Art. 7.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Aleatico  di
Gradoli"   liquoroso  e  liquoroso  riserva  devono  essere  ottenuti
mediante alcolizzazione in conformita' alle disposizioni delle  norme
vigenti.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Aleatico di
Gradoli" liquoroso deve aver subito un periodo minimo di  affinamento
di sei mesi a decorrerre dalla data di alcolizzazione.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Aleatico di
Gradoli"  liquoroso  riserva  deve  aver   subito   un   periodo   di
invecchiamento  di  almeno  due  anni dalla data di alcolizzazione in
botti di rovere  di  capacita'  non  superiore  a  250  litri  ed  un
ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno.