Art. 8.
   Alle denominazioni di cui all'art.  1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi   qualificazione   ivi  compresi  gli  aggettivi:  "extra",
"superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  unita' amministrative,
frazioni, aree,  fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella  zona
delimitata   dal   precedente  art.  3  e  dai  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Aleatico di
Gradoli", "Aleatico di Gradoli" liquoroso  e  "Aleatico  di  Gradoli"
liquoroso   riserva  e'  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve.