Art. 5. 1. La commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, che ha sede presso l'ufficio del commissario, oltre ai compiti gia' conferitigli coadiuva il commissario governativo anche per la fase attuativa, monitorando gli interventi per il rispetto dei tempi previsti e ricorrendo, ove occorra, anche a specifiche visite alle opere. La commissione altresi' si esprime sulle questioni per le quali il commissario ritiene opportuno di consultarla. 2. Ai fini di integrare l'azione di supporto tecnico-scientifica della commissione per la tempestiva valutazione delle compatibilita' tecnico-economiche e finanziarie degli interventi in programma la commissione scientifica e' integrata da due esperti designati rispettivamente dal Presidente della regione Sardegna e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. L'integrazione della commissione avviene con le stesse modalita' di cui all'art. 7 della ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995. 4. Il commissario delegato puo' affidare le funzioni di direttore dei lavori delle opere da realizzare a personale tecnico delle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995. 5. Le indennita' relative sono determinate dal commissario in misura analoga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 della sopracitata ordinanza. 6. Le indennita' di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e quelle di cui al comma 5 del presente articolo sono determinate in relazione alla onerosita' della prestazione richiesta e nei limiti della capienza della somma a disposizione per "spese generali" afferente a ciascun intervento in connessione al quale la prestazione e' fornita e fanno carico alla somma stessa nell'ambito del finanziamento dell'intervento medesimo.