Art. 2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di "film d'essai", per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella piu' recente rilevazione statistica SIAE si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.