Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata "Cerveteri"  e'  vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  prevista dal presente
disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi   "extra",   "fine",
"superiore", "scelto", "selezionato" e simili.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  di  nomi, ragioni sociali,
marchi  privati  purche'  non  aventi  significato  laudativo  e  non
suscettibili  di  indurre  in  errore  l'acquirente circa la natura e
l'origine del prodotto.
   E' consentito indicare nomi di unita' amministrative  o  localita'
dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' designato e' stato
ottenuto.
   E'   consentito   indicare   il   termine   "vigna"   seguito  dal
corrispondente toponimo, purche' in conformita' alle norme  dell'art.
6 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992.