IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, lettera ii); Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5; Visti i pareri espressi dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in merito ai programmi di sviluppo proposti dalle singole istituzioni universitarie ai fini della predisposizione del piano triennale di sviluppo delle universita' 1994-1996; Vista la relazione generale della Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane "sull'intero sistema universitario", elaborata ai fini del predetto Piano; Visto il programma operativo 1994-99 "ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni dell'obiettivo 1, a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, approvato con decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995; Considerato il programma operativo 1994-99 "interventi per la formazione e l'occupazione" per le regioni dell'obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 1417 del 5 agosto 1994; Considerati i programmi di alta formazione oggetto di cofinanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea in favore delle universita' italiane; Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 7 settembre 1995 e del 6 ottobre 1995; Considerate le disponibilita' finanziarie esistenti; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, formulati rispettivamente nelle sedute del 5 dicembre 1995 e del 6 dicembre 1995; Visti, in particolare, i pareri conformi delle due commissioni parlamentari in merito alle proposte di autorizzazione ad istituzioni non statali a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale; Ritenuto di dover recepire i pareri succitati, con esclusione dei casi in cui le indicazioni delle due commissioni sono state difformi tra loro, nei quali casi si e' dovuto optare per la soluzione piu' coerente con le previsioni di piano globale e con esclusione, altresi', dei casi nei quali le indicazioni parlamentari non sono compatibili con le previsioni dei programmi operativi 1994-99 gia' approvati dall'Unione europea, o con l'attuale assetto normativo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. Obiettivi del piano di sviluppo 1. E' approvato il seguente piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96. Tale piano si qualifica quale strumento preordinato al consolidamento e al riequilibrio del sistema universitario e propedeutico alla definizione del prossimo piano di sviluppo universitario per il periodo 1997-1999. 2. Sono pertanto obiettivi prioritari del presente piano: a) procedere al consolidamento delle iniziative dei precedenti piani 1986-90 e 1991-93 in termini di valorizzazione e potenziamento di quelle rispondenti ad obiettivi di efficacia e di efficienza dei servizi resi; b) promuovere e sostenere, anche finanziariamente, interventi per qualificare la presenza dell'universita' in ambito comunitario e internazionale e favorire le iniziative previste in programmi operativi dell'Unione europea; c) potenziare e sostenere l'offerta formativa universitaria di primo livello (diplomi universitari) al fine di corrispondere piu' incisivamente alla dinamica del mercato del lavoro ed alle professionalita' emergenti; d) favorire con l'utilizzo di strumenti programmatici e codecisori, il processo di decongestionamento dei megatenei, assicurando l'elevata qualita' dell'offerta formativa nei rispettivi bacini d'utenza; e) sostenere e potenziare le iniziative volte all'orientamento e all'assistenza degli studenti, anche al fine di promuovere un processo diffuso di autovalutazione; f) assicurare incentivi alla ricerca di base volti al miglioramento della qualita' degli studi e della competitivita' scientifica, anche attraverso la promozione di iniziative interuniversitarienazionali, comunitarie e internazionali; g) assicurare un equilibrato sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni universitarie non statali in modo da salvaguardare la pluralita' dell'offerta formativa stessa e la qualita' dell'istruzione universitaria; h) garantire l'avvio dei processi di valutazione del sistema universitario ai fini della definizione di oggettivi parametri di sviluppo e riequilibrio del sistema stesso, sia quantitativi che qualitativi, e delle relative metodologie. 3. Ai fini indicati si provvedera' anche attraverso l'attuazione degli accordi di programma tra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e le universita' ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 4. Le risorse finanziarie destinate al conseguimento dei predetti obiettivi sono ripartite secondo quanto previsto nella seguente tabella e specificato negli articoli successivi. Piano sviluppo dell Universita' 1994-96 - Ripartizione delle risorse finanziarie ----> Vedere Tabella alla Pag. 19 della G.U. <----