Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Aleatico di Gradoli" devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, rispettivamente alla seguenti caratteristiche: "Aleatico di Gradoli": colore: rosso granato con tonalita' violacee; odore: finemente aromatico, caratteristico; sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce; titolo alcolometrico volumico complessivo: 12% di cui almeno 9,5% svolti; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Aleatico di Gradoli" liquoroso: colore: rosso granato piu' o meno intenso, talvolta con riflessi violacei; odore: aromatico, delicato, caratteristico; sapore: pieno, dolce, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,5% di cui almeno 15% svolti; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Aleatico di Gradoli" liquoroso riserva: colore: rosso granato piu' o meno intenso, tendente talvolta all'arancione con l'invecchiamento; odore: aromatico, caratteristico dell'invecchiamento in botte di rovere; sapore: pieno, dolce piu' o meno tannico, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,5% di cui almeno 15% svolti; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidita' ed estratto secco.