Art. 2.
   I vini a denominazione di origine controllata  "Cerveteri"  devono
essere  ottenuti  esclusivamente  mediante la vinificazione delle uve
prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3
e che, nell'ambito  aziendale  presentino  la  seguente  composizione
ampelografica:
   Cerveteri bianco:
    Trebbiano   toscano  (localmente  detto  Procanico)  e  Trebbiano
giallo: da soli o congiuntamente, per almeno il 50%.
    Malvasia  di  Candia  e   Malvasia   del   Lazio:   da   soli   o
congiuntamente, fino ad massimo del 35%.
    Altri  vitigni  a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati - ad
eccezione della varieta' Pinot grigio - in entrambe  le  province  di
Roma e Viterbo, fino ad un massimo del 30%.
   Cerveteri rosso:
    Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore
al  60%,  con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non
inferiore al 25%.
    Cesanese comune fino al 25%.
    Altri vitigni a  bacca  rossa  raccomandati  e/o  autorizzati  in
entrambe  le  province  di  Roma  e  Viterbo,  fino al 30%, da soli o
congiuntamente.