IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte in cui prevede che le materie di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario, con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e che i programmi di insegnamento sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1965 e dal decreto ministeriale 15 maggio 1968; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il regolamento emanato con decreto del 31 gennaio 1996, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale e' determinato il nuovo piano di studio, con relativo quadro orario, degli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale; Considerata l'esigenza di rovvedere alla conseguente ridefinizione dei programmi di insegnamento dei predetti istituti tecnici; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 10 aprile 1995, ha espresso parere favorevole alla istituzionalizzazione del nuovo piano di studio, con il relativo quadro orario, e dei nuovi programmi di insegnamento previsti dai progetto sperimentale "IGEA" gia' largamente attuato, in sostituzione di quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1222 del 1961, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968, sopra citati; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1996/97 i programmi di insegnamento che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1965 e dal decreto ministeriale 15 maggio 1968, stabilisce per gli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, ora denominati indirizzo giuridico economico aziendale, sono sostituiti con quelli definiti negli allegati al presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto e' soggetto ai controlli di legge. Roma, 31 gennaio 1996 Il Ministro: LOMBARDI Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 72