Art. 2. 1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1114, e 18 luglio 1980, n. 373, le relative somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
Riferimenti normativi: - L'art. 70 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' cosi' formulato: "Art. 70. - Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al prefetto e quelli trasferiti alla regione - saranno esercitati dal commissario del Governo nella regione. Al commissario del Governo nella regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio. Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e' consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63. Il commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal consiglio regionale con voto limitato. Alla stessa commissione il commissario del Governo potra' chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste. Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento". - La legge n. 1114/1971 proroga le disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - Alla scadenza del decennio previsto dall'art. 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci. Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'art. 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale. Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il nuovo termine di durata del fondo". - La legge n. 373/1980 reca: "Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1". Si riporta per opportuna conoscenza, il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici. La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui".