L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                     E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita'  e  belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'ammistrazione della regione siciliana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto n. 1439 del 25 maggio 1991, con il quale e'  stata
ricostituita,  sino  al 25 maggio 1995 la commissione provinciale per
la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta,  ai
sensi  della  legge  n.  1497/1939 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 805/1975;
  Esaminato il verbale n. 19, redatto  nella  seduta  del  29  aprile
1994,  nella  quale  la  commissione  provinciale per la tutela delle
bellezze naturali e  panoramiche  di  Caltanissetta  ha  proposto  di
sottoporre  a  vincolo  paesaggistico  la  Valle  del  Salso  o Imera
Meridionale,  interessante  porzioni  di  territorio  dei  comuni  di
Caltanissetta e S. Caterina Villarmosa;
  Accertato  che  il  predetto  verbale  del  29 aprile 1994 e' stato
pubblicato all'albo pretorio dei  comuni  di  Caltanissetta  e  Santa
Caterina  Villarmosa  e depositato nelle segreterie dei comuni stessi
per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939, e,  precisamente,
dal  17  maggio  1994  al  17  agosto 1994 e dal 17 maggio 1994 al 16
agosto 1994, rispettivamente;
  Esaminate le opposizioni alla proposta di vincolo, pervenute  tutte
nei termini di cui alla gia' menzionata legge n. 1497/1939, formulate
da:
   sindaco  di  Caltanissetta, nella qualita', datata 16 agosto 1994,
prot. n. 31706;
   Confederazione   nazionale   coltivatori   diretti,    federazione
provinciale di Caltanissetta, data 27 luglio 1994, prot. n. 741;
   consiglio  comunale  di Santa Caterina Villarmosa (delibera n. 110
dell'8 agosto 1994) datata 19 agosto 1994, prot. n. 7698;
   i cittadini: Fiandaca Claudio, Fiandaca Giuseppe, Dell'Utri Felice
Michele, Dell'Utri Rosaria Maria, Dell'Utri Mario,  Dell'Utri  Felice
Salvatore, Arnone Angela Maria, Zirilli Alba, con nota prot. n. 32464
del 12 agosto 1994;
   Unione  provinciale  agricoltori di Caltanissetta (sottoscritta in
fogli allegati dai soci) pervenuta il 12 agosto 1994, prot. n. 5907;
   Unione  provinciale  agricoltori  e  dai comuni di Caltanissetta e
Santa Caterina Villarmosa con cinquanta firme in calce;
   Unione provinciale agricoltori e dai  comuni  di  Caltanissetta  e
Santa Caterina Villarmosa su cinquecentododici moduli prestampati.
  In dette opposizioni si osservano:
    A)  la percezione del paesaggio posta a fondamento della proposta
di vincolo in argomento e' quella riferita alla visione  offerta  dai
percorsi  veicolari,  il  che  non  sembra  corrispondere  ai dettami
dell'art. 1, comma 4, della legge n. 1497/1939;
    B) la mancanza dei connotati di bellezza  d'insieme  dei  singoli
elementi   descritti   nella   proposta   di  vincolo,  i  quali  non
comporrebbero un  dato  unitario,  come  richiesto  dalla  legge,  ma
sarebbero riducibili alla natuale composizione del territorio;
    C)  la  percezione del paesaggio, inteso come percorso veicolare,
alla  quale  non  puo'  recare  pregiudizio  l'attuale   destinazione
urbanistica  di  zona  rurale,  che comprende opere di scarso impatto
ambientale;
    D) l'ostacolo gravante sull'economia locale, essendo  il  vincolo
un freno allo sviluppo edilizio ed industriale;
    E)  l'aspetto  limitativo  che  il  vincolo  verrebbe a creare in
rapporto alla liberta' d'impresa  ed  alla  libera  iniziativa  degli
operatori economici del settore agropastorale;
    F)  l'illegittimita'  del vincolo per la sua genericita' e per la
vastita' dell'area sottoposta a tutela;
    G) il richiamo, ritenuto  indebito  alla  struttura  geologica  o
geomorfologica  del  territorio, ognuna episodio costante della forma
del paesaggio, e che  costituirebbe,  pertanto,  una  situazione  del
tutto comune e rinvenibile in quasi tutto il territorio dell'isola;
    H)  l'assoluta  carenza  di  motivazione dell'apposto vincolo che
conseguentemente appare illegittimo in quanto frutto  di  eccesso  di
potere;
    I)  l'operato  della  commissione provinciale BB.NN., illegittimo
per  violazione  di  legge   non   essendo   stato   indicato   nella
pubblicazione l'autorita' alla quale era possibile ricorrere;
    L) il mancato sopralluogo da parte della commissione;
    M)   il   mancato   interpello  del  sindaco  di  Santa  Caterina
Villarmosa;
    N) i drammatici effetti  sull'agricoltura  locale,  per  come  il
vincolo e' stato strutturato;
    O)  l'erronea  osservazione  contenuta nella proposta di vincolo,
che la costruzione dell'autostrada A19 e della strada  a  scorrimento
veloce  Caltanissetta-Gela  hanno  accresciuto la qualita' paesistica
dei luoghi;
    P)  la  legge  non  prevede  che  sia  possibile  invitare  altre
soprintendenze  ad  effettuare  un'azione  di  tutela  coordinata con
quella della soprintendenza che propone il vincolo, come erroneamente
indicato nel verbale della commissione provinciale BB.NN.;
    Q) alcuni componenti della medesima commissione, nel corso  della
votazione  per  l'approvazione del verbale del 29 aprile 1994 si sono
astenuti dal voto;
  Esaminate le controdeduzioni rese dalla  competente  soprintendenza
con nota prot. n. 2509 del 23 giugno 1995;
  Accertato  che  la  percezione  ed il godimento del paesaggio nella
dimensione  oggi  consueta  avviene  per  lo  piu'   lungo   percorsi
veicolari.  Il paesaggio piu' fruito si e' modificato, nello spazio e
nel tempo, da "veduta" da un punto fisso  (belvedere),  a  "paesaggio
laterale",  che  configura e viene configurato da un percorso. Questa
nuova dimensione del paesaggio veniva gia'  identificata,  alla  fine
del  XIX  secolo,  dalla  massima  associazione  italiana  di turismo
culturale, il Touring Club, che dedicava nelle sue guide ampio spazio
alle descrizioni panoramiche dei percorsi.
  Oggi la  dimensione  temporale,  per  la  riduzione  dei  tempi  di
percorrenza,  ha  l'effetto  di  comprimere ambiti geografici vasti e
vastissimi, in una unita' percettiva e panoramica in cui  le  singole
vedute   divengono   episodi   di   un  unico  contesto.  La  Sicilia
centro-meridionale e' luogo  di  un  unicum  paesistico:  l'altopiano
gessoso-solfifero,   che,   oltre   alla   rarita'  della  formazione
geo-morfologica, possiede valenze  estetiche  e  storiche  di  grande
suggestione e valore culturale.
  Asse morfologico dell'altopiano e' il Salso o Imera Meridionale. La
costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (A19) e della strada S.V.
Caltanissetta-Gela lungo il corso del fiume, ha reso la sua valle uno
dei principali contesti di fruizione paesaggistica e di formazione di
immagini  indimenticabili  della  morfologia  siciliana per qualunque
viaggiatore, visitatore  o  turista.  Questa  unicita'  del  contesto
panoramico  si  riconosce  descrivendo i singoli ambiti paesaggistici
che,  susseguendosi  ed  intersecandosi,  costruiscono   una   "serie
panoramica"  individuabile  e  circoscrivibile.  La  Valle del Salso,
infatti,  nell'attuale  percezione,  e'  costituita  da  un   insieme
continuo  di  quadri panoramici formati da elementi naturali percorsi
dalla storia millenaria dell'insediamento umano.
  Nel contesto paesaggistico da tutelare (la  Valle  del  Salso),  si
inseriscono,  quindi,  ambiti  panoramici,  o  unita'  paesaggistiche
sequenziali, caratterizzate dai rilievi e dalle cime  che  delimitano
l'ultimo  orizzonte  e  quindi  dalle  vedute  delle  valli, le quali
costituiscono l'orizzonte prossimo goduto  dal  percorso  principale,
che  coincide  in  massima parte con il corso del fiume. La veduta e'
altresi' caratterizzata da un insieme di emergenze, che  conferiscono
connotazioni   di  pregio  ambientale  ai  quadri  paesaggistici:  le
strutture naturali, il sistema storico di difesa e  di  presidio  del
territorio, gli insediamenti umani, la struttura agricola, le miniere
di zolfo.
  Percorrendo  la  A19  Palermo-Catania,  da nord verso sud, lasciati
alle spalle il castello ed i grandi pini di Resuttano, con una grande
curva a sinistra si entra nel regno di  Persefone:  la  teoria  delle
vedute  ha una frequenza intensa, la valle di stringe, l'orizzonte e'
chiuso tutt'intorno.
  Questi caratteri individuano il primo ambito paesaggistico  che  si
conclude  allo  stretto  di  Capodarso  e  che  e'  caratterizzato da
pregevoli vedute.
  Subito dopo le quinte formate dal  Monte  Maccarrone  e  Cozzo  del
Daino,  rilievi  di  arenarie gessose con inglobato un semicerchio di
tripoli  e  calcari,  il  paesaggio  si  apre  nella   vallata   dove
confluiscono il Salso, l'Imera Meridionale ed il torrente Vaccarizzo.
  Sull'orizzonte  occidentale, in testa a una cresta rocciosa, domina
il sito del castello di Risicallo, fortezza medioevale, elemento  del
contesto  di  difesa  delle  vie  interne che dalla costa meridionale
arrivano a Palermo.
  La  valle  e'  caratterizzata  da una piccola piana fluviale che si
interrompe contro i calanchi della contrada Mucciarello e si richiude
poi  con  lo  stretto  di  Cozzo  Sommacco   e   Cozzo   Garcia.   Le
caratteristiche  di  questo  tratto sono quelle di una valle stretta,
dove il fiume si intravede e procede per anse brevi.
  Superato lo stretto, il Ponte dei Cinque Archi  scavalca  il  fiume
lungo il percorso dell'antica strada per Catania.
  L'importanza  di  questo manufatto per la popolazione e' stata tale
che le sue caratteristiche costruttive e formali hanno determinato un
nuovo toponimo che identifica tutta una localita'. Da qui il fiume si
appalesa; le  anse  del  suo  corso  si  allargano  e  gli  orizzonti
cominciano ad aprirsi.
  Nel territorio di Santa Caterina si riconosce, nel breve tratto del
versante   orientale   della  valle  (che  rientra  nella  competenza
territoriale della provincia di Caltanissetta), una modificazione del
paesaggio agrario, un nascosto sconvolgimento, dovuto  alla  presenza
della  miniera  Garcia, ai residui cumuli di rosticcio ed ai resti di
opifici. Come sempre coesiste con la  miniera  la  masseria  omonima.
Continuando  il  percorso verso sud, si lasciano alle spalle il Cozzo
Rocca ed il Monte Santa Cristina, formazioni  di  gessi  ed  argille,
coltivati   a  frumento  ed  in  parte  boscati  con  monocoltura  di
eucaliptus e si  prosegue  nel  succedersi  di  rilievi  diversi  per
struttura  geologica  e  geomorfologica,  ma ognuno episodio costante
della forma del paesaggio. Si alternano  le  sommita'  di  calcari  e
gessi  luccicanti  alle valli brevi, a tratti profonde con i toni del
verde-azzurro per le ombre della vegetazione. Nel versante  orientale
del  Monte Santa Cristina sta l'antica masseria di Mustogiunto, posti
a presidio dei feudi.
  All'interno del vallone Manche di Rocca si affacciano zone  boscate
a  monocoltura  quasi  esclusiva di eucaliptus: macchie nel paesaggio
agrario;  dissonanze  morfologiche  e  storiche  che  si   presentano
episodicamente nella valle.
  Proseguendo  verso  sud,  alta e improvvisa si erge la lunga crosta
arenaria di  contrada  Garlatti,  prima  latente  all'orizzonte,  con
grotte  ed  anfratti,  dove  il  blocco  stereometrico della masseria
domina la veduta, circondata da un bosco di conifere ed eucalipti. Di
fronte, sul  versante  orientale,  quasi  a  specchio,  e'  posta  la
masseria Turolifi.
  Fronteggia  Cozzo  Garlatti  il Monte Stretto che continua ad ovest
con la cresta di Gessolungo dove la  masseria  omonima  governava  la
contrada  che comprende il sito della grande miniera di zolfo. Queste
miniere insieme alla Giordano  piu'  piccola  formano  il  "paesaggio
minerario" dell'area compresa tra Monte Stretto e Sabucina: paesaggio
sconvolto e segnato dai cumuli di ginisi dai quali emergono gli archi
e  le  ciminiere  dei forni, i calcheroni ed i castelletti dei pozzi:
pagine della storia  e  della  cultura  materiale  di  questa  terra;
testimonianze  della  perduta  ricchezza  dello  zolfo,  del quale la
Sicilia  era  il  massimo  produttore  del  mondo.  I  luoghi   della
produzione  agricola  ed  industriale si intrecciano e si confondono,
antica ricchezza territoriale: l'oro dello zolfo, vicenda conclusa in
un secolo e mezzo; l'oro del grano, con un ciclo che ancora struttura
la terra.
  Usciti dall'autostrada seguendo il corso  del  fiume,  si  prosegue
lungo  la strada veloce Caltanissetta-Gela. Dopo la stazione di Imera
la valle presto si chiude; la strada  si  incassa  nella  gola  della
Pistacchieria  sfiorando quasi le pareti di Sabucina e Capodarso. Per
quanto breve, il percorso impressiona. Le pareti della gola si alzano
e  si  avvicinano  e  lo sbocco dell'orrido si avverte solo alla fine
della gola, dove l'orizzonte si apre su una vasta pianura.
  Subito a valle dello stretto e' il Ponte di Capodarso che  scavalca
il  Salso con un monumentale arco di pietra: una delle tre meraviglie
della Sicilia ricordate dalla tradizione popolare.
  Qui si inizia il secondo ambito panoramico: la veduta si  apre,  il
paesaggio si allarga, le valli laterali diventano ampie ed estese, le
anse  del fiume procedono pigre, spiegandosi e tornando su se stesse.
Una vasta piana attira lo sguardo in perfetta, simmetrica opposizione
con la strettissima gola appena attraversata.
  Subito dopo il ponte si susseguono, in primo piano, i  massicci  di
arenaria  di  Sabucina e dei Lannari. Lungo il fiume, nella valle, e'
posto il grande fabbricato rurale della Dispensa.
  Paesisticamente il rilievo di Sabucina assume valenze complesse  ed
importanti:  territorio  agricolo  alle  falde,  ancora  commisto  di
mandorli, olivi e rari vigneti, salendo in cima e' allo stesso  tempo
emergenza e belvedere.
  Risalendone  le  pendici  lungo  la  s.s.  122  si apprezza il sito
archeologico indigeno ellenizzato, dalla sommita' del quale la  vista
si  spinge alle Madonie, all'Etna ed al mare africano. La suggestione
delle  cave  di  pietra  abbandonate,   dove   le   piante   pioniere
riconquistano  l'habitat, creano un biotipo particolarissimo in cui i
piani e le pareti verticali di nuda roccia sono  struttura  singolare
del  processo di rinaturalizzazione. Ed ancora sul versante sud-ovest
si staglia il "paesaggio di  cava",  con  le  geometrie  surreali  ed
imponenti della natura lavorata dall'uomo.
  Contrappunto  al  villaggio di Sabucina e' il tavolato dei Lannari,
sito archeologico romano, con l'alta cresta di arenaria modellata dal
vento e frantumata dalle frane, coi massi rotolati lungo le pendici e
dispersi come resti di un immenso  tempio  distrutto  da  un  ciclope
infuriato.
  Superati  i  Lannari  si  apre,  a destra l'ampia Valle della Serra
della Difesa: qui due torrenti  paralleli  (vallone  della  Difesa  e
torrente Iuculia) hanno scavato l'argilla lasciando un alto vallum di
calanchi che dal fiume punta alle alture di Caltanissetta.
  Sul  crinale  della  serra  la  vecchia  trazzera  per Pietraperzia
disegna un altro percorso panoramico di  notevole  interesse  per  il
godimento del paesaggio.
  Arrampicandosi  verso  nord-ovest  tra  le  guglie  calcaree  delle
Puntare di Gulfi, insediamento rupestre di epoca greca, si arriva  al
castello  di  Pietrarossa  posto  a difesa e presidio della valle, di
fronte al castello di Pietraperzia. Anche Pietrarossa  e'  emergenza,
punto   di  belvedere,  sito  archeologico  con  stratificazioni  che
risalgono alla preistoria.
  Il bianco calcare di Gibil Gabib conclude  la  Valle  della  Difesa
verso   sud.   Imponente   emergenza   naturale  ed  importante  sito
archeologico, il rilievo di Gibil Gabib affonda le  sue  pendici  nel
fiume, stringendo appena la valle, concludendosi con due alte puntare
e  cioe'  Puntara Agnelleria e la cima della collina di S. Anna, dove
s'innalza per 286 m l'antenna della radio, primato mondiale fino alla
fine degli anni ottanta, simbolo di progresso che  avanzava,  oggetto
di  innovazione  tecnologica,  segno che identifica la citta' a scala
territoriale;  il  percorso panoramico della strada delle zolfare che
comprende  la  via  Xiboli,  che  attraversa  l'antico  quartiere  di
Sant'Anna  con  abitazioni  rupestri,  lungo  la  quale si trovano le
cappelle votive dei minatori e che si  biforca  poi  raggiungendo  le
miniere di Gessolungo e Trabonella; il castello di Pietrarossa con il
complesso  degli  Angeli,  sito  archeologico  e storico monumentale,
belvedere sulla Valle del Salso; la piazzetta con l'abbeveratoio  del
Canalello,  uno  dei  punti  privilegiati  dell'area  urbana  per  il
godimento del panorama della Serra della Difesa e di Gibil Gabib;
  Ritenuto che l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1,  punto
4,  della  legge  29 giugno 1939, n. 1497, va a costituire un sistema
integrato di tutela e salvaguardia del territorio  che  puo'  evitare
gravi alterazioni dell'immagine paesistica di un'area cosi' sensibile
provocate   da   usi  impropri  o  opere  indiscriminate,  distintive
dell'attivita' antropica. La descrizione dell'area della Media  Valle
del Salso o Imera Meridionale evidenzia la densita' delle presenze di
notevole  interesse che, insieme con la fitta maglia di aree tutelate
ai sensi della legge n. 431/1985, rendono pieno conto dell'importanza
paesistica dei singoli siti e dell'insieme da essi costituito. In tal
senso il  vincolo  paesistico  non  puo'  costituire  limite  per  lo
sviluppo,  ma  garanzia  che  questo  avvenga  in forme programmate e
rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi.  Inoltre  stabilisce
condizioni  di  parita'  nei  confronti  dei detentori degli immobili
della valle, poiche' l'intera area viene  sottoposta  a  tutela  come
unita' territoriale e non soltanto alcune parti di essa;
  Accertato   che   l'area  della  Media  Valle  del  Salso  o  Imera
Meridionale, oggetto della misura di  salvaguardia  in  argomento  e'
perimetrata vincolisticamente come segue: dall'incrocio tra i confini
provinciali  di  Palermo, Enna e Caltanissetta si segue, verso ovest,
il confine provinciale tra Caltanissetta e Palermo.
  Si prosegue lungo il limite tra i fogli catastali numeri  11  e  12
del  comune  di  Santa  Caterina  Villarmosa  e  traversando la regia
trazzera Termini-Priolo si percorre verso sud la regia trazzera Santa
Caterina-Alimena fino al torrente della Cava  che  si  segue  per  un
breve tratto fino alla confluenza del torrente Vaccarizzo.
  Si  risale  quest'ultimo fino al confine tra i fogli numeri 25 e 26
che si percorre fino alla strada vicinale Castello lungo la quale  si
prosegue   verso   sud,  fino  all'incrocio  con  la  regia  trazzera
Caltanissetta-Alimena.
  Questa strada si percorre fino all'incrocio tra i  fogli  catastali
numeri  33  e 34 del comune di Caltanissetta. Si segue questo confine
fino al torrente Noce Confidato che si discende fino al limite con la
frazione della provincia di Enna che si percorre, prima verso  est  e
poi  verso sud, giungendo ad incrociare il torrente dell'Arenella che
si segue fino alla confluenza con il torrente Anghilla'.
  Si risale quest'ultimo, proseguendo poi lungo i confini  dei  fogli
catastali  del  comune  di  Caltanissetta di seguito elencati: numeri
57-89, 88-89, 88-90, 83-87,  84-87  e  86-87,  raggiungendo  la  s.s.
Caltanissetta-Siracusa.
  Si  segue  la statale continuando verso est lungo il confine tra le
particelle numeri 223-234, 228-229 e 273-274, fino alla particella  C
che  viene  compresa  nel  perimetro.  Si  continua  lungo  la strada
vicinale  Monte  San  Giuliano  e  quest'ultima   via   si   percorre
continuando   verso   nord   lungo  la  trazzera  Caltanissetta-Santa
Caterina-Termini,  questa si ricongiunge con il confine del foglio n.
91; quest'ultimo si segue verso est fino alla strada vicinale  Firrio
Santo  Spirito  e  si prosegue, verso sud-ovest, lungo il confine del
foglio n. 92 fino al limite del foglio n. 93.
  Il confine del foglio  n.  93  si  percorre  per  un  breve  tratto
raggiungendo   la   via   Xiboli  e  la  via  dei  Vespri  Siciliani,
quest'ultima si segue fino alla  chiesa  di  Santa  Croce  e  poi  si
continua  lungo  il  confine  tra i fogli numeri 125 e 128 (tracciato
dalla via di Santa Domenica) continuando lungo la  via  degli  Angeli
fino al confine con il foglio n. 131, da cui resta esclusa al vincolo
la particella B.
  Il perimetro dell'area di via degli Angeli continua lungo la strada
vicinale  degli  Angeli che porta al primo braccio del torrente della
Difesa. Si segue il corso di quest'ultima fino alla confluenza con il
secondo braccio dello stesso torrente, che si  risale  per  un  breve
tratto  fino  al  confine  tra  i fogli di mappa numeri 129 e 130. Si
percorre detto confine giungendo alla strada vicinale di  Pietracucca
che  si  segue in direzione nord, proseguendo lungo la via S. Nicolo'
fino al viale Amedeo e includendo la piazzetta con l'abbeveratoio del
Canalello. Si prosegue per un breve tratto lungo il detto viale  fino
alla via Stazzone, che si percorre verso sud giungendo alla s.s. 191.
  Da  quest'ultima  si  imbocca,  subito  sulla  sinistra,  la  regia
trazzera Caltanissetta-Pietraperzia fino all'incrocio con  la  strada
vicinale  Calderaro-Misteci  che si segue fino alla vicinale Valle di
Gibil Gabib; questa si percorre per un  breve  tratto  verso  sud-est
fino  al  torrente  Lanzarotta, che si segue fino all'incrocio con il
confine dei fogli di mappa numeri 174 e 229, il quale  raggiunge  poi
la   s.s.   191;   si   percorre   la   stessa   fino   alla   strada
Caltanissetta-Ravanusa.
  Lungo questa strada, continuando verso ovest, si arriva alla strada
vicinale Prestianni-Furiana-Trearatati, la si  segue  procedendo  poi
lungo  la  strada vicinale Prestianni-Furiana che si va a congiungere
alla strada provinciale Caltanissetta-Delia.
  Quest'ultima si  segue  verso  sud  e  si  imbocca  poi  la  strada
provinciale bivio Ramilia-Sommatino fino all'incrocio con la vicinale
Cappellano-Draffu'  che  si percorre per un breve tratto verso ovest,
giungendo al confine con i fogli  numeri  289  e  290;  lungo  questo
confine   si   procede   verso   sud  fino  al  limite  comunale  tra
Caltanissetta e Sommatino.
  Su questo confine comunale si prosegue verso est,  continuando  poi
lungo  quello tra Caltanissetta e Mazzarino, andando ad incontrare il
confine provinciale tra Caltanissetta ed Enna.
  Da questo  punto  si  segue  il  confine  provinciale  verso  nord,
raggiungendo  il  punto  in  cui  si  incontrano  i confini delle tre
province  di  Palermo,  Enna  e  Caltanissetta,  chiudendo  cosi'  il
perimetro dell'area sottoposta a vincolo;
  Ritenuto  che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 29
aprile 1994 a supporto della proposta di vincolo dei territori  della
Media Valle del Salso o Imera Meridionale, come descritte nel verbale
del  29  aprile  1994  che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato
interesse pubblico rivestito dalla zona;
  Rilevato  in  ordine  alle sopraelencate opposizioni e osservazioni
che:
    A) l'autostrada puo' ben essere considerata belvedere accessibile
al  pubblico,  con  la  conseguenza  che  il  vincolo  della   tutela
paesistica  emesso  ai  sensi della legge n. 1497/1939 legittimamente
puo' trarre le mosse da detto punto di vista;  la  giurisprudenza  ha
pacificamente  ammesso  la  legittimita'  di  un  vincolo imposto per
tutelare i punti di vista di  una  strada  panoramica  (Consiglio  di
Stato,  sezione  I,  n.  162/56  -  Consiglio di Stato, sezione I, n.
974/73);
    B) il vincolo di bellezza d'insieme non  postula  necessariamente
che  ogni  singola  cosa  compresa  nel  paesaggio abbia carattere di
bellezza d'insieme  (Consiglio  di  Stato,  sezione  I,  n.  424/60).
L'oggetto   del  vincolo  e'  la  Valle  del  Salso  quale  struttura
morfologica complessa nelle interrelazioni fra  il  fondovalle  ed  i
versanti;
    C)  negli  ultimi  decenni  le opere regolarmente costruite nella
zona rurale, assentite e non, hanno determinato  danni  incalcolabili
al  paesaggio  per  l'assoluta  indifferenza ai problemi della tutela
paesistica.  Basti  pensare  alle   sistemazioni   idrauliche,   alle
infrastrutture  viarie,  alle cave, a interi "quartieri" residenziali
che hanno profondamente  modificato,  in  senso  negativo,  i  quadri
paesistici.  In  questo  senso  l'attuale  normativa  urbanistica non
garantisce il corretto uso del territorio. Cio' e' tanto evidente che
la stessa  amministrazione  che  si  oppone  al  vincolo  afferma  la
necessita'  di  una normativa nella zona rurale che ponga particolare
attenzione  alla  tipologia   degli   insediamenti,   di   un   piano
agro-ambientale   che   determini   gli  insediamenti  e  le  colture
compatibili e di un piano territoriale paesistico esteso a  tutto  il
territorio  comunale.  Il piano territoriale paesistico, tuttavia, e'
atto successivo all'apposizione del vincolo;
    D) il vincolo paesistico non e' di ostacolo  all'economia  locale
essendo  diretto  ad impedire che le bellezze naturali siano alterate
da uno spontaneo e disorganico sviluppo edilizio ed industriale della
zona (T.A.R. Molise n. 127/79). In realta' contenuto del  vincolo  e'
quello  di  obbligare  gli  interessati a sottoporre i progetti delle
nuove costruzioni o delle trasformazioni  che  si  vogliono  eseguire
all'approvazione    della    soprintendenza,   alla   quale   spetta,
istituzionalmente il  dovere  di  conciliare  le  esigenze  pubbliche
connesse  alla  conservazione  delle  zone vincolate con la legittima
esigenza di utilizzazione della proprieta' privata  (T.A.R.  Catania,
sezione  I,  9  novembre 1990, n. 776). Se dunque il provvedimento di
sottoposizione di un'area a vincolo paesaggistico  non  comporta  una
preclusione  allo  ius  aedificandi,  e'  pur  vero che i danni ed il
deturpamento eventualmente arrecati al paesaggio costituiscono,  come
nel   caso   di   specie,   ragione  ulteriore  per  giustificare  il
provvedimento medesimo (Consiglio di Stato, sezione VI,  5  settembre
1989,  n. 1194). La proposta di vincolo e' stata approvata secondo le
norme della legge n. 1497/1939, in coerenza ad un interesse  pubblico
costituzionalmente  garantito che persegue le finalita' di preservare
le bellezze naturali attraverso il controllo e  l'approvazione  delle
attivita' che possano modificare l'aspetto esteriore delle localita',
disponendo   che  qualunque  altro  interesse,  pubblico  o  privato,
incidente  nella  localita',  trovi  attuazione  in  armonia  con  il
contesto  naturale  meritevole  di  tutela.  La tutela delle bellezze
d'insieme  non  ha  quindi motivo di richiedere un contemperamento di
interessi, posto che essa e' solamente diretta a regolare la concreta
attuazione di essa in  relazione  all'interesse  pubblico  paesistico
(T.A.R. Molise n. 127/79);
    E)  il  vincolo  paesaggistico  non presuppone l'inedificabilita'
delle aree e non preclude la realizzazione di insediamenti  destinati
a  specifiche  attivita',  ma  comporta  un controllo sul territorio.
Sembra, pertanto, infondata la tesi di una compromissione del mercato
fondiario.  Gli  opponenti  ritengono  che  il  vincolo  crei   nuovi
controlli   burocratici  in  grado  di  ostacolare  iniziative  e  di
accrescere i costi di realizzo. A piu'  di  un  anno  dalla  data  di
apposizione  del  vincolo,  non  e' evidenziato in che modo lo stesso
abbia bloccato o rallentato lo sviluppo  compatibile  del  territorio
vincolato.
  Per  le medesime motivazioni non si vedono relazioni tra il vincolo
paesistico e la  pesante  crisi  dell'agricoltura  del  Nisseno.  Non
corrisponde al vero che il vincolo sia sinonimo di cristallizzazione.
Ne  sono  prova  le numerose autorizzazioni per costruzioni ed altro,
rilasciate da questa soprintendenza dalla data  dell'apposizione  del
vincolo  in  argomento.  La giurisprudenza ha, tra l'altro, affermato
che i beni aventi valore paesaggistico costituiscono una categoria di
interesse pubblico, con la conseguenza  che  i  vincoli  imposti  con
provvedimento   amministrativo   non  hanno  contenuto  espropriativo
(Consiglio di Stato, sezione VI, 6  aprile  1987,  n.  242  -  T.A.R.
Toscana, sezione I, 22 settembre 1990, n. 828).
  Inoltre  la  tutela  del  paesaggio  e'  di interesse preminente su
qualunque altro interesse pubblico e privato e  non  richiede  alcuna
comparazione  con l'interesse del privato (T.A.R. Toscana, sezione I,
21 luglio 1994, n. 440 - Consiglio di Stato, sezione VI,  27  ottobre
1988, n. 1179);
    F)  non  e'  necessaria una descrizione analitica dei particolari
elementi che compongono la bellezza panoramica di  una  zona  perche'
questa scaturisce unitariamente in base ad una complessiva e armonica
visione  di  quelli  (Consiglio  di Stato, sezione VI, n. 228/59). E'
manifestatamente infondata la questione di legittimita'  del  vincolo
per l'eccessiva estensione dell'area sottoposta a vincolo, poiche' la
qualita'  dei  luoghi non e' "misurabile" in termini di metri quadri.
Tra i luoghi tutelati che si  trovano  nel  pieno  centro  urbano  di
Caltanissetta,  significativo appare il monte S. Giuliano. Dalla cima
del colle, belvedere della citta', si  ha  una  visione  spettacolare
della  Valle  del  Salso;  di  qui  l'esigenza  di  tutela  di ambiti
territoriali prossimi alla citta';
    G) l'unicita' del territorio  tutelato  e'  data  dalla  presenza
della valle dell'Imera. Questo paesaggio e' il risultato di singolari
modificazioni   geo-morfologiche   (altopiano   gessoso-solfifero)  e
dell'uso straordinario da parte  dell'uomo  nel  corso  di  cinquanta
secoli.  L'azione di tutela in questo senso e' rivolta a garantire il
corretto uso del territorio;
    H) la commissione provinciale per la  protezione  delle  bellezze
naturali  e panoramiche ha redatto un verbale la cui lettura permette
di acquisire un'adeguata conoscenza delle bellezze naturali  e  delle
motivazioni  che  hanno  determinato  l'apposizione  del  vincolo. In
proposito il Consiglio di Stato ha avuto occasione di  affermare  che
e'  legittimo  il  decreto  ministeriale  che  impone  il  vincolo di
interesse  paesistico  sull'intero  territorio del comune, qualora in
esso, sia pure succintamente,  siano  indicate  le  ragioni  di  tale
estensione  del  vincolo; ne' sussiste vizio di eccesso di potere per
ultroneita' quando da tale motivazione risulti  che  si  e'  ritenuta
impossibile distinguere, tra le diverse zone del territorio comunale,
quelle   di   maggiore  e  quelle  di  minore  importanza  paesistica
(Consiglio di Stato, sezione I, n. 1681/64). Il paesaggio agrario che
si sovrappone in modo straordinario all'altopiano gessoso-solfifero e
il fiume Salso che  "modella"  una  delle  valli  piu'  suggestive  e
storicizzate   dell'entroterra   siciliano   sono,   come  ampiamente
descritte  nel  verbale  della  commissione  bellezze  naturali,   lo
scenario   oggetto   della   proposta   di   vincolo.  Il  corollario
rappresentato  dalle  testimonianze  archeologiche,  architettoniche,
etno-antropologiche,   naturalistiche,   ecc.  confermano  il  valore
paesistico e storico di questo territorio  e  la  necessita'  di  una
corretta   tutela.  Gli  opponenti  sostengono  da  un  lato  che  il
territorio delimitato non ha peculiarita' tali da  essere  annoverato
tra le bellezze naturali presenti nel territorio e dall'altro che non
vengono  descritte  le  bellezze  naturali  presenti  nel  territorio
considerato nella loro essenza. Le due affermazioni sono  palesemente
in netto contrasto.
  E'  stato  piu' volte sottolineato che il pregio dell'area tutelata
e'   riferito   alla   formazione   geo-morfologica    dell'altopiano
gessoso-solfiferoe  alle  indubbie  valenze storico-paesistiche della
valle del fiume Imera e delle trasformazioni agrarie;
    I) il vincolo  e'  stato  apposto  e  pubblicato  secondo  legge.
L'autorita'   alla   quale  ricorrere  e'  indicata  dalla  legge  n.
1497/1939. Sotto tale profilo, corrisponde alle previsioni  di  legge
che  il  piano  territoriale  paesistico  sia  conseguente al vincolo
paesistico e non viceversa;
    L)  i  componenti  della   commissione   bellezze   naturali   di
Caltanissetta, convocati con nota n. 7339 del 12 novembre 1993, hanno
effettuato sopralluogo in data 3 dicembre 1993, come da verbale n. 16
del 3 dicembre 1993;
    M)  la  legge non prevede la preventiva consultazione del sindaco
ai fini dell'apposizione del vincolo di cui alla legge  n.  1497/1939
(T.A.R. Sicilia, sezione I, 5 maggio 1993, n. 412);
    N)  il vincolo e' stato apposto per garantire un ordinato uso del
territorio  e  per  creare   condizioni   di   vivibilita'   comunque
programmate e nel rispetto dell'ambiente.
  Appare  piuttosto  difficile  supporre  eventuali  restrizioni alla
liberta' di  impresa  data  la  natura  del  vincolo.  Peraltro,  per
l'esercizio   dell'attivita'  agro-silvo-pastorale,  non  comportante
alterazione  permanente  dello  stato  dei  luoghi  per   costruzioni
edilizie  o  altre  opere  civili  non  e' richiesta l'autorizzazione
dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 (presidenza  regione  siciliana,
ufficio  legislativo  e  legale,  circolare  n. 12098 del 7 settembre
1993).
  I provvedimenti di tutela  delle  bellezze  naturali  non  sono  di
ostacolo ne' all'economia locale, ne all'iniziativa privata in quanto
sono  preordinati  non ad impedire nuove costruzioni ma ad assicurare
un ordinato sviluppo delle medesime non compromettendo le esigenze di
tutela paesistica (Consiglio di Stato, sezione I, n. 1239/67).
  L'attivita' agricola costituisce il miglior alleato per la corretta
tutela del paesaggio;
    O)  l'affermazione che la costruzione dell'autostrada A19 e dello
scorrimento  veloce  Caltanissetta-Gela  ha  aumentato  la   qualita'
paesistica dei luoghi non e' contenuta nel verbale della commissione.
Le   due   arterie   costruite  lungo  il  corso  dell'Imera  vengono
considerate, con chiarezza, belvedere  accessibile  al  pubblico.  Il
vincolo,  infatti,  tutela  il paesaggio agrario dalle trasformazioni
pregiudizievoli;
    P) l'invito, contenuto nel verbale  n.  19  del  29  aprile  1994
rivolto  alle  soprintendenze  di Enna, Palermo e Agrigento affinche'
esse  tutelino,   contemporaneamente   con   la   soprintendenza   di
Caltanissetta,  gli  ambiti territoriali ed i quadri paesistici della
Valle del Salso  -  di  rispettiva  competenza  -  e'  finalizzato  a
garantire la tutela dell'intera valle, i cui limiti paesaggistici non
coincidono  con  quelli  amministrativi:  l'invito  comunque  non  si
riverbera in vizio del procedimento impositivo del  vincolo,  perche'
elemento   estraneo   a   detto   procedimento   e   con  questo  non
incompatibile;
    Q) l'astensione dal voto non e' espressione di dissenso e/o forma
di  opposizione  ma  semplice  proposito  di  non  partecipare   alla
votazione.
  In  ogni  caso, si sono astenuti i membri aggiunti alla commissione
provinciale bellezze naturali, cosi' come previsto  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  805/1975,  il  cui  apporto non si
riverbera in vizio del procedimento di adozione del vincolo;
  Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere respingere, in quanto
inammissibili le osservazioni e le opposizioni;
  Considerato, quindi, nel  confermare  la  proposta  di  vincolo  in
argomento,  di potere accogliere nella loro globalita' le suaccennate
motivazioni, le quali sono parte integrante del  presente  decreto  e
per le quali si rimanda al verbale del 29 aprile 1994;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse,  che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a
vincolo paesaggistico il territorio della Media  Valle  del  Salso  o
Imera  Meridionale,  in conformita' della proposta del 29 aprile 1994
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Caltanissetta;
  Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto  l'obbligo
per  i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili,  ricadenti  nella  zona  vincolata,  di   presentare   alla
competente  Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la
preventiva autorizzazione, qualsiasi  progetto  di  opere  che  possa
modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa, l'area del territorio
della Media Valle  del  Salso  o  Imera  Meridionale,  integrate  con
porzioni  di  territorio gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, art. 1, lettere c) e g), meglio descritta  nel  verbale  del  29
aprile  1994  della  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle
bellezze naturali e panoramiche  di  Caltanissetta  e  delimitata  in
rosso  nella  planimetria  allegata, che formano parte integrante del
presente decreto, e' dichiarata di notevole  interesse  pubblico,  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29
giugno  1939,  n.  1497,  e  dell'art.  9,  numeri 4 e 5 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357.