Art. 2. 1. Per l'accesso negli immobili di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni vigenti nell'ambito dell'ordinamento della regione Sardegna per gli interventi di interesse regionale. 2. In deroga alle disposizioni vigenti, sia per l'accesso negli immobili, sia alle occupazioni d'urgenza si provvede ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.