Art. 2.
  Ai fini del riconoscimento della qualifica di "film  d'essai",  per
opere   filmiche   espressione   di   cinematografie  nazionali  meno
conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che  nella  piu'
recente  rilevazione  statistica  SIAE  si  collocano oltre il quarto
posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in
Italia vengono importati.