Art. 8.
  1.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  o  modificato  con la
presente ordinanza sono fatte salve le disposizioni  contenute  nella
citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995.
  2.  Sono  fatti  salvi  i provvedimenti precedentemente adottati in
forza delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2409 del
28 giugno 1995.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 febbraio 1996
                                                  Il Presidente: DINI