Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica: Cerveteri bianco: Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo: da soli o congiuntamente, per almeno il 50%. Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio: da soli o congiuntamente, fino ad massimo del 35%. Altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati - ad eccezione della varieta' Pinot grigio - in entrambe le province di Roma e Viterbo, fino ad un massimo del 30%. Cerveteri rosso: Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%. Cesanese comune fino al 25%. Altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati in entrambe le province di Roma e Viterbo, fino al 30%, da soli o congiuntamente.