Art. 8.
  Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro  poliennali  12,50%  e
11,50%,  di  scadenza  1  marzo  1996,  nominativi,  dovranno  essere
compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti  e
presentate  soltanto  presso  le  filiali  della Banca d'Italia, alle
quali possono essere esibite dagli incaricati  della  Banca  d'Italia
stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio secondo, a favore delle
filiali della  Banca  d'Italia,  tramite  le  competenti  sezioni  di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
  I  possessori  di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 11,50%
di scadenza 1 marzo 1996, nominativi,  che  non  intendano  avvalersi
della  facolta' di chiederne il rinnovo con le modalita' indicate nel
presente articolo, dovranno  chiederne  il  rimborso  alla  Direzione
generale  del  tesoro  -  Servizio  secondo,  per  il  tramite  delle
Direzioni provinciali del tesoro, nei  termini  e  con  le  modalita'
previste  dalle  vigenti  disposizioni in materia di debito pubblico;
sara' operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre
1986, n. 556, con arrotondamento a  norma  della  suddetta  legge  21
maggio 1959, n. 334.