Art. 7.
                              Megatenei
  1.   Al   fine   di   favorire  lo  sviluppo  delle  iniziative  di
decongestionamento dei megatenei avviate con i  precedenti  piani  di
sviluppo  universitari  per i periodi 1986-90 e 1991-93, anche per il
perseguimento degli  obiettivi  indicati  nell'art.  3  del  presente
decreto,  il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica provvede alla stipula, ai sensi  dell'art.  5,  comma  6,
della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accordi di programma con le
istituzioni di cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 ottobre 1991 ubicate nelle sedi di Roma, Napoli, Milano
e  Bologna.  Accordi  di  programma  potranno  essere stipulati anche
nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti articoli 3 e 4  con
le  istituzioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1991.
  2. Gli accordi di programma specificano  i  relativi  obiettivi  da
perseguire,   i   criteri   e   i   termini  temporali  per  la  loro
realizzazione, la verifica dei  risultati  anche  in  corso  d'opera,
nonche'  la  congruita'  delle risorse a disposizione acquisite dagli
atenei anche in convenzione con enti pubblici e privati. Gli  accordi
prevederanno  progetti  di  separazione  organica  per  moduli  delle
strutture   didattiche   del   megateneo,   ovvero   iniziative    di
decentramento territoriale di facolta' e corsi di studio.
  3.  L'accordo  di  programma,  stipulato su proposta dei competenti
organi accademici delle universita', e'  approvato  con  decreto  del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Qualora l'accordo  preveda  l'istituzione  di  nuove  universita'  lo
stesso  e'  stipulato previo parere favorevole del comitato regionale
di coordinamento, sentiti il Consiglio  universitario  nazionale,  la
Conferenza  permanente  dei  rettori  delle universita' italiane e le
competenti commissioni parlamentari.
  4. Per la stipula degli accordi di  cui  al  presente  articolo  da
realizzare  nel  corso del 1996, considerando prioritariamente quelli
gia' sottoscritti alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana sono destinati i
seguenti finanziamenti, espressi in milioni  di  lire,  per  ciascuno
degli anni di piano 1994-96:
               1994   . . . . . . .    --
               1995   . . . . . . .    --
               1996   . . . . . . .  54.000
  Ove tali fondi non dovessero essere interamente utilizzati entro il
31  ottobre 1996, potranno essere destinati, per la parte residua, ad
aumentare le disponibilita' indicate nell'art. 3.