  sempre  con  la
rendita catastale dell'immobile.
Il  medesimo  criterio  si  rende  applicabile anche per i fabbricati
strumentali concessi in locazione finanziaria e  per  quelli  facenti
parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.
Per  i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in  catasto,  interamente  posseduti  da  imprese   e   distintamente
contabilizzati,   ai   fini   dell'esclusione   dall'ILOR   va  fatto
riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione
degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione
all'anno  in  cui   detti   costi   sono   stati   sostenuti   (cioe'
all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )
Da  tale  "valore  patrimoniale"  dell'immobile occorre desumere, sia
pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50,
che e' il coefficiente di moltiplicazione  applicabile  alle  rendite
catastali delle unita' immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur
censiti,  sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta
non piu' rispondente  alla  situazione  originariamente  considerata,
deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora  il  fabbricato risulti gia' accatastato, le risultanze vanno
disattese solo se il possessore ha  sottoposto  l'immobile  stesso  a
variazioni   o   adattamenti   tali  da  mutarne  la  classificazione
catastale.  In  tal  modo   si   deve   tener   conto   delle   nuove
caratteristiche  catastali  anche  se  il  nuovo  accatastamento  non
risulti ancora avvenuto; e cio' non solo quando il  possessore  abbia
gia'  presentato  la  domanda  per  il nuovo accatastamento, ma anche
quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto
dell'art. 129, comma 1 del TUIR.
Per i terreni dati  in  affitto  per  uso  non  agricolo  e'  escluso
dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per  i  fabbricati  relativi all'impresa dati in locazione va escluso
dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore,  al  canone  di  locazione
   ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i
   fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
   Giudecca, di Murano e di Burano);
b)  al  canone  di  locazione  ridotto del 15 per cento (o del 25 per
   cento per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle
   isole della Giudecca,  di  Murano  e  di  Burano)  per  le  unita'
   immobiliari  date  in locazione in regime legale di determinazione
   del canone.
Si fa presente, altresi' che per i terreni la rendita catastale  deve
essere  assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art.
31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- Immobili inagibili
Per gli immobili inagibili per  accertato  degrado  fisico  (immobili
diroccati,  pericolanti  o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale,
strutturale  e  tecnologica  (non  superabile   con   interventi   di
manutenzione)  e'  possibile  attivare una procedura catastale tesa a
conseguire la variazione dell'accertamento catastale e  volta  a  far
risultare  la  mancanza  dei  caratteri  intrinseci  che  determinano
l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite  immobiliare.  Cio',
naturalmente,  sempreche'  l'unita'  immobiliare  non  sia  di  fatto
utilizzata.
Tale procedura consiste  nell'inoltro  all'Ute  di  una  denuncia  di
variazione,  corredata  dall'attestazione  degli organi comunali o di
eventuali ulteriori organi competenti. Tale  denuncia  va  presentata
entro  il  31  gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia e'
stata prodotta e per gli anni successivi.
In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella relativa  ai
casi  particolari,  deve  essere indicata la nuova rendita attribuita
dall'Ute e, in mancanza, la rendita presunta.
Qualora la societa' o l'ente non abbia posto in  essere  la  suddetta
procedura il reddito di dette unita' immobiliari deve comunque essere
assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
- Immobili strumentali relativi all'impresa
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi
dell'art. 40, comma 2 del TUIR:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa
  commerciale  d  parte  del  possessore  (cosiddetti strumentali per
  destinazione);
- gli immobili relativi  ad  imprese  commerciali  che  per  le  loro
  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diversa utilizzazione
  senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o  anche  se
  dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura)
  classificati  o classificabili nei gruppi B (unita' immobiliari per
  uso di alloggi collettivi), C (unita'  immobiliari  a  destinazione
  ordinaria   commerciale   e  varia),  D  (immobili  a  destinazione
  speciale),  E  (immobili  a  destinazione  particolare)   e   nella
  categoria  A/10  (uffici  e  studi  privati),  a  condizione che la
  destinazione ad ufficio o  studio  sia  prevista  nella  licenza  o
  concessione edilizia, anche in sanatoria.
Per   gli   immobili   che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali  trasformazioni,
le  quote  di  ammortamento  vanno  calcolate  sul  conto  storico di
acquisizione (anche per le unita' immobiliari acquisite  in  esercizi
precedenti  a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo
conto, per quelle acquisite anteriormente  al  1  gennaio  1974,  dei
criteri  di  cui  al  DPR 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile e'
stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo  il
31  dicembre  1987, il contribuente puo' dedurre soltanto le quote di
ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo  il
31  dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione
le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non  deducibili  in
base alla previgente normativa.
- Imposte indeducibili
Sulla  base  dell'art. 64, comma 1, del TUIR le imposte sui redditi e
quelle per le quali e' prevista la  rivalsa  anche  facoltativa,  non
sono ammesse in deduzione.
Non  sono  altresi'  deducibili  l'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, istituita con D.L. 30 settembre  1992,  n.  394,  convertito
dalla  legge  26  novembre  1992,  n. 461, e l'imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b) del
  TUIR)
Per  i  beni  materiali  ed  immateriali  strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino  al  momento  della  loro
entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni
medesimi,  gli  interessi  passivi  relativi alla loro fabbricazione,
interna o presso terzi, nonche' quelli sui prestiti contratti per  la
loro  acquisizione,  a  condizione che siano imputati nel bilancio ad
incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per  gli
interessi  passivi  possono essere aggiunti al costo di fabbricazione
anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per  gli  immobili  alla  cui  produzione  e'   diretta   l'attivita'
dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli  interessi passivi sui
prestiti contratti sia per  la  loro  costruzione  che  per  la  loro
ristrutturazione,  a condizione che siano stati imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso.
- Lottizzazione
Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti  a  dichiarare
le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del TUIR.
Al  riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione e'
desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto  1967,  n.  765,  che  ha
sostituito  i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150, nonche' dalla circolare n. 3210 del 28  ottobre
1967,  con  la  quale  il  Ministero  dei lavori pubblici, in sede di
istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata  legge  n.  765
del  1967,  ha  precisato  che  costituisce lottizzazione non il mero
frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo  che,
indipendentemente  dal  frazionamento  fondiario  e  dal  numero  dei
proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o  successiva  di
una   pluralita'   di  edifici  a  scopo  residenziale,  turistico  o
industriale e, conseguentemente, comporti  la  predisposizione  delle
opere  di  urbanizzazione  occorrenti  per  le  necessita' primarie e
secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo ai fini  della  normativa  in  esame  ogni  operazione
obiettivamente  considerata  di lottizzazione o di esecuzione d'opere
per l'edificabilita' di terreni anche al di fuori o in contrasto  con
i vincoli urbanistici.
- Oneri deducibili
Dal  reddito  complessivo  degli enti non commerciali si deducono, se
non sono deducibili nella determinazione del  reddito  d'impresa  che
concorre a formarlo, i seguenti oneri:
-  canoni,  livelli,  censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
  immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,  compresi
  i  contributi  ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
  provvedimenti  della  pubblica   amministrazione   ed   esclusi   i
  contributi agricoli unificati;
-   contributi,   donazioni  e  oblazioni  erogati  in  favore  delle
  organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art.  28  della
  legge  26  febbraio  1987, n. 49, per un importo non superiore al 2
  per cento del reddito complessivo dichiarato; a tal fine il reddito
  da assumere e' quello di rigo 29 del Mod. 760/B;
- l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR  26  ottobre  1972,  n.
  643,  per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento
  e nei quattro successivi;
-  le  somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni
  presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le erogazioni a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli
  enti  individuati  con  decreto   dei   prefetti   delle   province
  interessate,   effettuate   con  il  fine  di  portare  aiuto  alle
  popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione della prima dec-
  ade del mese di  novembre  1994  (DL  24  novembre  1994,  n.  646,
  convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22).
- Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta
Dall'imposta  lorda  degli  enti  non  commerciali  si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento  degli
oneri  sottoindicati  a  condizione  che  non  siano deducibili nella
determinazione dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo:
-  gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote
  di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a
  soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
  della  Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni   nel
  territorio  dello  Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
  prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei
  terreni dichiarati;
-  gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote
  di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati  a
  soggetti  residenti  nel  territorio  dello  Stato ovvero a stabili
  organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
  in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su  immobili  stipulati
  fino al 1990 - o nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della
  legge  22 aprile 1982, n. 168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 -
  nel limite di lire 4 milioni;
- le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla  manutenzione,
  protezione  o  restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1
  giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella
  misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle  spese,
  quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
  certificazione   rilasciata  dalla  competente  soprintendenza  del
  Ministero per i beni culturali e  ambientali,  previo  accertamento
  della  loro  congruita'  effettuato  d'intesa con l'ufficio tecnico
  erariale competente per territorio. La  detrazione  non  spetta  in
  caso  di  mutamento  di  destinazione  dei beni senza la preventiva
  autorizzazione  dell'Amministrazione  per  i   beni   culturali   e
  ambientali,  di  mancato  assolvimento  degli obblighi di legge per
  consentire l'esercizio del diritto di prelazione  dello  Stato  sui
  beni  immobili  e  mobili  vincolati  e di tentata esportazione non
  autorizzata  di  questi  ultimi,  l'Amministrazione  per   i   beni
  culturali  ed  ambientali da' immediata comunicazione al competente
  ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita  del
  diritto   alla   detrazione;   dalla   data  di  ricevimento  della
  comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica  della
  dichiarazione dei redditi;
-  le  erogazioni  liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o
  istituzioni pubbliche, di fondazioni e di  associazioni  legalmente
  riconosciute  che,  senza  scopo  di  lucro,  svolgono o promuovono
  attivita' di studio, di ricerca e di  documentazione  di  rilevante
  valore   culturale  e  artistico,  effettuato  per  l'acquisto,  la
  manutenzione,  la  protezione  o  il  restauro  delle cose indicate
  nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,  e  nel  D.P.R.  30
  settembre  1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
  l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante
  interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per  gli
  studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,
  le esposizioni, gli studi e le ricerche devono  essere  autorizzati
  previo  parere  del  competente  comitato  di settore del Consiglio
  nazionale per i beni culturali o ambientali, dal  Ministero  per  i
  beni  culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di
  spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni  culturali  e
  ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari affinche' le erogazioni
  fatte a favore delle associazioni  legalmente  riconosciute,  delle
  istituzioni  e  delle  fondazioni  siano  utilizzate  per gli scopi
  preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni  stesse.  Detti
  termini  possono,  per  causa  non  imputabile al donatario, essere
  prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non  integralmente
  utilizzate   nei   termini   assegnati  ovvero  utilizzate  non  in
  conformita' alla destinazione affluiscono,  nella  loro  totalita',
  all'entrata dello Stato;
-  le  erogazioni  liberali in denaro, per importo non superiore al 2
  per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore  di  enti  o
  istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e  associazioni  legalmente
  riconosciute che, senza scopo  di  lucro,  svolgono  esclusivamente
  attivita'  nello  spettacolo,  effettuate  per  la realizzazione di
  nuove  strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento   delle
  strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari settori
  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per  tali  finalita'
  dal  percipiente  entro  il  termine  di  due  anni  dalla data del
  ricevimento affluiscono, nella loro  totalita',  all'entrata  dello
  Stato.
-  Operazioni  di fusioni e scissione (art. 3, comma 105, della legge
  n. 549 del 1995)
Si ricorda che per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, le operazioni di fusione e scissione di  societa'  deliberate
successivamente  al  13 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte
sui redditi, neutrali e  che,  in  forza  di  tale  disposizione,  il
disavanzo  di  fusione o scissione non e' utilizzabile per iscrizioni
di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma  o  titolo
operate.
L'art.  3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non
costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione  ai  soli  fini  del
bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle
operazioni  di  fusione  o  di scissione per l'iscrizione di maggiori
valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle  societa'  fuse,
incorporate o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento.
Ai  sensi  delle  suddette disposizioni i valori iscritti in bilancio
per allocare i disavanzi da fusione o di scissione (emergenti sia per
effetto  di  concambio  che  per  effetto   dell'annullamento   delle
partecipazioni)  assumono  rilevanza  solo  ai  fini  civilistici. In
considerazione di cio' il citato art. 3, comma 105,  della  legge  n.
549  del  1995 prevede che i dati esposti in bilancio a seguito della
fusione o scissione  ed  i  valori  fiscalmente  riconosciuti  devono
risultare  da  apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla
dichiarazione dei redditi.
In  proposito  si  precisa  che  i valori da esporre nel prospetto di
riconciliazione sono relativi ai  beni  sui  quali  sono  iscritti  i
maggiori valori derivanti dall'utilizzo del disavanzo emergente dalle
operazioni  di  fusione  e  scissione  e  che  il prospetto stesso va
allegato alla dichiarazione relativa al periodo  di  imposta  in  cui
l'operazione si e' conclusa e a quelle successive, fino all'esercizio
in  cui  i  predetti  beni rivalutati permangono nel patrimonio della
societa'.
Per adempiere a tale  obbligo  puo'  essere  utilizzato  il  seguente
schema di prospetto:

|Tipo |         |         |           |           |       |  Valore |
| di  | Valore  |  Valore |           |           | Valore|    di   |
|beni |dei beni | iniziale| Incrementi| Decrementi| finale| realizzo|
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore di|         |           |           |       |         |
|     |bilancio |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore   |         |           |           |       |         |
|     |fiscale  |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore di|         |           |           |       |         |
|     |bilancio |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore   |         |           |           |       |         |
|     |fiscale  |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore di|         |           |           |       |         |
|     |bilancio |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore   |         |           |           |       |         |
|     |fiscale  |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore di|         |           |           |       |         |
|     |bilancio |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore   |         |           |           |       |         |
|     |fiscale  |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore di|         |           |           |       |         |
|     |bilancio |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |         |         |           |           |       |         |
|     |Valore   |         |           |           |       |         |
|     |fiscale  |    .000 |      .000 |      .000 |  .000 |    .000 |
|     |         |         |           |           |       |         |
- Operazioni in valuta
In  alternativa all'accantonamento per rischi di cambio e' consentita
la valutazione della totalita' dei debiti e  dei  crediti  in  valuta
estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni
o  titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura
dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto  dei  debiti  e  dei
crediti  per i quali il rischio di cambio e' insussistente, in quanto
coperti da contratti a termine, da contratti di  assicurazione  o  da
altri  contratti  aventi  effetti  sostanzialmente  analoghi  come ad
esempio, i contratti swap.
Con riguardo a  questi  ultimi  contratti,  aventi  la  finalita'  di
annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o
utili  di  cambio  alla  scadenza del contratto, si precisa che avra'
rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza
con la valutazione del contratto di copertura.
Per le societa' che intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in
valuta   estera,   viene  consentita  la  tenuta  della  contabilita'
plurimonetaria; in tal  caso  concorrono  a  formare  il  reddito  le
differenze  positive  o  negative  risultanti  dall'applicazione  del
cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
- Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Per  le  modalita'  di  contabilizzazione  del  valore  delle  opere,
forniture  e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro
commi dell'art. 60 del TUIR e per la compilazione  del  prospetto  da
allegare  alla  dichiarazione  ai  sensi del comma 6 dell'art. 60 del
TUIR stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare
n. 36 del 22 settembre 1982, pubblicata nella  G.U.  del  18  ottobre
1982 n. 287.
Per  effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del TUIR e
dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che  contabilizzano
in  bilancio  le  opere,  forniture  e  servizi di durata ultrannuale
valutando le rimanenze al costo, possono essere  autorizzate,  previa
richiesta  presentata  o  spedita  mediante  raccomandata all'ufficio
delle imposte, ad adottare lo  stesso  metodo  anche  ai  fini  della
determinazione  del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha
effetto dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata (o  si
intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non
notifica  avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione
o  di  spedizione  dell'istanza.  Si  precisa  che  detto  metodo  di
valutazione  si  applica  relativamente a tutte le opere, forniture e
servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione
ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione e' stata concessa
(o si intende concessa) nonche' alle opere, forniture  e  servizi  la
cui  esecuzione  ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente
alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.
- Partecipazione di societa' di capitali in societa' di persone
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636  del  17
ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione
di  una  societa' per azioni in una societa' in accomandita semplice,
in qualita' di socio accomandante, e' nullo per violazione  di  norme
imperative.
Si fa presente che l'affermato principio - il quale ha valenza per la
partecipazione  di societa' di capitali in qualsiasi tipo di societa'
di  persone  -  non  fa  venir  meno  l'obbligo  di  includere  nella
dichiarazione il reddito riveniente dalla partecipazione.
-  Perdite  d'impresa  in  contabilita'  ordinaria  (per gli enti non
  commerciali)
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1,  del  TUIR
dall'art.  29  del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, a decorrere  dal  periodo  d'imposta  1995,  il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che   concorrono   a  formarlo  e  sottraendo  le  perdite  derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui  all'art.  79  e  quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio
di  attivita'  commerciali nonche' quelle derivanti da partecipazioni
in  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  in
contabilita'  ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo
d'imposta con  i  redditi  derivanti  dalle  predette  attivita'  e/o
partecipazioni  (sia  in  contabilita'  ordinaria che semplificata) e
limitatamente all'importo che trova  capienza  in  essi.  L'eccedenza
puo'  essere  portata  in  diminuzione  dei  redditi  derivanti dalle
predette attivita' e/o partecipazioni negli  esercizi  successivi  ma
non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2
del  citato  art.  29  del  DL  n. 41, anche alle perdite dei periodi
d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo  i
previgenti  criteri,  con  il  reddito complessivo. Conseguentemente,
puo' essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo  al
periodo  d'imposta  1995  anche  l'eccedenza di perdite formatesi dal
periodo d'imposta 1990 a quello relativo al 1994, non scomputata  dal
reddito complessivo entro il 1994.
la  descritta  compensazione  delle perdite d'impresa in contabilita'
ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si
effettua, a scelta del contribuente, nel Modello 760/A o  760/D,  e/o
760/H,  e/o  760/E1,  in cui e' stato conseguito un reddito d'impresa
positivo.
Si fa presente  che  la  compensazione  con  il  reddito  di  impresa
conseguito   nel   periodo   di   imposta  dovra'  essere  effettuata
preliminarmente con le perdite d'impresa  in  contabilita'  ordinaria
conseguite  nel  medesimo  periodo  di  imposta  e,  per la parte non
compensata, con l'eventuale  eccedenza  di  perdite  in  contabilita'
ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilita' ordinaria (comprese le eccedenze
dei  periodi d'imposta precedenti) non compensate nei Modelli 760/A o
760/D, e/o 760/H e/o 760/E1 dovra'  essere  riportata  nel  Prospetto
delle  perdite  d'impresa  in  contabilita'  ordinaria non compensate
nell'anno, contenuto  nel  mod.  760/B,  secondo  le  istruzioni  ivi
previste.
Esempi.
Esempio 1
Si  ipotizza un ente non commerciale con un reddito di partecipazione
in societa' di persone esercente attivita' d'impresa in  contabilita'
semplificata   (L.   13.000.000)  e  con  una  perdita  d'impresa  in
contabilita'  ordinaria  (L.  -  20.000.000).  In  tal  caso   l'ente
indichera':
Modello 760/A
- nel rigo A98 ................................... L. - 20.000.000
QUADRO H
- nel rigo H10 ................................... L.   13.000.000
- nel rigo H11 la quota delle perdite di
impresa in contabilita' ordinaria (da portare
in diminuzione dal reddito di partecipazione
indicato al rigo H10) ............................ L.   13.000.000
- nel rigo H13 il totale reddito di
partecipazione (da riportare al rigo 25 del
Mod. 760/B) ...................................... L.            0
PROSPETTO DELLE PERDITE
- nel rigo 01 del Prospetto delle perdite in
contabilita' ordinaria non compensate nell'anno
contenuto nel modello 760/B ...................... L.    7.000.000
Esempio 2
Si  ipotizza  un  ente  non  commerciale  con un reddito d'impresa in
contabilita' semplificata (L. 12.000.000) e con una perdita derivante
da  partecipazione  in  societa'  di  persone   esercente   attivita'
d'impresa  in  contabilita'  ordinaria  (L. -8.000.000). Eccedenza di
perdite  pregresse  non  compensate  nel   periodo   precedente   (L.
-3.000.000). In tal caso l'ente indichera':
Modello H
- nel rigo H10 ................................... L.            0
Modello D
- nel rigo D38 ................................... L.   12.000.000
- nel rigo D39 va indicata la quota delle
perdite di impresa in contabilita' ordinaria
(da portare in diminuzione dal reddito di
impresa di cui L. 3.000.000 relative ad anni
precedenti) ...................................... L.   11.000.000
- nel rigo D40 (Totale reddito di impresa da
riportare nel rigo 20) del Mod. 760/B ............ L.    1.000.000
- Plusvalenze patrimoniali
L'operativita'  della  scelta  per  la  tassazione  delle plusvalenze
realizzate  in  quote  costanti,  gia'  prevista   dalla   previgente
normativa,  e'  subordinata  alla  condizione  che i beni siano stati
posseduti da almeno tre anni, computando  detto  termine  secondo  le
disposizioni  dell'art. 2963 del codice civile. Si precisa che i beni
gia' detenuti in locazione finanziaria si devono  ritenere  acquisiti
nel  giorno  in  cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione
d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa e' stata
acquisita o l'impresa si e' costituita.
Si ricorda  che  concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze
iscritte  nello  stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la
eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per   i   beni  che  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  la
disposizione  che  consente  di  far  concorrere  a   tassazione   le
plusvalenze  per  quote  costanti si applica per quelli iscritti come
tali  negli  ultimi  tre  bilanci;  le  plusvalenze   realizzate   si
considerano  riferite  innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie
acquisite in data piu' recente.
Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e  per  i  due
successivi  la  facolta' di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla
cessione  di  partecipazioni   non   rappresentate   da   titoli   e'
riconosciuta  ai soggetti che in applicazione della normativa vigente
anteriormente  al  30  dicembre  1993  avrebbero  da  detta  cessione
conseguito  plusvalenze.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la condizione
relativa al possesso per almeno tre anni.
I maggiori valori delle immobilizzazioni  finanziarie  costituite  da
partecipazioni  in imprese controllate o collegate - valutate in base
al "metodo del patrimonio  netto"  -  non  concorrono  a  formare  il
reddito  per  la  parte  eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali
maggiori valori concorrono a  formare  il  reddito  nell'esercizio  e
nella  misura  in  cui  siano  comunque  realizzati  (ad esempio, per
cessione della partecipazione o incasso dividendi).
- Spese di manutenzione e riparazione
La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma  7  dell'art.
67  del  TUIR,  in  base  alla  quale  i  compensi  periodici  dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono
deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante,
nel senso che l'impresa ha facolta' di optare  per  la  deduzione  di
detti compensi nei limiti e con le modalita' di cui alle disposizioni
precedenti dello stesso comma.
Qualora  l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui
al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto
per tutti i periodi di imposta compresi nella durata  del  contratto.
In  tal  caso  eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., di-
verse dai predetti compensi periodici  vanno  incluse  tra  le  altre
spese  (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali  ammortizzabili),  senza  tener
conto del costo di quelli la cui manutenzione e' affidata a terzi.
- Unita' immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)
Per  unita'  immobiliari  a  disposizione,  per  le quali deve essere
operata la maggioranza  di  un  terzo  della  rendita  catastale,  si
intendono   non   solo   quelle  utilizzate  dai  soci,  associati  o
partecipanti, ma tutte le unita' immobiliari per uso di abitazione od
assimilabili  che  non  formino  oggetto  dell'attivita'  di  vendita
dell'impresa,   non   costituiscano  beni  strumentali  e  non  siano
destinate alla locazione  (quando  tale  destinazione  risulti  dalle
scritture contabili).
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le
unita'  immobiliari  appartenenti ad enti non commerciali (opere pie,
fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.)
si considerano assimilare ai  beni  strumentali  per  l'esercizio  di
imprese   commerciali,  anche  se  censite  tra  quelle  per  uso  di
abitazione, quando non siano destinate  alla  locazione  (foresterie,
case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Cio' in quanto le
suddette   unita'  immobiliari  si  considerano  strumentali  per  lo
svolgimento dell'attivita' istituzionale dell'ente.
- Versamento delle imposte
Le  societa' e gli enti devono effettuare il versamento delle imposte
scaturenti dalla dichiarazione direttamente al  concessionario  della
riscossione  competente  per  territorio secondo il domicilio fiscale
del  soggetto  che  versa;  il  versamento  puo'  essere   effettuato
direttamente  allo  sportello,  ovvero  mediante  bollettino  di  c/c
postale, utilizzando il conto corrente vincolato del  concessionario.
Se  si sceglie quest'ultima modalita', si rammenta che non e' piu' in
vigore l'obbligo di anticipazione di sei giorni, rispetto al  termine
ultimo per eseguire il pagamento allo sportello.
Le  societa'  e  gli  enti titolari di conto fiscale (vedasi apposita
nota in appendice) hanno la possibilita' di versare l'IRPEG e l'ILOR,
comprese  quelle  dovute  in   base   a   dichiarazioni   integrative
(cosiddetto  "ravvedimento  operoso")  e  l'imposta sostitutiva (mod.
760/O) anche presso gli sportelli  bancari  che  operano  nell'ambito
della    circoscrizione   territoriale   del   concessionario   della
riscossione competente per territorio, mentre l'imposta  patrimoniale
(mod.   760/K)   va   versata  esclusivamente  presso  il  competente
concessionario, dal momento che tale versamento  non  viene  annotato
sul conto fiscale.
Sia  in  caso  di  versamento  al  concessionario  che  in  banca, il
contribuente titolare di conto fiscale deve riportare sul modello  di
dichiarazione, oltre alla data dell'eseguito versamento e all'importo
versato,  il  numero  di  codice del concessionario, rilevabile dalla
distinta di versamento o dalla delega  bancaria  (sono  i  primi  tre
numeri del numero di conto fiscale).
                ( CONTINUA DAL DOCUMENTO SUCCESSIVO )

Ministero delle Finanze         ALLEGATI                  Modello 760


|              TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO               |
|                                                                   |
|                  OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI                   |
|                                                                   |
| A - ACQUISTO MERCE NON IMPORTATA ............................A001 |
| B - VENDITE                                                       |
|     - vendita di merce "allo stato estero" ..................B001 |
|     - vendita di merce che non viene esportata ..............B002 |
|     - vendita diretta a turisti non residenti ...............B003 |
| C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO .................C001 |
| D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA                          |
|     - "a fermo" .............................................D001 |
|     - "in conto commissione" ................................D002 |
|     - "in conto deposito" ...................................D003 |
|     - annullamento di contratto .............................D004 |
|     - counter trade (forniture di merci/servizi compensate        |
|       per contratto) ........................................D005 |
|     - donazione, eredita', legati ...........................D006 |
|     - investimento con apporto di merce .....................D007 |
|     - permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ......D008 |
|     - prestiti d'uso ........................................D009 |
|     - restituzione o sostituzione ...........................D010 |
| E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ...........E001 |
| F - LEASING .................................................F001 |
| G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA             |
|     (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)                    |
|     - esecuzione lavori in Italia o all'estero ..............G001 |
|     - manifestazione pubblicitaria/propaganda ...............G002 |
|     - partecipazione a mostre, gare, fiere ..................G003 |
| H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA                          |
|     (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)                    |
|     - traffico "internazionale" in genere ...................H001 |
|     - noleggio ..............................................H002 |
|     - per tentare la vendita ................................H003 |
|                                                                   |
|               OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI                  |
|                                                                   |
| I - ASSICURAZIONI                                                 |
|     - premi lordi su assicurazioni vita .....................6671 |
|     - premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ....6672 |
|     - risarcimenti su altre assicurazioni/ riassicurazioni ..6674 |
|     - risarcimenti su assicurazioni vita ....................6673 |
|     - indennizzi SACE .......................................6675 |
| J - COMUNICAZIONI                                                 |
|     - servizi di telecomunicazioni ..........................6676 |
|     - servizi postali .......................................6677 |
|     - servizi vari di comunicazione .........................6678 |
| K - INTERESSI ED UTILI                                            |
|     - interessi su operazioni correnti mercantili ...........0513 |
|     - interessi su operazioni correnti non mercantili .......0514 |
|     - redditi su valori mobiliari ...........................0515 |
|     - redditi su partecipazioni .............................0516 |
|     - altri redditi .........................................0517 |
|     - interessi su prestiti .................................0512 |
| L - LAVORI                                                        |
|     - grandi lavori ed impianti .............................0108 |
|     - lavori di costruzione e riparazione ...................0107 |
|     - altri lavori ..........................................0109 |
| M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI                   |
|     - margini su futures di merci ...........................6800 |
|     - margini su futures di titoli ..........................6801 |
|     - margini su futures di indici azionari .................6802 |
|     - margini su altri futures ..............................6803 |
|     - margini iniziali su futures trattati sul mercato            |
|       regolamento italiano ..................................0750 |
|     - margini iniziali su futures trattati sui mercati            |
|       esteri ................................................0751 |
|     - premi per opzioni su titoli (investimenti) ............6805 |
|     - premi per opzioni su valuta (investimenti) ............6806 |
|     - premi per opzioni su altri (investimenti) .............6807 |
|     - premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) .........6820 |
|     - premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) .........6821 |
|     - premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ..........6822 |
|     - premi su altre operazioni finanziarie .................6808 |
|     - liquidazione differenza su opzioni ....................6809 |
|     - liquidazione differenza su futures ....................6810 |
|     - liquidazione per differenza su altre operazioni             |
|       a termine .............................................6811 |
|     - altre liquidazioni per differenza .....................6812 |
|     - altri depositi e cauzioni su contratti a termine ......6804 |
| N - SERVIZI AZIENDALI                                             |
|     - ricerche di mercato ...................................6679 |
|     - servizi di consulenza fiscali e contabili .............6680 |
|     - servizi legali ........................................6681 |
|     - servizi pubblicitari ..................................6682 |
|     - servizi ricerca e sviluppo ............................6683 |
|     - spese per rappresentanza ..............................6684 |
|     - altri servizi aziendali ...............................6685 |
| O - SERVIZI CULTURALI                                             |
|     - opere letterarie (diritti d'autore) ...................1202 |
|     - opere musicali (diritti d'autore) .....................1201 |
|     - altri diritti d'autore ................................1203 |
|     - sfruttamento cinematografico ..........................1300 |
|     - sfruttamento televisivo ...............................1301 |
|     - spese di produzione cinematografica ...................1303 |
|     - spese di produzione televisiva ........................1304 |
|     - diritti d'immagine ....................................1305 |
|     - altri servizi culturali ...............................1306 |
| P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE                                    |
|     - compensi di mediazione ................................6632 |
|     - compensi per contratti agenzia ........................6633 |
|     - compensi per contratti di commissione .................6634 |
|     - compensi vari .........................................6631 |
| Q - SERVIZI INFORMATICI                                           |
|     - manutenzione e riparazione computers ..................1113 |
|     - servizi di data processing e data base ................1114 |
|     - servizi vari informatici ..............................1115 |
| R - SERVIZI VARI                                                  |
|     - assegni effetti altri valori cambiari non onorati .....6686 |
|     - canoni o fitti ........................................6630 |
|     - contributi previdenziali ..............................6605 |
|     - depositi cauzionali ...................................6660 |
|     - escussione fidejussioni - operazioni correnti               |
|       mercantili ............................................6666 |
|     - escussione fidejussioni - operazioni correnti               |
|       non mercantili ........................................6667 |
|     - escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ......6668 |
|     - espatrio o reimpatrio definitivo ......................6624 |
|     - imposte o tasse .......................................6636 |
|     - indennizzi, penali, risarcimento danni ................6638 |
|     - ingaggio e premi a sportivi ...........................6661 |
|     - operazioni di transito ................................6612 |
|     - parcelle professionali ................................6687 |
|     - pensioni ..............................................6601 |
|     - perdite di esercizio ..................................6690 |
|     - recupero crediti ......................................6688 |
|     - ricerche petrolifere ..................................6629 |
|     - rimborso spese ........................................6606 |
|     - rimesse emigrati/immigrati ............................6689 |
|     - salari e stipendi .....................................6602 |
|     - saldi operazioni di compensazioni .....................6647 |
|     - scioglimento di contratto, pagamenti indebiti .........6691 |
|     - storni - operazioni correnti mercantili ...............0801 |
|     - storni - operazioni correnti non mercantili ...........0802 |
|     - storni - operazioni finanziarie .......................0803 |
|     - successioni e donazioni ...............................6693 |
|     - sussidi e regalie .....................................6635 |
|     - trasferimenti a seguito di provvedimenti                    |
|     - giurisdizionali .......................................6692 |
|     - servizi non classificati ..............................6650 |
| S - TECNOLOGIA                                                    |
|     - brevetti ..............................................1100 |
|     - disegni ...............................................1105 |
|     - invenzioni ............................................1106 |
|     - know-how ..............................................1102 |
|     - licenze su brevetti ...................................1101 |
|     - licenze su know-how ...................................1103 |
|     - marchi di fabbrica ....................................1104 |
|     - software ..............................................1107 |
|     - assistenza tecnica connessa ...........................1108 |
|     - formazione del personale ..............................1110 |
|     - invio di tecnici ed esperti ...........................1109 |
|     - studi tecnici ed engineering ..........................1111 |
|     - altri regolamenti tecnologia ..........................1112 |
| T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE                                       |
|     - contributi ed organismi internazionali ................6620 |
|     - spese effettuate in relazione all'intervento                |
|       di aiuto a P.V.S. .....................................6617 |
|     - spese per consolati, ambasciate, etc. .................6618 |
|     - altre transazioni governative .........................6619 |
| U - TRASPORTI                                                     |
|     - biglietti aerei .......................................0204 |
|     - biglietti marittimi ...................................0202 |
|     - biglietti terrestri ...................................0212 |
|     - bunkeraggi e provviste di bordo .......................0218 |
|     - noli e noleggi aerei ..................................0203 |
|     - noli e noleggi marittimi ..............................0201 |
|     - noli e noleggi terrestri ..............................0205 |
|     - noli e noleggi vari ...................................0207 |
|     - servizi di assistenza e spese varie ...................0219 |
|     - trasporti aerei .......................................0213 |
|     - trasporti altri .......................................0214 |
|     - trasporti ferroviari ..................................0215 |
|     - trasporti marittimi ...................................0216 |
|     - trasporti stradali ....................................0217 |
| V - VIAGGI ALL'ESTERO                                             |
|     - buoni benzina turistici ...............................0318 |
|     - trasferimenti di banconote italiane ...................0302 |
|     - regolamenti tra enti emittenti carte di credito .......0319 |
|     - viaggi per affari .....................................0304 |
|     - viaggi per cura .......................................0305 |
|     - viaggi per studio .....................................0306 |
|     - viaggi per turismo ....................................0303 |
|     - storno viaggi per affari ..............................0314 |
|     - storno viaggi per cura ................................0315 |
|     - storno viaggi per studio ..............................0316 |
|     - storno viaggi per turismo .............................0313 |
|     - altri servizi turistici ...............................0312 |
|     - storno di altri servizi turistici .....................0317 |
|                                                                   |
|                      OPERAZIONI FINANZIARIE                       |
|                                                                   |
| W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI             |
|     - investimenti in azioni ................................0721 |
|     - investimenti in altri valori mobiliari ................0722 |
|     - partecipazioni non rappresentate da titoli ............0723 |
|     - beni e diritti immobiliari ............................0724 |
|     - altri investimenti ....................................0725 |
|     - disinvestimenti di azioni .............................0727 |
|     - disinvestimenti di altri valori mobiliari .............0728 |
|     - disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate         |
|       da titoli .............................................0729 |
|     - disinvestimenti di beni e diritti immobiliari .........0730 |
|     - altri disinvestimenti .................................0731 |
|     - redditi su valori mobiliari ...........................0515 |
|     - redditi su partecipazioni .............................0516 |
|     - altri redditi .........................................0517 |
| X - PRESTITI                                                      |
|     - erogazione di prestiti ................................0726 |
|     - ammortamento di prestiti ..............................0732 |
|     - interessi su prestiti .................................0512 |
|                                                                   |
| Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITA'              |
|     E RELATIVI UTILI ........................................0733 |
|                                                                   |
|             OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI              |
|                 NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON                  |
|                 CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI                  |
|                                                                   |
| Z - ALTRE OPERAZIONI                                              |
|     - Altre operazioni correnti mercantili ..................Z001 |
|     - Altre operazioni correnti non mercantili ..............Z002 |
|     - Altre operazioni finanziarie ..........................Z003 |
|                                                                   |

Ministero delle Finanze         ALLEGATI                  Modello 760

                         ELENCO PAESI ESTERI

 ABU DHABI ......................................................238
 AFGHANISTAN ....................................................002
 AJMAN ..........................................................239
 ALBANIA ........................................................087
 ALGERIA ........................................................003
 AMERICAN SAMOA .................................................148
 ANDORRA ........................................................004
 ANGOLA .........................................................133
 ANGUILLA .......................................................209
 ANTIGUA E BARBUDA ..............................................197
 ANTILLE OLANDESI ...............................................251
 ARABIA SAUDITA .................................................005
 ARGENTINA ......................................................006
 ARMENIA ........................................................266
 ARUBA ..........................................................212
 ASCENSION ......................................................227
 AUSTRALIA ......................................................007
 AUSTRIA ........................................................008
 AZERBAIGIAN ....................................................268
 AZZORRE, ISOLE .................................................234
 BAHAMA .........................................................160
 BAHREIN ........................................................169
 BANGLADESH .....................................................130
 BARBADOS .......................................................118
 BELGIO .........................................................009
 BELIZE .........................................................198
 BENIN ..........................................................158
 BERMUDA ........................................................207
 BHUTAN .........................................................097
 BIELORUSSIA ....................................................264
 BOLIVIA ........................................................010
 BOSNIA ERZEGOVINA ..............................................274
 BOTSWANA .......................................................098
 BRASILE ........................................................011
 BRUNEI .........................................................125
 BULGARIA .......................................................012
 BURKINA FASO ...................................................142
 BURUNDI ........................................................025
 CAMERUN ........................................................119
 CAMPIONE D'ITALIA ..............................................139
 CANADA .........................................................013
 CANARIE, ISOLE .................................................100
 CAPO VERDE .....................................................188
 CAROLINE, ISOLE ................................................256
 CAYMAN ISLANDS .................................................211
 CECA REPUBBLICA ................................................275
 CENTROAFRICANA, REPUBBLICA .....................................143
 CEUTA ..........................................................246
 CHAFARINAS .....................................................230
 CHAGOS, ISOLE ..................................................255
 CIAD ...........................................................144
 CILE ...........................................................015
 CINA, REPUBBLICA POPOLARE ......................................016
 CIPRO ..........................................................101
 CITTA' DEL VATICANO ............................................093
 CLIPPERTON .....................................................223
 COLOMBIA .......................................................017
 COMORE, ISOLE ..................................................176
 CONGO ..........................................................145
 COOK, ISOLE ....................................................237
 COREA DEL NORD .................................................074
 COREA DEL SUD ..................................................084
 COSTA D'AVORIO .................................................146
 COSTARICA ......................................................019
 CROAZIA ........................................................261