Art. 2.
  Nella prima attuazione della presente  tabella  l'assegnazione  del
personale    ai    posti    disponibili    avverra'    tenuto   conto
dell'inquadramento  provvisorio  gia'  attuato   a   suo   tempo   in
applicazione delle leggi n. 312/1980, n. 63/1989 e n. 21/1991 nonche'
delle  successive  assunzioni  intervenute  nelle qualifiche previste
dalle legge n. 312/1980.
  Per quanto si riferisce al IX  livello,  istituito  in  tabella  ai
sensi  della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il relativo posto, in fase
di  prima   applicazione,   viene   attribuito   dal   consiglio   di
amministrazione,  al funzionario inquadrato all'VIII livello ai sensi
della legge n.  312/1980  da  almeno  dieci  anni  che  abbia  svolto
mansioni  di qualifica superiore per almeno quattro anni alla data di
approvazione del presente statuto.
   Bologna, 22 dicembre 1995
                                                Il direttore: RIZZOLI