Art. 8. 1. Per quanto non diversamente disposto o modificato con la presente ordinanza sono fatte salve le disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995. 2. Sono fatti salvi i provvedimenti precedentemente adottati in forza delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 1996 Il Presidente: DINI