IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era stato prorogato al 1 gennaio 1996 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993; Rilevata la necessita' di attendere che i modelli di porte omologati per estensione dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso; Decreta: Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, e' prorogato al 31 dicembre 1996. Si rende, altresi', noto in allegato l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1995 p. Il Ministro: CARAMAZZA