Art. 3.
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Aleatico  di Gradoli" di cui all'art. 1 devono
essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni  di:
Gradoli,  Grotte  di  Castro  e  San  Lorenzo  Nuovo  ed in parte del
territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.
   La zona e' cosi' delimitata:  partendo  dalla  riva  del  lago  di
Bolsena  alla  confluenza  sulla medesima del confine comunale tra S.
Lorenzo  Nuovo  e  Bolsena  in  localita'   Renano,   la   linea   di
delimitazione    segue   verso   nord   tale   confine   comunale   e
successivamente verso ovest sino ad incontrare quello tra S.  Lorenzo
Nuovo e Grotte di Castro (q. 439).
   Da  quota 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo
il confine di Grotte di Castro per poi scendere verso sud  fino  alla
confluenza  di  questo  confine  con  quelli  di  Gradoli e Latera in
localita' La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo  il  confine  di
Latera   fino   al  punto  in  cui  questi  si  allontana  da  quello
provinciale, in prossimita' di Poggio Sant'Anna.
   Da  tale  punto  la  delimitazione  prosegue  in  linea  retta  in
direzione  sud-est  fino  a quota 461 da dove, seguendo la strada che
passa per la q. 431, per Madonna della Cava e C. le Coste,  raggiunge
il  confine  di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago
di Bolsena.
   Lungo la sponda, verso  nord,  la  linea  di  delimitazione  torna
nuovamente alla localita' Renano, punto di partenza.