Art. 4.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito i corsi e superato gli esami relativi a  non  meno  di  venti
corsi annuali, oltre a quelli relativi a due lingue straniere.
  Le  lingue  straniere  sono  insegnamenti  biennali. E' previsto un
unico esame alla fine del biennio.