Art. 9.
  Lo studente puo' anticipare al biennio propedeutico non piu' di tre
insegnamenti  obbligatori del biennio di specializzazione, oltre alle
lingue,  fermo  restando  il  rispetto  delle  propedeuticita',   che
andranno  a  detrazione  dal  numero  degli  insegnamenti del secondo
biennio purche' coerenti con l'indirizzo prescelto.
  Gli  insegnamenti  a  scelta  dello  studente  non  possono  essere
anticipati al biennio propedeutico.