Art. 4. E' istituito nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia un apposito comitato, presieduto dal capo del Dipartimento dello spettacolo o da un suo delegato e composto dai componenti di cui alle lettere m), n), q) e z) dell'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con il compito di coaudiuvare con funzione istruttoria l'autorita' competente in materia di spettacolo nel riconoscimento della qualifica di film d'essai, per i casi non espressamente previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito dalla legge 1 marzo 1994, n. 154.