Art. 8. Nel corso dell'attivita' finalizzata al risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del compenso minimo garantito. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 9 novembre 1995 Il Ministro dell'interno CORONAS p. Il Ministro del tesoro VEGAS Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1996 Registro n. 1 Interno, foglio n. 102