Art. 4. 1. In deroga all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 le somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 sono versate direttamente dalle amministrazioni interessate a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio nella apposita contabilita' speciale di tesoreria gia' aperta presso la Banca d'Italia e intestata al "Presidente giunta regionale - commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna".