IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove  norme  per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
  Visto il decreto  ministeriale  14  dicembre  1993  recante  "Norme
tecniche  e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco
ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
  Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era  stato
prorogato  al  1  gennaio  1996  il  termine previsto dal primo comma
dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;
  Rilevata  la  necessita'  di  attendere  che  i  modelli  di  porte
omologati  per  estensione dal Ministero dell'interno, siano presenti
sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze  del  mercato
stesso;
                              Decreta:
  Il  termine  previsto  dal  primo  comma  dell'art.  10 del decreto
ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, e' prorogato al  31
dicembre 1996.
  Si  rende,  altresi',  noto  in  allegato l'elenco aggiornato delle
porte resistenti al fuoco omologate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1995
                                            p. Il Ministro: CARAMAZZA