Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Aleatico di Gradoli" devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualita'. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore all'11,5% per la tipologia "Aleatico di Gradoli" ed al 12% per le tipologie "Aleatico di Gradoli" liquoroso e "Aleatico di Gradoli" liquoroso riserva. Sono, pertanto, da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, con esclusione quindi dei fondovalle e dei terreni situati ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini. E' vietato ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare non deve essere superiore a tonn. 9 per ettaro di vigneto a cultura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata.