Art. 3. 1. Le opere che l'ENEL deve realizzare per l'allacciamento o la fornitura di energia per gli impianti previsti dal programma di interventi di emergenza assumono carattere prioritario, rispetto ad ogni altra iniziativa dell'ente e dovranno essere realizzate in tempi compatibili con quelli previsti per l'entrata in esercizio degli impianti programmati.