Art. 4.
  E'  istituito  nell'ambito  della  commissione  centrale   per   la
cinematografia   un   apposito  comitato,  presieduto  dal  capo  del
Dipartimento dello spettacolo o da un suo  delegato  e  composto  dai
componenti  di  cui  alle  lettere  m), n), q) e z) dell'art. 3 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, con il  compito  di  coaudiuvare  con
funzione  istruttoria l'autorita' competente in materia di spettacolo
nel riconoscimento della qualifica di film d'essai, per  i  casi  non
espressamente  previsti  dal  decreto-legge  14  gennaio 1994, n. 26,
convertito dalla legge 1 marzo 1994, n. 154.