Art. 2. Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina e di condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993. Ad esaurimento delle citate scorte, le unita' di condizionamento delle suindicate sigarette saranno sostituite dai prodotti con i nuovi contenuti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 1996 Il direttore generale: DEL GIZZO