Art. 4. Le caratteristiche naturali dell'ambiente, come i terreni, i microclimi, la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri", devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare di produzione. Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle umidi e quelli esposti su pendici ripide insufficientemente soleggiate. La densita' d'impianto minima dev'essere di 2500 ceppi/Ha, nei nuovi impianti e nei reimpianti. La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite. Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a "controspalliera", o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme espanse tipo tendone. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso fino ad un massimo di due interventi prima dell'invaiatura. La resa massima di uva per ettaro e' di 14 tonn. per le uve bianche e di 13 tonn. per le uve rosse. Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata ai limiti anzidetti con la cernita delle uve purche' la produzione non superi il 20% della resa massima di cui sopra; oltre detto limite tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata. Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo non inferiore ai 10,5% per i vini bianchi e all'11% per i vini rossi. La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.