Art. 17.
             Modalita' di ripartizione dei finanziamenti
                      e ambito di utilizzazione
  1.  I  finanziamenti  previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
del presente decreto sono ripartiti tra le  istituzioni  interessate,
tenuto  conto  del disposto di cui al successivo art. 19, con decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  sentiti  il  Consiglio  universitario  nazionale  e  la
conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane,  tenuto
conto delle esigenze formative nel sud.