Art. 2.
 
  1.  Fino  alla  completa  definizione  delle  procedure concernenti
l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato  alle  esigenze
di  Trieste,  di  cui  all'articolo  70 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, consolidato con le  leggi  6  dicembre  1971,  n.
1114,  e  18  luglio  1980,  n.  373,  le relative somme iscritte sui
competenti capitoli del bilancio dello Stato  per  l'anno  1995,  non
impegnate   nel   corso   dell'esercizio,  possono  essere  impegnate
nell'esercizio successivo.
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'art.  70  dello  statuto  speciale  della   regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio 1963, n. 1, e' cosi' formulato:
             "Art.  70.  -  Fino  a  quando  non  sara'  diversamente
          disposto   con   legge   della   Repubblica,  i  poteri  di
          amministrazione del commissario generale del Governo per il
          territorio  di  Trieste  -  esclusi  quelli  spettanti   al
          prefetto   e  quelli  trasferiti  alla  regione  -  saranno
          esercitati dal commissario del Governo  nella  regione.  Al
          commissario del Governo nella regione sono inoltre devolute
          le  attribuzioni  indicate  nella  legge 27 giugno 1955, n.
          514, e successive proroghe, per la gestione  dei  fondi  di
          bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.
             Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze
          del  territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa
          sostenuta annualmente per il personale assunto dal  Governo
          militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960,
          n.  1600, e' consolidato per dieci esercizi a decorrere dal
          1962-63.
             Il commissario del Governo nella  regione  ripartisce  i
          fondi   di  sua  competenza,  su  parere  conforme  di  una
          commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente
          della  provincia  di  Trieste  e  di   cinque   consiglieri
          regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati
          dal consiglio regionale con voto limitato.
             Alla  stessa  commissione  il  commissario  del  Governo
          potra' chiedere pareri non  vincolanti  per  le  sue  altre
          attribuzioni  amministrative  in  ordine  al  territorio di
          Trieste.
             Con legge della Repubblica, entro un  anno  dall'entrata
          in  vigore  del presente statuto, saranno emanate norme per
          l'istituzione dell'ente del  porto  di  Trieste  e  per  il
          relativo ordinamento".
             -   La   legge  n.  1114/1971  proroga  le  disposizioni
          concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio
          di Trieste. Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il
          testo del relativo art. 1:
             "Art. 1. - Alla scadenza del decennio previsto dall'art.
          70,  secondo  comma,  della legge costituzionale 31 gennaio
          1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio
          di Trieste rimane consolidato per un ulteriore  periodo  di
          anni dieci.
             Alla  ripartizione  dei fondi di propria competenza, nei
          limiti degli appositi  stanziamenti  iscritti  nei  bilanci
          delle  amministrazioni interessate, provvede il Commissario
          del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su  parere
          conforme  di  una  commissione costituita nei modi indicati
          nell'art.   70,   terzo   comma,   della   suddetta   legge
          costituzionale.
             Per  la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di
          cui al primo comma  del  presente  articolo  continuano  ad
          applicarsi  le disposizioni contenute nella legge 24 giugno
          1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si
          riferiscono, e' sostituito con il nuovo termine  di  durata
          del fondo".
             -  La  legge  n.  373/1980  reca:  "Ulteriore  proroga e
          rifinanziamento  del  fondo  destinato  alle  esigenze  del
          territorio  di  Trieste, istituito con legge costituzionale
          31  gennaio  1963,  n.  1".  Si   riporta   per   opportuna
          conoscenza, il testo del relativo art. 1:
             "Art.  1. - Il fondo destinato alle esigenze di Trieste,
          di  cui  al  secondo  comma  dell'art.   70   della   legge
          costituzionale   31   gennaio  1963,  n.  1,  ulteriormente
          consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n.
          1114, viene consolidato alla  scadenza,  per  un  ulteriore
          periodo di anni quindici.
             La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene
          elevata,  a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30
          miliardi annui".