Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Cerveteri" - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1988 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Cerveteri" e' riservata ai vini bianco secco o amabile anche nella tipologia frizzante, rosso secco o amabile anche nella tipologia novello e rosato anche nella tipologia frizzante ottenuti in conformita' alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.