Art. 5.
  1.  La  commissione  scientifica  di  cui all'art. 7 dell'ordinanza
Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, che ha sede
presso l'ufficio del commissario, oltre ai compiti gia'  conferitigli
coadiuva  il  commissario  governativo  anche  per la fase attuativa,
monitorando gli interventi per  il  rispetto  dei  tempi  previsti  e
ricorrendo,  ove  occorra,  anche  a specifiche visite alle opere. La
commissione altresi' si esprime  sulle  questioni  per  le  quali  il
commissario ritiene opportuno di consultarla.
  2.  Ai  fini  di integrare l'azione di supporto tecnico-scientifica
della commissione per la tempestiva valutazione delle  compatibilita'
tecnico-economiche  e  finanziarie  degli  interventi in programma la
commissione  scientifica  e'  integrata  da  due  esperti   designati
rispettivamente  dal Presidente della regione Sardegna e dal Ministro
del bilancio e della programmazione economica.
  3. L'integrazione della commissione avviene con le stesse modalita'
di cui all'art. 7 della ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995.
  4. Il commissario delegato puo' affidare le funzioni  di  direttore
dei  lavori  delle  opere  da  realizzare  a  personale tecnico delle
amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1,  dell'ordinanza  n.  2409
del 28 giugno 1995.
  5.  Le  indennita'  relative  sono  determinate  dal commissario in
misura analoga a quanto  previsto  dal  comma  3  dell'art.  5  della
sopracitata ordinanza.
  6. Le indennita' di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2409
del  28  giugno 1995 e quelle di cui al comma 5 del presente articolo
sono determinate  in  relazione  alla  onerosita'  della  prestazione
richiesta  e nei limiti della capienza della somma a disposizione per
"spese generali" afferente a ciascun  intervento  in  connessione  al
quale  la  prestazione  e'  fornita  e fanno carico alla somma stessa
nell'ambito del finanziamento dell'intervento medesimo.