Art. 3. Consolidamento del sistema universitario 1. Al fine di porre in grado le istituzioni universitarie di consolidare e migliorare qualitativamente le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle relative alle iniziative previste nei piani di sviluppo 1986-90 e 1991-1993, sono destinati i seguenti finanziamenti, espressi in milioni di lire, per ciascuno degli anni di piano 1994-96: 1994 . . . . . . . . 67.532,3 1995 . . . . . . . . 34.820 1996 . . . . . . . . 1.908,63 2. Gli interventi di consolidamento e di miglioramento dell'offerta formativa di cui al comma precedente saranno improntati al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) ottimizzazione dei risultati ottenuti in termini di aumento della frequenza, contrazione del tasso di abbandono degli studi, razionalizzazione dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte degli studenti iscritti; b) promozione di attivita' di orientamento pubbliche quali incontri con gli studenti, attivita' di tutorato e autovalutazione, attivazione di appositi sportelli informativi anche con tecnologie informatiche; c) promozione di iniziative di raccordo sul territorio quali convenzioni con enti pubblici e privati e realizzazione di "uffici di collegamento"; d) acquisizione di finanziamenti e cofinanziamenti con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; e) iniziative di ristrutturazione e razionalizzazione dell'offerta formativa in funzione di obiettivi d'ateneo; f) promozione dell'utilizzo diffuso di sistemi tecnologici e informatici avanzati per il supporto alle attivita' didattiche e gestionali. 3. Per gli interventi di cui al precedente comma saranno tenute in particolare considerazione le iniziative relative a: potenziamento e consolidamento dei corsi di diploma universitari, con riguardo alla specificita' dei corsi di diploma che prevedano attivita' di stages e tirocinio esterno, gia' istituiti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; decongestionamento dei megatenei previste dai precedenti piani 1986-90 e 1991-93 tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e dell'impatto ambientale delle iniziative stesse; progetti di ricerca atti a favorire iniziative di collaborazione interuniversitaria, anche per programmi congiunti di formazione, nonche' a promuovere la partecipazione a programmi e progetti cofinanziati a livello comunitario e internazionale. 4. I contributi saranno ripartiti con le modalita' indicate nell'art. 17 del presente decreto.