Art. 10. Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto. 2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 8.
Riferimenti normativi: - I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge n. 98/1994 (Interpretazione autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero) sono cosi' formulati: "Art. 3 (Commissioni interministeriali), commi 2 e 3. - 2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da: a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede; b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente; c) un magistrato della Corte dei conti; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro; f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; g) un rappresentante dell'avvocatura generale dello Stato; h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell'interno; l) sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative; m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. 3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'art. 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri Paesi composta da: a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede; b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente; c) un magistrato della Corte dei conti; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro; f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; g) un rappresentante dell'avvocatura generale dello Stato; h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell'interno; l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative: 1) nelle ex Colonie; 2) in Albania; 3) in Tunisia; 4) in Libia; 5) in Etiopia; 6) in altri Paesi; m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario".