Art. 10.
  Successivamente all'emissione del prestito, e  sempre  al  fine  di
conseguire  un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche
in considerazione delle variazioni di  tasso  di  cambio,  il  Tesoro
potra'  provvedere  alla  ristrutturazione  del prestito e a tal fine
stipulare, con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane o
estere, un accordo per effetto del quale sostituira', in tutto  o  in
parte,  secondo  gli  usi  internazionali che regolano i contratti di
"swap", i  pagamenti  in  dollari  statunitensi  a  tasso  fisso,  in
pagamenti  a  tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonche'
in valute diverse da quella originaria.
  Le  somme  dovute  dal  Tesoro  alla   controparte,   per   effetto
dell'operazione  di  cui al precedente comma, saranno versate tramite
la Banca d'Italia, o le aziende di credito  eventualmente  incaricate
dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le
aziende   di   credito  incaricate,  per  le  operazioni  conseguenti
all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato
decreto.