Art. 6.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   "Cerveteri",
all'atto   dell'immissione  al  consumo,  devono  avere  le  seguenti
caratteristiche:
   "Cerveteri" bianco secco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole, delicato;
    sapore: secco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  "Cerveteri" rosso secco:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso;
    sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  "Cerveteri" bianco frizzante:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, delicato;
    sapore: frizzante, vinoso, morbido, talvolta abboccato;
    spuma: vivace, evanescente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  "Cerveteri" rosso novello:
    colore: rosso piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, lievemente aromatico;
    sapore: fruttato, vinoso, armonico, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  "Cerveteri" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: fruttato gradevole;
    sapore: fine, delicato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
  "Cerveteri" bianco amabile:
    colore: giallo paglierino;
    odore: fruttato gradevole, delicato;
    sapore: amabile;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  "Cerveteri" rosso amabile:
    colore: rosso intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: amabile, vinoso, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i  sopra  indicati
limiti di acidita' ed estratto secco.