Art. 6.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Aleatico  di
Gradoli"  devono  rispondere,  all'atto  dell'immissione  al consumo,
rispettivamente alla seguenti caratteristiche:
   "Aleatico di Gradoli":
    colore: rosso granato con tonalita' violacee;
    odore: finemente aromatico, caratteristico;
    sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce;
    titolo alcolometrico volumico complessivo: 12% di cui almeno 9,5%
svolti;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Aleatico di Gradoli" liquoroso:
    colore: rosso granato piu' o meno intenso, talvolta con  riflessi
violacei;
    odore: aromatico, delicato, caratteristico;
    sapore: pieno, dolce, armonico, gradevole;
    titolo  alcolometrico  volumico  minimo complessivo: 17,5% di cui
almeno 15% svolti;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Aleatico di Gradoli" liquoroso riserva:
    colore: rosso granato piu'  o  meno  intenso,  tendente  talvolta
all'arancione con l'invecchiamento;
    odore:  aromatico, caratteristico dell'invecchiamento in botte di
rovere;
    sapore: pieno, dolce piu' o meno tannico, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo:  17,5%  di  cui
almeno 15% svolti;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidita' ed
estratto secco.