Art. 7.
  1.  All'art.  5, comma 1, dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995
dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Il  commissario
delegato  potra'  utilizzare  il  personale  di  cui sopra secondo le
esigenze  specifiche  di  ogni  singolo  intervento  e  nella  misura
strettamente necessaria".