Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' fino alla emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 89/392/CEE. 2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. 3. Nei casi di particolare motivata gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 1996 Il direttore generale: AMMASSARI