Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini "Cerveteri" - riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificata  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica del 16 novembre 1988 - ha espresso
parere  favorevole  al  suo   accoglimento   proponendone   ai   fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione modificato nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per  la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
     dei vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Cerveteri" e' riservata
ai vini bianco secco o amabile anche nella tipologia frizzante, rosso
secco o amabile anche nella tipologia novello e  rosato  anche  nella
tipologia  frizzante  ottenuti  in  conformita' alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.