(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
           ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
                            (I.P.SE.MA.)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE
   NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
           NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
                               Capo I
                           P r i n c i p i
                               Art. 1.
   1. L'Istituto di previdenza per il settore marittimo,  attuando  i
principi concernenti l'azione amministrativa, prevista dalla legge 24
aprile  1938,  n.  831  e  dal  testo  unico  delle  disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  ed  in  coerenza  con  le  norme
fondamentali   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  riconosce  e
disciplina i diritti dei cittadini  anche  in  forma  associata  alla
partecipazione  al  procedimento  amministrativo  ed  all'accesso  ai
documenti  amministrativi  e  da'  avvio  alla  semplificazione   dei
procedimenti amministrativi di propria competenza.
                               Capo II
         Ambito di applicazione, motivazione e comunicazione
                               Art. 2.
   1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano al
procedimento amministrativo di competenza  dell'I.P.Se.Ma.  che,  per
disposizione normativa cogente, debba prendere avvio ad iniziativa di
parte  o  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, della legge n.
241/1990.
   L'amministrazione ha  il  dovere  di  concludere  il  procedimento
mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso entro i termini
fissati ai sensi del capo III.
   2. Non rientrano  nella  disciplina  del  presente  regolamento  i
procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o un
provvedimento amministrativo.
   3.  I  procedimenti  amministrativi  relativi  alla  gestione  del
personale e all'acquisizione di beni e servizi, ancorche'  rientranti
nella previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n.
241/1990, sono disciplinati con altro regolamento.
                               Art. 3.
   1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante
l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che
hanno   determinato   la   decisione  dell'Ente,  in  relazione  alle
risultanze dell'istruttoria.
   2. Il provvedimento puo'  essere  motivato  mediante  richiamo  ad
altri   atti  dell'amministrazione;  in  tal  caso,  unitamente  alla
comunicazione  del  provvedimento,  devono  essere  indicati  e  resi
disponibili anche gli atti richiamati.
   3.  Nell'atto comunicato all'interessato devono essere indicati il
termine e l'autorita' o l'organo  al  quale  sia  possibile  proporre
ricorso,   il   termine   del   ricorso  medesimo,  l'oggetto  ed  il
responsabile dell'ufficio, l'ufficio in cui puo' essere presa visione
degli atti.
                              Capo III
                      Termini del procedimento
                               Art. 4.
   1.  Il  termine  iniziale  decorre,  per i procedimenti d'ufficio,
dalla data in cui si abbia notizia del fatto che impone l'obbligo  di
provvedere e, qualora l'atto propulsivo promani da organi o uffici di
altra  amministrazione,  dalla  data  di  ricevimento  della relativa
documentazione; per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine
decorre  dalla  data  di  ricevimento  della  domanda.  La  data   di
timbratura  e  di  protocollazione  dei documenti costituisce data di
ricevimento.
   2. Ove la documentazione  o  la  domanda  risultino  irregolari  o
incomplete, se ne da' comunicazione all'amministrazione inviante od a
colui che ha presentato l'istanza entro quindici giorni, indicando le
cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza.
   In  questi  casi  la  nuova decorrenza parte dal ricevimento della
documentazione e della domanda regolarizzata o completa.
   3. Restano salvi la facolta' di autocertificazione ed il dovere di
procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli
articoli 2, 3, 4 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  il  disposto  di  cui  agli
articoli 18 e 30 della legge n. 241/1990.
   4. I termini, entro i quali, per ciascun tipo di procedimento deve
essere  emanato il provvedimento finale, sono elencati nelle allegate
tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
   5. In caso di mancata inclusione di  procedimenti  nelle  tabelle,
gli  stessi  si  concluderanno  nel  termine  previsto da altra fonte
legislativa o regolamentare o, nel termine di trenta  giorni  di  cui
all'art. 2 della legge n. 241/1990, salva diversa determinazione.
   6. I termini stabiliti con il presente regolamento risultano dalla
sommatoria   dei  tempi  necessari  a  ciascun  servizio  od  ufficio
dell'amministrazione, per l'emanazione dell'atto finale.
   7. Nel caso in cui il servizio competente  del  procedimento,  per
evenienze  od  esigenze  istruttorie, si trovi nell'impossibilita' di
rispettare  il  termine   stabilito   per   l'emanazione   dell'atto,
rappresentera'  all'interessato,  tale  situazione  ed  indichera' il
nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto.
   La durata complessiva dell'intero procedimento non potra' comunque
essere superiore al doppio di quello  originariamente  fissato  nelle
allegate tabelle.
   8.  I  procedimenti  di  cui  al presente regolamento si intendono
conclusi al momento dell'adozione dell'atto, esclusa  l'ulteriore  ed
eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto stesso.
                               Art. 5.
   1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti
sono sospesi:
     a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'art.
9 ed a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 11, per
presentare  memorie  scritte  e documenti, nonche' per il rilascio di
dichiarazioni o rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
     b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'art.  12,
comma  2,  qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da
quella procedente;
     c)  in  pendenza degli accertamenti di cui all'art. 12, comma 2,
qualora i fatti, gli stati e le qualita' debbano  essere  certificati
da amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
     d)  in  pendenza  di  eventuali pareri obbligatori e valutazioni
tecniche di competenza di altre amministrazioni;
     e) per un periodo comunque non superiore a  novanta  giorni,  in
pendenza  di  pareri facoltativi che il responsabile del procedimento
ritenga necessari, per  straordinarie  e  motivate  esigenze  imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria;
     f)   in   pendenza   delle   eventuali  decisioni  degli  organi
istituzionali, cosi come previsto dalla legge o da altro regolamento.
                               Art. 6.
   Ai sensi  dell'art.  3-ter,  primo  comma,  del  decreto-legge  12
settembre  1995,  n.  163,  convertito nella legge 11 luglio 1995, n.
273, decorsi inutilmente i termini di  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi,  l'interessato  puo'  produrre  istanza  al dirigente
centrale dell'unita' responsabile del procedimento il quale  provvede
direttamente nel termine di trenta giorni.
   Se  il  provvedimento  e'  di  competenza  del  dirigente centrale
l'istanza e' rivolta al direttore generale  dell'Istituto,  il  quale
valuta  se  ricorrono  le  condizioni  per  l'esercizio del potere di
avocazione,  provvedendo  in  caso  positivo  entro   trenta   giorni
dall'avocazione.
                               Capo IV
      Responsabile del procedimento e del provvedimento finale
                               Art. 7.
   1.  Salvo  diversa  determinazione  di  legge o di regolamento, il
responsabile del  procedimento  e  del  provvedimento  finale  e'  il
titolare  dell'unita'  organizzativa  cui e' assegnata la trattazione
del procedimento amministrativo,  o  il  suo  sostituto  in  caso  di
assenza o impedimento.
   2.  Il  responsabile  del  procedimento e del provvedimento finale
provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto  all'unita'
la  responsabilita' dell'istruttoria della fattispecie procedimentale
o di un singolo procedimento, nonche' eventualmente,  l'adozione  del
provvedimento  finale;  ove  il responsabile dell'istruttoria non sia
cosi  individuato,  il  responsabile  del  procedimento  e'   altresi
responsabile dell'istruttoria.
   3.  Il  responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria,
puo'  assumere  personalmente  o  eventualmente  assegnare  ad  altro
dipendente, per ragioni di buon andamento dell'azione amministrativa,
la conduzione dell'istruttoria.
                               Art. 8.
   1.  Il  responsabile  del procedimento e del provvedimento finale,
fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  attribuzioni   di
competenze  e  responsabilita' per il personale dell'Istituto ed alle
disposizioni organiche di servizio, opera in conformita' al  disposto
dell'art. 6 della legge n. 241/1990 ed in particolare:
     a)  valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita',
i requisiti di legittimazione ed i presupposti  che  siano  rilevanti
per l'emanazione del provvedimento;
     b)  accerta  d'ufficio  i  fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo  necessari  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il  rilascio  di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di dichiarazioni o
istanze  erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
     c)  propone  l'indizione  o,  avendone  la  competenza,   indice
conferenze di servizi interni all'amministrazione;
     d)  cura  le  comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
     e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
                               Art. 9.
                    Responsabile dell'istruttoria
   1.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di attribuzioni di
competenze e  responsabilita'  per  il  personale  dell'Istituto,  il
dipendente   cui  e'  affidata  la  conduzione  dell'istruttoria  del
procedimento, o quello che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento:
     a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la
predisposizione degli atti all'uopo richiesti;
     b)  esamina  le  condizioni  di  ammissibilita',  i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per  l'emanazione
del provvedimento;
     c)  provvede  agli  adempimenti  di  cui  all'art.  13, comma 2,
nonche' a tutti  gli  altri  adempimenti  necessari  ai  fini  di  un
adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
     d)   trasmette   al   responsabile   del   procedimento   e  del
provvedimento finale le risultanze istruttorie per  l'adozione  degli
atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento
dell'azione amministrativa.
   2.  Quando  l'iter  di  formazione  del  procedimento  si realizza
attraverso fasi funzionali affidate a diverse  unita'  organizzative,
ciascuna  di questa e' responsabile degli atti di competenza e per il
tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli  adempimenti  di
spettanza.
   In   questi   casi   il   responsabile   del  procedimento  e  del
provvedimento finale ovvero il  responsabile  dell'istruttoria,  deve
altresi  fornire  le  necessarie  notizie  dell'ulteriore  corso  del
procedimento.
                               Capo V
            Partecipazione al procedimento amministrativo
                              Art. 10.
   1. L'avvio del procedimento e' comunicato,  secondo  le  modalita'
indicate  all'art.  11, ai soggetti destinatari degli effetti diretti
del provvedimento finale di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 ed
a quelli che per legge debbono intervenirvi.
   2. Analoga comunicazione viene attuata  anche  nei  confronti  dei
soggetti,  di  cui  all'art.  9  della  legge n. 241/1990, diversi da
quelli indicati al comma 1, individuati o  facilmente  individuabili,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
   3.   Qualora   sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, le  comunicazioni
di  cui  ai  commi 1 e 2 opportunamente motivate vengono effettuate a
procedimento gia' avviato.
                              Art. 11.
   1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio  del
procedimento mediante  comunicazione  scritta,  nella  quale  debbono
essere indicati:
     a) il servizio competente;
     b) l'oggetto del procedimento promosso;
     c)  l'ufficio  competente  ed il responsabile del procedimento e
del provvedimento finale nonche' eventualmente il dipendente al quale
e' affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
     d) l'ufficio ove e' possibile prendere visione degli atti.
   2.  All'atto  della  presentazione  dell'istanza   e'   rilasciata
all'interessato   una   ricevuta   contenente,   ove   possibile,  le
indicazioni di cui al comma precedente.  Per  le  istanze  inviate  a
mezzo  del  servizio  postale,  mediante  raccomandata  con avviso di
ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
   3.  Qualora  per  il  numero  dei  destinatari  la   comunicazione
personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente  gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  ai
comma  1, mediante forme di pubblicita' idonee, stabilite di volta in
volta dall'amministrazione medesima.
   4. L'omissione di taluna delle comunicazioni di cui  al  comma  1,
puo'  essere  fatta  valere  solo  dal  soggetti che sono titolari di
diritti o d'interessi legittimi.
                              Art. 12.
   1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o  privati
nonche'  i  soggetti  portatori  di  interessi  diffusi costituiti in
associazioni o  comitati,  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dal
provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata
istanza.
                              Art. 13.
   1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  10  e  quelli  intervenuti nel
procedimento ai sensi dall'art. 12, hanno diritto di:
     a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quando il
diritto di accesso e' comunque escluso da norme di legge o quando, su
determinazione motivata dell'Ente, vi sia l'esigenza di salvaguardare
la riservatezza di persone o di gruppi;
     b) presentare memorie scritte e documenti che  l'amministrazione
ha  l'obbligo  di  valutare,  ove  siano  pertinenti  all'oggetto del
procedimento  e  comunque   utili   ai   fini   dell'emanazione   del
provvedimento finale.
   2.  Qualora  l'interessato,  avvalendosi  delle  facolta' previste
dall'art. 18, commi 2 e 3, della  legge  n.  241/1990,  dichiari  che
fatti,  stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione procedente o di altra pubblica  amministrazione,
il  responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di  essi,  salvo  si
tratti di documenti scaduti.
   3.  Nell'istanza dovranno essere forniti gli estremi necessari per
individuare gli atti o i documenti in precedenza esibiti o il  fatto,
lo  stato  o  la  qualita'  personale  che l'amministrazione dovrebbe
certificare.
   L'interessato, inoltre, dovra' dichiarare  di  essere  consapevole
che  l'uso  di  documenti  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti a
verita', equivale ad uso di atto falso.
   Sono,  altresi,  accertati  d'ufficio  i  fatti,  gli  stati  e le
qualita' che l'amministrazione procedente e' tenuta a certificare.
   Resta salva la facolta' di certificazione di cui all'art. 9  della
legge n. 15/1968 e dell'art. 30, comma 2, della legge n. 241/90.
                               CAPO VI
             Semplificazione dell'azione amministrativa
                              Art. 14.
   1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e  il  parere  non  intervenga  entro il termine stabilito da legge o
regolamento o entro i termini previsti in  via  suppletiva  dall'art.
16,   commi  1  e  4,  della  legge  n.  241/1990,  l'amministrazione
richiedente puo' procedere  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere.  Il  responsabile  del  procedimento,  ove ritenga necessaria
l'acquisizione del parere, comunica agli interessati che  il  periodo
di  attesa  dello  stesso,  non  sara'  computato ai fini del termine
finale del procedimento e che, comunque, non sara' superiore ad altri
centottanta giorni.
   2. Ove per disposizione di legge o regolamento  sia  previsto  che
l'adozione    di    un    provvedimento    debba   essere   preceduta
dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti  appositi
e  questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie, ai
sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della  legge  n.
241/1990,   il  responsabile  del  procedimento  chiede  le  suddette
valutazioni tecniche  agli  organismi  di  cui  al  primo  comma  del
suindicato   art.  17  e  partecipa  agli  interessati  l'intervenuta
richiesta.
                              CAPO VII
                         Disposizioni finali
                              Art. 15.
   1. Ogni modifica al  presente  regolamento  sara'  deliberata  dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto.
   2.  Il  presente  regolamento  e le eventuali successive modifiche
entreranno in vigore il giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
              Unita' organizzativa: Servizio prestazioni
Procedimento                                   Termini
     __                                           __
  1     -    Liquidazione    rendite
infortunio
                                        120   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione   del   certificato
                                        medico definitivo
  2  -   Liquidazione   rendite   ai
superstiti:   a)   assicurato   gia'
titolare di rendita
                                        45   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione               della
                                        documentazione necessaria per
                                        la costituzione della rendita
 b)  assicurato  non   titolare   di
rendita
                                        120   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione               della
                                        documentazione necessaria per
                                        la costituzione della rendita
  3   -   Liquidazione   ind.  temp.
inabilita' infortunio
                                        30   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione               della
                                        documentazione completa
  4  -   Liquidazione   ind.   temp.
inabilita' malattia
                                        30    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione               della
                                        documentazione completa
  5    -   Liquidazione   indennita'
temporanea inidoneita'
                                        45   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione               della
                                        documentazione di rito
  6   -   Liquidazione    indennita'
contrattuali
                                        60   gg.  dalla  liquidazione
                                        della    rendita    o     dal
                                        recepimento             della
                                        documentazione di rito
  7 - Liquidazione assegno funerario
                                        20   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione               della
                                        documentazione completa
  8 - Liquidazione spese mediche
                                        60   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione della richiesta
  9  -  Proposta  di liquidazione in
capitale  della  rendita  ai   sensi
dell'art. 75 D.P.R. n. 1124/65
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        decorrenza del decennio
10 - Liquidazione in capitale  delle
rendite ai sensi dell'art. 75 D.P.R.
n. 1124/1965
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        decorrenza del giorno in  cui
                                        cessa    la    facolta'    di
                                        opposizione,   ovvero   dalla
                                        esplicita   accettazione  del
                                        marittimo
11 - Revisione rendite
                                        90   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione della domanda
12 - Riliquidazione rendite
                                        90    gg.   dalla   data   di
                                        pubblicazione del decreto  di
                                        variazione delle rendite
13   -   Concessione   assegno   per
assistenza personale continuativa
                                        60   gg.      dalla  data  di
                                        ricezione della  richiesta  e
                                        della          documentazione
                                        necessaria
14 - Liquidazione  agli  eredi  rata
rendita
                                        45    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione               della
                                        documentazione necessaria per
                                        l'erogazione  delle  rate  di
                                        rendita
15 - Autorizzazione rinnovo protesi
                                        60   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione               della
                                        documentazione di rito
16    -    Comunicazione     periodi
infermita'
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
17   -   Reiezione    per    assenza
presupposti di legge
                                        120   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
18  -  Liquidazione  prestazioni   a
seguito sentenza
                                        45    gg.   dalla   data   di
                                        ricevimento degli atti
           Unita' organizzativa: Servizio amministrazione
Procedimento                                           Termini
      -                                                   -
  1 - Variazione anagrafe armatori
                                        30   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione del documento
  2 - Variazioni anagrafe navi
                                        30    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione del documento
  3 - Notifica avviso di pagamento
                                        30   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione del documento
  4    -    Attestazione   copertura
assicurativa
                                        30   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione           richiesta
                                        documentata
  5  -  Certificazione   regolarita'
contributiva
                                        30    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
  6 - Disposiz. autorita'  marittima
o consolare spediz. urgenti
                                        30    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
  7 - Vidimazione libri contabili
                                        30    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione dei libri
  8 - Nulla osta contab. altern.
                                        30   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione della richiesta
  9 - Riclassificazione tariffe
                                        90    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
10   -   Rateizzazione    contributi
provvisori
                                        30    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
11 - Rateizzazione residui
                                        120   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
12 - Rimborsi da conguagli
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
13    -     Situazione     posizione
assicurativa
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
14 - Attestazione posizioni a debito
                                        30   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione della richiesta
15 - Condono posizioni a debito
                                        180   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della  richiesta  o
                                        pagamento ultima rata
16 - Riduzione somme aggiuntive
                                        150   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
17   -   Differimento    adempimenti
contributivi
                                        120   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
18 - Rimborsi contributi non dovuti
                                        120   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione della richiesta
19 - Nulla osta vendite Italia
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione   della   richiesta
                                        documentata
20 - Nulla osta vendite estero
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione   della   richiesta
                                        documentata
21 - Nulla osta demolizioni
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione   della   richiesta
                                        documentata
22 - Nulla osta altre cause
                                        60    gg.   dalla   data   di
                                        ricezione   della   richiesta
                                        documentata
23 - Revisioni imponibile
                                        180   gg.   dalla   data   di
                                        ricezione               della
                                        documentazione
24 - Rimborsi da revisioni
                                        120  gg.  dalla  data  provv.
                                        revisione
25 - Svincoli fidejussioni
                                        60   gg.   dalla   data    di
                                        ricezione               della
                                        documentazione