Art. 6. 1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 2 dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e' cosi' sostituita e integrata: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20, titolo II, articoli da 22 a 80; legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, articoli 331 e 344; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni titolo I da art. 1 ad art. 35, titolo II articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 92, 105, 114, 115, 116 e 119; legge 10 febbraio 1962, n. 57, articoli 2 e 3; legge 18 dicembre l973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo; legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, art. 4, secondo comma, art. 5, primo e secondo comma, e art. 8; legge regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 13, articoli 13 e 17 e successive modificazioni e integrazioni; legge regione Sardegna 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 4, 5, 6, 11, 16, 18, 22, 23 e 24; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, articoli 3, 8, 9, 16, 18 e 19; legge regione Sardegna 13 aprile 1990, n. 6, art. 11; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 6, 7, 10, 17, 18, 32 e 116 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni articoli 4, 5, 6, 7 e 9; legge regione Sardegna 8 luglio 1993, n. 29, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7; legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 5, comma 2, 6, 7, 13, 18, 24, 25 e 30; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 26 e 27; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30, terzo comma, 32 e 34 con le modifiche introdotte dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216; testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, titolo I, capo I, articoli da 1 a 57 e titolo II, articoli da 92 a 106; legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 7; "Piano paesistico del Molentagius e del Monte Urpinu approvato con decreto assessorato regionale pubblica istruzione n. 7 del 12 gennaio 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 286 del 4 dicembre 1992 regolamento di attuazione (allegato 5, art. 17, comma XIII, punto A)"; norme regionali concernenti il piano regionale degli acquedotti approvato con decreto del 23 gennaio 1984, n. 56; norme regionali concernenti il piano di risanamento delle acque approvato con delibera della giunta regionale n. 17/174 del 6 giugno 1984; 2. In conseguenza delle deroghe di cui sopra il commissario potra' provvedere alla variazione temporanea delle concessioni statali e regionali in materia di determinazione ed assegnazione per l'utilizzo delle acque nella regione Sardegna.