IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,
emanato  con  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, e, in
particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte in cui prevede
che le materie di insegnamento negli istituti e scuole di  istruzione
secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario,
con  uno  o  piu'  regolamenti,  da  adottarsi,  secondo la procedura
prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con  il  Ministro  del tesoro, e che i programmi di insegnamento sono
definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  settembre
1961,  n. 1222, integrato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1965 e
dal decreto ministeriale 15 maggio 1968;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
   Visto il regolamento emanato con  decreto  del  31  gennaio  1996,
adottato  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, con il quale e'
determinato il nuovo piano di studio,  con  relativo  quadro  orario,
degli  istituti  tecnici  commerciali  ad  indirizzo  amministrativo,
mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale;
   Considerata l'esigenza di rovvedere alla conseguente ridefinizione
dei programmi di insegnamento dei predetti istituti tecnici;
   Sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  che,
nell'adunanza  del 10 aprile 1995, ha espresso parere favorevole alla
istituzionalizzazione del nuovo piano  di  studio,  con  il  relativo
quadro  orario,  e  dei  nuovi programmi di insegnamento previsti dai
progetto sperimentale "IGEA" gia' largamente attuato, in sostituzione
di quelli stabiliti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
1222  del 1961, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e
15 maggio 1968, sopra citati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1996/97  i  programmi  di
insegnamento  che  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
settembre 1961,  n.  1222,  integrato  dal  decreto  ministeriale  20
febbraio  1965  e dal decreto ministeriale 15 maggio 1968, stabilisce
per gli istituti tecnici  commerciali  ad  indirizzi  amministrativo,
mercantile,  commercio con l'estero, amministrazione industriale, ora
denominati indirizzo giuridico economico aziendale,  sono  sostituiti
con  quelli  definiti  negli  allegati al presente decreto, che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   2. Il presente decreto e' soggetto ai controlli di legge.
   Roma, 31 gennaio 1996
                                                Il Ministro: LOMBARDI
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 72