Art. 9. Lo studente puo' anticipare al biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, oltre alle lingue, fermo restando il rispetto delle propedeuticita', che andranno a detrazione dal numero degli insegnamenti del secondo biennio purche' coerenti con l'indirizzo prescelto. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.