Art. 4.
   Le caratteristiche  naturali  dell'ambiente,  come  i  terreni,  i
microclimi,  la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i vigneti
ammessi  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione   di   origine
controllata  "Cerveteri", devono essere atte a conferire a detti vini
le specifiche  caratteristiche  di  qualita'  previste  dal  presente
disciplinare di produzione.
   Non  sono  ammessi i vigneti dei fondovalle umidi e quelli esposti
su pendici ripide insufficientemente soleggiate.
   La densita' d'impianto minima dev'essere  di  2500  ceppi/Ha,  nei
nuovi impianti e nei reimpianti.
   La  potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle
uve e il rispetto delle rese massime consentite.
   Nei nuovi impianti e  nei  reimpianti  i  sistemi  di  allevamento
devono essere a "controspalliera", o ad altro sistema che assicuri le
caratteristiche  tradizionali  delle  uve, con esclusione delle forme
espanse tipo tendone.
   E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione  di
soccorso fino ad un massimo di due interventi prima dell'invaiatura.
   La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  e' di 14 tonn. per le uve
bianche e di 13 tonn. per le uve rosse.
   Nella coltura promiscua la  resa  va  calcolata,  con  gli  stessi
massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
   In   annate  eccezionalmente  favorevoli  la  resa  dovra'  essere
riportata ai limiti anzidetti con la cernita  delle  uve  purche'  la
produzione  non  superi il 20% della resa massima di cui sopra; oltre
detto limite  tutta  la  produzione  decade  dalla  denominazione  di
origine controllata.
   Le  uve  devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare
al vino un titolo alcolometrico  volumico  minimo  non  inferiore  ai
10,5% per i vini bianchi e all'11% per i vini rossi.
   La  regione  Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno  in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.