Art. 6.
  1.  L'elencazione delle norme indicate all'art. 2 dell'ordinanza n.
2409 del 28 giugno 1995 e' cosi' sostituita e integrata:
   regio  decreto  18  novembre   1923,   n.   2440,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  titolo  I, articoli 3, 5, 6, secondo
comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20, titolo II, articoli da 22  a
80;
   legge  20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, articoli 331
e 344;
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed integrazioni titolo I da art. 1 ad art. 35, titolo II articoli 37,
38,  39,  40,  41,  42, 43, 50, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 92, 105, 114,
115, 116 e 119;
   legge 10 febbraio 1962, n. 57, articoli 2 e 3;
   legge 18 dicembre l973, n.  836,  art.  8,  primo  comma,  secondo
periodo;
   legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 luglio 1982, n. 515,
art. 4, secondo comma, art. 5, primo e secondo comma, e art. 8;
   legge regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 13, articoli 13 e  17  e
successive modificazioni e integrazioni;
   legge  regione  Sardegna  22  aprile  1987,  n.  24,  e successive
modificazioni ed integrazioni articoli 4, 5, 6, 11, 16, 18, 22, 23  e
24;
   decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
articoli 3, 8, 9, 16, 18 e 19;
   legge regione Sardegna 13 aprile 1990, n. 6, art. 11;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46;
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991,
n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
   decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e
14;
   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 6, 7, 10, 17,
18, 32 e 116 come modificato dal  decreto  legislativo  10  settembre
1993, n. 360;
   decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche
e integrazioni articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
   legge  regione Sardegna 8 luglio 1993, n. 29, articoli 1, 2, 3, 4,
5 e 7;
   legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 5, comma 2, 6, 7, 13, 18, 24, 25
e 30;
   decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 23 26 e 27;
   legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17,  19,
20,  21,  23,  24,  25,  26, 28, 29 e 30, terzo comma, 32 e 34 con le
modifiche introdotte  dal  decreto  legge  3  aprile  1995,  n.  101,
convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216;
   testo  unico  sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, titolo I,
capo I, articoli da 1 a 57 e titolo II, articoli da 92 a 106;
   legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 7;
   "Piano paesistico del Molentagius e del Monte Urpinu approvato con
decreto assessorato regionale pubblica istruzione n. 7 del 12 gennaio
1979 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  serie
generale  n.  286  del  4  dicembre  1992  regolamento  di attuazione
(allegato 5, art. 17, comma XIII, punto A)";
   norme  regionali  concernenti  il piano regionale degli acquedotti
approvato con decreto del 23 gennaio 1984, n. 56;
   norme regionali concernenti il piano di  risanamento  delle  acque
approvato  con delibera della giunta regionale n. 17/174 del 6 giugno
1984;
  2. In conseguenza delle deroghe di cui sopra il commissario  potra'
provvedere  alla  variazione  temporanea  delle concessioni statali e
regionali in materia di determinazione ed assegnazione per l'utilizzo
delle acque nella regione Sardegna.