Art. 5.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  delimitata  nel
precedente  art.  3  nonche'  nell'intero  territorio   comunale   di
Tarquinia.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva  in  vino  a  denominazione  d'origine
controllata "Cerveteri", pronto per il consumo, non deve superare  il
70%.
   Qualora  superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine;  oltre  il  75%  decade  il
diritto  alla  denominazione  di  origine controllata "Cerveteri" per
tutto il prodotto.
   I prodotti utilizzabili per la correzione dei  mosti  e  dei  vini
devono  provenire  esclusivamente  dalle  uve provenienti dai vigneti
destinati  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata   "Cerveteri"   ad   esclusione   del  mosto  concentrato
rettificato.