Art. 10.
          Integrazione delle commissioni interministeriali
              di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98
  1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,  della  legge
29  gennaio  1994,  n.  98, sono integrate con tre rappresentanti del
Ministero del tesoro, con diritto di voto.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del
comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti  dall'articolo
8.
 
          Riferimenti normativi:
             -  I  commi  2  e  3  dell'art. 3 della legge n. 98/1994
          (Interpretazione autentiche e  norme  procedurali  relative
          alla  legge  5  aprile  1985,  n. 135, recante disposizioni
          sulla corresponsione di indennizzi a cittadini  ed  imprese
          italiane  per  beni perduti in territori gia' soggetti alla
          sovranita' italiana e all'estero) sono cosi' formulati:
             "Art. 3 (Commissioni interministeriali), commi 2 e 3.  -
          2.    Le  competenze  della  commissione  interministeriale
          amministrativa di cui  alla  lettera  d)  del  primo  comma
          dell'art.  10  della  legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della
          commissione interministeriale di cui agli articoli  5  e  7
          della  legge  18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del
          comma 1 del  presente  articolo,  sono  attribuite  ad  una
          commissione  interministeriale  amministrativa  per l'esame
          delle istanze di  indennizzi  e  contributi  relative  alle
          perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella
          Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da:
               a)   un  magistrato  di  Cassazione  con  funzione  di
          presidente  di  sezione  di  Cassazione  o  equiparato,  in
          servizio o a riposo, che la presiede;
               b)  un  consigliere  di  Cassazione o del Consiglio di
          Stato, con funzione di vice presidente;
               c) un magistrato della Corte dei conti;
               d)  un  rappresentante  del  Ministero  degli   affari
          esteri;
               e)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -
          Direzione generale del tesoro;
               f)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -
          Ragioneria generale dello Stato;
               g)  un  rappresentante  dell'avvocatura generale dello
          Stato;
               h) un rappresentante del Dipartimento  del  territorio
          del Ministero delle finanze;
               i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
               l)  sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  su  designazione
          delle associazioni piu' rappresentative;
               m)  un funzionario del Ministero del tesoro di livello
          non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario.
             3. Le  competenze  delle  commissioni  interministeriali
          amministrative  di  cui  alle  lettere a), b), c) ed e) del
          primo comma dell'art. 10 della legge 26  gennaio  1980,  n.
          16,  soppresse  ai sensi del comma 1 del presente articolo,
          sono  attribuite  ad  una   commissione   interministeriale
          amministrativa  per  l'esame  delle istanze di indennizzi e
          contributi relative alle perdite subite nelle  ex  Colonie,
          in  Albania,  in  Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri
          Paesi composta da:
               a)  un  magistrato  di  Cassazione  con  funzione   di
          presidente  di  sezione  di  Cassazione  o  equiparato,  in
          servizio o a riposo, che la presiede;
               b) un consigliere di Cassazione  o  del  Consiglio  di
          Stato, con funzione di vice presidente;
               c) un magistrato della Corte dei conti;
               d)   un  rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
               e)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -
          Direzione generale del tesoro;
               f)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -
          Ragioneria generale dello Stato;
               g) un rappresentante  dell'avvocatura  generale  dello
          Stato;
               h)  un  rappresentante del Dipartimento del territorio
          del Ministero delle finanze;
               i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
               l)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  seguenti
          categorie  dei  danneggiati,  nominati dalla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, su designazione delle  associazioni
          piu' rappresentative:
               1) nelle ex Colonie;
               2) in Albania;
               3) in Tunisia;
               4) in Libia;
               5) in Etiopia;
               6) in altri Paesi;
               m)  un funzionario del Ministero del tesoro di livello
          non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario".