ALLEGATO ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (I.P.SE.MA.) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Capo I P r i n c i p i Art. 1. 1. L'Istituto di previdenza per il settore marittimo, attuando i principi concernenti l'azione amministrativa, prevista dalla legge 24 aprile 1938, n. 831 e dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in coerenza con le norme fondamentali della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosce e disciplina i diritti dei cittadini anche in forma associata alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti amministrativi e da' avvio alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza. Capo II Ambito di applicazione, motivazione e comunicazione Art. 2. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento amministrativo di competenza dell'I.P.Se.Ma. che, per disposizione normativa cogente, debba prendere avvio ad iniziativa di parte o d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. L'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini fissati ai sensi del capo III. 2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo. 3. I procedimenti amministrativi relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi, ancorche' rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, sono disciplinati con altro regolamento. Art. 3. 1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ente, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. Il provvedimento puo' essere motivato mediante richiamo ad altri atti dell'amministrazione; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati. 3. Nell'atto comunicato all'interessato devono essere indicati il termine e l'autorita' o l'organo al quale sia possibile proporre ricorso, il termine del ricorso medesimo, l'oggetto ed il responsabile dell'ufficio, l'ufficio in cui puo' essere presa visione degli atti. Capo III Termini del procedimento Art. 4. 1. Il termine iniziale decorre, per i procedimenti d'ufficio, dalla data in cui si abbia notizia del fatto che impone l'obbligo di provvedere e, qualora l'atto propulsivo promani da organi o uffici di altra amministrazione, dalla data di ricevimento della relativa documentazione; per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. La data di timbratura e di protocollazione dei documenti costituisce data di ricevimento. 2. Ove la documentazione o la domanda risultino irregolari o incomplete, se ne da' comunicazione all'amministrazione inviante od a colui che ha presentato l'istanza entro quindici giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione e della domanda regolarizzata o completa. 3. Restano salvi la facolta' di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il disposto di cui agli articoli 18 e 30 della legge n. 241/1990. 4. I termini, entro i quali, per ciascun tipo di procedimento deve essere emanato il provvedimento finale, sono elencati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 5. In caso di mancata inclusione di procedimenti nelle tabelle, gli stessi si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, salva diversa determinazione. 6. I termini stabiliti con il presente regolamento risultano dalla sommatoria dei tempi necessari a ciascun servizio od ufficio dell'amministrazione, per l'emanazione dell'atto finale. 7. Nel caso in cui il servizio competente del procedimento, per evenienze od esigenze istruttorie, si trovi nell'impossibilita' di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto, rappresentera' all'interessato, tale situazione ed indichera' il nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto. La durata complessiva dell'intero procedimento non potra' comunque essere superiore al doppio di quello originariamente fissato nelle allegate tabelle. 8. I procedimenti di cui al presente regolamento si intendono conclusi al momento dell'adozione dell'atto, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto stesso. Art. 5. 1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi: a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'art. 9 ed a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 11, per presentare memorie scritte e documenti, nonche' per il rilascio di dichiarazioni o rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete; b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'art. 12, comma 2, qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella procedente; c) in pendenza degli accertamenti di cui all'art. 12, comma 2, qualora i fatti, gli stati e le qualita' debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella procedente; d) in pendenza di eventuali pareri obbligatori e valutazioni tecniche di competenza di altre amministrazioni; e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari, per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; f) in pendenza delle eventuali decisioni degli organi istituzionali, cosi come previsto dalla legge o da altro regolamento. Art. 6. Ai sensi dell'art. 3-ter, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente centrale dell'unita' responsabile del procedimento il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente centrale l'istanza e' rivolta al direttore generale dell'Istituto, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione. Capo IV Responsabile del procedimento e del provvedimento finale Art. 7. 1. Salvo diversa determinazione di legge o di regolamento, il responsabile del procedimento e del provvedimento finale e' il titolare dell'unita' organizzativa cui e' assegnata la trattazione del procedimento amministrativo, o il suo sostituto in caso di assenza o impedimento. 2. Il responsabile del procedimento e del provvedimento finale provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria della fattispecie procedimentale o di un singolo procedimento, nonche' eventualmente, l'adozione del provvedimento finale; ove il responsabile dell'istruttoria non sia cosi individuato, il responsabile del procedimento e' altresi responsabile dell'istruttoria. 3. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, puo' assumere personalmente o eventualmente assegnare ad altro dipendente, per ragioni di buon andamento dell'azione amministrativa, la conduzione dell'istruttoria. Art. 8. 1. Il responsabile del procedimento e del provvedimento finale, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilita' per il personale dell'Istituto ed alle disposizioni organiche di servizio, opera in conformita' al disposto dell'art. 6 della legge n. 241/1990 ed in particolare: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice conferenze di servizi interni all'amministrazione; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. Art. 9. Responsabile dell'istruttoria 1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilita' per il personale dell'Istituto, il dipendente cui e' affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento, o quello che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento: a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti all'uopo richiesti; b) esamina le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; c) provvede agli adempimenti di cui all'art. 13, comma 2, nonche' a tutti gli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; d) trasmette al responsabile del procedimento e del provvedimento finale le risultanze istruttorie per l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'azione amministrativa. 2. Quando l'iter di formazione del procedimento si realizza attraverso fasi funzionali affidate a diverse unita' organizzative, ciascuna di questa e' responsabile degli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza. In questi casi il responsabile del procedimento e del provvedimento finale ovvero il responsabile dell'istruttoria, deve altresi fornire le necessarie notizie dell'ulteriore corso del procedimento. Capo V Partecipazione al procedimento amministrativo Art. 10. 1. L'avvio del procedimento e' comunicato, secondo le modalita' indicate all'art. 11, ai soggetti destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. 2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, diversi da quelli indicati al comma 1, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. 3. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 opportunamente motivate vengono effettuate a procedimento gia' avviato. Art. 11. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta, nella quale debbono essere indicati: a) il servizio competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio competente ed il responsabile del procedimento e del provvedimento finale nonche' eventualmente il dipendente al quale e' affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento; d) l'ufficio ove e' possibile prendere visione degli atti. 2. All'atto della presentazione dell'istanza e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui al comma precedente. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui ai comma 1, mediante forme di pubblicita' idonee, stabilite di volta in volta dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni di cui al comma 1, puo' essere fatta valere solo dal soggetti che sono titolari di diritti o d'interessi legittimi. Art. 12. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonche' i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza. Art. 13. 1. I soggetti di cui all'art. 10 e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dall'art. 12, hanno diritto di: a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quando il diritto di accesso e' comunque escluso da norme di legge o quando, su determinazione motivata dell'Ente, vi sia l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone o di gruppi; b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale. 2. Qualora l'interessato, avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi, salvo si tratti di documenti scaduti. 3. Nell'istanza dovranno essere forniti gli estremi necessari per individuare gli atti o i documenti in precedenza esibiti o il fatto, lo stato o la qualita' personale che l'amministrazione dovrebbe certificare. L'interessato, inoltre, dovra' dichiarare di essere consapevole che l'uso di documenti contenenti dati non piu' rispondenti a verita', equivale ad uso di atto falso. Sono, altresi, accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che l'amministrazione procedente e' tenuta a certificare. Resta salva la facolta' di certificazione di cui all'art. 9 della legge n. 15/1968 e dell'art. 30, comma 2, della legge n. 241/90. CAPO VI Semplificazione dell'azione amministrativa Art. 14. 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga necessaria l'acquisizione del parere, comunica agli interessati che il periodo di attesa dello stesso, non sara' computato ai fini del termine finale del procedimento e che, comunque, non sara' superiore ad altri centottanta giorni. 2. Ove per disposizione di legge o regolamento sia previsto che l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie, ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. CAPO VII Disposizioni finali Art. 15. 1. Ogni modifica al presente regolamento sara' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. 2. Il presente regolamento e le eventuali successive modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Unita' organizzativa: Servizio prestazioni Procedimento Termini __ __ 1 - Liquidazione rendite infortunio 120 gg. dalla data di ricezione del certificato medico definitivo 2 - Liquidazione rendite ai superstiti: a) assicurato gia' titolare di rendita 45 gg. dalla data di ricezione della documentazione necessaria per la costituzione della rendita b) assicurato non titolare di rendita 120 gg. dalla data di ricezione della documentazione necessaria per la costituzione della rendita 3 - Liquidazione ind. temp. inabilita' infortunio 30 gg. dalla data di ricezione della documentazione completa 4 - Liquidazione ind. temp. inabilita' malattia 30 gg. dalla data di ricezione della documentazione completa 5 - Liquidazione indennita' temporanea inidoneita' 45 gg. dalla data di ricezione della documentazione di rito 6 - Liquidazione indennita' contrattuali 60 gg. dalla liquidazione della rendita o dal recepimento della documentazione di rito 7 - Liquidazione assegno funerario 20 gg. dalla data di ricezione della documentazione completa 8 - Liquidazione spese mediche 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta 9 - Proposta di liquidazione in capitale della rendita ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 1124/65 60 gg. dalla data di decorrenza del decennio 10 - Liquidazione in capitale delle rendite ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 1124/1965 60 gg. dalla data di decorrenza del giorno in cui cessa la facolta' di opposizione, ovvero dalla esplicita accettazione del marittimo 11 - Revisione rendite 90 gg. dalla data di ricezione della domanda 12 - Riliquidazione rendite 90 gg. dalla data di pubblicazione del decreto di variazione delle rendite 13 - Concessione assegno per assistenza personale continuativa 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta e della documentazione necessaria 14 - Liquidazione agli eredi rata rendita 45 gg. dalla data di ricezione della documentazione necessaria per l'erogazione delle rate di rendita 15 - Autorizzazione rinnovo protesi 60 gg. dalla data di ricezione della documentazione di rito 16 - Comunicazione periodi infermita' 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta 17 - Reiezione per assenza presupposti di legge 120 gg. dalla data di ricezione della richiesta 18 - Liquidazione prestazioni a seguito sentenza 45 gg. dalla data di ricevimento degli atti Unita' organizzativa: Servizio amministrazione Procedimento Termini - - 1 - Variazione anagrafe armatori 30 gg. dalla data di ricezione del documento 2 - Variazioni anagrafe navi 30 gg. dalla data di ricezione del documento 3 - Notifica avviso di pagamento 30 gg. dalla data di ricezione del documento 4 - Attestazione copertura assicurativa 30 gg. dalla data di ricezione richiesta documentata 5 - Certificazione regolarita' contributiva 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta 6 - Disposiz. autorita' marittima o consolare spediz. urgenti 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta 7 - Vidimazione libri contabili 30 gg. dalla data di ricezione dei libri 8 - Nulla osta contab. altern. 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta 9 - Riclassificazione tariffe 90 gg. dalla data di ricezione della richiesta 10 - Rateizzazione contributi provvisori 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta 11 - Rateizzazione residui 120 gg. dalla data di ricezione della richiesta 12 - Rimborsi da conguagli 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta 13 - Situazione posizione assicurativa 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta 14 - Attestazione posizioni a debito 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta 15 - Condono posizioni a debito 180 gg. dalla data di ricezione della richiesta o pagamento ultima rata 16 - Riduzione somme aggiuntive 150 gg. dalla data di ricezione della richiesta 17 - Differimento adempimenti contributivi 120 gg. dalla data di ricezione della richiesta 18 - Rimborsi contributi non dovuti 120 gg. dalla data di ricezione della richiesta 19 - Nulla osta vendite Italia 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata 20 - Nulla osta vendite estero 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata 21 - Nulla osta demolizioni 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata 22 - Nulla osta altre cause 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata 23 - Revisioni imponibile 180 gg. dalla data di ricezione della documentazione 24 - Rimborsi da revisioni 120 gg. dalla data provv. revisione 25 - Svincoli fidejussioni 60 gg. dalla data di ricezione della documentazione