Art. 7.
  Per   ogni   indirizzo  il  consiglio  di  facolta'  provvedera'  a
predisporre  all'inizio  di  ogni  anno  accademico,   accanto   agli
insegnamenti caratterizzanti, un elenco di insegnamenti obbligatori e
opzionali  scelti fra quelli indicati all'art. 11 o compresi in altri
indirizzi.
  Nei piani di studio individuali potranno essere inseriti  di  norma
solo gli insegnamenti che sono stati attivati per l'anno accademico a
cui i piani suddetti si riferiscono.
  Alcuni  insegnamenti  possono essere mutuati da quelli impartiti in
altre facolta'.