Art. 3.
  1.  Le  opere  che  l'ENEL deve realizzare per l'allacciamento o la
fornitura di energia per  gli  impianti  previsti  dal  programma  di
interventi  di  emergenza assumono carattere prioritario, rispetto ad
ogni altra iniziativa dell'ente e dovranno essere realizzate in tempi
compatibili con quelli previsti  per  l'entrata  in  esercizio  degli
impianti programmati.