Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri", all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: "Cerveteri" bianco secco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole, delicato; sapore: secco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Cerveteri" rosso secco: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso; sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Cerveteri" bianco frizzante: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, delicato; sapore: frizzante, vinoso, morbido, talvolta abboccato; spuma: vivace, evanescente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Cerveteri" rosso novello: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: vinoso, lievemente aromatico; sapore: fruttato, vinoso, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Cerveteri" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: fruttato gradevole; sapore: fine, delicato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Cerveteri" bianco amabile: colore: giallo paglierino; odore: fruttato gradevole, delicato; sapore: amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Cerveteri" rosso amabile: colore: rosso intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: amabile, vinoso, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidita' ed estratto secco.