Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata  "Cerveteri"  devono
essere  immessi  al consumo esclusivamente in recipienti di capacita'
nominale fino a 60 litri,  in  conformita'  alle  norme  nazionali  e
comunitarie  in  materia  di  confezionamento  dei  vini  di qualita'
prodotti in regioni determinate.
   I recipienti fino alla capacita' nominale di 5 litri devono essere
di vetro e di forma consona all'immagine di un vino di qualita'.
   I recipienti di capacita' nominale  da  0,5  a  1,5  litri  devono
essere  muniti  di  una chiusura con tappo di sughero o capsula o con
tappo a vite.
   E' obbligatorio riportare  nella  presentazione  del  prodotto  il
riferimento:  "amabile"  o  "secco",  qualora  sussistano  ambedue le
tipologie per lo stesso vino.
   Sui  recipienti  e'  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata   di
produzione delle uve.