Art. 9.
          Interventi per l'istituzione di nuove universita'
  1.  Per  i  fini  di cui all'art. 2, comma 12, della legge 7 agosto
1990, n. 245, l'osservatorio permanente di cui al successivo art. 19,
commi 1 e 2, presenta al Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica,   un   rapporto  sulle  iniziative  di
istituzione dell'Universita'  del  Piemonte  orientale  (Alessandria,
Novara,  Vercelli),  Universita' di Varese, Universita' di Benevento,
Universita' di Catanzaro,  per  le  quali  i  comitati  regionali  di
coordinamento  competenti  per  territorio hanno gia' espresso parere
favorevole.  Tale  rapporto  e'  elaborato  in  relazione  al   piano
operativo   di   attuazione   delle   iniziative  che  dovra'  essere
predisposto ed inoltrato al Ministero dalle universita' di origine.
  2.  Il  rapporto  di  cui  al  precedente   comma   individua,   in
particolare,  le  dotazioni  didattiche,  scientifiche,  strumentali,
finanziarie ed edilizie gia' assegnate per le esigenze delle facolta'
e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente,
ricercatore e non docente in servizio presso le stesse sedi,  nonche'
le  risorse  necessarie  e  quelle  acquisite  o  da acquisire, anche
mediante convenzione, da enti pubblici e privati.
  3. Sulla base delle risultanze del rapporto di cui sopra, e  tenuto
conto  delle disponibilita' finanziarie attribuibili sui fondi di cui
all'art. 3, previo parere delle competenti commissioni  parlamentari,
con decreto ministeriale, sentito il comitato universitario regionale
di   coordinamento   competente   per   territorio,   sara'  disposta
l'istituzione delle universita'  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. A decorrere dalla data di istituzione i docenti di ruolo, i
ricercatori  di  ruolo,  gli  assistenti del ruolo ad esaurimento, il
personale tecnico-amministrativo di  ruolo  in  servizio  per  l'anno
accademico   1995-96  presso  le  sopraindicate  sedi  passano  nelle
dotazioni  organiche  delle  nuove  universita'.   I   nuovi   atenei
subentrano   in   tutti   i  rapporti  giuridici  facenti  capo  alle
istituzioni d'origine relativamente alle facolta', ai corsi di laurea
e di diploma universitario cola' attivati e alle  relative  dotazioni
di cui al precedente comma 2.
  4.  Con  le  procedure  previste dal presente articolo, nell'ambito
delle proposte gia' formulate dai comitati regionali di coordinamento
competenti per territorio, potranno essere disposte  integrazioni  di
sedi relativamente alle predette istituzioni.