Art. 2.
  E'   approvato   il   tipo  della  moneta  suddetta  conforme  alle
descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed  alla  allegata
riproduzione   fotografica  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto.
  Le impronte, eseguite in conformita' delle  anzidette  descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.