Art. 2.
  Il  commissario  straordinario  non  puo'  nominare  il   direttore
generale  dell'Istituto,  ne'  costituire  rapporti  di  impiego o di
lavoro  subordinato  con  l'Istituto,  fatta  eccezione  per   quelli
derivanti da concorsi gia' in fase di espletamento e nei limiti delle
norme di carattere generale regolanti la materia.