Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Cerveteri" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "superiore", "scelto", "selezionato" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la natura e l'origine del prodotto. E' consentito indicare nomi di unita' amministrative o localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino cosi' designato e' stato ottenuto. E' consentito indicare il termine "vigna" seguito dal corrispondente toponimo, purche' in conformita' alle norme dell'art. 6 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992.