Art. 9. Interventi per l'istituzione di nuove universita' 1. Per i fini di cui all'art. 2, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'osservatorio permanente di cui al successivo art. 19, commi 1 e 2, presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un rapporto sulle iniziative di istituzione dell'Universita' del Piemonte orientale (Alessandria, Novara, Vercelli), Universita' di Varese, Universita' di Benevento, Universita' di Catanzaro, per le quali i comitati regionali di coordinamento competenti per territorio hanno gia' espresso parere favorevole. Tale rapporto e' elaborato in relazione al piano operativo di attuazione delle iniziative che dovra' essere predisposto ed inoltrato al Ministero dalle universita' di origine. 2. Il rapporto di cui al precedente comma individua, in particolare, le dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie gia' assegnate per le esigenze delle facolta' e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente in servizio presso le stesse sedi, nonche' le risorse necessarie e quelle acquisite o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati. 3. Sulla base delle risultanze del rapporto di cui sopra, e tenuto conto delle disponibilita' finanziarie attribuibili sui fondi di cui all'art. 3, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto ministeriale, sentito il comitato universitario regionale di coordinamento competente per territorio, sara' disposta l'istituzione delle universita' di cui al comma 1 del presente articolo. A decorrere dalla data di istituzione i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio per l'anno accademico 1995-96 presso le sopraindicate sedi passano nelle dotazioni organiche delle nuove universita'. I nuovi atenei subentrano in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle istituzioni d'origine relativamente alle facolta', ai corsi di laurea e di diploma universitario cola' attivati e alle relative dotazioni di cui al precedente comma 2. 4. Con le procedure previste dal presente articolo, nell'ambito delle proposte gia' formulate dai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio, potranno essere disposte integrazioni di sedi relativamente alle predette istituzioni.