Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aleatico di Gradoli" di cui all'art. 1 devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo. La zona e' cosi' delimitata: partendo dalla riva del lago di Bolsena alla confluenza sulla medesima del confine comunale tra S. Lorenzo Nuovo e Bolsena in localita' Renano, la linea di delimitazione segue verso nord tale confine comunale e successivamente verso ovest sino ad incontrare quello tra S. Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (q. 439). Da quota 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo il confine di Grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla confluenza di questo confine con quelli di Gradoli e Latera in localita' La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello provinciale, in prossimita' di Poggio Sant'Anna. Da tale punto la delimitazione prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a quota 461 da dove, seguendo la strada che passa per la q. 431, per Madonna della Cava e C. le Coste, raggiunge il confine di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago di Bolsena. Lungo la sponda, verso nord, la linea di delimitazione torna nuovamente alla localita' Renano, punto di partenza.