Art. 8. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: "extra", "superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Aleatico di Gradoli", "Aleatico di Gradoli" liquoroso e "Aleatico di Gradoli" liquoroso riserva e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.