Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacita' nominale fino a 60 litri, in conformita' alle norme nazionali e comunitarie in materia di confezionamento dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate. I recipienti fino alla capacita' nominale di 5 litri devono essere di vetro e di forma consona all'immagine di un vino di qualita'. I recipienti di capacita' nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o capsula o con tappo a vite. E' obbligatorio riportare nella presentazione del prodotto il riferimento: "amabile" o "secco", qualora sussistano ambedue le tipologie per lo stesso vino. Sui recipienti e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.