Art. 7. Per ogni indirizzo il consiglio di facolta' provvedera' a predisporre all'inizio di ogni anno accademico, accanto agli insegnamenti caratterizzanti, un elenco di insegnamenti obbligatori e opzionali scelti fra quelli indicati all'art. 11 o compresi in altri indirizzi. Nei piani di studio individuali potranno essere inseriti di norma solo gli insegnamenti che sono stati attivati per l'anno accademico a cui i piani suddetti si riferiscono. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'.