Art. 8.
  Nel     corso    dell'attivita'    finalizzata    al    risanamento
dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle  province  dissestati
possono  essere  disposti  acconti  sul  compenso,  tenendo conto dei
risultati ottenuti e dell'attivita' prestata e comunque  fino  ad  un
massimo del 50 per cento del compenso minimo garantito.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 9 novembre 1995
                                            Il Ministro dell'interno
                                                    CORONAS
p. Il Ministro del tesoro
         VEGAS
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 102