Art. 5.
  Le  operazioni  di  rinnovo  dei  buoni  del   Tesoro   poliennali,
nominativi,  di  cui  al  terzo  comma  del  precedente  art. 1, sono
affidate alla Banca d'Italia; dette  operazioni  di  rinnovo  possono
essere effettuate dal 1 al 5 marzo 1996.