Art. 2.
  1.  Per  l'accesso  negli immobili di cui all'art. 7 della legge 25
giugno  1865,  n.  2359,  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per  le
espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere
previste  dal  programma di cui al precedente art. 1, si applicano le
disposizioni  vigenti  nell'ambito  dell'ordinamento  della   regione
Sardegna per gli interventi di interesse regionale.
  2.  In  deroga  alle  disposizioni vigenti, sia per l'accesso negli
immobili, sia alle occupazioni d'urgenza si  provvede  ai  sensi  del
secondo,  terzo  e  quarto  comma dell'art. 3 della legge regionale 9
giugno 1989, n. 32.