Art. 4.
  1.  In  deroga  all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 le
somme di cui alle lettere a) e  c)  del  terzo  comma  dell'art.    6
dell'ordinanza  n.  2409 del 28 giugno 1995 sono versate direttamente
dalle   amministrazioni   interessate   a   valere   sulle    proprie
disponibilita'  di  bilancio  nella apposita contabilita' speciale di
tesoreria gia'  aperta  presso  la  Banca  d'Italia  e  intestata  al
"Presidente   giunta   regionale   -   commissario   governativo  per
l'emergenza idrica in Sardegna".