Art. 2.
  1.  La  presente  autorizzazione  ha validita' fino alla emanazione
delle disposizioni attuative della direttiva 89/392/CEE.
  2. Nel caso di accertata  inadeguatezza  delle  capacita'  tecniche
dell'organismo  autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa
con  effetto  immediato,  dandosi  luogo  al   controllo   di   tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3.  Nei  casi  di  particolare  motivata  gravita', si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 febbraio 1996
                                     Il direttore generale: AMMASSARI