Art. 3.
  Gli articoli 5 dei decreti ministeriali n.  7651  del  30  dicembre
1989 e n. 132 del 31 ottobre 1991, sono cosi' sostituiti:
  1.  L'accertamento  della  regolare realizzazione dell'opera per la
quale il cofinanziamento e' stato  concesso  avviene  sulla  base  di
autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario ed e' demandato
al  controllo  della  commissione tecnico-scientifica di cui all'art.
14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  2. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' essere costituita,
qualora il soggetto titolare dell'intervento sia di  natura  privata,
dalla  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  3. L'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' attestare:
    a) l'avvenuta realizzazione dell'opera ovvero il  relativo  stato
di  avanzamento,  con specifica indicazione della data di inizio e di
ultimazione  dei  lavori,  nonche'  degli   estremi   di   tutte   le
autorizzazioni occorrenti per la sua esecuzione;
    b)   la  conformita'  dell'opera  alle  previsioni  della  scheda
progettuale   presentata   al   momento   della    concessione    del
cofinanziamento.
  4. La commissione tecnico-scientifica:
    a)  vigila  sul  rispetto  delle  modalita' tecnico-economiche di
realizzazione dell'opera ammessa al cofinanziamento,  anche  ai  fini
della determinazione degli importi da erogare;
    b)  fornisce  il  proprio  parere  sulle  eventuali  richieste di
varianti e di proroghe  nonche'  ogniqualvolta  l'amministrazione  ne
ravvisi l'opportunita';
    c)  segnala  eventuali interruzioni delle attivita' ed ogni altro
fatto destinato a compromettere la compiuta e regolare  realizzazione
dell'opera ammessa al cofinanziamento;
    d) propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile al fine
dell'ottimale realizzazione dell'opera ammessa al cofinanziamento;
    e)    propone    all'amministrazione,    qualora    ne    ravvisi
l'opportunita', ispezioni  in  loco  al  fine  di  validare  fatti  e
dichiarazioni   rese   nell'autocertificazione   di   cui   ai  commi
precedenti.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato,  per  la  registrazione,  ai
competenti  organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1996
                                    Il direttore generale: MASCAZZINI