Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata "Aleatico
di Gradoli" devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque,
atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche tradizionali di qualita'.
   Le uve destinate alla vinificazione devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore all'11,5% per la
tipologia  "Aleatico di Gradoli" ed al 12% per le tipologie "Aleatico
di Gradoli" liquoroso e "Aleatico di Gradoli" liquoroso riserva.
   Sono, pertanto, da considerarsi idonei - ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo  di  cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 -
unicamente i vigneti ubicati in terreni  di  buona  esposizione,  con
esclusione   quindi   dei   fondovalle   e  dei  terreni  situati  ad
un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.
   E' vietato ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui  al
presente  disciplinare non deve essere superiore a tonn. 9 per ettaro
di vigneto a cultura specializzata.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Oltre detto limite tutta la produzione decade dalla  denominazione
di origine controllata.