Art. 2. Nella prima attuazione della presente tabella l'assegnazione del personale ai posti disponibili avverra' tenuto conto dell'inquadramento provvisorio gia' attuato a suo tempo in applicazione delle leggi n. 312/1980, n. 63/1989 e n. 21/1991 nonche' delle successive assunzioni intervenute nelle qualifiche previste dalle legge n. 312/1980. Per quanto si riferisce al IX livello, istituito in tabella ai sensi della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il relativo posto, in fase di prima applicazione, viene attribuito dal consiglio di amministrazione, al funzionario inquadrato all'VIII livello ai sensi della legge n. 312/1980 da almeno dieci anni che abbia svolto mansioni di qualifica superiore per almeno quattro anni alla data di approvazione del presente statuto. Bologna, 22 dicembre 1995 Il direttore: RIZZOLI