Art. 7. I vini a denominazione di origine controllata "Aleatico di Gradoli" liquoroso e liquoroso riserva devono essere ottenuti mediante alcolizzazione in conformita' alle disposizioni delle norme vigenti. Il vino a denominazione di origine controllata "Aleatico di Gradoli" liquoroso deve aver subito un periodo minimo di affinamento di sei mesi a decorrerre dalla data di alcolizzazione. Il vino a denominazione di origine controllata "Aleatico di Gradoli" liquoroso riserva deve aver subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni dalla data di alcolizzazione in botti di rovere di capacita' non superiore a 250 litri ed un ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno.